Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di laurea in Scienze giuridiche dell’impresa e della pubblica amministrazione
Appunti delle lezioni di Diritto del Lavoro
Prof. Alberto Tampieri
Caracciolo Valerio e Barbieri Marco
Anno Accademico 2014/2015
Diritto del lavoro
Le declinazioni del lavoro
Esistono varie declinazioni del lavoro:
- Sociologia del lavoro
- Economia del lavoro
- Filosofia del lavoro
- Diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è un diritto vivente, non astratto; il lavoro è un fenomeno giuridico e le fonti giuridiche principali sono rappresentate dalla legge e dai contratti collettivi.
Teorie del lavoro
Una teoria del lavoro molto interessante è quella di Taylor del 1911, secondo cui il lavoro deve essere un’attività misurabile scientificamente: Taylor parte dal presupposto che qualsiasi operazione del ciclo produttivo industriale può essere scomposta e studiata nei minimi particolari: è questo il compito dei manager che devono assegnare a ogni operaio una specifica mansione e stabilire in quanto tempo e come egli debba svolgerla.
Un’altra teoria fu quella del fordismo, sistema di organizzazione e politica industriale, attuato a partire dal 1913 da H. Ford nella sua fabbrica di automobili. Basato sui principi del taylorismo, mirava ad accrescere l'efficienza produttiva attraverso una rigorosa pianificazione delle singole operazioni e fasi di produzione, l'uso generalizzato della catena di montaggio, un complesso di incentivi alla manodopera (paghe più alte, orari di lavoro ridotti ecc.).
Anche il codice civile del 1942 si occupa del lavoro dicendo che il lavoratore subordinato è il collaboratore dell’impresa, mentre la chiesa definisce il lavoro come la realizzazione della dignità umana.
Statuto dei lavoratori
Statuto dei lavoratori è il nome con cui è nota la l. n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante nel nostro ordinamento dopo la Costituzione, che ha fissato i principi fondamentali della materia.
Vista la sua origine, non stupisce che il diritto del lavoro non riguardi ogni forma di lavoro, ma solo una: quella resa dal lavoratore subordinato. È il lavoro subordinato quello nel quale, per eccellenza si produce lo sbilanciamento dei rapporti di forza tra le parti e, quindi, la necessità di un intervento correttivo che impedisca abusi.
Qualificazione del rapporto di lavoro
Per effettuare la corretta qualificazione del rapporto serve una attenta analisi delle modalità con le quali il lavoro è stato reso: è su questo che si gioca la questione.
Oltre al lavoro subordinato e al lavoro autonomo, negli anni ’70 viene introdotta un’ulteriore “categoria” che prende il nome di lavoro parasubordinato.
Ambito del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro può essere inteso:
- In senso ampio, comprendendo il diritto sindacale ed il diritto della previdenza sociale
- In senso stretto, riguarda i profili individuali del rapporto di lavoro, quindi si studia il rapporto individuale di lavoro che intercorre tra lavoratore e datore del lavoro (ci occuperemo di questo)
Il diritto sindacale studia i profili collettivi del lavoro: sindacato, contratto collettivo, sciopero. Esso nasce per tutelare il lavoratore, che si riunisce con altri lavoratori per ottenere condizioni migliori, in quanto la pressione che il singolo lavoratore può esercitare sul datore di lavoro non è paragonabile a quella esercitabile dal gruppo.
A partire dagli anni ’80 – ’90, vengono regolamentati altri tipi di lavoro e compaiono i lavori “non standard”.
Teoria insider-outsider
La teoria insider-outsider esamina il comportamento degli agenti economici in quei mercati nei quali alcuni partecipanti occupano posizioni privilegiate rispetto agli altri e cerca di spiegare la disoccupazione come conseguenza di queste situazioni di fatto.
Gli insider sono i lavoratori occupati, i quali godono di una posizione più favorevole rispetto agli outsider. La ragione principale di questa disparità va cercata nei costi insiti nel ricambio della forza lavoro, ovvero i costi che le imprese devono affrontare quando sostituiscono gli outsider agli insider. Esempi di questi costi sono quelli dovuti per il licenziamento dei vecchi lavoratori e per l'assunzione e la formazione (o la perdita di prodotto dovuta alla scarsa formazione) del lavoratore appena impiegato.
