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CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47 TU
Il diritto all’astensione è riconosciuto su base paritaria ad entrambi i genitori, alternativamente.
- È possibile astenersi senza limiti temporali fino a 3 anni di età del figlio naturale.
Pagato al 100%.
- Da 3 a 8 anni di età del figlio Diritto all’astensione per 5 giorni all’anno.
Non è retribuito.
Per fruire del congedo è necessaria la certificazione di malattia rilasciata dal medico curante del Servizio
sanitario nazionale, che ha in cura il minore.
Viene inviata:
- all’INPS
- al datore di lavoro interessato
- all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Gli ammortizzatori sociali sono stati riformati con d.lgs. 148/2015, il c.d. quarto atto del Jobs Act. È
intervenuto con l’intento di semplificare le procedure. In realtà ha solo ridotto lo spazio agli ammortizzatori
sociali in deroga utilizzati negli ultimi cinque anni: prima del 2015 a partire dal 2009 si sono utilizzati
moltissimo gli ammortizzatori sociali da parte di aziende che non ne avevano diritto (quindi in deroga).
La legge delega prevedeva principalmente i seguenti punti:
1. Non concedere ammortizzatori sociali laddove l’azienda sta cessando l’attività aziendale. Questo è
2
successo con la CIGS (cassa integrazione straordinaria) : fino al 2015 le aziende anche per
cessazione aziendale utilizzavano ammortizzatori sociali e così facendo spostavano in avanti la data
del decesso dell’azienda stessa. Nel momento in cui si è certi che l’attività aziendale non potrà più
riprendere non si potrà chiedere l’intervento della CIGS.
2. Possibilità di utilizzare il c.d. contratto di solidarietà. Per anni e anni questo tipo di contratto era
considerato solo come teoria perché non veniva mai utilizzato. Ne esistono di due tipi:
- Espansivo;
- Difensivo. Esso difende i posti di lavoro facendo lavorare meno i lavoratori dell’azienda in
crisi e per le ore non lavorate interviene la CIGS. Prima del 2009 non si utilizzava mai in
quanto in tempi in cui c’era lavoro per tutti nessun lavoratore accettava di ridursi l’orario,
lo stipendio e il lavoro per salvare un altro lavoratore e il lavoratore che perdeva il posto di
lavoro ne poteva trovare subito un altro. Dopo il 2009 dal momento in cui il lavoratore
rischiava di perdere il lavoro era certo che doveva passare un lungo periodo a trovarne un
2 La CIGS si differenzia dalla cassa integrazione ordinaria (CIGO) perché quest’ultima interviene nel caso ci sia una crisi
aziendale temporanea, mentre la prima interviene nel momento in cui non è certo che l’azienda possa riprendere
l’attività. 29
altro. A quel punto la solidarietà ha cominciato a diventare interessante, tant’è che dal
2009 ad oggi si sono fatti più interventi di contratti di solidarietà difensivi che di cassa
straordinaria.
Quello che è successo negli ultimi anni ha creato il presupposto legislativo per cui nel momento in
cui ci sarà una crisi aziendale, la prima scelta deve cadere sul contratto di solidarietà e solo se non è
possibile utilizzarlo si arriva alla cassa straordinaria.
3. Costringere le aziende a fare richiesta di mese in mese alla CIGO. In questo modo è possibile
monitorare le ore rispetto a quelle non utilizzate in tempi molto più brevi. Questo perché le aziende
che richiedevano la CIGO non la utilizzavano totalmente.
4. Revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel
periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione
guadagni straordinaria;
5. Revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e
dei fondi di solidarietà. Questo perché ci si è accorti che di molte aziende che necessitavano della
cassa integrazione non avevano versato i relativi contributi previsti dalla legge 92/2012 la quale ha
istituito il c.d. fondo residuale, ossia un meccanismo per cui le aziende che non rientrano nel campo
della CIGO (settore terziario) devono versare il contributo che va in un fondo e che va a finanziare
l’azienda l’intervento del sostegno al reddito dei lavoratori.
Per quanto riguarda la mobilità, essa non esisterà più dal 1 gennaio 2017, anche se resterà la procedura di
mobilità. CASSA INTEGRAZIONE
La cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) è un meccanismo che si applica al lavoro subordinato e agli
apprendisti soli professionalizzanti (un eventuale intervento di cassa integrazione proroga il contratto di
apprendistato).
Requisiti → Il lavoratore per poter accedere agli ammortizzatori sociali durante il rapporto di lavoro deve
avere almeno 90 giorni di anzianità lavorativa effettiva presso quel determinato datore di lavoro, salvo
eventi inevitabili.
Importo della prestazione → L’ammontare della prestazione è l’80% della retribuzione (in cui c’è tutto) che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, con dei massimali oltre i quali non si va (di solito è
abbastanza basso). È dovuto l’ANF. L’integrazione sostituisce l’indennità di malattia ed altre voci.
