Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di laurea in Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione
Appunti delle lezioni di Diritto della Previdenza Sociale
Prof.ssa Barbara Maiani
Pepe Valentina, Caracciolo Valerio e Barbieri Marco
Anno Accademico 2015/2016
I sistemi di previdenza sociale
Ne esistono diversi, il nostro sta cambiando. Quando parliamo di previdenza sociale ci riferiamo al complesso di norme ed istituti che lo Stato predispone al fine di garantire la tutela dei lavoratori al verificarsi di determinati eventi. Inizialmente questo sistema si basava sul concetto per cui quando il lavoratore perdeva un guadagno, a prescindere dalla gravità, il sistema di previdenza sociale entrava in azione.
Questo ha portato a diversi eccessi nel nostro sistema per cui gli istituti tipici della previdenza in realtà sono diventati istituti di assistenza sociale. Dagli anni '80 il concetto è cambiato e quindi l’evento tutelato è la perdita di capacità di lavoro (non più la perdita di guadagno, la quale resta in parte tutelata ad esempio tramite gli ammortizzatori sociali) ed il sistema di prevenzione sociale entra in azione in questi casi.
I soggetti tutelati
- I lavoratori subordinati. Sono quelli che godono delle maggiori tutele perché sono i soggetti deboli. Sono tutelati dal datore di lavoro e da eventi che possono pregiudicare la loro capacità di lavoro;
- I lavoratori autonomi;
- I lavoratori parasubordinati.
I modelli di previdenza sociale
- Modello universalistico. È nato in Gran Bretagna e ora presente nei paesi scandinavi. Lo Stato copre tutti i lavoratori e garantisce tutte le tutele. In questo modello si uniscono sia il sistema di previdenza sociale sia quello di assistenza sociale. Il modello universalistico è rivolto sia a tutti i lavoratori che a tutti i cittadini: la previdenza si rivolge a tutti i lavoratori, l’assistenza a tutti i cittadini, anche quelli non residenti a prescindere dal reddito percepito. Tuttavia, questo modello presuppone una cosa: tutti devono pagare le tasse, ci deve essere un sistema fiscale forte e quindi l’evasione fiscale deve essere ridottissima.
- Modello assistenziale o residuale. È il sistema americano. Lo Stato si disinteressa dei bisogni dei lavoratori e dei cittadini. La logica è quella per cui se lavori non versi i contributi, ma il tuo reddito è tale per cui devi, con quel reddito, assicurarti le tue tutele attraverso sistemi di previdenza privati: nell’ambito della negoziazione dello stipendio, viene stabilito un importo destinato a forme di assistenza e previdenza integrative il quale viene versato ad assicurazioni private, non allo Stato. Il lavoratore potrebbe anche scegliere di non aderire a quelle forme di previdenza ed avere un reddito più alto, cosa che non è possibile in Italia. I bisogni che soddisfatti da questo modello sono la capacità lavorativa per esempio. Questo modello lascia al cittadino-lavoratore il compito di occuparsi delle proprie tutele e lo Stato si occupa delle fasce più povere. Chi lavora ha maggiori possibilità di avere tutele.
- Modello di Welfare State corporativo o Bismarkiano. È il nostro modello. Qui interviene lo Stato, ma i primi soggetti sono i lavoratori e i datori di lavoro e le prestazioni a cui hanno accesso sono diverse in base al reddito che essi percepiscono, quindi il lavoratore con lo stipendio più alto ha diritto a tutele previdenziali più alte come importo. Se il sistema funzionasse bene non dovrebbe esserci un intervento dello Stato, cioè i contributi versati dovrebbero essere sufficienti a garantire quelle tutele minime. Gli ammortizzatori sociali in deroga intervengono su lavoratori e aziende che non hanno diritto a quella determinata assistenza perché non ha versato contributi. È un modello che si basa sul gettito proveniente dai soggetti beneficiari, ma anche dall’intervento dello Stato.
Modello italiano → Il concetto di previdenza e assistenza sono inseriti nell’art. 38 Cost. il quale dice che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (definizione di assistenza sociale).