Di conseguenza, essendo i primi dotati di un potere contrattuale superiore rispetto ai secondi, saranno loro a decidere, a livello sindacale, il livello dei salari e gli outsider non potranno farsi assumere diminuendo i propri salari. Inoltre i disoccupati, sempre in base a questa teoria, vedono diminuire la propria produttività a causa dell'inattività, e, di conseguenza, anche le proprie possibilità di essere nuovamente impiegati.
Leggi influenti nel mondo del lavoro
Le leggi che hanno più influito nel mondo del lavoro sono:
- Legge Biagi (d. lgs. 276/2003) qui il legislatore parte dal presupposto secondo cui la flessibilità in ingresso nel mercato del lavoro è il mezzo migliore, nella attuale congiuntura economica, per agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro e nota come la rigidità del sistema crea spesso alti tassi di disoccupazione. La legge Biagi ha introdotto o modificato numerosi contratti di lavoro ed ha abolito le co.co.co., introducendo il lavoro a progetto (co.co.pro.).
- Legge Fornero (2012), la quale stabilisce la predominanza del lavoro a tempo indeterminato, valorizzando allo stesso tempo l’apprendistato, e rimodula le tutele in caso di licenziamento illegittimo.
- Gli ultimi interventi normativi del 2013-2014 sono stati volti alla liberalizzazione dei contratti a termine, il quale deve avere una durata massima di 36 mesi; non sono più richieste ragioni oggettive per la proroga, con onere della prova a carico del datore di lavoro: è sufficiente che la proroga sia riferita alla medesima attività lavorativa. Si consente inoltre di prorogare il contratto fino a 5 volte.
Vengono fatti interventi sull’apprendistato e si prefigura un contratto unico a tutele progressive.
Disposizioni del codice civile sul lavoro
Il codice civile si occupa del lavoro, non solo di quello subordinato, ma anche del lavoro autonomo:
- L’art. 2094 c.c. dice chi è il prestatore di lavoro subordinato: È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- L’art. 2095 c.c. stabilisce che i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
- L’art. 2222 c.c. si occupa del lavoro autonomo, chiamato “contratto d’opera”: qui viene ripresa la distinzione effettuata dal diritto romano tra locazione d’opera (locatio operis, lavoro autonomo) e locazione d’opere (locatio operarum, lavoro subordinato).
La locazione d’opera ha per oggetto un risultato, quindi il committente compenserà il lavoratore all’ottenimento di un dato obiettivo. È un lavoro prevalentemente autonomo in quanto è possibile avvalersi di collaboratori senza vincoli di subordinazione. La locazione d’opere ha per oggetto una determinata quantità di lavoro e, in particolare, le energie fisiche ed intellettuali messe a disposizione dal lavoratore.
Il contratto di lavoro nel diritto positivo
Nel 1901 Ludovico Barassi pubblicò il contratto di lavoro nel diritto positivo, opera che lo collocò immediatamente come iniziatore del discorso civilistico sul tema: quindi il diritto del lavoro nasce da una costola del diritto privato, il quale fonda le radici nel diritto romano.
Il lavoro subordinato nasce da un contratto di lavoro dal quale nascono obblighi per entrambi, quello di lavorare e quello di retribuire il lavoratore, legati da un legame di corrispettività, quindi una prestazione è causa dell’altra.
Nella parte finale dell’art. 2094 c.c., dove dice “alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”, troviamo la definizione giuridica di subordinazione, la quale è fondamentale per il giudice quando è chiamato a decidere se esiste o no la subordinazione.
Può infatti capitare che un rapporto di lavoro espressamente qualificato come “autonomo” si trasformi nella realtà in lavoro subordinato o che vi sia un’assunzione “in nero”: l’unica speranza del lavoratore per vedersi riconosciuti i diritti del lavoratore subordinato (cioè per far condannare il datore di lavoro a regolamentare la sua posizione pagando contributi e ferie spettanti) è quella di recarsi dal giudice.
Il lavoratore deve dimostrare l’esistenza della subordinazione, cioè l’assoggettamento personale e continuativo del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro, fornendo delle prove, onere incombente sul lavoratore, come possono essere documenti e testimonianze, elementi sui quali si basa il processo.
