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RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Articolo 27 costituzione, nessuno può rispondere per un fatto da lui non commesso. Responsabilità oggettiva significa

non colpevole, imputazione della responsabilità in deroga alle normali regole di imputazione basate sul dolo o sulla

colpa. Casi in cui si può andare ad applicare una pena al soggetto in deroga alle regole generali in materia di dolo o

colpa. Quali sono le ipotesi originariamente di responsabilità oggettiva: articolo 584 (omicidio preterintenzionale) articolo

586, articolo 116, articolo 82, delitti aggravati dall’evento, fino a qualche anno fa c’era anche il 609­sexies. 1. Articolo 586

2. Articolo 586

3. Articolo 586

4. Articolo 584

5. Articolo 572

6. Articolo 116

7. Articolo 82

Struttura che accomuna tutti i casi: l’agente vuole realizzare il primo reato e lo realizza, agisce dolosamente per la

realizzazione di un reato almeno a livello di tentativo è deriva non voluta una conseguenza ulteriore che nel nostro

esempio è sempre la morte. Talune si applicano anche quando l’evento non voluto non è la morte ma basta la lesione

oppure sono norme aperte. Sulla base di quali presupposti possiamo chiamare l’autore del reato doloso base a

rispondere anche dell’evento? Sono state fornite essenzialmente quattro risposte:

1. Dolus indirectus: tutte le ipotesi in questione sono stata considerate come ipotesi dolose, con un dolo non

diretto ma indiretto. Cornice edittale di poco inferiore ai delitti di dolo diretto.

2. Nesso di causalità: per chiamare il soggetto agente a rispondere anche della conseguenza ulteriore non voluta

è sufficiente accertare un nesso causale senza minimamente indagare il dolo. Al soggetto agente il quale

attraverso il delitto base doloso si è collocato in un terreno di illiceità vanno imputate tutte le conseguenze del

fatto illecito: “versare in re illicita”. Questa logica ha avuto un successo straordinario nel senso che ha

predominato in tutti gli ordinamenti occidentali. Tale logica ha avuto questo grande e duraturo successo poiché

corrisponde alla logica comune. Concezione primitiva della responsabilità penale pensiamo alle applicazioni

giuridiche del,diritto romano classico dove per l’imputazione bastava la mera commissione di un fatto

antigiuridico. Sufficiente elemento materiale. Concezione moderna aggiunge il criterio della rimproverabiàitaA

soggettiva. La responsabilità in re illicita è una mediazione, la conseguenza non voluta è imputata quando il

precedente è un delitto. La responsabilità oggettiva radicata sul versare in re illicita assicura una notevole

semplificazione probatoria poiché è sufficiente provare il nesso causale. Questa avviene a discapito di un

imputato che è un “delinquente”, questa persona è già ritenuto responsabile. Inoltre avrebbe una maggiore

efficacia general preventiva (La pena minacciata deve avere una funzione deterrente del comportamento).

Questa idea della maggior efficacia delle norme general preventiva delle norme fondate sulla responsabilità

oggetti in realtà non ha mai trovato riscontro ed in secondo luogo è poco credibile che si possa dar credito a

questa idea della maggior efficacia general preventiva poiché presuppone un potenziale delinquente

conoscitore del diritto, lucido, calcolatore. Nel codice del 1930 la responsabilità oggettiva risulta espressamente

disciplinata nel codice, articolo 42.3.

In dottrina anni ’40: teoria di Giovanni Leone: “colpa per violazione di legge penale”. Responsabilità per colpa specifica

come per violazione di legge, nei casi di specie c’e una violazione della legge penale che vieta il delitto base. Non la

violazione di qualsiasi norma scritta ma solo di quelle che hanno natura cautelare fonda un rimprovero per colpa

specifica. Colpa generica e colpa specifica sono uguali sotto il profilo della loro sussistenza cioè sorgono in violazione di

norme csutelàri che da una parte sono scritta dall’altra devono essere costituite in virtù del modello dell’homo eiusdem

condiciones. La teoria di Leone può essere smascherata, ma per superare questa obiezione che gli era stata mossa

secondo lui ogni norma oenale incriminatrice di un reato doloso ha la funzione di reprime il reato commesso ma anche

una funzione preventiva di ulteriori offese. Questa attribuzione di una duplice funzione punta contro una contraddizione

poiché non può essere la stessa norma a perseguire e a dettare cautele. La colpa specifica alla Leone c’e sempre ed

immancabilmente in tutti i casi specifici, pertanto è colpa che nulla aggiunge alla mera imputazione per responsabilità

oggettiva. 21 Aprile 2015

per martedì 27/04

leggere sentenza 364/1988

SENTENZA RONCI

Accoglimento del principio di colpevolezza: la persona risponde solo per fatti che poteva controllare, che erano cioè alla

portata del soggetto. La sentenza mette in luce come per risolvere il problema non si possa prescindere dalla

giurisprudenza costituzionale: sentenza 364/1988: è la prima sentenza che riconosce la presenza del principio di

colpevolezza nelle trame del testo costituzionale “almeno gli elementi più significativi della fattispecie devono essere

coperti dalla colpa”. Nel caso di specie la morte è sicuramente uno degli elementi più significativi dell’art.586. Sentenza

