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FONTI PRIMARIE
LEGGE
in senso formale - deve esserne rispettato il procedimento di formazione e deve
essere legittimamente “legge”
in senso sostanziale - deve avere un contenuto generale ed astratto, incide su
una generalità indeterminata di soggetti
DIVERSE DA
“leggi provvedimento” = contenuto concreto e specifico, rivolte a det. categorie
di individui (es. espropriazioni)
attiva passiva
legge ha una forza (=abroga una legge prec.) e una forza
(=resiste all’abrogazione da parte di una legge successiva)
ECCEZIONI: (art. 79 Cost.) riguardo amnistia e indulto (nei confronti di una
pluralità di soggetti indeterminati) - casistica rara, solo reati con pene minori di
5 anni reato
AMNISTIA: estinzione del pena
INDULTO: estinzione della
- ATTI CON FORZA DI LEGGE (atti del Governo che hanno la stessa forza
della legge) decreto legislativo delegato”)
(art. 76 Cost.) (“decreto
(il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della funzione
legislativa)
[FASE PARLAMENTARE: legge di delega, principi e criteri direttivi, tempo
limitato, oggetto definito, event. limiti ulteriori]
→ altrimenti, “delega in bianco”
perché questa delega? → il Governo può adattare meglio,
x materie marcatamente tecniche in maniera
tecnica, le indicazioni del Parlamento (es. x stesura di codici)
FASE GOVERNATIVA (procedimento - normazione organica complessa):
Consiglio dei Ministri, deliberazione → ← commissioni competenti
→ Presidente della Repubblica, emanazione
→ Gazzetta Ufficiale, pubblicazione
decreto legge / decreto d’urgenza
(art. 77 Cost.)
in casi straordinari di necessità e d’urgenza (NECESSARIA delegazione delle
Camere)
(x il covid questo strumento era meglio dei dpcm? - valutazione +
ampia/plurale)
PROVVISORIO
le Camere devono convertire in legge il decreto entro 60 gg, altrimenti esso
perde validità
prima FASE GOVERNATIVA, poi FASE PARLAMENTARE (contrario di prima)
STATO DI GUERRA
[(art. 78)
il Governo assume dalle Camere i poteri necessari
(le Camere non potrebbero riunirsi x evidenti rischi)
→ “delega in bianco”]
RISERVA DI LEGGE
la Costituzione riserva la disciplina di determinate materie alla legge (al
Parlamento)
(la Costituzione sottrae dunque tali materie al Governo)
[può essere considerato elemento di collegamento tra f. primarie e f.
secondarie]
tutela ulteriore x il cittadino
solo procedimento legislativo
xché con un si può impattare sui diritti
fondamentali
decreto legge
(es. comunque interviene il Parlamento)
TIPOLOGIE di riserve di legge
1. distinzione basata sul “quantum” di disciplina legislativa
- Riserva di legge assoluta: tutta la materia riservata alla legge (vedi art.
13 Cost.)
- Riserva di legge relativa (+ comune): riservata alla legge solo la
disciplina delle linee di fondo (dei principi fond. della materia)
[normalmente NON trattate libertà fondamentali] (vedi art. 97
Cost.)
2. distinzione basata sulla modalità di disciplina di quella materia
- Riserva di legge semplice: non è indicato come quella det. materia debba
essere disciplinata (vedi art. 13 Cost.) come deve
- Riserva di legge rinforzata: la Cost. indica al legislatore
disciplinare la materia (vedi art. 16 Cost.)
FONTI SECONDARIE (statali)
fonti NON disciplinate dalla Costituzione
potestà regolamentare statale
si tratta della
(legge 400/1988, capo III)
Potestà dell’esecutivo / regolamenti dell’esecutivo
iter:
deliberazione del Consiglio dei Ministri → (entro 90 gg,
parere del Consiglio di Stato
altrimenti silenzio=assenso) → regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
tipologie:
- regolamento di esecuzione (margine minimo di intervento x la fonte
secondaria, es. dose minima sostanze stupefacenti) riserva
- regolamento di attuazione integrazione (attuo & integro, es.
di legge relativa)
- regolamenti indipendenti (caso RARISSIMO)
interventi su materie che presentano LACUNE A LIV.
