16/03/2020
“L’immediatezza” —> rapporto diretto tra le parti, il giudice e la prova.
Che cos’è la procedura penale? Cosa è il processo penale?
È la disciplina del processo penale. A cosa serve il processo penale? Serve per l’applicazione del diritto penale
sostanziale. Quindi il processo penale è strumentale all’applicazione del diritto penale sostanziale.
Senza il processo penale il diritto sostanziale non avrebbe esistenza. “Non esiste pena, non esiste crimine senza
accertamento giuridico, senza giudizio”.
Questa visione del processo penale come strumentale al diritto penale sostanziale è limitativa.
Vi è un interesse preminente della popolazione rispetto alla cronaca, ai processi penali. Questo perché il
processo penale è il momento più alto in cui lo Stato apparato fa valere la sua prevalenza. Attraverso il processo
penale i valori e libertà costituzionali vengono protette o anche limitate. Il processo penale ha una valenza
pubblicistica.
Dal punto di vista empirico il processo penale è una costruzione artificiale, concatenazione di atti che non trova
riscontro nelle azioni umane. Sono azioni umane formalizzate. È un “gioco”, ci sono delle regole che disciplinano
i comportamenti delle parti in gioco.
Il processo penale quindi è una concatenazione di atti, che non sono però a forma libera, ma sono atti
compiuti secondo determinati schemi legali (questi atti legali non sono altro che la procedura penale). Questi atti
hanno un rapporto di presupposizione tra l’uno e l’altro. Questa catena di atti va dalla “notitia criminis” fino alla
conclusione del processo che è rappresentata dal giudicato.
Le cadenze principali di questa concatenazione di atti sono svariate. Lo sviluppo processuale è uno sviluppo
che si distingue in fasi, le quali sono:
• la fase delle indagini preliminari
• Udienza preliminare
• Giudizio (fase centrale del processo penale): in questa fase il giudice è chiamato a ius dicere, ad applicare il
diritto:
Giudizio di primo grado;
◦ Appello;
◦ Cassazione
◦
• Esecuzione penale.
Vi è una distinzione tra fasi e gradi: i gradi riguardano la fase del giudizio: giudizio di I grado, giudizio di II grado
(Appello), Cassazione.
Procedimento e processo convenzioni stipulative,
Nel mondo del diritto tutti i termini rispondono a bisogna attribuire un singolo
significato alle parole. Procedimento e processo si possono utilizzare come se fossero sinonimi, ma non è un
linguaggio tecnico. Si deve stabilire quale significato attribuire ai due termini. Per il legislatore procedimento e
processo non sono le stesse cose.
procedimento
Si usa il termine in senso stretto solo per indicare la prima fase. Mentre alle fasi successive,
processo.
soprattutto per le fasi che precedono il giudicato, si può attribuire il termine Lo spartiacque quindi tra
il procedimento in senso stretto e il processo è rappresentato dal passaggio tra la fase delle indagini preliminari
dall’azione penale.
e la fase dell’udienza preliminare e questo passaggio è costituito
Si può utilizzare anche un termine onnicomprensivo, cioè il termine procedimento sembra più indicato per
rappresentare quello che accade dalla notizia criminis al giudicato.
Il legislatore si è impegnato molto per distinguere la fase preliminare dalle atre fasi: è stata pensata come una
fase preparatoria che serve ad una parte, al pm, per valutare se vi siano o meno i presupposti per iniziare il
processo. Questa funzione preparatoria delle indagini preliminari ha spinto il legislatore ad utilizzare una
terminologia distanza per evidenziare la natura peculiare delle indagini preliminari, che sono qualcosa che
precede il processo. Per sottolineare questa valenza tra procedimento e processo si è pensato di utilizzare una
nomenclatura distinta.
