Estratto del documento

Capitolo 1 → ordinamento giuridico e nozioni varie

Il diritto è una tecnica di organizzazione sociale, viene applicato imparzialmente dai giudici dello Stato con lo scopo di mantenere la pace sociale. Il rispetto delle sentenze dei giudici è garantito dalla minaccia dell'uso della forza da parte dello Stato.

Un ordinamento giuridico è l'insieme di elementi normativi che regolano la vita di una comunità all'interno di un sistema giuridico (elementi normativi = norme giuridiche → insieme di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata). Hanno i caratteri di astrattezza in quanto regolano ipotesi astratte e non casi concreti, generalità in quanto sono riferite a una pluralità indistinta di soggetti, coattività in quanto devono essere rispettate obbligatoriamente ed in caso di inosservanza viene applicata una sanzione al trasgressore, relatività in quanto varia nello spazio e nel tempo poiché si evolvono insieme alla società, positività poiché predisposte da una autorità come lo Stato.

Ogni ordinamento è un sistema se è unitario cioè derivante da un principio unitario, completo poiché non ammette lacune e coerente in quanto non ammette contraddizioni.

Teorie sull'ordinamento

Teoria normativista sull'ordinamento → l'ordinamento è costituito da un complesso di norme vigenti in un determinato spazio territoriale isolato dalla società.

Teoria istituzionalista sull'ordinamento → è l'ordinamento che dà luogo alle norme e non le norme a dare luogo all'ordinamento.

Tipologie di diritto

Common law → sono regole non scritte, che si basano sui princìpi tratti da esperienze.

Civil law → norme scritte che il giudice deve interpretare ed applicare.

Diritto positivo → diritto basato su prescrizioni normative riconosciute valide da un ordinamento giuridico. È quindi il diritto vigente in una società.

Diritto naturale → tiene conto di norme inderogabili ed immutabili che sono innate nell'uomo (es. diritto alla vita).

Un rapporto giuridico si instaura tra due o più soggetti che sulla base di una regola comune (diritto oggettivo), che può essere imposta da altri o dalle parti stesse, dà luogo a vincoli giuridici dai quali si determinano situazioni di vantaggi e svantaggi.

Concetti e disposizioni giuridiche

  • Regole → leggi scritte nel sistema giuridico.
  • Norme → frutto della attività interpretativa, operata sulla base di più criteri.
  • Disposizioni → formulazioni linguistiche suscettibili di diverse interpretazioni.

Diritto pubblico e privato

Diritto pubblico → insieme di norme che ha per oggetto l'organizzazione dello Stato e dei suoi organi, enti e dei rapporti tra tali organi ed i privati.

Diritto privato → insieme di norme che regolano i rapporti tra i privati.

Costituzione e ordinamento costituzionale

Costituzione → entra in vigore l'1 Gennaio del 1948. Può essere scritta o non scritta; rigida (modificabile solo tramite un procedimento di revisione aggravato) o flessibile (può essere modificata).

Ordinamento costituzionale → complesso di norme fondamentali, scritte e non, che danno forma all'ordinamento giuridico e ne determinano la sua identità.

Organi costituzionali

Organi di rilevanza costituzionale → anche se stabiliti dalla costituzione non sono necessari.

Organi costituzionali → organi necessari a delineare il profilo dell'ordinamento costituzionale. Sono il Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica.

Costituzione in senso formale e materiale

Costituzione in senso formale → è il documento in cui vengono elencati i principi ed i valori fondamentali che vengono poi applicati nella costituzione in senso materiale.

Costituzione in senso materiale → è la concreta applicazione dei principi, delle regole e dei diritti che vengono enunciati nella costituzione formale.

Capitolo 2 → lo Stato

Lo Stato è l'organizzazione politica e giuridica di una collettività su un dato territorio che aspira a stabilire regole per tutte le altre organizzazioni. È caratterizzato da:

  • Politicità → tra le principali finalità dello Stato c'è l'obiettivo di prendersi cura di tutti gli interessi generali che riguardano la collettività.
  • Sovranità → ha la supremazia rispetto al potere interno ed indipendenza rispetto al potere esterno.
  • Monopolio della forza → la forza può essere usata in modo diretto tramite i tribunali e le forze di polizia, in modo indiretto tramite la legittimazione di terzi all'utilizzo della forza.
  • Popolo → è la fonte di legittimazione del potere statale.
  • Territorio → non necessariamente contiguo.
  • Governo sovrano

Forma di governo e di stato

Forma di governo → modello organizzativo che uno stato assume per esercitare il potere sovrano.

