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Diritto processuale penale

Si tratta dell’insieme delle regole della disciplina che governa il processo penale, il quale rappresenta il meccanismo deputato all’accertamento dei fatti e delle responsabilità di colui a cui il reato è attribuito in ipotesi. Vi sono due decreti legge convertiti nelle leggi 94/2013 e 10/2014. Vi è poi il decreto 117/2014. Si interviene su queste materie con decreti legge. Vi è stata la legge 67/2014 che ha soppresso l’istituto della contumacia, ha regolato in modo diverso l’assenza dell’imputato nel processo ed è stata introdotta l’ipotesi di sospensione del procedimento nel caso in cui l’imputato fosse irraggiungibile, aggiungendo la messa alla prova dell’imputato adulto.

Il modello accusatorio

Il nostro è un processo accusatorio. Accanto al modello accusatorio nella storia vi sono stati altri modelli: inquisitorio e misto. Bisogna capire la cornice ideologica degli strumenti, che è appunto il sistema accusatorio, che nasce nel nuovo codice, che scalza l’impronta prevalentemente inquisitoria del codice previgente. Si è passati dal sistema misto al sistema accusatorio vigente. La scelta del modello accusatorio è stata resa palese nella legge delega da cui nasce il codice vigente. Il Parlamento affidò al governo il compito di una nuova codificazione con la legge delega 81/1987. Vi fu un precedente (l. 74/1978) ma il progetto fu accantonato perché vi fu il sequestro Moro e fu ritenuto inappropriato emanare il codice, definito come “codice delle garanzie”. Nel preambolo sta scritto di configurare un codice di tipo accusatorio. La legge delega aggiunge che i caratteri del processo accusatorio devono essere attuati secondo 105 criteri enunciati che dicono come attuarlo, dando le direttive da seguire.

Il sistema accusatorio, come quello inquisitorio e quello misto che deriva dalla contaminazione dei due, sono modelli ideali, idealtipi la cui traduzione può essere effettuata dando una più o meno accentuata fisionomia. Si allude a tipologie astratte, modelli a cui si perviene muovendo dalla realtà concreta dei modelli susseguitisi ed estraendo da essi i caratteri di essi. Quando si parla di sistema accusatorio non si può far riferimento a una disciplina legislativa, bensì a una scala di valori logicamente orientata. Si riesce ad individuare i caratteri distintivi di ogni forma ed operando una sintesi si arriva a definire dei modelli.

Nella realtà storica non si è mai affermato e non è riscontrabile né l’accusatorio né l’inquisitorio realizzato in modo assoluto. L’approccio migliore è quello storico per capire questi modelli. Il sistema accusatorio e inquisitorio si affermano nel diritto romano. Il modello accusatorio si afferma nell’età repubblicana (IV sec. A.C.), nel I sec. a.C. si afferma il modello inquisitorio.

Caratteristiche del sistema accusatorio

  • Necessità che l’impulso al processo, l’iniziativa per l’accertamento processuale, sia affidata a un soggetto diverso dal giudice, il quale non può intervenire se non sollecitato da questo soggetto che è l’organo dell’accusa. Vi è distinzione dei ruoli: ruolo del giudice (ius dicere) e dell’accusa devono essere affidati a soggetti diversi. Nell’epoca romana del processo accusatorio l’accusa era riconosciuta in capo alla persona offesa e ai suoi congiunti, era un’accusa privata.
  • Il giudice è privato di qualsiasi funzione di ricerca e raccolta delle prove che sta in capo alle parti contrapposte, che si muovono autonomamente dal giudice, secondo lo schema della prova a carico e prova a discarico. Il giudice è equidistante rispetto alle parti.
  • Pubblicità del processo.
  • Derivato dal terzo è il carattere dell’oralità, il processo è orale davanti al pubblico. Pubblicità e oralità garantiscono il controllo del popolo sui modi di esercizio della funzione giurisdizionale.
  • L’imputato durante il processo è tutelato nella sua libertà personale fino alla sentenza definitiva. L’accusato è assistito dalla presunzione di innocenza, quindi nessuna limitazione può essere apposta alla libertà personale fino a che non sia stata accertata la responsabilità.

In sintesi possiamo dire che il sistema accusatorio si configura come una contesa tra le parti contrapposte che si confrontano in un duello giudiziario regolato da un soggetto (giudice) che sta sopra le parti che risolve la contesa. Da questa valutazione scaturisce un altro carattere: il principio della parità delle parti.

