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INTEGRAZIONE SOVRANAZIONALE
L’adesione all’Unione europea ha determinato la sovrapposizione di «due
costituzioni economiche» non perfettamente omogenee quanto a principi ed
istituzioni coinvolte. Da ciò, la presenza di strappi e fratture tra l’ordinamento
interno e l’ordinamento UE, con conseguente necessità di trovare strumenti di
composizione dei conflitti.
La Costituzione repubblicana opera a monte un diverso bilanciamento tra
interessi in gioco, esplicitando i limiti ai diritti economici. Essa riconosce alcune
situazioni giuridiche soggettive ma assegna alle istituzioni repubblicane il compito
di determinare il punto di equilibrio tra le diverse istanze. La prospettiva UE è
diversa. Il diritto primario europeo si afferma come diritto di un ordinamento sui
generis; esso è ad un tempo il prodotto e l’artefice di un processo di integrazione
sovranazionale che ha nel mercato (interno) il suo snodo strategico fondamentale. Il
bilanciamento tra le quattro libertà cd. fondamentali ed altri obiettivi
extraeconomici perseguiti dagli Stati membri è soggetto al controllo delle Istituzioni
europee. UNIONE EUROPEA
La Comunità economica europea (CEE), divenuta Unione europea nel 1992,
nasce nel 1957 e si affianca alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
L’obiettivo della costruzione politica UE:
rendere interconnesse le economie degli Stati e imbrigliare la «volontà di potenza»
dei governi nazionali, ritenuti la vera causa delle due guerre mondiali; ciò tramite la
creazione del mercato unico (poi divenuto m. interno) tramite la graduale
eliminazione delle barriere presenti negli ordinamenti degli Stati membri.
Istituzioni:
Istituzioni sovranazionali che rappresentano interessi dell’UE, diversi da
quelli degli Stati. (Commissione europea - Corte di Giustizia europea)
Istituzioni multinazionali che rappresentano gli interessi delle collettività
nazionali. (Parlamento Europeo - Consiglio dell’Unione)
Istituzioni intergovernative cioè rappresentativi dei governi nazionali.
(Consiglio europeo)
L’UE è un ordinamento almeno in parte diverso da quello classico degli Stati
nazionali, non ispirato alla rigida tripartizione dei poteri. (Il Consiglio europeo non
esercita funzioni legislative, la Commissione non è un semplice organo di governo e
la Corte di giustizia è insieme organo di giustizia costituzionale, amministrativa e
civile). L’integrazione tra gli ordinamenti avviene tramite:
trapianto di concetti giuridici dai singoli paesi membri;
armonizzazione;
ravvicinamento delle legislazioni;
controllo del paese;
giurisprudenza CGUE
L’organizzazione giuridica e le normative comunitarie sono contenute in due testi
sottoscritti a Lisbona nel 2007: Trattato sull’Unione Europea (TUE) e il Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). (in vigore dal 1° dicembre
2009) Parlamento Europeo
Il numero di parlamentari è oggi di 705 membri (post Brexit), più il presidente con
una soglia minima di 6 e una soglia massima di 96 per ogni Stato. Quanto ai poteri,
“il PE esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione
il Trattato dice che
legislativa e la funzione di bilancio” “esercita funzioni di controllo
e si aggiunge che
politico e consultive alle condizioni stabilite dai Trattati. Elegge il Presidente della
Commissione”. (art. 14 TUE)
Sul terreno della legislazione lo strumento di rafforzamento del ruolo del PE è la
procedura legislativa ordinaria (cd. di codecisione) tra PE e Consiglio. Essa non
conferisce più solo un potere di veto al PE, come avveniva in passato, ma gli
consente di esaminare per primo i progetti, di emendarli, rimettendo al Consiglio di
potere di veto. Ciononostante, il sistema presenta alcune criticità, quale il mancato
riconoscimento al Parlamento del potere di iniziativa legislativa, che resta
saldamente radicato in capo alla Commissione.
Consiglio Europeo
Il Consiglio Europeo è un organo composto dai capi di Stato e di Governo degli
Stati membri, nonché dal Presidente della Commissione. Svolge una funzione
di impulso per lo sviluppo dell’Unione, di cui definisce gli orientamenti e soprattutto
le priorità politiche generali. Per tali motivi, per il suo funzionamento vige la regola
dell’unanimità, salvo diversa previsione. Tuttavia, è espressamente escluso
dall’esercizio della funzione legislativa. Una novità introdotta con i Trattati di
Lisbona riguarda invece la configurazione del suo Presidente. Si prevede ora che
sia eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio per un mandato di due anni e
mezzo, rinnovabile sia pure per una volta sola e che possa essere revocato dal
Consiglio stesso con le stesse modalità in caso di impedimento o colpa grave. Per
sottolineare l’importanza del ruolo, si è deciso di rendere tale carica incompatibile
con qualsiasi incarico nazionale.