Questa distinzione colpisce anche la denominazione di atti, che potrebbero avere lo stesso fine, a seconda che
questi siano adottati nella fase del procedimento o del processo. Esempio: nelle indagini preliminari quando si
sente una soggetto l’atto viene chiamato “sommarie informazioni testimoniali”, mentre nella fase del processo lo
stesso atto viene chiamato “testimonianza”. Questo per far capire che quello che accade nelle indagini
preliminari, non ha un vero valore probatorio, a differenza di quello che accade nel dibattimento che ha un vero
valore probatorio. Questa distinzione è servita al legislatore per far percepire immediatamente il diverso peso
che c’è tra l’atto dell’indagine e l’atto del giudizio, atto dibattimentale.
finalità,
Tornando alla definizione di processo, questo ha una sua che non è tanto legata all’applicazione del
conoscitiva.
diritto sostanziale penale, ma prevalentemente Il processo penale serve per ricostruire un fatto
accaduto.
Il giudice come storico, perché anche il giudice ha il compito di ricostruire nel presente fatti accaduti nel
passato. Il giudice però ha un compito formalizzato e deve arrivare ad una decisione. Lo storico invece ha la
possibilità di arrivare a delle conclusioni aperte, non assertive. Il giudice, a differenza dello storico, deve
decidere e arrivare ad una situazione di certezza e non di mera possibilità. Il giudice deve arrivare ad una
conclusione di tipo assertivo, non può emanare un giudizio di non liquet.
conclusione del processo
Tra le differenze tra storico e giudice possiamo aggiungere la che si fonda su regole
decisorie, lo storico non ha regole formalizzate su quali conclusioni trarre. Il giudice sì, ha una regola di giudizio,
all’art. 533 cpp
che troviamo e cioè che “la colpevolezza dell’imputato può essere dichiarata solo se dimostrata
al di là di ogni ragionevole dubbio”. Se il giudice si convince.
———————————————————————————— art. 533 cpp.
Regola di giudizio che indica al giudice il modo in cui deve giudicare —>
Questo significa che nei casi di incertezza, il giudice non può dichiarare la sua incertezza, ma deve prosciogliere.
Processo tipo —> processo ordinario. Vi sono poi anche dei riti speciali.
Il processo penale formalmente è una concatenazione di atti che vanno dalla notizia criminis al giudicato. Dal
punto di vista più giuridico è servente all’applicazione del diritto penale sostanziale.
Il processo penale assume una finalità ulteriore (che è forse quella primaria riscontrata nella pubblica opinione) a
difesa
quella di accertare i reati e individuare i responsabili e applicare le sanzioni, ma anche quella della
sociale, della prevenzione generale e speciale. Il processo penale viene visto come uno strumento di contrasto
art. 272 ss
alla criminalità, neutralizzazione dei soggetti pericolosi attraverso le misure cautelari (istituto
importante che serve per soddisfare immediatamente determinate esigenze di carattere processuale, ma anche
e soprattutto esigenze sostanziali).
Misure cautelari che sono di natura coercitiva, che incidono direttamente sulla libertà di movimento della
Art. 272 cpp
persona. Ma in generale incidono sulle libertà della persona. indica una riserva di legge ordinaria
che non fa altro che rafforzare la riserva di legge che troviamo in Costituzione quando si parla di limitazione di
diritti fondamentali.
L’esempio delle misure cautelari è utile per indicare come il processo penale rivesta anche questa finalità di
sicurezza sociale. dall’art. 27
Presunzione di non colpevolezza sancita comma II Costituzione —> regola di trattamento per il
soggetto imputato, non può essere trattato come se fosse un criminale proprio perchè la commissione del
crimine da parte sua è oggetto di accertamento del processo penale.
La procedura penale quindi riguarda i soggetti presunti non colpevoli. La procedura penale è la disciplina che
rivolge ai “galantuomini” quindi ai soggetti presunti non colpevoli. Mentre il diritto penale è la disciplina dei
criminali, “dei birbanti” per contrapporli ai “galantuomini”. Il diritto penale riguarda i colpevoli. La procedura
penale ha una funzione di garanzia dei presunti non colpevoli, non serve per punirli, serve per evitare che si
anticipi la loro affermazione di responsabilità.
limitare l’operato dell’autorità procedente,
Quindi questa disciplina ha la finalità di limitare lo stato
nell’esercizio dei suoi poteri-doveri. È la disciplina dei rapporti tra autorità e individui, dello scontro che si viene a
creare. Negli USA questo scontro è ben evidenziato in quanto il cancelliere apre la causa con il nome
dell’imputato contro il nome dello stato. Questo modo di introdurre il dibattimento rende il rapporto che si
sviluppa all’interno del processo, lo Stato contro un individuo.