Questo sistema accusatorio si regge sulla concezione privatistica dell’illecito ovvero sulla convinzione che gli interessi lesi dal reato sono di natura individuale, perciò entra in crisi il sistema quando si percepisce il valore sociale degli interessi lesi dal reato. Si ritiene che l’offesa sia volta a un interesse sociale, non individuale, per questo si sposta la titolarità dell’accusa dalla persona al cittadino all’interno della collettività. Poi si fece un ulteriore passaggio attribuendo la funzione di offesa ad un ufficio pubblico: il Pubblico Ministero. Questo per evitare da un lato la proliferazione dell’accusa, d’altra parte si erano verificate situazioni di totale inerzia in cui nessuno prendeva l’iniziativa. Questo passaggio fu attuato nell’età imperiale in cui si hanno le prime avvisaglie della crisi del sistema accusatorio.

Quando si fece il passaggio vi fu la burocratizzazione dell’accusa, tipico degli stati assoluti che si radicò nell’Europa continentale e non fu scalzato nemmeno dall’unico tentativo del 1791 francese di sistema esclusivamente accusatorio. Emerge quindi l’organo pubblico come titolare della funzione di accusa e impulso al processo. Quando avvenne ciò fu messa in discussione e tramontò la contrapposizione paritetica tra le parti contrapposte. Fino a questo momento, finché la funzione di accusa è in capo a un cittadino in quanto tale e l’imputato è un cittadino, vi sono due cittadini uno per l’offesa, uno per la difesa, poi invece si ha l’accusa pubblica e la difesa privata. Ciò mette in crisi la parità. L’accusa in capo all’organo pubblico si avvicina al giudice organo pubblico. Sullo sfondo sta la difesa, unico soggetto privato.

La seconda conseguenza è portare a dare al giudice potere di ricerca della prova, vista l’importanza dell’interesse, quindi anche il giudice diviene parte attiva. Quando al giudice si riconosce questo potere, ne consegue la sovrapposizione dei ruoli, per cui in capo al giudice vi sarà anche la funzione dell’accusa, vi è l’assimilarsi dell’accusa con lo ius dicere. Il giudice è mosso dall’interesse pubblico e viene dotato da ampio potere di iniziativa e ricerca della prova e di tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento della verità assoluta. Quindi era iniziata una trasformazione che vedrà l’affermarsi di caratteri antitetici a quello accusatorio.

Il sistema inquisitorio

Il sistema inquisitorio ebbe grande fortuna nella storia. Si affermò già nel diritto romano ma si espanse in Europa continentale fino alla fine del XVIII sec. Il rito inquisitorio conosce il suo massimo sviluppo come struttura che offre strumenti molto raffinati. I caratteri sono:

  • Iniziativa d’ufficio del giudice il quale può muoversi anche di fronte a una denuncia anonima.
  • Al giudice è riconosciuta piena libertà nella ricerca e raccolta delle prove a prescindere da qualunque iniziativa intrapresa dalle parti. Il giudice vive la funzione di accusa. È la fisionomia tipica del giudice inquisitore che è anche accusatore, che deve anche ricercare la verità assoluta.
  • Posizione della difesa a cui è negato il diritto di promuovere l’assunzione delle prove, perché non c’è bisogno, ci pensa il giudice. Vi è un unico soggetto inquisitore che assume funzione di giudice, accusatore, difesa. Il giudice non ha bisogno della dialettica tra le parti.
  • Segretezza, sia esterna per cui il processo si svolge all’insaputa del pubblico, non c’è un controllo della collettività sui modi dell’esercizio della funzione, ma vi è anche segretezza interna, nel senso che all’imputato non spetta il diritto di conoscere l’addebito, il capo di accusa.
  • Scritto, tutto sta racchiuso nei verbali, in cui vengono custodite anche le prove.
  • Mancata tutela della libertà personale, si ritiene utile la coercizione della libertà personale dell’imputato.

Vi è uno scontro tra inquisitore e inquisito, mentre nel modello accusatorio abbiamo un confronto tra le parti. Nell’avvicendarsi delle forme processuali è facile trovare dei tratti anomali. Il codice del ‘30 era inquisitorio ma aveva un PM e un giudice di istruttoria per cui sembrava che non vi fosse la confusione dei ruoli, tuttavia ciò che veramente serve per decifrare la fisionomia di questo modello processuale sono due criteri: metodo dell’accertamento dei fatti e della verità e dall’altra parte il ruolo ritagliato per la persona accusata.

Il metodo è quello di un’inquisizione che si svolge anche muovendo da una denuncia anonima, che vede l’attività di raccolta delle prove affidata ad altri (era il notaio che interrogava e verbalizzava), il verbale veniva trasmesso al giudice, che non aveva rapporto diretto con la fonte di prova. Vi è poi il ruolo dell’accusato, che ricopre la posizione di “oggetto” contro cui si svolge l’inquisizione, colui che conosce la verità e ha l’obbligo di verità, deve sottoporsi a interrogatorio e dire la verità come un testimone. Tutto si osa per ricavare questa verità. Da ciò si evince che si tratta di ideologia, di come si intende il rapporto tra cittadino e Stato.