Tutela del lavoratore nel diritto del lavoro
Va sottolineato come il diritto del lavoro è sempre orientato a tutelare il lavoratore, definito contraente debole, a differenza del diritto privato.
È opportuno evidenziare come nel diritto privato la tutela del lavoratore che non può prestare la propria prestazione è inammissibile, mentre nel diritto del lavoro il contratto non si scioglie, ma resta valido, mantenendo la retribuzione per tutto il tempo, ammesso dalla legge, necessario per la ripresa del rapporto di lavoro.
Vi sono casi poi in cui il lavoratore non è ben qualificato, a causa della particolarità del suo lavoro (es. pony express): qui il giudice può aiutarsi con alcuni indici, la cui presenza può aiutare il giudice nella qualificazione del rapporto di lavoro.
Essi sono complementari e sussidiari; indici di subordinazione possono essere gli orari, gli stipendi o la proprietà dei mezzi di produzione (es. la retribuzione è un indice di subordinazione, ma non è decisiva perché esistono anche dipendenti che vengono pagati a provvigione).
Gli orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza sostiene l’opportunità di adottare un metodo di indagine “tipologico”: si tratta di un metodo che, dopo aver ricavato i tratti più comuni e diffusi del tipo sociale di lavoro subordinato, ne effettua la ricerca nel singolo caso in discussione, verificando se questi tratti ricorrano o meno e con quale intensità.
Il metodo tipologico, quindi, è basato sulla maggiore o minore vicinanza tra fattispecie astratta e concreta, e non sulla loro perfetta coincidenza.
I criteri che la giurisprudenza solitamente trae dal tipo sociale della subordinazione sono molteplici:
- Assunzione o meno dell’obbligo di garantire la realizzazione di una certa opera: nel primo caso si ha di regola autonomia, nel secondo subordinazione
- Esistenza o meno di un’organizzazione di impresa in capo al prestatore di lavoro: nel primo caso si ha di regola autonomia, nel secondo subordinazione
- Assenza o meno di un orario di lavoro vincolato
- Assenza o meno di un impegno a lavorare in luoghi scelti o individuati dalla controparte
- Discontinuità o continuità della prestazione
- Non assoggettamento o assoggettamento al potere disciplinare della controparte contrattuale
- Qualificazione formale che le parti hanno dato alla loro intesa
Il metodo tipologico non richiede che questi indici sussistano tutti al fine di poter qualificare il rapporto come subordinato; al giudice spetta il compito di rilevarli e, soprattutto di “pesarli”, dando loro la rilevanza che ritiene opportuna per assicurare così, sulla base di questa, la qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato.
Il sistema giudiziario
Come sappiamo, il nostro sistema giudiziario è composto da:
- Tribunale (giudice di 1° grado)
- Corte d’appello (giudice di 2° grado)
- Cassazione (giudice di 3° grado)
I primi due sono giudici di merito, in quanto entrano nel merito della questione, mentre la Cassazione è un giudice di diritto, il quale interviene in caso di sbagliata applicazione della norma ed ha una sezione dedicata al settore del lavoro.
Tutti coloro che si occupano del diritto del lavoro, devono consultare almeno due fonti:
- Legge
- Contratti collettivi, oltre al contratto individuale
Generalmente prevale la più favorevole per il lavoratore nel caso in cui trattino della stessa materia. Qualora l’argomento sia più complesso, è utile consultare gli orientamenti giurisprudenziali, quindi guardare come si sono espressi i giudici del lavoro.
Quindi gli orientamenti giurisprudenziali (soprattutto quelli della Cassazione) rappresentano un’altra fonte, la quale permette di capire se è il caso di fare ricorso. Alte fonti sono le circolari ministeriali che hanno valore interpretativo di una norma di legge.
Decisioni della Cassazione
Negli anni, la Cassazione ha stabilito che:
- Almeno in via teorica, ogni attività lavorativa può essere prestata sia in qualità di lavoro subordinato, sia in qualità di lavoro autonomo, ed è proprio in questo che risiede la difficoltà del giudice. Infatti i prodotti di un’azienda possono essere venduti sia da un agente di commercio (autonomo), sia da un venditore dipendente (subordinato).
- La qualificazione del rapporto di lavoro va ricavata dalle concrete modalità di esecuzione del lavoro previsto nel contratto, piuttosto che dalla qualificazione formale, a differenza di ciò che accade nel diritto privato.