Forma di stato → il modo in cui si atteggia il rapporto tra governanti e governati.

Forme di stato

  • Assoluto → legittimazione del sovrano da Dio, accentramento in capo al sovrano di tutti i poteri.
  • Liberale → voto in base al censo ma riconosce a tutti i cittadini i diritti di proprietà e libertà.
  • Fascista → concezione autoritaria dello stato.
  • Confessionale → non c'è separazione tra la sfera religiosa e quella civile.

Capitolo 3 → il diritto internazionale

Diritto internazionale → è l'ordinamento che regola la comunità degli stati. Gli obblighi di diritto internazionale possono avere origine pattizia cioè derivanti da trattati o accordi. I trattati dopo la firma hanno necessità di ratifica (approvazione).

Organizzazioni a favore della protezione dei diritti umani

  • NATO → con sede a Bruxelles, gruppi di stati allo scopo del mantenimento della pace in determinate aree sotto forma di alleanza. Ne fanno parte in tutto 28 paesi.
  • ONU → ha sede a New York, i suoi organi principali sono: Assemblea generale, Consiglio di sicurezza, Corte internazionale di giustizia, segretariato sociale.
  • CEDU → convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Capitolo 4 → l'ordinamento della Unione Europea

L'Unione Europea è nata dal susseguirsi di vari trattati. Il primo trattato è quello di Parigi, ed istituì la CECA (comunità economica del carbone e dell'acciaio). Con il secondo trattato, quello di Roma, vennero istituite l'EURATOM (per lo sviluppo della industria nucleare) e la CEE (comunità economica europea). Queste erano le 3 comunità europee. Con il terzo trattato, quello di Bruxelles, si ebbe la fusione degli organi istituzionali e vennero aggiunti il Consiglio Europeo e la Commissione Europea. Con l'Atto Unico Europeo vennero aumentate le competenze del Parlamento e del Consiglio Europeo. Con il quarto trattato, quello di Maastricht del 1992 (entrato in vigore l'1 novembre del 1993 e conosciuto anche come TUE) vennero poste le basi per la moderna Unione Europea, secondo una struttura basata su 3 pilastri: 3 comunità, politica estera e sicurezza comune, cooperazione di polizia anche in materia penale.

Istituzioni politiche dell'Unione Europea (7+2)

