Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CAPITOLO 1
LA COSTITUZIONE E IL POTERE COSTITUENTE
1. Costituzione: le prime definizioni
Definizione giuridica e astratta di costituzione: insieme di norme che costituiscono il fondamento di un ordinamento statale.
Dotato di determinate caratteristiche di contenuto e di forma per essere qualificato come Costituzione e per distinguersi da altri atti.
L'evoluzione storica è ciò che attribuisce a queste norme le caratteristiche necessarie che differenziano le costituzioni.
Quali sono questi elementi (caratteristiche)?
- stabilità ➝ capacità della Costituzione di durare nel tempo. La Costituzione non è fatta per disciplinare equilibri transitori, ma per "guardare lontano".
- superiorità ➝ maggiore forza rispetto alle altre norme che compongono l'ordinamento giuridico.
- principi e valori generalmente condivisi ➝ le norme esprimono principi che la gran parte dei cittadini considerano come propri.
- modello organizzativo nella distribuzione dei poteri dello stato ➝ la Costituzione contiene un modello organizzativo di organizzazione del potere pubblico di vertice e lo limita.
Infatti le Costituzioni nascono proprio come strumenti di limitazione e finalizzati alla organizzazione e al bilanciamento dei poteri dello Stato.
Questi 4 elementi sono intimamente legati: la stabilità è conseguenza sia della superiorità che dei valori e principi generalmente condivisi; la superiorità è data sia dall'essere la norma fondamentale dello Stato che dal suo contenuto, che determina l'organizzazione di base dello stato; i principi e i valori condivisi non sarebbero stabili se non vi fosse un'organizzazione.
superiorità e valori e principi condivisi → stabilità norma fondamentale e l'organizzazione → superiorità organizzazione → principi e valori condivisi stabili
Da ciò deriva che le norme costituzionali differiscono dalle altre per il contenuto: altre norme = disciplinato e regolano fatti concreti della vita; Costituzione = contiene i principi generali ampiamente condivisi da poter durare nel tempo;
- norme costituzionali = generiche e flessibili
I documenti definiti costituzionali prima della rivoluzione francese erano maggiormente accordi transitori tra monarchia, nobiltà e clero. Il primo documento costituzionale è la Magna Charta Libertatum (Inghilterra, 1215) oppure il Bill of Rights (1689). Tuttavia in tutti questi documenti manca: stabilità (erano accordi transitori), superiorità, non contenevano principi e valori condivisi e non disciplinavano la organizzazione dei poteri dello Stato. Quando c'è una situazione di dualismo costituzionale (conflitto tra due o più parti per la sovranità) non può aversi Costituzione in senso moderno
2. L'origine della Costituzione come limite al potere
La Costituzione francese e quella americana vennero elaborate da organismi rappresentativi del popolo (convenzioni o assemblee Costituenti) ritenute titolari del potere costituente, cioè il potere di darsi una nuova Costituzione.
- non ha vincoli, è di carattere eccezionale e si esaurisce con il suo esercizio
Attraverso questo processo viene superato il dualismo. Inoltre fornisce la giustificazione della superiorità della Costituzione rispetto ad altre norme.
Approvazione della Costituzione = fine del potere costituente
I poteri che derivano dalla Costituzione sono detti poteri costituiti → hanno fondamento e legittimazione nella Costituzione
- Principi del costituzionalismo moderno: (alcuni)
- superiorità della Costituzione in quanto conseguenza dell'esercizio del potere costituente.
- legge = potere costituito = inferiore alla Costituzione.
- l'ordinamento deve prevedere un organo che abbia il potere di giudicare se una legge è contrastante con la costituzione.
Anche la classe sociale italiana era divisa, ed era alto il rischio di conflitti sociali e di derive autoritarie.
La Costituzione = strumento di pacificazione sociale, prevedendo una ampio numero di diritti, possibilità di interventi dello Stato per rimuovere le diseguaglianze, garanzie delle minoranze e organi di garanzia.
La forma più adatta: Governo parlamentare
Accanto doveva essere costruito un sistema di autonomie, con la introduzione delle Regioni, che non avevano precedenti nella storia italiana, e un organo di garanzia della Costituzione, quale la Corte costituzionale (Par. 4).