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
La maternità è uno degli eventi tutelati a prescindere dalla condizione lavorativa, essa quindi rientra nell’ambito dei servizi di assistenza sociale così come l’assistenza sanitaria nazionale e l’istruzione → tali servizi sono finanziati da un sistema di fiscalità generale, mentre i servizi di previdenza sociale sono finanziati da un sistema di contribuzione. L’assegno al nucleo familiare è l’unico strumento di assistenza che si ricollega all’attività lavorativa.
Caratteristiche della previdenza sociale
Esso viene finanziato tramite i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e tramite un minimo intervento da parte dello Stato. Vi sono però elementi che non hanno permesso a questo sistema di funzionare in maniera efficace.
Il primo è rappresentato dal sistema pensionistico a ripartizione → fino al 2011 era prevista una modalità di finanziamento di un sistema pensionistico in base alla quale le pensioni erogate erano pagate con i contributi di chi era in servizio in quell’epoca. In definitiva, l’onere pensionistico viene ripartito sui lavoratori correnti. Nella realtà, visto che il numero dei lavoratori è diminuito e i pensionati sono aumentati, il sistema non ha potuto funzionare in maniera efficace per un fattore demografico e lo Stato è dovuto intervenire.
Altro problema è la fiscalizzazione degli oneri sociali: si pagano i contributi con il gettito fiscale.
Le origini del sistema di previdenza sociale
Si è partiti dall’infortunio sul lavoro. Esso vede la sua origine nello svolgimento dell’attività lavorativa e non a caso nasce proprio lì la prima tutela. Il datore di lavoro beneficia dalla prestazione del lavoratore e lo sottopone a rischio. Se il rischio si tramuta in danno, esso deve essere tutelato. Qua nasce l’istituto della previdenza sociale.
Il sistema di previdenza sociale inizia a crescere nel periodo corporativo, dopo la prima guerra mondiale in cui l’idea di fondo della corporazione era forte e si creano dei sistemi di previdenza sociale pubblici rivolti a tutelare tutti i lavoratori che si trovavano in situazioni di bisogno. Esistevano allora le c.d. mutue assicuratrici (antenati degli attuali fondi di previdenza integrativi e complementari), ossia associazioni volontarie in cui i lavoratori versavano volontariamente contributi per avere altre tutele integrative. Il problema di queste tuttavia era che ne nascevano in continuazione, quindi c’erano tanti lavoratori che versavano, ma in tante mutue, quindi quando si verificava l’evento non c’erano abbastanza risorse per poter pagare il lavoratore.
La malattia è l’ultimo evento tutelato in ordine di tempo, perché in realtà non è causata dal lavoro. Dopo il periodo corporativo, la base diventa l’art. 38 Cost. che ha due principi fondamentali:
- Lo stato interviene sempre, anche se in materiale residuale;
- Il numero dei soggetti tutelati aumenta progressivamente;
I soggetti vincolati
I soggetti che entrano in questo sistema e che sono tenuti al versamento dei tributi sono:
- Il datore di lavoro;
- I lavoratori;
- Lo Stato.
Il nostro sistema ha il principio di automaticità delle prestazioni, nato in periodo corporativo. Esso implica che si viene tutelati anche in mancanza di versamento dei contributi, in questo caso l’INPS potrà rivolgersi al datore di lavoro. Una delle misure contenute nel Jobs Act riguardava le maternità delle co.co.pro. anch’esse soggette a questo principio, anche in caso di contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) che cadono in prescrizione decorsi 5 anni.
Per essere sicuri di non lavorare in nero, bisogna chiedere la copia della comunicazione obbligatoria al Centro dell’Impiego.
Enti
Abbiamo una pluralità di enti in cui i lavoratori versano i loro contributi:
- INPS (maternità, pensioni, disoccupazione, malattia, mobilità);
- INAIL (infortuni e malattie professionali);
- Casse professionali → Garantiscono la sostenibilità (capacità di pagare le prestazioni) in un periodo di tempo di 50 anni.
- Casse integrative → Si integrano le prestazioni INPS.
Nel lavoro autonomo c’è una rivalsa sul committente e nel lavoro parasubordinato ma c’è un sostituto committente che trattiene una cifra che la versa come contributo.