  • Consiglio Europeo → composto dai capi di stato (o governo) degli stati membri, dal suo presidente, dal presidente della Commissione e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la sicurezza. Il Consiglio Europeo si riunisce almeno due volte ogni 6 mesi a Bruxelles, dove ha sede. Il Presidente viene eletto a maggioranza qualificata (<2/3) per un mandato di 6 mesi; presiede i lavori dello stesso Consiglio Europeo e ne porta una relazione al Parlamento dopo ogni riunione. Il compito del Consiglio Europeo è l'organo di indirizzo politico, decide per consenso tenendo così anche conto delle minoranze.
  • Consiglio dei Ministri → composto da 1 ministro per ogni stato membro e dal Presidente del Consiglio dei Ministri (nominato dal P.d.R) per 6 mesi. Gli affari di politica estera vengono assegnati all'alto rappresentante per gli affari esteri, le altre materie vengono assegnate a turno ad ogni rappresentante degli stati membri. Compiti del CdM insieme al Parlamento sono: la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Inoltre si occupa di attuare le politiche della Unione. Si decide con la maggioranza qualificata degli stati membri, che devono però rappresentare il 65% della popolazione europea. Il CdM decide all'unanimità solo quando previsto espressamente dai trattati (in casi straordinari).
  • Commissione Europea → composta da 28 membri detti commissari, uno per stato membro, il presidente della Commissione (Junker) e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Compito del presidente della commissione insieme al Consiglio Europeo è individuare i membri della Commissione. La Commissione deve essere approvata dal Parlamento e nominata dal Consiglio. Ha sede a Bruxelles più uffici di rappresentanza in tutti gli stati. I suoi compiti: organo esecutivo (iniziativa degli atti legislativi), presenta il bilancio e gli dà esecuzione, vigila sulla applicazione del diritto dell'Unione, sorveglia il bilancio di ciascuno stato.
  • Parlamento Europeo → istituzione che garantisce la rappresentanza di ogni stato in modo proporzionale rispetto alla popolazione. È composto da 751 membri, che vengono eletti ogni 5 anni direttamente dai cittadini dell'UE. I membri si ripartiscono poi in gruppi politici che lavorano poi in 20 commissioni. Il Parlamento ha un proprio regolamento e delibera a maggioranza dei voti espressi. Ha 3 sedi: Bruxelles (alcune riunioni); Strasburgo (sede ufficiale); Lussemburgo (segretariato ed uffici). I suoi compiti sono: insieme al Consiglio dei Ministri la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Elegge il Presidente della Commissione e può obbligare alle dimissioni i membri della Commissione, può rivolgere interrogazioni alla Commissione ed al Consiglio.
  • Corte di Giustizia → potere giudiziario. È composta da 28 giudici, assistiti di solito da avvocati generali che studiano le cause e sottopongono alla Corte le loro conclusioni, e dal Presidente della Corte. Sono tutti nominati dal Governo per un mandato di 6 anni. I giudici una volta eletti, eleggono il Presidente. La Corte ha un proprio regolamento. Ha sede a Lussemburgo. Si occupa di giudicare controversie tra gli stati membri; tra uno stato membro e l'Unione, tra istituzioni dell'UE. Ad essa si affianca il Tribunale (composto da un giudice per stato membro), competente per le controversie tra Unione e propri funzionari.
  • Corte dei Conti → ha sede a Lussemburgo, ed è composta da 28 membri nominati per 6 anni dal CdM. Suo compito è la vigilanza in materia fiscale: esamina le entrate e le uscite dell'Unione e di ogni suo organo.
  • Banca Centrale Europea → (in realtà non è una propria e vera banca centrale perché non è prestatore di ultima istanza a causa della crisi del 2010). Ha un elevato grado di indipendenza rispetto alle altre istituzioni europee. Ha sede a Francoforte. Il Presidente è nominato a maggioranza qualificata, per 8 anni dal Consiglio Europeo con mandato non rinnovabile. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'UE.
  • Comitato Economico e Sociale + Comitato delle regioni → due organi consultivi.

Il funzionamento dell'UE

Fonti originarie del diritto dell'UE → Trattati (TUE e TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (sarebbe la Carta di Nizza del 2000, diventata poi Carta di Strasburgo. Promuove i principi di rispetto, di dignità umana, di libertà, di solidarietà, di cittadinanza), CEDU (1995, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Promuove il diritto alla vita, vieta la tortura, le discriminazioni e la schiavitù). Si basano su 3 principi fondamentali:

  • Principio di attribuzione → riguarda le competenze dell'Unione e degli stati membri. L'UE esercita solo le competenze negli ambiti che gli sono stati attribuiti, negli ambiti rimanenti operano gli stati. Le competenze possono quindi essere esclusive, se opera solo la UE, o concorrenti quando possono legiferare entrambi, ma gli stati solo se l'UE non è intervenuta.
  • Principio di sussidiarietà → l'Unione interviene solo se gli stati non possono fare un “lavoro” migliore.
  • Principio di proporzionalità → l'UE non deve andare oltre il necessario per conseguire l'obiettivo.

Per revisionare i trattati sono previsti due procedimenti:

  • Procedimento ordinario → l'iniziativa deve essere presentata da uno stato membro, dal Parlamento, o dalla Commissione al Consiglio dei Ministri, che la trasmette poi al Consiglio Europeo. Viene poi convocata una convenzione che adotta una raccomandazione che servirà per indurre poi una conferenza. Le eventuali modifiche ai trattati devono poi essere ratificate dagli stati membri (accettate).
  • Procedimento semplificato → non viene convocata una convenzione, ma il Consiglio Europeo deve esprimersi all'unanimità (devono essere tutti d'accordo) e tutti gli stati devono approvare la revisione.

Fonti derivate del diritto dell'UE → sono strumenti per esercitare le proprie competenze. Sono:

  • Regolamenti → sono vere e proprie leggi dell'Unione, obbligatorie in tutti i loro elementi e per tutti gli stati membri.
  • Direttive → non sono obbligatorie in tutti i loro elementi e sono vincolanti solo per i destinatari ai quali devono essere notificate. I paesi membri destinatari sono vincolati in vista di un risultato, che deve essere raggiunto entro il tempo prestabilito, pena sanzioni.
  • Decisioni → sono vincolanti solo per i destinatari.

