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FONTI PRIMARIE

LEGGE

in senso formale - deve esserne rispettato il procedimento di formazione e deve

essere legittimamente “legge”

in senso sostanziale - deve avere un contenuto generale ed astratto, incide su

una generalità indeterminata di soggetti

DIVERSE DA

“leggi provvedimento” = contenuto concreto e specifico, rivolte a det. categorie

di individui (es. espropriazioni)

attiva passiva

legge ha una forza (=abroga una legge prec.) e una forza

(=resiste all’abrogazione da parte di una legge successiva)

ECCEZIONI: (art. 79 Cost.) riguardo amnistia e indulto (nei confronti di una

pluralità di soggetti indeterminati) - casistica rara, solo reati con pene minori di

5 anni reato

AMNISTIA: estinzione del pena

INDULTO: estinzione della

- ATTI CON FORZA DI LEGGE (atti del Governo che hanno la stessa forza

della legge) decreto legislativo delegato”)

(art. 76 Cost.) (“decreto

(il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della funzione

legislativa)

[FASE PARLAMENTARE: legge di delega, principi e criteri direttivi, tempo

limitato, oggetto definito, event. limiti ulteriori]

→ altrimenti, “delega in bianco”

perché questa delega? → il Governo può adattare meglio,

x materie marcatamente tecniche in maniera

tecnica, le indicazioni del Parlamento (es. x stesura di codici)

FASE GOVERNATIVA (procedimento - normazione organica complessa):

Consiglio dei Ministri, deliberazione → ← commissioni competenti

→ Presidente della Repubblica, emanazione

→ Gazzetta Ufficiale, pubblicazione

decreto legge / decreto d’urgenza

(art. 77 Cost.)

in casi straordinari di necessità e d’urgenza (NECESSARIA delegazione delle

Camere)

(x il covid questo strumento era meglio dei dpcm? - valutazione +

ampia/plurale)

PROVVISORIO

le Camere devono convertire in legge il decreto entro 60 gg, altrimenti esso

perde validità

prima FASE GOVERNATIVA, poi FASE PARLAMENTARE (contrario di prima)

STATO DI GUERRA

[(art. 78)

il Governo assume dalle Camere i poteri necessari

(le Camere non potrebbero riunirsi x evidenti rischi)

→ “delega in bianco”]

RISERVA DI LEGGE

la Costituzione riserva la disciplina di determinate materie alla legge (al

Parlamento)

(la Costituzione sottrae dunque tali materie al Governo)

[può essere considerato elemento di collegamento tra f. primarie e f.

secondarie]

tutela ulteriore x il cittadino

solo procedimento legislativo

xché con un si può impattare sui diritti

fondamentali

decreto legge

(es. comunque interviene il Parlamento)

TIPOLOGIE di riserve di legge

1. distinzione basata sul “quantum” di disciplina legislativa

- Riserva di legge assoluta: tutta la materia riservata alla legge (vedi art.

13 Cost.)

- Riserva di legge relativa (+ comune): riservata alla legge solo la

disciplina delle linee di fondo (dei principi fond. della materia)

[normalmente NON trattate libertà fondamentali] (vedi art. 97

Cost.)

2. distinzione basata sulla modalità di disciplina di quella materia

- Riserva di legge semplice: non è indicato come quella det. materia debba

essere disciplinata (vedi art. 13 Cost.) come deve

- Riserva di legge rinforzata: la Cost. indica al legislatore

disciplinare la materia (vedi art. 16 Cost.)

FONTI SECONDARIE (statali)

fonti NON disciplinate dalla Costituzione

potestà regolamentare statale

si tratta della

(legge 400/1988, capo III)

Potestà dell’esecutivo / regolamenti dell’esecutivo

iter:

deliberazione del Consiglio dei Ministri → (entro 90 gg,

parere del Consiglio di Stato

altrimenti silenzio=assenso) → regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica

tipologie:

- regolamento di esecuzione (margine minimo di intervento x la fonte

secondaria, es. dose minima sostanze stupefacenti) riserva

- regolamento di attuazione integrazione (attuo & integro, es.

di legge relativa)

- regolamenti indipendenti (caso RARISSIMO)

interventi su materie che presentano LACUNE A LIV.

LEGISLATIVO (art. 17, 2° comma, 400/88) →

- [regolamenti di delegificazione

depenalizzazione

1. legge del Parlamento che autorizza il Governo

2. il Governo adotta il regolamento di delegificazione

(abrogazione della materia con effetto dall’entrata in vigore del

regolamento)

- regolamenti ministeriali e interministeriali (art. 17, 3° comma,

400/88)

es. DPCM → adottati da un solo o + ministri, NON necessario CDM]

FONTI (primarie e secondarie) DEGLI ENTI REGIONALI

PRIMARIE:

(art. 123 Cost. richiamo al 138)

- statuto regionale (ordinario): norma di vertice di organizzazione della

regione - fondamentale

(approvato con procedimento legislativo aggravato, a maggioranza

assoluta dei componenti del corpo votante)

STATUTO REGIONALE si relazione con la Costituzione tramite

criterio della competenza

può essere sempre posto a referendum popolare

leggi regionali)

fa parte delle fonti primarie (sovrasta alle

art. 117 → in quali materie le regioni POSSONO LEGIFERARE

1° COMMA: limiti alla legge statale e alle leggi regionali

2° COMMA: materie esclusive dello Stato nel legiferare

m:

vedi carattere cooperativo e NON competitivo fra regioni - LEA

Livelli Essenziali di Assistenza - livelli minimi garantiti dallo stato tramite

meccanismi di redistribuzione

materie molto ampie - trasversali (es. tutto il DIRITTO CIVILE)