Contributi previdenziali
I contributi sono imposti per legge: ogni volta che si inizia un rapporto di lavoro, è obbligatorio versare i relativi contributi. Questo obbligo nasce nel momento in cui il soggetto inizia un’attività lavorativa a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla natura del rapporto. L’anzianità assicurativa parte dal momento in cui il lavoratore inizia la prima attività lavorativa. Essa differisce dall’anzianità contributiva la quale fa riferimento al periodo in cui sono stati versati i contributi da parte del lavoratore.
È possibile l’instaurazione di più rapporti contributivi contestuali.
Gerarchia dei contributi
- Contribuzione obbligatoria → Si attua quando inizia il rapporto di lavoro.
- Contribuzione figurativa → Si attua quando la contribuzione obbligatoria si sospende perché si sospende il rapporto di lavoro nei casi previsti dalla legge (es. maternità). L’ente previdenziale fa finta che i contributi siano stati versati.
- Contribuzione da riscatto → In ipotesi in cui il lavoratore voglia integrare periodi di contribuzione obbligatoria con periodi di contribuzione figurativa. Non lo può fare sempre e quindi solo in alcuni casi.
- Contribuzione volontaria → Essa si attua nei casi in cui volontariamente il lavoratore chiede alla fine del rapporto di lavoro di versare i contributi.
Ognuna di queste tipologie esclude l’altra. Tuttavia, c’è un caso in cui la contribuzione obbligatoria si può sommare a quella volontaria, cioè quando il lavoratore ha un rapporto di lavoro subordinato part-time: volontariamente egli può chiedere di versare contributi in maniera tale da raggiungere i contributi da rapporto di lavoro full-time.
Che natura hanno i contributi? Sono considerati imposte speciali perché dal 1996 per qualsiasi di rapporto di lavoro sorge l’obbligo contributivo e quindi c’è un’imposizione da parte dello Stato. Hanno già una destinazione definita che va a soddisfare un bisogno o una prestazione previdenziale.
Per quanto riguarda il rapporto di natura previdenziale, ci si è posti il problema in dottrina se il rapporto di lavoro avesse affinità al rapporto assicurativo. La tutela del lavoratore va oltre a quelli che sono i principi di assicurazione privata.
I contributi, sotto il punto di vista della previdenza e dell’assistenza, possono essere equiparati ad una forma di risparmio? Sì e in parte lo sono anche per i lavoratori, mentre per i datori di lavoro sono un costo.
La contribuzione in generale
La contribuzione versata ai fini previdenziali/pensionistici (IVS) è quella più importante in termini di percentuale ed è spesso l’unica contribuzione che viene imposta a carico del lavoratore ed è uguale per tutti i lavoratori subordinati e nel totale ammonta al 33% dell’imponibile previdenziale.
L’imponibile previdenziale è l’ammontare della retribuzione su cui devono essere calcolati i contributi. Prende la sua definizione dall’imponibile fiscale, cioè tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti dal lavoratore, comprese le erogazioni liberali e in natura in relazione al rapporto di lavoro nel periodo d’imposta (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Su quella base, il 33% dei contributi che devono essere versati vengono versati ai fini pensionistici.
Ci sono anche le assicurazioni minori che gravano sempre sullo stesso importo e che paga il datore di lavoro (garanzia TFR, CIG, CIGS, mobilità, malattia e maternità).
È possibile avere una riduzione della contribuzione in 2 casi:
- Contratto di apprendistato
- Assunzioni di lavoratori che beneficiano di sgravi per l’iscrizione alla lista di mobilità
In questi casi la contribuzione passa al 5,84% e diminuisce anche quella a carico del lavoratore. Le assicurazioni minori sono generalmente sgravate. Quando viene sgravata l’IVS, non necessariamente questo incide anche sulle assicurazioni minori.
Minimale contributivo e massimale contributivo
Il minimale contributivo risponde all’art. 38 Cost. il quale dice che ogni lavoratore inabile a causa di malattia, maternità o vecchiaia abbia diritto all’assistenza e ha diritto a trattenere il suo posto di lavoro. Quel lavoratore che in quel momento ha bisogno di una retribuzione deve avere una contribuzione che gli permetta una vita dignitosa anche in ambito previdenziale.