1085/1988: riguarda un’ipotesi marginale alle affermazioni contenute nella sentenza sono di rilevanza, la norma oggetto

di illegittimità costituzionale era quella inerente al furto d’uso: tizio aveva rubato un’auto con intenzione di restituirla, nel

mentre andava a restituirla ha avuto un incidente, mancata restituzione dovuta a causa di forza maggiore, non

rimproverabile per colpa “indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore

della fattispecie siano investiti da dolo o colpa” Sentenza 322/2007: riguarda la norma in materia di atti sessuali con

minori, Norma che escludeva la rilevanza dell’errore sull’eta della persona, questa norma ha margine per essere

interpretata alla luce della colpevolezza cioè la corte opera un’interpretazione costituzionale come se contenesse il limite

della colpa. All’esito di questa lettura costituzionale o inseriamo la colpa nella lettera della norma art. 586 oppure non c’e

alternativa: sollevare questione di illegittimità se l’interpretazione conforme non è possibile. La sentenza Ronci procede

all’interpretazione costituzionale cioè legge l’art.586 come se ci fosse il limite della colpa. La norma generale articolo 83

entra nella norma di specie 586. L’interpretazione costituzionalmente conforme è possibile anche in relazione agli altri

articoli che inseriscono nell’ordinamento ipotesi di responsabilità oggettiva, sembrerebbe possibile eppure non è stato

fatto. Tutte le altre ipotesi sono ancora prevalentemente applicate dal giurisprudenza come ipotesi di responsabilità

oggettiva. Questa capacità estensiva della sentenza Ronci in realtà non si è sviluppata. In primo luogo La colpa trova

come avversario la responsabilità oggettiva, in seconda battuta si scontra con la misura della pena che è irriducibile in

via interpretativa al principio di colpevolezza, terzo ostacolo è di ordine tecnico giuridico e riguarda sostanzialmente la

risposta da dare a questa domanda: davvero possibile parlare di colpa in un ambito illiceità dolosa? Possibile davvero

muovere un rimprovero per colpa nei confronti di chi versa in una condizione di re illicita? Una parte della dottrina ritiene

un non senso un rimprovero per colpa in una attività illecita e ciò in motivo di due ragioni: 1. Rischio di contraddizione,

irragionevolezza: il legislatore cadrebbe in una grave contraddizione se volesse ambientare la colpa in un territorio

illecito, non può ritenersi che il legislatore vieti una condotta e allo stesso tempo indichi le modalità per tenere questo

atteggiamento. Non si pretende che sia la stessa norma giuridica che dia il divieto e le cautele, ma sono diverse norme

l’una penale l’altra di natura cautelare elaborata con il procedimento ordinario. Negare invece la possibilità di ambientare

la colpa nel territorio dell’illecito condurrebbe a gravi contraddizioni: B prende a manganellate C. B è un agente di polizia,

condotta scriminatura da una causa di giustificazione. B entra in casa e trova C a letto con la moglie. Nella prima

situazione è legittimo chiedere a B le cautele necessarie per evitare l’evento morte, le stesse cautele non possono

essere chieste forse anche a B nella seconda situazione? La contraddizione è che le cautela possano essere chieste in

situazioni lecite e non illecite. Se la colpa in attività illecita è la violazione di una regola cautelare poniamo attenzione al

processo di elaborazione della regola cautelare: creazione di un modello di uomo p ragionevole. Chi è l’homo eiusdem

condiciones, l’agente modello, quando ci chiediamo se lo spacciatore Ronci avrebbe potuto prevedere la conseguenza

della sua azione? La seconda obiezione alla configurabilità della colpa nell’attività illecita è così costruita: per muovere

un rimprovero per colpa è necessario verificare la regola cautelare rispetto all’agente modello, ma in questi casi chi è?

Questa obiezione è superabile se riflettiamo che qualsiasi attività umana è esercitabile in condizione illecita o lecita: sala

operatoria X chirurgo Tizio sta asportano una cornea a caio ma nell’ambito di un traffico illecito di organi Nella sala

operatoria Y abbiamo un medico Mevio che sta asportando una cornea a Sempronio, chiedere il rispetto delle cautele

necessarie per l’intervento lecito che sta conducendo. Ad entrambi è richiesto di attenersi alle linee guida per evitare

l’evento morte a prescindere dalla situazione in cui stanno agendo, si supera così il fatto che ci troviamo o meno in una

situazione illecita, la stessa sentenza Ronci in un passaggio lo prevede. A definitivo superamento della colpa in attività

illecita possiamo trovare esplicitamente espressa nel codice stesso questa previsione: articolo 59.2 applicazione delle

circostanze aggravanti: “ritenute inesistenti per errore determinato da colpa” rimprovero per colpa nei confronti

dell’agente. Piccolo ladro si introduce in una villa e riesce a portar via un vecchio vaso che in realtà è un’anfora greca.

Egli ha commesso il reato di furto in abitazione ma possiamo imputargli la circostanza aggravante del danno

patrimoniale di rilevante gravità? Per l’imputazione di questa circostanza si chiede che egli conoscesse il valore del vaso

(si rendesse conto di stare causando un danno pa

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale parte speciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Basile Fabio.