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FONTI SECONDARIE DEL DIRITTO
Regolamenti → diversi dai regolamenti dell'Ue e dai regolamenti parlamentari. Sono atti normativi di
competenza del governo, dei ministri, di altre autorità
Regolamenti dell'esecutivo che si dividono in
•
1. regolamenti del Governo → approvati dal Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato, (che
si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta). Sono a questo punto regolamenti perfetti ma non
validi, poiché devono ancora essere sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei Conti, la
quale appone il visto e provvede alla registrazione per poi essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Sono di vari tipi
- regolamenti di esecuzione → per rendere più agevole la applicazione di leggi, decreti legislativi e
dell'UE
- regolamenti indipendenti → per disciplinare materie sulle quali manchi una normativa di rango
legislativo
- regolamenti di delegificazione → possono determinare l'abrogazione di vigenti norme di legge
2. Regolamenti ministeriali → adottati nelle materie di competenza di un ministero. Sono
subordinati ai regolamenti del governo e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione, con decreto ministeriale
3. Regolamenti interministeriali → adottati in materie di competenza di più ministri. Sono
subordinati ai regolamenti del governo e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione, con decreto interministeriale
altri regolamenti, NON DELL'ESECUTIVO
4. Regolamenti di altre autorità → come autorità portuali ed i prefetti, possono essere emanati nei
limiti delle loro competenze e non possono dettare norme contrarie a quelle contenute nei
regolamenti del governo
5. Regolamenti regionali → la potestà regolamentare (potere di emanare regolamenti) spetta allo
Stato solo nelle materie di legislazione esclusiva. Per tutte le altre materie spetta alle regioni,art 117
comma 6
6. Regolamenti degli enti locali → ogni ente locale dispone di potestà regolamentare (potere di
emanare regolamenti). La potestà spetta al consiglio dell'ente locale
Alla fine della piramide troviamo le fonti fatto → fatti idonei a produrre diritto. Quella per eccellenza è
la consuetudine, che ha un elemento oggettivo (è un comportamento ripetuto nel tempo) ed un elemento
soggettivo (tale comportamento viene ritenuto giuridicamente dovuto)
e le fonti di cognizione → quando ci si riferisce a strumenti attraverso i quali si giunge alla conoscenza
delle decisioni legislative. Ad esempio la Gazzetta Ufficiale quando si tratta di atti normativi statali;
Bollettino Ufficiale quando si parla di atti normativi regionali; Albo pretorio quando si tratta di atti
normativi locali. Entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, o entro un termine stabilito diverso.
Capitolo 6 → i diritti fondamentali nello stato moderno
Il primo riconoscimento delle libertà fondamentali viene considerata la Dichiarazione dei diritti
dell'uomo e del cittadino del 1789, nella quale si affermarono
1. diritti civili → libertà personale, di domicilio, economiche, di pensiero e religiose
2. diritti politici → diritto di voto (prima ristretto), di associazione, partiti e sindacati
3. diritti sociali → diritto alla istruzione, alla salute, al lavoro, alla abitazione
4. nuovi diritti → tutela ambientale, tecnologie informatiche, procreazione artificiale
La posizione, che un soggetto assume nell’ambito di un rapporto prende il nome di situazione
giuridica soggettiva. Possono essere:
situazioni giuridiche favorevoli (attive):
Potere giuridico → consente al soggetto di ottenere determinati effetti giuridici (es. accedere alle cariche
elettive)
Diritto soggettivo → il titolare esercita il proprio diritto in maniera immediata e diretta, l'ordinamento gli
riconosce determinate facoltà nel caso in cui venga intralciato il godimento del diritto stesso. Possono
essere assoluti quando vantano una pretesa verso tutti; relativi quando vantano una pretesa verso
determinati soggetti che hanno attivato un rapporto giuridico (es. contratto)
interesse legittimo → chi è portatore di un interesse legittimo ha bisogno che il suo interesse coincida. È
una forma di tutela riflessa e indiretta dell'interesse del singolo, che deve coincidere con l'interesse della
collettività
Situazioni giuridiche sfavorevoli (passive):
Obblighi → comportamenti doverosi per rispettare un diritto soggettivo altrui
Doveri → comportamenti dovuti a prescindere dal diritto soggettivo altrui da rispettare
Soggezioni → stato di chi è soggetto a potere giuridico (imputato)
La condizione giuridica (=situazione giuridica) del cittadino (titolare dei diritti) e dello straniero (colui
che non ha la cittadinanza nello Stato in cui si trova al momento)
cittadinanza → vincolo derivante da una determinata comunità politica.
