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RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Articolo 27 costituzione, nessuno può rispondere per un fatto da lui non commesso. Responsabilità oggettiva significa
non colpevole, imputazione della responsabilità in deroga alle normali regole di imputazione basate sul dolo o sulla
colpa. Casi in cui si può andare ad applicare una pena al soggetto in deroga alle regole generali in materia di dolo o
colpa. Quali sono le ipotesi originariamente di responsabilità oggettiva: articolo 584 (omicidio preterintenzionale) articolo
586, articolo 116, articolo 82, delitti aggravati dall’evento, fino a qualche anno fa c’era anche il 609sexies. 1. Articolo 586
2. Articolo 586
3. Articolo 586
4. Articolo 584
5. Articolo 572
6. Articolo 116
7. Articolo 82
Struttura che accomuna tutti i casi: l’agente vuole realizzare il primo reato e lo realizza, agisce dolosamente per la
realizzazione di un reato almeno a livello di tentativo è deriva non voluta una conseguenza ulteriore che nel nostro
esempio è sempre la morte. Talune si applicano anche quando l’evento non voluto non è la morte ma basta la lesione
oppure sono norme aperte. Sulla base di quali presupposti possiamo chiamare l’autore del reato doloso base a
rispondere anche dell’evento? Sono state fornite essenzialmente quattro risposte:
1. Dolus indirectus: tutte le ipotesi in questione sono stata considerate come ipotesi dolose, con un dolo non
diretto ma indiretto. Cornice edittale di poco inferiore ai delitti di dolo diretto.
2. Nesso di causalità: per chiamare il soggetto agente a rispondere anche della conseguenza ulteriore non voluta
è sufficiente accertare un nesso causale senza minimamente indagare il dolo. Al soggetto agente il quale
attraverso il delitto base doloso si è collocato in un terreno di illiceità vanno imputate tutte le conseguenze del
fatto illecito: “versare in re illicita”. Questa logica ha avuto un successo straordinario nel senso che ha
predominato in tutti gli ordinamenti occidentali. Tale logica ha avuto questo grande e duraturo successo poiché
corrisponde alla logica comune. Concezione primitiva della responsabilità penale pensiamo alle applicazioni
giuridiche del,diritto romano classico dove per l’imputazione bastava la mera commissione di un fatto
antigiuridico. Sufficiente elemento materiale. Concezione moderna aggiunge il criterio della rimproverabiàitaA
soggettiva. La responsabilità in re illicita è una mediazione, la conseguenza non voluta è imputata quando il
precedente è un delitto. La responsabilità oggettiva radicata sul versare in re illicita assicura una notevole
semplificazione probatoria poiché è sufficiente provare il nesso causale. Questa avviene a discapito di un
imputato che è un “delinquente”, questa persona è già ritenuto responsabile. Inoltre avrebbe una maggiore
efficacia general preventiva (La pena minacciata deve avere una funzione deterrente del comportamento).
Questa idea della maggior efficacia delle norme general preventiva delle norme fondate sulla responsabilità
oggetti in realtà non ha mai trovato riscontro ed in secondo luogo è poco credibile che si possa dar credito a
questa idea della maggior efficacia general preventiva poiché presuppone un potenziale delinquente
conoscitore del diritto, lucido, calcolatore. Nel codice del 1930 la responsabilità oggettiva risulta espressamente
disciplinata nel codice, articolo 42.3.
In dottrina anni ’40: teoria di Giovanni Leone: “colpa per violazione di legge penale”. Responsabilità per colpa specifica
come per violazione di legge, nei casi di specie c’e una violazione della legge penale che vieta il delitto base. Non la
violazione di qualsiasi norma scritta ma solo di quelle che hanno natura cautelare fonda un rimprovero per colpa
specifica. Colpa generica e colpa specifica sono uguali sotto il profilo della loro sussistenza cioè sorgono in violazione di
norme csutelàri che da una parte sono scritta dall’altra devono essere costituite in virtù del modello dell’homo eiusdem
condiciones. La teoria di Leone può essere smascherata, ma per superare questa obiezione che gli era stata mossa
secondo lui ogni norma oenale incriminatrice di un reato doloso ha la funzione di reprime il reato commesso ma anche
una funzione preventiva di ulteriori offese. Questa attribuzione di una duplice funzione punta contro una contraddizione
poiché non può essere la stessa norma a perseguire e a dettare cautele. La colpa specifica alla Leone c’e sempre ed
immancabilmente in tutti i casi specifici, pertanto è colpa che nulla aggiunge alla mera imputazione per responsabilità
oggettiva. 21 Aprile 2015
per martedì 27/04
leggere sentenza 364/1988
SENTENZA RONCI
Accoglimento del principio di colpevolezza: la persona risponde solo per fatti che poteva controllare, che erano cioè alla
portata del soggetto. La sentenza mette in luce come per risolvere il problema non si possa prescindere dalla
giurisprudenza costituzionale: sentenza 364/1988: è la prima sentenza che riconosce la presenza del principio di
colpevolezza nelle trame del testo costituzionale “almeno gli elementi più significativi della fattispecie devono essere
coperti dalla colpa”. Nel caso di specie la morte è sicuramente uno degli elementi più significativi dell’art.586. Sentenza
