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Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea in Scienze Giuridiche dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione

Appunti delle lezioni di diritto processuale civile

Prof. Filippo Corsini

Caracciolo Valerio e Barbieri Marco

Anno accademico 2014/2015

Il presente documento propone di fornire una conoscenza completa del processo civile, nelle sue varie forme, e dei giudizi di competenza dei giudici di pace, tribunali, corti di appello, nonché della Corte di Cassazione. Esso raccoglie i seguenti argomenti: le disposizioni generali del codice di procedura civile, il processo di cognizione di primo grado, le impugnazioni, le controversie di lavoro, l'esecuzione forzata, i procedimenti speciali e l'arbitrato, il riconoscimento delle sentenze straniere e i principali regolamenti comunitari in materia di giustizia civile.

Procedura civile

Situazione generale della giustizia civile, cause, varie riforme ed i principi fondamentali del codice -> in Italia i processi durano anni e i 3 gradi di giudizio sono considerati un lusso che forse non ci possiamo più permettere. Il fatto che la durata sia così lunga ha fatto sì che l'Italia sia stata condannata dalla corte di Strasburgo al pagamento di una ammenda. C'è una correlazione tra il buon funzionamento del processo e il fatto economico. Una giustizia ritardata è giustizia negata, perché lo stato non deve solo fornire uno strumento, ma deve verificare che sia efficiente. In Italia abbiamo molti avvocati e pochi giudici, quindi il legislatore per risolvere lo stato di crisi che si protrae dagli anni '70, ha cercato di fare riforme “a costo zero”; quella più importante è stata la legge 353/1990, poi quella del 1991 con l'introduzione del giudice di pace (sostituisce il conciliatore) cioè colui che sta alla base della piramide dell’ordinamento giudiziario, è onorario e dovrebbe risolvere quelle controversie di valore più basso che riguardano controversie che hanno un impatto minore. Nel 1994 viene riformato l'arbitrato, cioè un mezzo di risoluzione alternativo al giudizio ordinario, nel 1995 abbiamo una modifica alla riforma del 1990, nel 1998 si ha la legge che ha istituito il giudice unico che sostituisce il pretore. Mentre le leggi degli anni '90 erano circoscritte alla materia, dal 2000 si sono unite varie materie in un'unica riforma. Nel 2006 abbiamo una nuova riforma dell'arbitrato e della cassazione; una tendenza molto evidente degli ultimi anni è quella di favorire un ADR, cioè mezzi alternativi della risoluzione alle controversie, ma soprattutto la mediazione e la conciliazione cioè forme privatistiche di risoluzione delle controversie che differiscono dall'arbitrato, il quale è molto efficiente poiché è un giudice privato, ma prevede un costo; mediazione e conciliazione sono sinonimi, ma nei decreti il primo indica il procedimento e il secondo la risoluzione; il conciliatore aiuta le parti per arrivare ad una transazione, contratto per risolvere una lite con delle reciproche concessioni, quindi il legislatore spinge molto prevedendo esenzioni; in questi ultimi anni, con la riforma di settembre 2014, sono state emanate norme volte a cercare di togliere procedimenti dal tribunale e spostarli in mano agli arbitrati. Non mancano riforme che si concentrano sempre sul processo, quella del 2014 sul processo esecutivo, cioè quella parte che serve a rendere efficace/attuata la condanna, anche questo processo ha una durata lunga ed è molto difficile sapere esattamente i beni in possesso del debitore. L’altra linea guida è quella di cercare di limitare al massimo il ricorso in Cassazione, non a controversie di un certo valore, ma cercando di limitare i motivi per ricorrere, è di terzo grado ma serve per verificare eventuali violazioni di diritto; la corte d'appello è ancora formalmente sia del fatto che del diritto, ma si è cercato di trasformarlo da un giudice completo ad un giudice di legittimità, vengono guardati subito e se non è valido viene rigettato subito. Queste sono alcune riforme subite dal codice, però oltre al codice ci sono molte norme speciali che non sono contenute nel codice, ma che sono norme processuali; esse vengono tutelate dal codice civile, in leggi speciali, ci sono norme particolari nella legge fallimentare; nel 2003 la riforma era indirizzata alle controversie in materia societario, ma è stato abrogato dopo 3 anni inserendo di nuovo le liti societarie nel codice. L'ultima grande fonte di produzione delle norme processuale è la normativa comunitaria (ha rilievo per le controversie transnazionali); originariamente c'era la convenzione di Bruxelles che regolava 3 aspetti del processo: la giurisdizione, cioè quando si può far causa nei vari stati, il coordinamento tra i procedimenti cioè se la stessa causa viene avviata in stati diversi e come si fa a dare efficacia ad una sentenza pronunciata in altro paese; si è avuto poi il Regolamento 44/2001 che ha risaldato i principi della Convenzione interpretati dalla Corte di giustizia e dalla metà di gennaio 2015 è stato sostituito dal Regolamento 1215/2012 (ci sono comunque molti altri regolamenti).