LEGISLATIVO (art. 17, 2° comma, 400/88) →
- [regolamenti di delegificazione
depenalizzazione
1. legge del Parlamento che autorizza il Governo
2. il Governo adotta il regolamento di delegificazione
(abrogazione della materia con effetto dall’entrata in vigore del
regolamento)
- regolamenti ministeriali e interministeriali (art. 17, 3° comma,
400/88)
es. DPCM → adottati da un solo o + ministri, NON necessario CDM]
FONTI (primarie e secondarie) DEGLI ENTI REGIONALI
PRIMARIE:
(art. 123 Cost. richiamo al 138)
- statuto regionale (ordinario): norma di vertice di organizzazione della
regione - fondamentale
(approvato con procedimento legislativo aggravato, a maggioranza
assoluta dei componenti del corpo votante)
STATUTO REGIONALE si relazione con la Costituzione tramite
criterio della competenza
può essere sempre posto a referendum popolare
leggi regionali)
fa parte delle fonti primarie (sovrasta alle
art. 117 → in quali materie le regioni POSSONO LEGIFERARE
1° COMMA: limiti alla legge statale e alle leggi regionali
2° COMMA: materie esclusive dello Stato nel legiferare
m:
vedi carattere cooperativo e NON competitivo fra regioni - LEA
Livelli Essenziali di Assistenza - livelli minimi garantiti dallo stato tramite
meccanismi di redistribuzione
materie molto ampie - trasversali (es. tutto il DIRITTO CIVILE)
3° COMMA: materie nelle quali le Regioni hanno potestà legislativa
concorrente (=concorre anche lo Stato - cogestione) es. tutela della
salute
4° COMMA: materie di competenza legislativa esclusiva (piena) delle
Regioni
competenza legislativa residuale (es. turismo)
(all’interno del 117, c’è RISERVA DI LEGGE implicita, dal momento che le materie sono
riservate alla fonte primaria → regolamenti NON contemplati)
regioni a statuto speciale - art. 116
“forme e condizioni particolari di autonomia” – a discapito del
italiano (=forme di redistribuzione fiscale →
regionalismo cooperativo residuo
fiscale delle regioni + ricche), queste autonomie trattengono maggiore
ricchezza prodotta rispetto alle altre regioni
legge costituzionale
statuto approvato tramite
statuti delle regioni a statuto speciale → fanno parte delle Leggi Costituzionali
(sopra le fonti primarie)
SECONDARIE:
- regolamenti regionali (art. 117 Cost., 6° comma)
- regolamenti di esecuzione
- NO regolamenti indipendenti
- regolamenti di attuazione - integrazione
- regolamenti di delegificazione ?
ORGANI REGIONALI: Presidente della Giunta Regionale, Giunta Regionale,
Consiglio Regionale
quale organo adotta i regolamenti regionali ? prima del 2001, il Consiglio
Regionale, ora viene deciso dallo Statuto della singola regione
in quali materie le Regioni possono adottare un regolamento regionale? potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regol. spetta alle regioni in OGNI ALTRA
MATERIA
Talvolta interviene il Consiglio di Stato - es. prima salute competenza esclusiva
dello Stato, poi intervenuto il CdS e ora è materia concorrenziale
FONTI degli ENTI LOCALI
SECONDARIE
COMUNI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE
hanno potestà regolamentare sulla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite
organo normativo fondamentale
anche in questo caso, STATUTO è
REGOLAMENTI degli enti locali
CONSUETUDINI
(non C. COSTITUZIONALI, s’intenda)
forma “arcaica” del diritto?
fonte NON SCRITTA - necessario un elemento di fatto, per cui: repetitia facti)
- Ripetizione nel tempo di un determinato comportamento (
Inoltre…
- Convinzione che quel comportamento sia giuridicamente rilevante
FONTI INTERNAZIONALI fonti
TRATTATI INTERNAZIONALI - sono di un altro ordinamento, tuttavia
possono produrre effetti a livello di fonti primarie
precettività
es. CEDU - uno dei pochi casi di nel Diritto internazionale
(art. 10 e 11 Cost.)
rapporti internazionali posti da Luigi Einaudi (1918) - necessario cedere quote
di sovranità al continente europeo
Art. 10
APERTURA INTERNAZIONALE DELLA COSTITUZIONE
l’Italia era paese di emigrazione principalmente rispetta) norme
1° COMMA: l’ordinamento giuridico italiano si conforma (= alle
(si sta dunque parlando di una fonte) del diritto internazionale generalmente
riconosciute
consuetudinarie)
(norme
- divieto di genocidio
- divieto di invadere la sovranità di un altro paese
- pacta sunt servanda
1° comma è clausola di automatico recepimento delle norme internazionali
all’interno della Costituzione
condizione giuridica dello staniero - regolata dalla legge italiana in conformità
alle norme dei trattati internazionali
PRIMA condizione di reciprocità - riconosco i diritti ai cittadini stranieri solo se
il paese di questi cittadini riconosce i diritti ai citt. italiani
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici
TRATTATI INTERNAZIONALI precettività
la cui rilevanza è data dalla stessa del trattato
precettività
x es. CEDU ha negli ordinamenti statali dei Paesi aderenti al
Consiglio d’Europa
precettiva xché c’è
la CEDU è la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
→
unico strumento sanzione ECONOMICA
rispetto degli OBBLIGHI INTERNAZIONALI
Leggi di Stato e leggi regionali devono rispettare i trattati internazionali (vedi
art. 117 Cost.)
FONTI dell’Unione Europea
1. FONTI ORIGINARIE
= trattati (fonti di DIRITTO INTERNAZIONALE)
che hanno dato luogo all’ordinamento dell’Unione
da ultimo il processo
Trattato di Lisbona (13 dicembre 2007): si evocava un
costituente europeo - norma fondamentale di disciplina dell’Unione
Europea
2. FONTI DERIVATE
le fonti previste dai trattati
FONTI NON VINCOLANTI
- Pareri
Raccomandazioni
non necessariamente rivolti a Paesi UE
soft law
Strumenti di (lasciato ampio margine agli Stati interessati)
- FONTI VINCOLANTI
(Decisioni: si rivolgono a un SOGGETTO DETERMINATO
Es. dopo sistematica violazione di una direttiva europea → la Commissione apre
una procedura d’infrazione da parte dell’Unione e la Corte di
Giustizia emana una sentenza)
+ importanti sono
Regolamenti: vere e proprie LEGGI (stesso effetto delle leggi
forte pervasività
nazionali!!!)
contenuto dettagliato (indicano obiettivi, mezzi, modalità)
prod