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INTEGRAZIONE SOVRANAZIONALE

L’adesione all’Unione europea ha determinato la sovrapposizione di «due

costituzioni economiche» non perfettamente omogenee quanto a principi ed

istituzioni coinvolte. Da ciò, la presenza di strappi e fratture tra l’ordinamento

interno e l’ordinamento UE, con conseguente necessità di trovare strumenti di

composizione dei conflitti.

La Costituzione repubblicana opera a monte un diverso bilanciamento tra

interessi in gioco, esplicitando i limiti ai diritti economici. Essa riconosce alcune

situazioni giuridiche soggettive ma assegna alle istituzioni repubblicane il compito

di determinare il punto di equilibrio tra le diverse istanze. La prospettiva UE è

diversa. Il diritto primario europeo si afferma come diritto di un ordinamento sui

generis; esso è ad un tempo il prodotto e l’artefice di un processo di integrazione

sovranazionale che ha nel mercato (interno) il suo snodo strategico fondamentale. Il

bilanciamento tra le quattro libertà cd. fondamentali ed altri obiettivi

extraeconomici perseguiti dagli Stati membri è soggetto al controllo delle Istituzioni

europee. UNIONE EUROPEA

La Comunità economica europea (CEE), divenuta Unione europea nel 1992,

nasce nel 1957 e si affianca alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

L’obiettivo della costruzione politica UE:

rendere interconnesse le economie degli Stati e imbrigliare la «volontà di potenza»

dei governi nazionali, ritenuti la vera causa delle due guerre mondiali; ciò tramite la

creazione del mercato unico (poi divenuto m. interno) tramite la graduale

eliminazione delle barriere presenti negli ordinamenti degli Stati membri.

Istituzioni:

Istituzioni sovranazionali che rappresentano interessi dell’UE, diversi da

 quelli degli Stati. (Commissione europea - Corte di Giustizia europea)

Istituzioni multinazionali che rappresentano gli interessi delle collettività

 nazionali. (Parlamento Europeo - Consiglio dell’Unione)

Istituzioni intergovernative cioè rappresentativi dei governi nazionali.

 (Consiglio europeo)

L’UE è un ordinamento almeno in parte diverso da quello classico degli Stati

nazionali, non ispirato alla rigida tripartizione dei poteri. (Il Consiglio europeo non

esercita funzioni legislative, la Commissione non è un semplice organo di governo e

la Corte di giustizia è insieme organo di giustizia costituzionale, amministrativa e

civile). L’integrazione tra gli ordinamenti avviene tramite:

trapianto di concetti giuridici dai singoli paesi membri;

 armonizzazione;

 ravvicinamento delle legislazioni;

 controllo del paese;

 giurisprudenza CGUE

L’organizzazione giuridica e le normative comunitarie sono contenute in due testi

sottoscritti a Lisbona nel 2007: Trattato sull’Unione Europea (TUE) e il Trattato

sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). (in vigore dal 1° dicembre

2009) Parlamento Europeo

Il numero di parlamentari è oggi di 705 membri (post Brexit), più il presidente con

una soglia minima di 6 e una soglia massima di 96 per ogni Stato. Quanto ai poteri,

“il PE esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione

il Trattato dice che

legislativa e la funzione di bilancio” “esercita funzioni di controllo

e si aggiunge che

politico e consultive alle condizioni stabilite dai Trattati. Elegge il Presidente della

Commissione”. (art. 14 TUE)

Sul terreno della legislazione lo strumento di rafforzamento del ruolo del PE è la

procedura legislativa ordinaria (cd. di codecisione) tra PE e Consiglio. Essa non

conferisce più solo un potere di veto al PE, come avveniva in passato, ma gli

consente di esaminare per primo i progetti, di emendarli, rimettendo al Consiglio di

potere di veto. Ciononostante, il sistema presenta alcune criticità, quale il mancato

riconoscimento al Parlamento del potere di iniziativa legislativa, che resta

saldamente radicato in capo alla Commissione.

Consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo è un organo composto dai capi di Stato e di Governo degli

Stati membri, nonché dal Presidente della Commissione. Svolge una funzione

di impulso per lo sviluppo dell’Unione, di cui definisce gli orientamenti e soprattutto

le priorità politiche generali. Per tali motivi, per il suo funzionamento vige la regola

dell’unanimità, salvo diversa previsione. Tuttavia, è espressamente escluso

dall’esercizio della funzione legislativa. Una novità introdotta con i Trattati di

Lisbona riguarda invece la configurazione del suo Presidente. Si prevede ora che

sia eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio per un mandato di due anni e

mezzo, rinnovabile sia pure per una volta sola e che possa essere revocato dal

Consiglio stesso con le stesse modalità in caso di impedimento o colpa grave. Per

sottolineare l’importanza del ruolo, si è deciso di rendere tale carica incompatibile

con qualsiasi incarico nazionale.