Codice di procedura e i principi

Nel periodo fascista, la legislazione era all'avanguardia, ed infatti ad oggi la base è ancora il codice del 1940 trasfigurato dalle varie riforme. Giuseppe Chiovenda ha dato l'impronta fondamentale dicendo che il processo doveva avere 3 caratteristiche: immediatezza, concentrazione ed oralità; già l'impronta fondamentale del codice è che, diversamente da quanto detto, il processo è tendenzialmente scritto, anche se ci sono parentesi di oralità; l’applicazione dei principi professati da Chiovenda si è avuta solo nel 1973 con la riforma del processo del lavoro. Dopo l’emanazione del C.P.C., con l'emanazione della Costituzione alcune norme del codice risultavano incostituzionali, ma si è scelto di non eliminarlo essendoci buoni principi come imparzialità ed indipendenza del giudice, il principio dell'inviolabilità del principio di difesa (art. 24 Cost.), garantire ai non ambienti di avere un avvocato, ragionevole durata del processo, disponibilità della tutela giurisdizionale la quale si articola in 3 sottoprincipi: nessuno può imporre di tutelare un diritto, con la deroga di alcuni casi pubblicistici con la figura del pm, il soggetto decide cosa chiedere e quindi il giudice non può giudicare oltre alla domanda e il terzo aspetto in cui si articola il tema della disponibilità è quello della prova e il giudice non può cercarle da sole.

Il libro primo contiene i principi fondamentali i quali trovano applicazione in tutti i tipi di procedimento civile. Il libro secondo è dedicato al processo ordinario di cognizione preso come modello base con solitamente 2 parti, cioè attore e convenuto; si inizia con atto di citazione notificato al convenuto entro un determinato periodo di tempo, cioè almeno 90 giorni prima della 1° udienza, la quale si svolge con successivo scambio di memorie ed altre ulteriori udienze ed infine abbiamo la fase finale di decisione che, nella maggior parte dei casi, è scritta. Il libro secondo disciplina anche l'appello, la cassazione e il processo del lavoro. Il libro terzo è dedicato al processo esecutivo che serve a portare ad esecuzione coattiva la sentenza del processo ordinario, il giudice resta sullo sfondo ed il protagonista è l'ufficiale giudiziario che agisce, cioè espropria con la forza dei beni ad un soggetto e li trasforma in denaro; poi c’è la c.d. esecuzione diretta, cioè per consegna o rilascio o per esecuzione di obblighi di fare o di non fare. Per il caso di beni infungibili, è stata prevista la possibilità di imporre misure coercitive indirette, le quali obbligano indirettamente ad eseguire la prestazione. Il libro quarto è particolare e parla dei procedimenti speciali, alternativi al processo ordinario di cognizione; questo libro si conclude con la disciplina dell'arbitrato.

A cosa serve la tutela giurisdizionale?