Modello inquisitorio
Il codice attuale è stato redatto nel 1930. Come codice nato sotto regime autoritario non poteva che
rappresentare una modello di processo inquisitorio:
• modello autoritario di processo penale
• Processo che vede una commistione di ruoli: giudice che procede ex officio, che accumula a se diversi poteri
(raccolta prove, valutazione, decisione);
• Processo segreto: esterna (nei confronti dei terzi) ma anche interna (nei confronti delle parti processuali);
• Processo scritto;
• Senza pubblico;
• Senza oralità: dicotomia scritto-orale. Processo inquisitorio-processo scritto. Processo accusatorio-processo
orale;
• Processo nel quale la carcerazione preventiva dell’imputato è automatica: cioè una misura cautelare.
L’imputato per il fatto di essere tale automaticamente doveva essere privato della libertà. Con l’accusa vi era il
mandato di cattura obbligatorio;
• Modello nel quale l’imputato era ritenuto colpevole. Vigeva la presunzione opposta, cioè presunzione di
colpevolezza;
• Interrogatori e tortura nei casi dei modelli inquisitori storicamente più atroci e gravi. Modelli inquisitori del
processo canonico nei quali l’unica possibilità dell’imputato era confessare.
L’interrogatorio era un momento centrare del modello inquisitorio. Se l’imputato era ritenuto colpevole allora è lui
l’unico detentore della verità, quindi deve confessare la sua responsabilità. Su questo presupposto allora
l’imputato deve confessare. L’interrogatorio quindi è l’atto formale attraverso il quale l’autorità procedente pone
delle domande all’imputato.
Processo dove alla fine non si arriva ad individuare una responsabilità perché questa è già presunta, si parte già
dalla definizione della responsabilità. E allora la prova regina del processo inquisitorio è la confessione, che deve
essere perseguita con ogni strumento disponibile. Quindi si legittima il ricorso alla tortura.
Regime democratico
In un regime democratico come il nostro l’esercizio dei poteri da parte dell’autorità non può compromettere i
accusatorio.
diritti fondamentali degli imputati. Quindi il modello processuale è quello Delega di legge del 1987.
Processo che si fonda su alcune caratteristiche peculiari:
• distinzione fra l’accusa e il giudice: il giudice non è istruttore, ma sono le parti che sottopongono le prove alle
sue attenzioni;
• Contraddittorio;
• Pubblicità e oralità; immediatezza
• Immediatezza e concentrazione: cioè la partecipazione diretta delle parti al processo, la
prosodici
formazione della prova davanti al giudice, questo consente al giudice di cogliere i tratti (non
linguistici. Parte della linguistica che studia l’intonazione, il ritmo e la durata e l’accento del linguaggio parlato)
Concentrazione
della testimonianza. invece significa che il processo nella fase del giudizio dovrebbe
svolgersi in un’unità di spazio e di tempo. Tutto si deve svolgere senza soluzione di continuità;
• Principio di parità tra le parti: il processo accusatorio puro prevedeva il confronto tra un’accusa privata e
l’imputato. Non era la causa dello Stato contro un individuo. Il processo penale vede una parte pubblica, il
pubblico ministero che è il rappresentate dello Stato. Questo pm appartiene ad un ufficio dello Stato, cioè la
procura della repubblica. Vi è questa disparità perché è l’importato del diritto penale sostanziale. Come si
distingue l’illecito penale da quello civile e amministrativo? Alla luce delle conseguenze, la pena o sanzione
amministrativa o civile.
• Azione penale di natura pubblica: in realtà fino all’entrata in vigore del cpp 1989 esistevano delle forme di
azioni penali privati. Quindi il monopolio dell’azione penale da parte dello stato non è diretta conseguenza
dell’Art. 112 Costituzione che prevede la notorietà nell’esercizio dell’azione penale, obbliga il PM all’azione
legale, ma questo non significa rinunciare alla possibilità che l’azione penale venga esercitata dai privati (reati
elettoriali o tutela alimenti era prevista fino all’entrata in vigore del codice un’azione penale privata di natura
sussidiaria o concorrente rispetto a quella del PM).