4 criteri per acquisirla
1. per nascita da genitori italiani
2. per nascita da genitori apolidi (senza cittadinanza) sul territorio
3. per trasmissione tramite matrimonio e adozione
4. per nascita straniero sul territorio italiano compiuta la maggiore età (se richiesta)
2 criteri per perderla
1. di diritto
2. per espressa rinuncia
Diritti inviolabili → ART 2 COSTITUZIONE
Sono i diritti fondamentali, inviolabili sia dai poteri pubblici sia dai poteri privati. Caratteristiche:
assolutezza → poiché possono essere fatti valere nei confronti di tutti
– inalienabilità e indisponibilità → non possono essere trasferiti per atto di volontà del proprietario
– irrinunciabilità → il titolare non può rinunciarvi neppure volendo
– imprescrittibilità → il mancato esercizio di essi nel tempo non determina la loro cessazione
–
Alcuni di essi sono:
diritto alla vita ed all'integrità fisica
– diritto all'onore
– diritto alla identità personale
– diritto alla libertà sessuale
– diritto alla riservatezza
–
Doveri Costituzionali → art 2 Costituzione parte 2 → collegamento tra la garanzia dei diritti
inviolabili e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
dovere svolgere un lavoro utile alla società (art 4.2)
– dovere dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti dei figli (art 30)
– dovere del cittadino di difesa della Patria (art 52)
– dovere di concorrere alle spese pubbliche (art 53)
– dovere di tutti di fedeltà alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi, ed il dovere dei
– cittadini cui siano affidate le funzioni pubbliche di adempirle con disciplina ed onore (art 54)
la libertà personale è inviolabile → art 13 → non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dalla
autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva assoluta) ecc..
diritto al lavoro (art 4, 36, 37 Cost)
art 4 → rileva il principio lavorista (si collega all'articolo 1 per cui l'Italia è una Repubblica fondata sul
lavoro), riconoscendo, promuovendo il diritto al lavoro dei cittadini in quanto tali. Si ha libertà di scelta
della attività lavorativa secondo le proprie abilità, e il diritto a non essere licenziati in modo arbitrario, cioè
senza una giusta causa.
Art 36 → tutela il diritto del lavoratore ad avere un giusta retribuzione, in due parti: adeguatezza delle
retribuzione rispetto alle prestazioni svolte e la congruità “in ogni caso” della stessa, per garantire la
sussistenza e una vita dignitosa
art 37 → tutela i diritti delle donne e dei minori alla parità di trattamento nell'attività lavorativa
Principio di uguaglianza → art 3 Cost
Al comma 1 si tratta di uguaglianza formale intesa come pari opportunità per tutti. Con il termine
“cittadini” (“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”) sembrava
che si escludessero gli stranieri e così la Corte affermò che i diritti fondamentali sono riferiti alla persona in
quanto tale e quindi anche gli stranieri. L'uguaglianza formale si divide in due criteri
1. uguaglianza davanti alla legge
2. Divieto di discriminazioni
Al comma 2 si tratta di uguaglianza sostanziale intesa come la garanzia nei fatti di un punto di partenza
uguale. “La repubblica ha quindi il compito di rimuovere eventuali ostacoli di ordine economico e sociale
che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza, al fine di permettere il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori “
Capitolo 7 → le forme di governo → modelli organizzativi che gli stati assumono per esercitare il potere
sovrano
Il primo modello fu quello inglese, la monarchia, con la supremazia del Parlamento (Camera dei comuni,
Camera dei Lord, e la Corona → potere politico e amministrativo esercitato attraverso i ministri)
Conseguenza fu il governo presidenziale negli Stati Uniti, nel quale il presidente ha il potere esecutivo e
non può quindi sciogliere il Congresso. Si arriva poi al governo parlamentare in Inghilterra (800) con
elementi principali → rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo e l'emersione della figura del Primo
ministro.
Tipi di forme di governo
Parlamentare → composta dal Capo dello stato (monarca o eletto) governo collegiale e
• Parlamento. Il capo dello stato ha il compito di garanzia istituzionale, si ha fiducia tra Governo e
Parlamento.
Presidenziale → si basa sulla separazione dei poteri. È composta dal Presidente (detiene il potere
• esecutivo e non quello legislativo) e dal Congresso. Non si ha un rapporto fiduciario tra Presidente
e Congresso.
Semipresidenziale → è composto dal Presidente (detiene il potere esecutivo, di garanzia, è eletto
• direttamente dal popolo e detiene il potere di scioglimento), dal Governo (rapporto di fiducia col
Parlamento) e dal Parlamento.
Capitolo 8 → la sovranità popolare
il principio della sovranità popolare trova fondamento all'art 1 della Cost, in quale sottolinea quanto il
popolo costituisca la fonte di legittimazione di ogni potere costituito.
La cittadinanza è uno status giuridico, da cui derivano diritti e doveri politici (art 48-54 Cost)
Popolazione → insieme di coloro che si trovano entro i confini di un qualsiasi ente territoriale<