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LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Al fine di adeguare l’assetto normativo alle esigenze del mercato del lavoro, la legge Biagi ha previsto

l’abrogazione della legge 1369 del 1960 e la sua sostituzione con una nuova disciplina che chiarisca i criteri di

distinzione tra interposizione illecita e appalto genuino.

15

Il d.lgs. 276/2003 provvede ad abrogare il divieto di interposizione ed introduce una serie di norme che

regolamentano la somministrazione di lavoro, l’appalto di servizi e il distacco dei lavoratori.

La norma ha abolito il lavoro interinale, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:

- il lavoratore

- l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;

- il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un

contratto con un lavoratore;

Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, di

natura commerciale, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra

somministratore e lavoratore.

Entrambi i contratti possono essere stipulati a tempo determinato o indeterminato.

In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà

retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice.

Quindi l’utilizzatore (impresa o pubblica amministrazione) ha una posizione di vantaggio: tale vantaggio sta nel

fatto che l’utilizzatore si limita ad utilizzare le prestazioni lavorative di lavoratori che non son suoi dipendenti,

quindi non deve assumerli, gestirli o licenziarli. L’utilizzatore deve rimborsare all’agenzia tutti i costi che essa

sostiene per il lavoratore.

Nel linguaggio delle agenzie, un contratto con l'azienda committente, relativa alla somministrazione di un

lavoratore, è esplicato attraverso la missione, cioè lo specifico incarico/mansione che la risorsa dovrà svolgere

presso l'utilizzatrice.

La somministrazione di lavoro è prevista:

- A tempo determinato, ipotesi riconducibile al lavoro interinale, ammesso in presenza di ragioni di

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività

dell’utilizzatore

- A tempo indeterminato; la fattispecie, riconducibile allo staff leasing, consiste in una tecnica di gestione

del personale basata su rapporti con agenzie specializzate nella fornitura a carattere continuativo e a

tempo indeterminato di parte della forza-lavoro di cui l’impresa ha bisogno per il proprio processo

produttivo.

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammesso per le seguenti attività:

- consulenza e assistenza nel settore informatico;

- pulizia, custodia e portineria;

- trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, economato;

- consulenza direzionale;

- marketing;

- gestione di call-center;

- avvio e gestione di attività imprenditoriali;

- costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, installazione e smontaggio di macchinari,’edilizia e

cantieristica navale;

- cura e assistenza alla persona e sostegno alla famiglia;

16

- tutti gli altri casi previsti dalla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale.

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di

lavoro a tempo indeterminato.

Durante i periodi di non utilizzazione, il lavoratore rimane a disposizione del somministratore. Durante tali

periodi di inattività, al lavoratore spetta un'indennità di disponibilità.

I lavoratori possono lavorare anche all’interno della stessa agenzia; inoltre non è possibile impedire

all’utilizzatore di assumere il lavoratore. Legge Biagi

Art. 20

Condizioni di liceità

1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato

utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai

sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la

direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a

tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in

missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del

contratto di lavoro.

La legge si preoccupa di restringere l’ingresso sul mercato della somministrazione a soggetti economicamente

affidabili e chiaramente individuabili: solo in tal modo, infatti, è possibile garantire che l’attività di

somministrazione di manodopera si svolga senza pregiudizi per i lavoratori.

La prima rilevante limitazione riguarda dunque l’individuazione delle Agenzie di somministrazione. A questo

proposito la legge prevede che l’attività di fornitura possa essere esercitata esclusivamente da società di

capitali o cooperative italiane o di altro stato membro dell’UE e con sede in Italia o in altro stato dell’UE,

munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro ed iscritte in uno specifico albo istituito

presso il medesimo ministero.

Per ottenere e conservare l’autorizzazione e l’iscrizione all’albo, l’Agenzia deve garantire una disponibilità di

uffici e competenze professionali adeguate oltre ad uno svolgimento dell’attività di fornitura su un territorio

che comprenda almeno quattro regioni.

Il personale, in particolare deve possedere particolari qualifiche ed esperienza professionale, e la direzione

dell’agenzia non può essere affidata a persone che abbiano riportato condanne penali per una serie di reati.

Un secondo ordine di limiti riguarda l’individuazione delle ipotesi in cui è previsto il ricorso alla

somministrazione di lavoro (vedi sopra).

La legge definisce inoltre i limiti di ordine negativo – comuni sia alla somministrazione a tempo determinato o a

termine, sia a quella a tempo indeterminato – con un’elencazione dei casi in cui è vietato ricorrere a fornitura

di manodopera. Si tratta delle stesse ipotesi in cui si fa divieto di ricorso al lavoro a termine:

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- Per la sostituzione di lavoratori in sciopero

- Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi o cassa integrazione negli

ultimi 6 mesi

- Da parte di imprese non in regola con la sicurezza sul lavoro

Oggi si può assumere un lavoratore interinale a termine o a tempo indeterminato senza indicare la causale.

Il periodo di lavoro interinale viene conteggiato nel computi del periodo di lavoro a termine, che non può

andare oltre i 36 mesi.

Ci deve essere parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori dipendenti e lavoratori interinali.

Capo I

Somministrazione di lavoro Art. 21

Forma del contratto di somministrazione

1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittima il ricorso

alla somministrazione di manodopera, in forma temporanea o a tempo indeterminato

d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure

di prevenzione adottate;

e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;

f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;

g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del

trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;

i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e

previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;

j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi

applicabili ai lavoratori comparabili;

k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo

del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei

contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti

collettivi. 18

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono

essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della

stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

4. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti

gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Art. 22.

Disciplina dei rapporti di lavoro

1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di

lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro

2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di

lavoro e' soggetto alla disciplina dei contratti a termine, stabilita nel d.lgs. 368/2001

5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non e' computato nell'organico

dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per

quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. (qui si applica un criterio dimensionale)

Art. 23

Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e

regime della solidarietà

1. Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, ((e ferma restando l'integrale applicabilità

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81)) i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di

base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti

di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti

retr

Dettagli
A.A. 2014-2015
93 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco.barbieri.94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Tampieri Alberto.