Il punto di riferimento sulle retribuzioni è il contratto collettivo in assenza di una disposizione di legge, poi su quella contribuzione si vanno a calcolare i contributi. Laddove la retribuzione sia sotto una determinata soglia, il legislatore obbliga il datore di lavoro a versare una contribuzione più alta di quella che sarebbe dovuta. Ogni anno l’INPS comunica i nuovi livelli di minimale.
Il minimale contributivo funziona mensilmente (non giornaliera) per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (collaboratori e partite IVA ma che non hanno una cassa integrazione).
Nel 1995 la riforma attuata con la legge 335/1995 ha introdotto un concetto in più: il massimale contributivo. Il motivo era per le pensioni d’oro generate anche dall’assenza di un massimale contributivo. Non essendoci un tetto massimo, la pensione poteva essere tanto alta quanto lo era la retribuzione.
Il legislatore fissa un massimale che ogni anno viene aggiornato in modo che il lavoratore che arriva ad una retribuzione corrispondente al massimale, si ferma la contribuzione IVS che serve per le pensioni per evitare trattamenti pensionistici troppo alti.
Il concetto di massimale introdotto dal 1 gennaio 1996 si applica solo ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo tale data, cioè solo ai lavoratori i quali hanno un’anzianità assicurativa che parte dopo tale data, mentre il minimale si applica a tutti.
La riforma si applica anche a coloro che, quando andranno in pensione, opteranno per un sistema di calcolo solo contributivo. Prima del 1 gennaio 1996 il sistema di calcolo era di tipo retributivo in cui il punto di riferimento era il tipo di retribuzione che si percepiva negli ultimi 3 anni. Ci sono casi ibridi. A questi soggetti viene data la possibilità di optare per un ricalcolo di tipo contributivo a sole determinate condizioni, ma ciò non è molto conveniente (c.d. opzione donna).
Conguaglio contributivo
Per chi ha soglie di reddito molto alte, viene valutato se la contribuzione versata corrisponde all’imponibile contributivo. Si fa sempre a dicembre o alla fine del rapporto di lavoro.
Onere contributivo
L’onere contributivo grava sul datore di lavoro e versa i contributi nel mese di competenza seguendo un criterio di competenza dal punto di vista contributivo (e non secondo un criterio di cassa).
Onere di pagamento
È a carico del datore di lavoro e i contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello di competenza.
Prescrizione dei contributi INPS
Si prescrivono entro il termine di 5 anni (prima era 10 anni) in base alla legge 335/95. Ci sono anche delle particolarità, le c.d. retribuzioni convenzionali, ossia quelle dei lavoratori italiani che prestano attività all’estero. Questo lavoratore che vuole o deve continuare a versare contributi in Italia non versa sulla retribuzione percepita all’estero, ma su quella convenzionale fissata anno per anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per dare un criterio di omogeneità.
Aliquote contributive e inquadramento delle aziende
Quello che fa l’INPS è la divisione delle aziende in tre macroaree: commercio, industria, artigianato. Poi ne determina le relative aliquote contributive. L’INPS decide e l’INAIL fa quello che l’INPS decide. Ci sono aziende il cui inquadramento non è così semplice: alcune hanno più inquadramenti ad esempio.
La retribuzione imponibile ai fini previdenziali
È importante capire il concetto di retribuzione imponibile ai fini previdenziali. È la nostra base perché su quella retribuzione andiamo a calcolare i contributi, da quella retribuzione si calcola anche l’ammontare delle prestazioni previdenziali e da quell’ammontare si ricava anche l’ammontare della pensione.
La norma di partenza è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di carattere fiscale in quanto fino al 1995 c’era abbastanza confusione dal punto di vista dell’imposizione fra quelle che erano le voci per il calcolo dei contributi e quelle utilizzate per il calcolo dell’IRPEF, cioè non c’era una definizione univoca di reddito imponibile ai fini contributivi, ma c’era quella di retribuzione imponibile ai fini fiscali inserita nel TUIR. Sostanzialmente l’INPS ha seguito il dettato del TUIR. Si è deciso di procedere tramite il d.lgs.
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