Procedimento di formazione del diritto dell'Unione

Procedimento di legislatura ordinaria → presentazione di una proposta da parte della Commissione al Parlamento ed al Consiglio. Deve essere letta da entrambi ed essere adottata per come è. In una seconda lettura, il Parlamento (entro 3 mesi) deve approvare il testo del Consiglio o non pronunciarsi per far sì che esso venga adottato. Se il parlamento lo respinge o lo modifica, se il Consiglio non approva le modifiche del Parlamento, l'iter dell'atto viene interrotto. Si convocherà quindi un comitato di conciliazione che deve giungere ad un accordo entro 6 settimane per far sì che l'atto venga adottato. Se così fosse si ha una terza lettura sia del Consiglio che del Parlamento entro 6 settimane senza poter effettuare modifiche al testo dell'accordo. Se non si ha una decisione l'atto non viene adottato.

Procedimento di legislatura speciale → l'atto deve essere adottato sia dal Consiglio che dal Parlamento. Deve essere anche firmato da uno dei i presidenti (Consiglio o Parlamento) e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue. Entra in vigore nella data prevista dall'atto stesso, o in mancanza di data, dopo il 20esimo giorno dalla pubblicazione.

Capitolo 5 → le fonti del diritto

Si chiamano fonti del diritto, l'insieme di atti o fatti, cui l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Le norme giuridiche sono l'insieme di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata. Hanno i caratteri di astrattezza in quanto regolano ipotesi astratte e non casi concreti, generalità in quanto sono riferite ad una pluralità indistinta di soggetti, coattività in quanto devono essere rispettate obbligatoriamente ed in caso di inosservanza viene applicata una sanzione al trasgressore, relatività in quanto varia nello spazio e nel tempo poiché si evolvono insieme alla società, positività poiché predisposte da una autorità come lo Stato.

Si parla di fonti di produzione del diritto in merito ad atti o fatti riconosciuti dall'ordinamento abilitati a produrre norme giuridiche.

Fonti del diritto

Fonti fatto → fatti idonei a produrre diritto. Quella per eccellenza è la consuetudine, che ha un elemento oggettivo (è un comportamento ripetuto nel tempo) ed un elemento soggettivo (tale comportamento viene ritenuto giuridicamente dovuto).

Fonti atto → documenti scritti emanati dagli organi dello stato, come il Parlamento o il Governo o gli organi internazionali dell'Ue.

Si parla di fonti sulla produzione in merito a particolari regole giuridiche che disciplinano il procedimento di formazione del diritto oggettivo (insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti di uno stato e che comandano o vietano i comportamenti di coloro che ne fanno parte).

Si parla di fonti di cognizione quando ci si riferisce a strumenti attraverso i quali si giunge alla conoscenza delle decisioni legislative. Ad esempio la Gazzetta Ufficiale quando si tratta di atti normativi statali; Bollettino Ufficiale quando si parla di atti normativi regionali; Albo pretorio quando si tratta di atti normativi locali. Entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, o entro un termine stabilito diverso.

Si parla di fonti primarie quando si tratta di fonti del diritto rilevanti e prodotte dalla Costituzione stessa. Si trovano infatti proprio al di sotto di essa. Hanno un sistema chiuso, per inserire nuove fonti si deve modificare la Costituzione. Agli atti primari viene riconosciuta forza di legge, vengono posti nello stesso rango gerarchico della legge ordinaria (approvata dai due rami del Parlamento → procedimento legislativo ordinario).

Si parla di fonti secondarie quando si tratti di fonti del diritto prodotte non dalla Costituzione ma dalle fonti primarie. Il loro sistema è un sistema aperto.

La Costituzione come fonte

La Costituzione è la fonte sulle fonti del diritto. Si limita a determinare i procedimenti che riguardano le norme di rango costituzionale (leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali) e le norme di rango primario.

Criteri per ordinare le fonti del diritto

  • Gerarchico → la fonte di rango superiore prevale su quella di rango inferiore. La conseguenza è che la norma inferiore viene dichiarata invalida e non abrogata.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elenaeroby1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Pensabene Lionti Salvatore.
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