Bisogna partire dalla Costituzione, in particolare dall'art. 24 Cost. in base al quale Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. -> l’agire in giudizio rappresenta ciò che si concretizza con l’attività giurisdizionale diretta alla tutela di diritti ed interessi legittimi. Il C.P.C. si chiama così perché descrive questa attività giurisdizionale che procede verso la protezione di diritti ed interessi legittimi. L’art. 24 Cost. si collega all’art. 2907 c.c. secondo cui Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. (la norma processuale garantisce una tutela in via secondaria, perché in via primaria troviamo la norma sostanziale, e sostitutiva, perché il giudice si sostituisce alle parti per garantire la giustizia). Ci sono vari tipi di attività giurisdizionale; alcuni prevedono una giurisdizione di condanna, ma ci sono varie forme di attività giurisdizionale perché determinati diritti possono essere protetti anche in modo diverso, cioè con la giurisdizione costitutiva, cioè quella che riguarda le azioni costitutive di un determinato status come il divorzio, o la giurisdizione di mero accertamento, cioè finalizzata a rimuovere una situazione di obiettiva incertezza (non è molto usata in quanto essa si cumula all’azione di condanna).

Come viene strutturata l'attività giurisdizionale e in che rapporto stanno le norme primarie di diritto civile e secondarie di procedura civile. Se non funziona la norma sostanziale si applica la norma processuale. La norma di diritto civile è generale ed astratta, cioè è destinata a trovare applicazione in una generalità di casi astratti; la funzione della norma processuale è quella di prendere una norma astratta/generale e renderla concreta; quindi il giudice deve scegliere la norma senza vincoli, poi in concreto vede quali norme sono applicabili in base al fatto, accertare il caso e con la sentenza dichiarare; c'è però un altro step cioè quando il giudice deve pronunciare l’accoglimento della domanda o no? Quale certezza deve avere? Quella obiettiva, questa è quella del giudice di primo grado. Il nostro ordinamento da a disposizione 3 gradi di giudizio, quindi è molto garantista però non è detto che siano 3; fino a quando la sentenza non passa in giudicato è possibile che venga ribaltata la certezza precedente, solo la sentenza passata in giudicata ha forza di legge tra le parti perché non può più essere messa in discussione. Questa funzione dell'attuazione in via secondaria e sostitutiva dei diritti soggettivi è tipica solo dell’attività di cognizione, mentre lo scopo della tutela esecutiva non è formulare una regola, ma portare ad attuazione materiale la regola di diritto accertata dalla sentenza.

Ci sono altri 2 tipi di tutela giurisdizionale oltre a quella ordinaria di cognizione ed esecutiva. La tutela cautelare: sono vari tipi di procedimenti e la sua funzione è quella di limitare gli inconvenienti dell'eccessiva durata dei processi. Volontaria giurisdizione: sono procedimenti in Camera di consiglio disciplinati nell'ultima parte del sesto libro del c.c., servono per integrare o realizzare una fattispecie istitutiva di uno status familiare, è un’attività volontaria.

Attività giurisdizionale di cognizione: il processo ordinario di cognizione

I presupposti per cui si può parlare di un processo -> bisogna distinguere in 2 categorie:

  • Presupposto di esistenza, cioè andare davanti ad un giudice
  • Presupposti di validità/procedibilità, cioè solo quel processo che è dotato di tutti i requisiti di procedibilità può arrivare ad una sentenza di merito: il giudice deve essere competente, le altre 2 parti devono avere la capacità di agire, poi a seconda del tipo di processo anche degli altri presupposti che la legge caso per caso può stabilire, ad esempio obbligare le parti usare la conciliazione, quindi ci si può rivolgere al giudice solo dopo che ci si è rivolti al conciliatore. Le condizioni dell'azione devono poi risultare dalla domanda.