Quindi la parità delle parti è una parità tendenziale delle armi messe a disposizione delle parti, ma queste
rimangono comunque non omologabili.
Il processo poi viene deciso da un giudice che molto spesso viene sostituti dalla giuria: distinzione tra giudice
togato/professionale e giudice onorario/giudice popolare cioè giuria. La distinzione è quella tra due decisioni non
paragonabili in quanto il giudice emette la sentenza e questa è motivata, mentre la giuria non avendo questa
preparazione professionale del giudice (in quanto sono cittadini) non ha una capacità tecnica e quindi la loro
verdetto
decisione non può che essere una decisione immotivata, quindi un colpevole o non colpevole.
Il nostro sistema NON recepisce il modello della giuria, abbiamo una possibilità di una partecipazione diretta
scabinato
della popolazione che è rappresentata dallo —> i giudici popolari compongono insieme ai giudici
professionali la Corte d’Assise (reati più gravi, i fatti di sangue).
• libertà dell’imputato: non è considerato colpevole quindi partecipa liberamente al processo. A meno che non
vi siano delle particolari esigenze che però devono essere correlate al processo e non alla pena. Devono
rispondere necessariamente ad esigenze di carattere processuale.
Misure cautelari preventive al giudizio sono la negazione stessa delle finalità del processo penale
———————————————————————————
conoscitiva:
Il processo penale ha una finalità serva al giudice per accertare un fatto del passato e per giudicare
l’imputato. Sotto questo profilo è strumentale al diritto penale sostanziale. I due aspetti del diritti si giustificano a
vicenda, si fondono all’interno del sistema penale.
Il giudice abbiamo detto che è similare allo storico. Lo storico ha un vantaggio rispetto al giudice in quanto può
regole di giudizio
arrivare ad una conclusione aperta, il giudice invece no ed è per questo che esistono le —>
art. 533 cpp art. 27 comma 2
è in realtà importato da un principio costituzionale che è la presunzione di non
colpevolezza. Ciò significa che inizialmente l’imputato è un cittadino come tutti gli altri.
Abbiamo uno strumento per sanare l’incertezza riaffermazione della situazione di partenza e quindi
l’affermazione dell’innocenza dell’imputato.
Il processo penale però non è solo cognitivo. Se il processo avesse come unica finalità la cognizione, allora il
fine giustificherebbe i mezzi, quindi pur di arrivare a scoprire la verità il processo penale non avrebbe regole. Nel
art. 299 cpp
codice del 1930 vigeva una disposizione che riguardava il giudice istruttore, cioè si diceva che il
giudice istruttore avesse il compito di istruire il processo (raccogliere le prove). Previsione normativa nella quale
venisse consacrato il fine prevalente del processo penale —> ricerca verità. Portando all’estremo questo
principio e finalità si finirebbe per legittimare qualsiasi tipo di attività purché volta all’acquisizione di informazioni
utili per la verità.
Ciò significa che il giudice istruttore potrebbe essere libera di impiegare qualunque strumento purché ritenuto
utile.
Detto ciò il processo penale non può avere come unica finalità quella cognitiva, se così fosse il fine
giustificherebbe i mezzi. costituzionale,
Invece il processo, nel nostro ordinamento democratico persegue non solo obiettivo conoscitivi,
funzione di tutelare i valori e gli interessi, i diritti fondamentali a partire
ma riveste una più alta funzione —>
da quelli dell’imputato. Il fine si può raggiungere a patto di rispettare le libertà fondamentali dell’individuo.
Sono i mezzi che giustificano il fine. La condanna del colpevole e l’assoluzione sono decisioni accettabili proprio
perchè si sono raggiunti con un percorso rispettoso dei diritti costituzionali. Dei 4 codici, l’unico che è stato
modificato in età Costituzionale. Tutte le nostre libertà fondamentali durante un processo penale possono essere
politico assiologica,
limitate. Quindi la disciplina del processo penale ha anche una finalit&
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