3° COMMA: materie nelle quali le Regioni hanno potestà legislativa

concorrente (=concorre anche lo Stato - cogestione) es. tutela della

salute

4° COMMA: materie di competenza legislativa esclusiva (piena) delle

Regioni

competenza legislativa residuale (es. turismo)

(all’interno del 117, c’è RISERVA DI LEGGE implicita, dal momento che le materie sono

riservate alla fonte primaria → regolamenti NON contemplati)

regioni a statuto speciale - art. 116

“forme e condizioni particolari di autonomia” – a discapito del

italiano (=forme di redistribuzione fiscale →

regionalismo cooperativo residuo

fiscale delle regioni + ricche), queste autonomie trattengono maggiore

ricchezza prodotta rispetto alle altre regioni

legge costituzionale

statuto approvato tramite

statuti delle regioni a statuto speciale → fanno parte delle Leggi Costituzionali

(sopra le fonti primarie)

SECONDARIE:

- regolamenti regionali (art. 117 Cost., 6° comma)

- regolamenti di esecuzione

- NO regolamenti indipendenti

- regolamenti di attuazione - integrazione

- regolamenti di delegificazione ?

ORGANI REGIONALI: Presidente della Giunta Regionale, Giunta Regionale,

Consiglio Regionale

quale organo adotta i regolamenti regionali ? prima del 2001, il Consiglio

Regionale, ora viene deciso dallo Statuto della singola regione

in quali materie le Regioni possono adottare un regolamento regionale? potestà

regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva

delega alle Regioni. La potestà regol. spetta alle regioni in OGNI ALTRA

MATERIA

Talvolta interviene il Consiglio di Stato - es. prima salute competenza esclusiva

dello Stato, poi intervenuto il CdS e ora è materia concorrenziale

FONTI degli ENTI LOCALI

SECONDARIE

COMUNI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE

hanno potestà regolamentare sulla disciplina dell’organizzazione e dello

svolgimento delle funzioni loro attribuite

organo normativo fondamentale

anche in questo caso, STATUTO è

REGOLAMENTI degli enti locali

CONSUETUDINI

(non C. COSTITUZIONALI, s’intenda)

forma “arcaica” del diritto?

fonte NON SCRITTA - necessario un elemento di fatto, per cui: repetitia facti)

- Ripetizione nel tempo di un determinato comportamento (

Inoltre…

- Convinzione che quel comportamento sia giuridicamente rilevante

FONTI INTERNAZIONALI fonti

TRATTATI INTERNAZIONALI - sono di un altro ordinamento, tuttavia

possono produrre effetti a livello di fonti primarie

precettività

es. CEDU - uno dei pochi casi di nel Diritto internazionale

(art. 10 e 11 Cost.)

rapporti internazionali posti da Luigi Einaudi (1918) - necessario cedere quote

di sovranità al continente europeo

Art. 10

APERTURA INTERNAZIONALE DELLA COSTITUZIONE

l’Italia era paese di emigrazione principalmente rispetta) norme

1° COMMA: l’ordinamento giuridico italiano si conforma (= alle

(si sta dunque parlando di una fonte) del diritto internazionale generalmente

riconosciute

consuetudinarie)

(norme

- divieto di genocidio

- divieto di invadere la sovranità di un altro paese

- pacta sunt servanda

1° comma è clausola di automatico recepimento delle norme internazionali

all’interno della Costituzione

condizione giuridica dello staniero - regolata dalla legge italiana in conformità

alle norme dei trattati internazionali

PRIMA condizione di reciprocità - riconosco i diritti ai cittadini stranieri solo se

il paese di questi cittadini riconosce i diritti ai citt. italiani

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici

TRATTATI INTERNAZIONALI precettività

la cui rilevanza è data dalla stessa del trattato

precettività

x es. CEDU ha negli ordinamenti statali dei Paesi aderenti al

Consiglio d’Europa

precettiva xché c’è

la CEDU è la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

unico strumento sanzione ECONOMICA

rispetto degli OBBLIGHI INTERNAZIONALI

Leggi di Stato e leggi regionali devono rispettare i trattati internazionali (vedi

art. 117 Cost.)

FONTI dell’Unione Europea

1. FONTI ORIGINARIE

= trattati (fonti di DIRITTO INTERNAZIONALE)

che hanno dato luogo all’ordinamento dell’Unione

da ultimo il processo

Trattato di Lisbona (13 dicembre 2007): si evocava un

costituente europeo - norma fondamentale di disciplina dell’Unione

Europea

2. FONTI DERIVATE

le fonti previste dai trattati

FONTI NON VINCOLANTI

- Pareri

Raccomandazioni

non necessariamente rivolti a Paesi UE

soft law

Strumenti di (lasciato ampio margine agli Stati interessati)

- FONTI VINCOLANTI

(Decisioni: si rivolgono a un SOGGETTO DETERMINATO

Es. dopo sistematica violazione di una direttiva europea → la Commissione apre

una procedura d’infrazione da parte dell’Unione e la Corte di

Giustizia emana una sentenza)

+ importanti sono

Regolamenti: vere e proprie LEGGI (stesso effetto delle leggi

forte pervasività

nazionali!!!)

contenuto dettagliato (indicano obiettivi, mezzi, modalità)

prod

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
53 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucaoggionni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Belletti Michele.