Per far sì che il processo svolga correttamente la sua funzione naturale, è necessario considerare anche le condizioni dell’azione. Le condizioni dell'azione sono requisiti diversi ed ulteriori rispetto ai presupposti processuali, i quali devono essere presenti a monte affinché il processo svolga la sua funzione naturale; le condizioni, come i presupposti, condizionano l’attitudine del processo ad arrivare ad una pronuncia di merito, ma differentemente dal presupposto sono intrinseci alla domanda che tutti possono proporre ai sensi dell’art. 24 C.P.C., ma per avere una sentenza di merito è necessario che la domanda possegga determinati requisiti, cioè le condizioni dell’azione. Il primo requisito è la possibilità giuridica: la presenza di tale requisito indica che alla base della domanda posta al giudice vi è l'esistenza di un diritto almeno astrattamente bisognevole di tutela. In sostanza non si può affermare un diritto se non c'è una norma che preveda, almeno in astratto, quel diritto. La classificazione della possibilità giuridica all’interno delle condizioni dell’azione non è accettata da tutti perché alcuni dicono che in questi casi il processo si debba comunque chiudere con una pronuncia di rigetto nel merito della controversia. Quelle che invece sono ritenute da tutti condizioni dell’azione sono la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire.

L'interesse ad agire si concretizza nei c.d. fatti costitutivi e lesivi: è necessario affermare il fatto costitutivo del mio diritto, cioè la base su cui si costituisce la propria pretesa e perché il diritto è stato leso, quindi evidenziare le conseguenze lesive. Per ritenere soddisfatto l’interesse ad agire non è necessario dimostrare i fatti, in quanto ciò è intrinseco alla domanda, ma è sufficiente indicare nell’atto di citazione quali sono i fatti; se ciò non viene fatto, il processo si chiude con una pronuncia in rito che dà atto del difetto dell’interesse ad agire. Per ottenere una sentenza di merito e vincere il processo, è necessario dimostrare che i fatti sono avvenuti tramite delle prove. L’interesse ad agire deve essere inteso come bisogno di tutela giurisdizionale che consegue alla violazione di un determinato diritto sostanziale. L’interesse ad agire si configura in maniera diversa a seconda dell'azione, cioè a seconda che sia:

  • Un’azione di condanna -> qui va accertato l’inadempimento da parte dell’obbligato
  • Un’azione costitutiva -> qui è necessario indicare perché la situazione giuridica deve essere modificata (es. caso di risoluzione del contratto, divorzio)
  • Un’azione di mero accertamento -> qui l’interesse ad agire è dato dalla esistenza di un’obiettiva situazione d’incertezza

L’interesse ad agire è disciplinato dall'art. 100 C.P.C. il quale dice che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse: in realtà l’interesse ad agire è un onere che grava sull’attore, non sul convenuto. La seconda condizione dell’azione è la legittimazione ad agire, sulla quale non c’è una norma espressa: solo l’art. 81 C.P.C. parla un minimo della legittimazione ad agire; come l'interesse, la legittimazione ad agire è un requisito intrinseco della domanda e si determina sulla base di una semplice affermazione e non di una dimostrazione, la quale fa parte di una fase successiva, quella inerente alle prove. Consiste nella coincidenza che ci deve essere tra il soggetto attivo e quello passivo; nessuno può far valere nel processo il diritto altrui, salvo nei casi indicati. La legittimazione ad agire si basa sull’art. 24 Cost. il quale stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Sulla base dell’art. 81 C.P.C. Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. La regola è la corrispondenza piena tra i soggetti del rapporto sostanziale e procedurale, ma in casi eccezionali previsti dalla legge può avvenire una dissociazione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del rapporto dedotto in giudizio per la particolarità degli interessi in gioco. Casi di sostituzione processuale:

  • Art.2900 c.c.: azione surrogatoria -> Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi. Qui si permette al creditore di sostituirsi al suo debitore, c'è una frattura tra rapporto sostanziale (2 distinti rapporti) e processuale (si crea un unico rapporto).
  • Art.111 C.P.C. disciplina le conseguenze che si verificano qualora il bene oggetto del processo venga trasferito durante il processo. In base a tale norma, Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco.barbieri.94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Corsini Filippo.
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