Quando la Costituzione entrò in vigore, nel 1948, si era tuttavia dissolto quel clima di unità che aveva sorretto i lavori dell'Assemblea Costituente, e per molti anni la attuazione della Costituzione fu congelata. Il disegno costituzionale, e l'attuazione di molti istituti previsti in Costituzione, iniziò a partire dal 1956, quando fu istituita la Corte costituzionale e con essa il controllo sulle leggi contrastanti con la Costituzione. A seguire, nel tempo, anche le altre istituzioni costituzionali furono progressivamente attuate.
- sanzionabilità = prevedono una sanzione giuridica.
Nello stato ottocentesco la norma prevedeva solo cosa si poteva e cosa non si poteva fare, mentre lo Stato attuale le norme attribuiscono capacità, potestà, situazioni attive o passive, fini da raggiungere, e quindi non sempre sono comandi e non sempre sono suscettibili ad una sanzione. Tuttavia la mancanza della sanzione non significa che non ci sia un effetto negativo (esempio: gli incentivi).
3. Dalla disposizione alla norma: l'attività di interpretazione
Finora abbiamo usato il termine norma in maniera sbagliata:
Disposizione = caratteristiche enunciate prima, contiene l'enunciato astratto;
Norma = disposizione + interpretazione (attribuito un significato preciso)
Quell'attività intellettiva attraverso la quale, partendo da degli enunciati contenuti in una disposizione, si giunge alla determinazione del loro significato concreto, cioè alla norma. Tanto più lo Stato è chiuso, tanto meno l'ordinamento concede la possibilità di interpretare. Attraverso l'interpretazione si ricerca un equilibrio tra la funzione della produzione normativa e la funzione applicativa della norma → equilibrio tra organi che producono le leggi e il potere giudiziario che le applica interpretandole.
3.1 interpretazione giudiziale e interpretazione autentica
Tipi di interpretazione:
- giudiziale, attuata dai giudici durante l'applicazione di una norma ad una fattispecie concreta; È una interpretazione dinamica, perché collegata all'applicazione di una norma astratta ad uno e poi a molti casi che non sono mai eguali.
- autentica, attuata dallo stesso organo che ha approvato la disposizione normativa, cioè è quella del legislatore, che attribuisce alla norma (a posteriori) un significato attraverso l'approvazione di un'altra norma.
- dottrinale, fatta dagli studiosi della materia, ha rilievo giuridico-pratico nella misura in cui sia recepita dalla giurisprudenza o dalla capacità di sollecitare la giurisprudenza ad assumere determinate interpretazioni.
Il sistema delle fonti di rango costituzionale è un sistema chiuso, perché le fonti produzione di queste leggi si trovano nella Costituzione e quindi non possono creare altre fonti di rango costituzionale. Per introdurre una nuova fonte di rango primario sarebbe necessaria una revisione costituzionale.
Mentre per quanto riguarda le fonti di rango primario abbiamo un sistema aperto.
GERARCHICO
Regola applicativa: la fonte di rango superiore prevale sulla fonte di rango inferiore.
L’effetto: è l’annullamento della fonte di rango inferiore siccome illegittima, con effetto erga omnes (eliminazione della norma dall'ordinamento) ed ex tunc (retroattivo). All'annullamento provvede un organo di giurisdizione (un giudice): in caso di contrasto tra fonte di grado primario e tra la Costituzione provvede la Corte costituzionale, tra fonte di rango primario e secondario, ma anche tra rango secondario e Costituzione è competente il giudice amministrativo.
Cosa significa annullamento? Significa che la norma viene eliminata dall'ordinamento (espunta) e non potrà più ricevere applicazione. Avviene retroattivamente ossia da quando è stata emanata.
7. Principio di competenza
Anche chiamato criterio di separazione delle competenze, risponde alla necessità di garantire spazi normativi indipendenti a soggetti costituzionalmente autonomi. Significa che allora quando la Costituzione attribuisce la normazione di una materia ad una determinata fonte, solo quella fonte è competente a disciplinare quella materia.
Ambito applicativo: riceve applicazione in caso di contrasto tra fonti del medesimo rango, a favore di una delle quali la Costituzione stabilisce una riserva esclusiva di competenza per materia o territorio (un ambito di competenza riservato). Ciò significa che la Costituzione stabilisce che una determinata materia può essere disciplinata solo da una fonte con esclusione di tutte le altre.
Regola applicativa: la fonte competente prevale sulla fonte incompetente.
Effetto: annullamento della fonte incompetente.
Esempio: art. 117 Costituzione che ripartisce la competenza tra Stato e regioni.