- In alcuni casi, si può parlare di subordinazione attenuata, cioè riscontrata sebbene il potere direttivo, organizzativo e disciplinare sia più attenuato, cioè abbia una configurazione diversa, e vengono valutati diversi elementi.
- La qualificazione operata dalle parti nel contratto non vincola il giudice, che deve vedere in concreto come il rapporto si è svolto sulla base delle prove che vengono fornite.
La parasubordinazione
Negli anni ’70 vengono introdotte nell’ordinamento diverse tipologie di contratto di lavoro, le quali vengono definite come parasubordinate (quasi subordinate).
Va sottolineato come il lavoro subordinato è un lavoro autonomo dal punto di vista giuridico, ma da una prospettiva economico-sociale sono considerati più simili ai lavoratori subordinati e vengono definiti quasi subordinati.
Per questo motivo, il legislatore ha deciso di estendere al lavoro parasubordinato tutele tipiche del lavoro dipendente, fermo restando che esso è lavoro autonomo. Tale fenomeno viene introdotto tramite la legge 533/1973, la quale ha introdotto il processo del lavoro nell’ambito del processo civile ed è andata a modificare l’art. 409 c.p.c., secondo cui il processo del lavoro si applica anche nei casi di controversie individuali di lavoro nell’ambito di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato: qui viene introdotto il concetto di co.co.co., caso in cui si ha un rapporto di lavoro certamente autonomo, ma tale autonomia merita l’estensione di una minima parte delle garanzie che la legge attribuisce al dipendente; quella processuale e quella in tema di rinunce e transazioni.
Questo tipo di lavoro è compatibile con altri tipi di lavoro e dal 1973 al 2003 ha avuto una diffusione enorme, in quanto è più conveniente avere collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), visto che tali collaborazioni, in quanto tecnicamente autonome, liberavano il committente da quel complesso, rigido ed oneroso sistema protettivo esistente per i rapporti di lavoro dipendente. Basti pensare ad esempio:
- All’assenza di limiti alla recedibilità
- Alla sostanziale mancanza di oneri contributivi e previdenziali
Vi è stato poi un abuso delle co.co.co, le quali nella realtà si trasformavano in lavoro subordinato. Così nel 2003 viene emanata la legge Biagi (d. lgs. 276/2003) la quale istituisce il lavoro a progetto con l’esplicito intento di eliminare gli abusi, imponendo ai datori di lavoro privati che vogliono costituire dei contratti di co.co.co. di inserire un progetto, ridando alle co.co.co. la loro natura, o meglio sostituendole con le co.co.pro.
Quindi abbiamo visto che il lavoro parasubordinato è caratterizzato dalla prevalente personalità dell’attività lavorativa dietro corrispettivo e che le eventuali controversie sono di competenza del giudice del lavoro (per il lavoratore autonomo, in caso di controversia, si applica il processo civile).
Tutele per i lavoratori parasubordinati
A causa dell’abuso delle co.co.co., il legislatore ha deciso di estendere alcune tutele:
- L’INPS comincia a gestire le pensioni dei lavoratori parasubordinati, i quali devono pagare i contributi all’INPS per avere una tutela previdenziale simile ai subordinati. Il contributo previdenziale alla gestione separata INPS (legge 335/95), ripartito tra committente (2/3) e collaboratore (1/3), è fissato nella misura del 22% (per i soggetti con partita iva è il 27%)
- Viene estesa l’indennità di degenza e di malattia
- Viene estesa l’indennità di maternità e congedo
- Viene estesa la copertura INAIL (ente che assicura contro gli infortuni sul lavoro)
Il legislatore innalza i contributi per impedire l’abuso e tutelare queste tipologie di lavoratori, ma l’abuso di questa pratica è stato tale da spingere il legislatore nel 2003 ad introdurre il lavoro a progetto eliminando, per quanto riguarda il lavoro privato, i co.co.co, sostituiti dai co.co.pro.
Lavoro a progetto (co.co.pro., art. 61 e ss., d. lgs. 276/2003)
È un lavoro autonomo o parasubordinato che consiste in una collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincoli di subordinazione, dove il collaboratore si obbliga per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal...
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