Il Consiglio (dei Ministri)

Esercita con il PE la funzione legislativa e di bilancio, ma anche la funzione di

definizione delle politiche e di coordinamento ed è composto dai ministri degli

maggioranza qualificata,

SM. Di norma, il Consiglio delibera a eccetto materie di

grande importanza come la politica estera o fiscale, in cui vige ancora la regola

dell’unanimità. La definizione di maggioranza qualificata prevede il ricorso a due

criteri combinati insieme tra loro:

55% dei membri del Consiglio

 65% della popolazione europea rappresentata dai singoli Stati

 La Commissione

Il suo ruolo è, con le dovute distinzioni, assimilabile alla funzione esecutiva,

esercitata congiuntamente al Consiglio dei Ministri UE. La procedura di elezione è

centrale nell’assicurare la necessaria legittimazione democratica. È un’istituzione

collegiale, composta da un commissario per Stato membro, che agisce in piena

autonomia.

mantiene il (quasi) monopolio dell’iniziativa legislativa

 svolge una funzione generale di impulso e coordinamento, esecuzione e

 gestione del bilancio

monitora la corretta applicazione del DUE

 assicura la rappresentanza esterna dell’Unione

 promuove il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione

 per facilitare la conclusione di accordi interistituzionali.

Il Presidente viene proposto al PE dal Consiglio europeo, tenendo conto delle

elezioni europee, a seguito di una serie di consultazioni volte a verificare la

posizione dei membri del Parlamento stesso. Una volta scelta, il Presidente e gli

Stati membri scelgono congiuntamente la rosa dei commissari, per l’approvazione

finale da parte del PE.

LE FONTI DEL DIRITTO (UE)

Atti di diritto primario:

Il TUE contiene i principi, gli obiettivi ed i valori che caratterizzano l’Unione

 europea. Con l’adesione all’UE gli SM stessi si obbligano a non violarli (cfr.

crisi dello stato di diritto in est Europa)

Il TFUE disciplina più dettagliatamente le procedure, il funzionamento delle

 Istituzioni e le politiche perseguite dall’UE

La Carta dei diritti fondamentali UE è assimilabile ad una Costituzione, il

 cui ambito di applicazione si sovrappone alle carte costituzionali nazionali

negli ambiti regolati dal DUE

Gli atti tipici di diritto derivato

Regolamenti: atti normativi direttamente applicabili, vincolanti in tutti i

 propri elementi;

Direttive: i destinatari sono gli SM, non direttamente i cittadini. L’atto UE

 sancisce l’obiettivo ed i principi che dovranno ispirare l’intervento normativo

ma si rimette allo Stato l’introduzione della normativa di attuazione

Decisioni: atti dal contenuto puntuale, vincolanti per i destinatari

 soft law,

Linee guida/orientamenti/etc.: atti cd. di non vincolanti ma di

 indirizzo

1963

La Corte afferma che la CEE (ora UE) è un ordinamento giuridico di nuovo genere

che riconosce come soggetti anche i privati cittadini. Pertanto, gli Stati hanno un

obbligo di carattere incondizionato di astenersi dal porre in essere una certa

condotta (istituire nuovi dazi o incrementare quelli esistenti), cui può dare

attuazione direttamente il giudice nazionale .

La sentenza è epocale, tanto da imporre alla Corte di coniare una nuova categoria:

«ordinamento di nuovo genere».

Da qui, il passo è breve all’affermazione del secondo principio fondamentale: la

primazia del diritto comunitario. (primato del diritto europeo su tutto il diritto

interno) Costa c. Enel (C-6/1964).

Infine, con la sentenza Simmenthal del 1978 (C-35/76), la Corte aggiunge un altro

tassello: per salvaguardare l’effetto utile e dunque l’effettività del diritto

comunitario, il giudice nazionale è tenuto a compiere la disapplicazione della

normativa interna in contrasto con il DUE direttamente applicabile.

Le pronunce citate evidenziano la netta differenza tra ordinamento UE e altri

obblighi di natura internazionale.

1. Il DUE conferisce diritti ai cittadini, in via diretta; normalmente – salvo

ipotesi assolutamente eccezionali. Il diritto internazionale vincola gli

Stati tra loro, senza attribuire diritti che possono essere fatti valere di fronte

ai giudici comuni;

2. Il DUE prevale su tutto il diritto interno, salvi i controlimiti; il diritto

internazionale è comunque subordinato a tutta la Carta

costituzionale, con quale può eventualmente essere bilanciato (CEDU)

3. I giudici nazionali sono anche giudici decentrati dell’UE.

Il principio di attribuzione: l’Unione può agire nei soli ambiti in cui gli SM stessi

abbiano concesso la competenza all’UE.

Alcune delle competenze più rilevanti:

Mercato interno

• Concorrenza

• Consumatori

• Politica economica e monetaria

• Ambiente, trasporti, energia

Norme antinomie principi cap.IV

Chiamiamo convenzionalmente fonti del diritto (o fonti normative) quei

«meccanismi» che pongono in essere regole giuridiche.

Esistono due tipi di fonti del diritto:

Fonti di produzione: pongono in essere nuove regole di comportamento o

 regole di organizzazione che tutti debbono osservare

Fonti sulla produzione: sono i meccanismi (organi e procedure) attraverso i

 quali si producono le fonti di produzione.

Le fonti di cognizione racchiudono tutti i supporti, di solito scritti, attraverso i

quali si rendono conoscibili le fonti di produzione. Dunque, non hanno efficacia o

valore normativo ma sono solo strumenti volti a rendere pubblici gli atti normativi.

Queste fonti possono essere distinte in:

Fonti di cognizione ufficiali: fonti sulle quali la pubblicazione è prevista e

• disciplinata da fonti normativ

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A.A. 2023-2024
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alex0056378 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bravo Fabio.