1085/1988: riguarda un’ipotesi marginale alle affermazioni contenute nella sentenza sono di rilevanza, la norma oggetto
di illegittimità costituzionale era quella inerente al furto d’uso: tizio aveva rubato un’auto con intenzione di restituirla, nel
mentre andava a restituirla ha avuto un incidente, mancata restituzione dovuta a causa di forza maggiore, non
rimproverabile per colpa “indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore
della fattispecie siano investiti da dolo o colpa” Sentenza 322/2007: riguarda la norma in materia di atti sessuali con
minori, Norma che escludeva la rilevanza dell’errore sull’eta della persona, questa norma ha margine per essere
interpretata alla luce della colpevolezza cioè la corte opera un’interpretazione costituzionale come se contenesse il limite
della colpa. All’esito di questa lettura costituzionale o inseriamo la colpa nella lettera della norma art. 586 oppure non c’e
alternativa: sollevare questione di illegittimità se l’interpretazione conforme non è possibile. La sentenza Ronci procede
all’interpretazione costituzionale cioè legge l’art.586 come se ci fosse il limite della colpa. La norma generale articolo 83
entra nella norma di specie 586. L’interpretazione costituzionalmente conforme è possibile anche in relazione agli altri
articoli che inseriscono nell’ordinamento ipotesi di responsabilità oggettiva, sembrerebbe possibile eppure non è stato
fatto. Tutte le altre ipotesi sono ancora prevalentemente applicate dal giurisprudenza come ipotesi di responsabilità
oggettiva. Questa capacità estensiva della sentenza Ronci in realtà non si è sviluppata. In primo luogo La colpa trova
come avversario la responsabilità oggettiva, in seconda battuta si scontra con la misura della pena che è irriducibile in
via interpretativa al principio di colpevolezza, terzo ostacolo è di ordine tecnico giuridico e riguarda sostanzialmente la
risposta da dare a questa domanda: davvero possibile parlare di colpa in un ambito illiceità dolosa? Possibile davvero
muovere un rimprovero per colpa nei confronti di chi versa in una condizione di re illicita? Una parte della dottrina ritiene
un non senso un rimprovero per colpa in una attività illecita e ciò in motivo di due ragioni: 1. Rischio di contraddizione,
irragionevolezza: il legislatore cadrebbe in una grave contraddizione se volesse ambientare la colpa in un territorio
illecito, non può ritenersi che il legislatore vieti una condotta e allo stesso tempo indichi le modalità per tenere questo
atteggiamento. Non si pretende che sia la stessa norma giuridica che dia il divieto e le cautele, ma sono diverse norme
l’una penale l’altra di natura cautelare elaborata con il procedimento ordinario. Negare invece la possibilità di ambientare
la colpa nel territorio dell’illecito condurrebbe a gravi contraddizioni: B prende a manganellate C. B è un agente di polizia,
condotta scriminatura da una causa di giustificazione. B entra in casa e trova C a letto con la moglie. Nella prima
situazione è legittimo chiedere a B le cautele necessarie per evitare l’evento morte, le stesse cautele non possono
essere chieste forse anche a B nella seconda situazione? La contraddizione è che le cautela possano essere chieste in
situazioni lecite e non illecite. Se la colpa in attività illecita è la violazione di una regola cautelare poniamo attenzione al
processo di elaborazione della regola cautelare: creazione di un modello di uomo p ragionevole. Chi è l’homo eiusdem
condiciones, l’agente modello, quando ci chiediamo se lo spacciatore Ronci avrebbe potuto prevedere la conseguenza
della sua azione? La seconda obiezione alla configurabilità della colpa nell’attività illecita è così costruita: per muovere
un rimprovero per colpa è necessario verificare la regola cautelare rispetto all’agente modello, ma in questi casi chi è?
Questa obiezione è superabile se riflettiamo che qualsiasi attività umana è esercitabile in condizione illecita o lecita: sala
operatoria X chirurgo Tizio sta asportano una cornea a caio ma nell’ambito di un traffico illecito di organi Nella sala
operatoria Y abbiamo un medico Mevio che sta asportando una cornea a Sempronio, chiedere il rispetto delle cautele
necessarie per l’intervento lecito che sta conducendo. Ad entrambi è richiesto di attenersi alle linee guida per evitare
l’evento morte a prescindere dalla situazione in cui stanno agendo, si supera così il fatto che ci troviamo o meno in una
situazione illecita, la stessa sentenza Ronci in un passaggio lo prevede. A definitivo superamento della colpa in attività
illecita possiamo trovare esplicitamente espressa nel codice stesso questa previsione: articolo 59.2 applicazione delle
circostanze aggravanti: “ritenute inesistenti per errore determinato da colpa” rimprovero per colpa nei confronti
dell’agente. Piccolo ladro si introduce in una villa e riesce a portar via un vecchio vaso che in realtà è un’anfora greca.
Egli ha commesso il reato di furto in abitazione ma possiamo imputargli la circostanza aggravante del danno
patrimoniale di rilevante gravità? Per l’imputazione di questa circostanza si chiede che egli conoscesse il valore del vaso
(si rendesse conto di stare causando un danno pa