Il Consiglio (dei Ministri)
Esercita con il PE la funzione legislativa e di bilancio, ma anche la funzione di
definizione delle politiche e di coordinamento ed è composto dai ministri degli
maggioranza qualificata,
SM. Di norma, il Consiglio delibera a eccetto materie di
grande importanza come la politica estera o fiscale, in cui vige ancora la regola
dell’unanimità. La definizione di maggioranza qualificata prevede il ricorso a due
criteri combinati insieme tra loro:
55% dei membri del Consiglio
65% della popolazione europea rappresentata dai singoli Stati
La Commissione
Il suo ruolo è, con le dovute distinzioni, assimilabile alla funzione esecutiva,
esercitata congiuntamente al Consiglio dei Ministri UE. La procedura di elezione è
centrale nell’assicurare la necessaria legittimazione democratica. È un’istituzione
collegiale, composta da un commissario per Stato membro, che agisce in piena
autonomia.
mantiene il (quasi) monopolio dell’iniziativa legislativa
svolge una funzione generale di impulso e coordinamento, esecuzione e
gestione del bilancio
monitora la corretta applicazione del DUE
assicura la rappresentanza esterna dell’Unione
promuove il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione
per facilitare la conclusione di accordi interistituzionali.
Il Presidente viene proposto al PE dal Consiglio europeo, tenendo conto delle
elezioni europee, a seguito di una serie di consultazioni volte a verificare la
posizione dei membri del Parlamento stesso. Una volta scelta, il Presidente e gli
Stati membri scelgono congiuntamente la rosa dei commissari, per l’approvazione
finale da parte del PE.
LE FONTI DEL DIRITTO (UE)
Atti di diritto primario:
Il TUE contiene i principi, gli obiettivi ed i valori che caratterizzano l’Unione
europea. Con l’adesione all’UE gli SM stessi si obbligano a non violarli (cfr.
crisi dello stato di diritto in est Europa)
Il TFUE disciplina più dettagliatamente le procedure, il funzionamento delle
Istituzioni e le politiche perseguite dall’UE
La Carta dei diritti fondamentali UE è assimilabile ad una Costituzione, il
cui ambito di applicazione si sovrappone alle carte costituzionali nazionali
negli ambiti regolati dal DUE
Gli atti tipici di diritto derivato
Regolamenti: atti normativi direttamente applicabili, vincolanti in tutti i
propri elementi;
Direttive: i destinatari sono gli SM, non direttamente i cittadini. L’atto UE
sancisce l’obiettivo ed i principi che dovranno ispirare l’intervento normativo
ma si rimette allo Stato l’introduzione della normativa di attuazione
Decisioni: atti dal contenuto puntuale, vincolanti per i destinatari
soft law,
Linee guida/orientamenti/etc.: atti cd. di non vincolanti ma di
indirizzo
1963
La Corte afferma che la CEE (ora UE) è un ordinamento giuridico di nuovo genere
che riconosce come soggetti anche i privati cittadini. Pertanto, gli Stati hanno un
obbligo di carattere incondizionato di astenersi dal porre in essere una certa
condotta (istituire nuovi dazi o incrementare quelli esistenti), cui può dare
attuazione direttamente il giudice nazionale .
La sentenza è epocale, tanto da imporre alla Corte di coniare una nuova categoria:
«ordinamento di nuovo genere».
Da qui, il passo è breve all’affermazione del secondo principio fondamentale: la
primazia del diritto comunitario. (primato del diritto europeo su tutto il diritto
interno) Costa c. Enel (C-6/1964).
Infine, con la sentenza Simmenthal del 1978 (C-35/76), la Corte aggiunge un altro
tassello: per salvaguardare l’effetto utile e dunque l’effettività del diritto
comunitario, il giudice nazionale è tenuto a compiere la disapplicazione della
normativa interna in contrasto con il DUE direttamente applicabile.
Le pronunce citate evidenziano la netta differenza tra ordinamento UE e altri
obblighi di natura internazionale.
1. Il DUE conferisce diritti ai cittadini, in via diretta; normalmente – salvo
ipotesi assolutamente eccezionali. Il diritto internazionale vincola gli
Stati tra loro, senza attribuire diritti che possono essere fatti valere di fronte
ai giudici comuni;
2. Il DUE prevale su tutto il diritto interno, salvi i controlimiti; il diritto
internazionale è comunque subordinato a tutta la Carta
costituzionale, con quale può eventualmente essere bilanciato (CEDU)
3. I giudici nazionali sono anche giudici decentrati dell’UE.
Il principio di attribuzione: l’Unione può agire nei soli ambiti in cui gli SM stessi
abbiano concesso la competenza all’UE.
Alcune delle competenze più rilevanti:
Mercato interno
• Concorrenza
• Consumatori
• Politica economica e monetaria
• Ambiente, trasporti, energia
•
Norme antinomie principi cap.IV
Chiamiamo convenzionalmente fonti del diritto (o fonti normative) quei
«meccanismi» che pongono in essere regole giuridiche.
Esistono due tipi di fonti del diritto:
Fonti di produzione: pongono in essere nuove regole di comportamento o
regole di organizzazione che tutti debbono osservare
Fonti sulla produzione: sono i meccanismi (organi e procedure) attraverso i
quali si producono le fonti di produzione.
Le fonti di cognizione racchiudono tutti i supporti, di solito scritti, attraverso i
quali si rendono conoscibili le fonti di produzione. Dunque, non hanno efficacia o
valore normativo ma sono solo strumenti volti a rendere pubblici gli atti normativi.
Queste fonti possono essere distinte in:
Fonti di cognizione ufficiali: fonti sulle quali la pubblicazione è prevista e
• disciplinata da fonti normativ