Durata della prestazione → La durata massima complessiva per CIGO e CIGS è fissata, per ciascuna unità
produttiva dell’impresa richiedente, a 24 mesi in un c.d. quinquennio mobile (30 mesi di durata massima
per edilizia e lapidei). Questo vuol dire che per la cassa ordinaria possono essere autorizzate 52 settimane
(1 anno). Può essere però che un’azienda le possa chiedere per 6 mesi l’anno. L’arco di tempo entro cui
calcolare le 52 settimane sono 5 anni mobili: ciò vuol dire che dall’ultima settimana autorizzata che si
possiede si va indietro 5 anni e non si deve avere fatto più di 24 mesi (104 settimane). Dunque, è stato
allargato il c.d. anno mobile.
Contribuzione a carico del datore di lavoro → La contribuzione figurativa per la cassa integrazione è utile ai
fini del calcolo della pensione, ma non è utile per arrivare al minimo di contribuzione necessaria per avere
3
diritto alla pensione . Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il trattamento. Solo in casi eccezionali l’INPS
concede il c.d. pagamento diretto (es. se l’azienda è in grande difficoltà).
3 Per essere utile per avere diritto alla pensione la contribuzione non deve essere figurativa ma effettiva.
30
Condizionalità della prestazione → Il lavoratore può percepire il trattamento solo se sottoscrive un patto di
servizio personalizzato, ossia recarsi al centro per l’impiego e sottoscrivere un accordo per cui si impegna ad
accettare percorsi formativi, percorsi di riqualificazione ecc. Questo patto di servizio in realtà è figlio della
dichiarazione di immediata disponibilità a cui era chiamato a farla ad esempio un lavoratore che vuole
iscriversi al centro per l’impiego per maturare l’anzianità di iscrizione o chi è percettore di ammortizzatori
sociali in deroga. Con questa dichiarazione si dichiara che si è immediatamente disponibile a prestare
attività lavorativa. Senza questa dichiarazione non si ottiene alcun ammortizzatore sociale.
Campo di applicazione → La cassa integrazione si applica in tutte le aziende del settore industriale. Le
aziende facenti parte di altri settori come il terziario hanno il fondo residuale.
Causali CIGO → Le causali sono state semplificate. La cassa integrazione si può chiedere per situazioni
dovute ad eventi transitori non imputabili all’impresa e ai dipendenti (sono inclusi gli eventi stagionali) o a
situazioni temporanee di mercato.
Periodo massimo → È periodo massimo un periodo di 13 settimane continuative prorogabili
trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane. Se l’impresa ha usufruito di 52 settimane
consecutive di CIGO per presentare una nuova domanda per la stessa unità produttiva deve trascorrere un
periodo di almeno 52 settimane di normale attività produttiva. La CIGO riguardante periodi non consecutivi
non può superare la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Le aziende che entrano nel campo di applicazione della cassa ordinaria devono versare mensilmente su
ogni retribuzione un contributo per poter poi accederne quando ne avranno bisogno. Nel momento in cui
richiede la cassa integrazione l’azienda deve versare un contributo aggiuntivo. Le aziende più piccole
versano di meno e le aziende più grandi versano di più.
Causali CIGS → Il principio fondamentale è quello di collegare l’intervento all’effettiva capacità di ripresa
della normale attività. Infatti, adesso la CIGS non è più considerata come l’anticamera del licenziamento,
ma deve comunque dare qualche speranza di ripresa, perché se la ripresa non è prevista, la CIGS non può
essere autorizzata. Le causali della CIGS possono essere:
1. Riorganizzazione aziendale (purché finalizzata ad un sostanziale recupero del personale interessato
all’integrazione);
2. Crisi aziendale. Dal 1° gennaio 2016 sono esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva
dell’azienda o di un ramo di essa, salvo deroga, per il triennio 2016-2018, nel caso in cui sussistano
concrete possibilità di rapida cessione dell’azienda con riassorbimento dell’occupazione. La durata
dell’intervento è limitata nel triennio rispettivamente a 12, 9 e 6 mesi. È necessario un accordo in
sede governativa.
La richiesta di CIGO è molto semplice perché deve essere fatta in sede INPS. Al contrario, le CIGS devono
essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto.
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
L’azienda è in crisi e dichiara quanti lavoratori ha in esubero. In base alle ore dei lavoratori dichiarati in
esubero si riduce l’orario dei dipendenti addetti a quel reparto o a quell’azienda. Le ore di riduzione devono
essere almeno pari alle ore che svolgevano i lavoratori in esubero.
Vengono fissati dei limiti: la riduzione media oraria non può superare il 60% dell’orario di lavoro. Per
ciascun lavoratore la percentuale complessiva di riduzione non può superare il 70%.
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In realtà il contratto di solidarietà viene finanziato con un intervento di CIGS: nel momento in cui si attiva il
contratto si richiede la CIGS ed è quella che andrà a sostenere le ore non fatte.
Durata massima → la durata massima è:
1. 24 mesi anche continuativi