Il sistema accusatorio si dice che sia tipico dei sistemi democratici, mentre l’inquisitorio sia tipico dei sistemi autoritari. Tipico del sistema accusatorio è il principio dialettico muove dalla consapevolezza dei limiti della natura umana che è fallibile e non può attingere alla verità assoluta, per questo si ritiene che le funzioni processuali vadano distribuite in capo a soggetti antagonistici. Accusa e difesa propongono al giudice le diverse ricostruzioni dei fatti e stimolano il giudice del convincersi di una o l’altra versione attraverso il metodo contraddittorio. Il sistema inquisitorio si basa invece sul principio di autorità per cui si ritiene che la verità possa essere meglio accertata tanti più poteri ha l’attività inquisitoria.

La proiezione costituzionale del diritto processuale penale

La regola sottostà a un principio, la disciplina del processo penale è la proiezione processuale dei principi costituzionali. Si partirà sempre dalla Costituzione. Il sistema misto si afferma a partire dall’Ottocento. Il rito inquisitorio si affermò nell’Europa continentale fino alla fine del Settecento, ma poi subentra nel 1808 il sistema misto, con il Codice di Napoleone che opera la mescolanza ben definita dei due modelli che produce due tronconi del processo: fase istruttoria, e poi fase di dibattimento.

Alla fase istruttoria viene assegnata i caratteri di inquisitorietà, mentre il dibattimento in senso accusatorio. Nella fase istruttoria troviamo l’inquisitore, il PM che va alla ricerca delle prove e le assume, interrogando testimoni, imputato, senza intervento della difesa che non è riconosciuta. L’istruttoria è segreta e l’organo che la conduce è incaricato del potere di assumere le prove. La fase dibattimentale è accusatoria, vi è la difesa, la pubblicità, il giudice che valuta i risultati probatori trasmessi dal PM. La caratteristica del sistema misto è che la predominanza è comunque la fase inquisitoria che fagocita la fase accusatoria, per cui il dibattimento è una messa in scena. Il giudice decide sulla base delle acquisizioni del giudice accusatorio. Il giudice del dibattimento ha piena disponibilità dei verbali, il testimone viene chiamato solo per confermare perché ha valore di prova ciò che ha detto prima.

Questo sistema ebbe degli estimatori, si disse che si trattava di un ottimo sistema di compromesso perché si riusciva a contemperare le due esigenze sottintese al processo penale: tutela della collettività davanti al reato e difesa dell’imputato nel momento in cui subisce il processo. Vi furono dei detrattori che osservarono che il sistema misto non realizzava né la tutela della società, né dell’imputato, raddoppiando i difetti dei due modelli. Il legislatore italiano ha usato questo modello fin dai codici preunitari. Anche il Codice Rocco prima della nuova codificazione seguiva questo modello. Abbiamo vissuto per lungo tempo un codice misto con l’apparenza di un codice quasi accusatorio. Formalmente si avevano l’organo istruttorio e l’organo decidente. Il pretore era il tipico inquisitore, contemporaneamente PM e giudice.

Il problema che si pose si prospettò dopo l’emanazione della Costituzione nel 1948. L’atto fondativo del codice vigente è la legge delega che invita il governo a seguire i principi costituzionali. Inoltre la Costituzione mette in discussione il sistema ancora vigente. La Costituzione non contiene norme in cui enuncia i caratteri accusatori, tuttavia si occupa del processo penale, perché collegata molto al contesto sociale. Inoltre nel processo penale sono in gioco diritti fondamentali. La Costituzione si occupa del processo penale e troviamo previsioni costituzionali che possono servire per far intendere se il sistema misto fosse o meno adeguato ai principi costituzionali ovvero se per la loro tutela fosse più conveniente un modello accusatorio, pur non essendo in essa esplicitamente indicato.

L’art. 24, c.2 stabilisce l’inviolabilità del diritto di difesa. Va letto in correlazione con l’art. 27, c.2 che stabilisce la presunzione di non colpevolezza. La presunzione di innocenza porta al fatto che la responsabilità deve essere dimostrata dall’accusa, il diritto di difesa presuppone la conoscenza dell’offesa. Il diritto di difesa è inviolabile. La conoscenza dell’offesa è presupposto del diritto di difesa. Siamo lontani dal modello inquisitorio in cui l’imputato non conosce l’offesa. Quindi è un primo elemento per cui il sistema misto nella parte inquisitoria non si realizza il diritto di difesa e la presunzione di innocenza. Nel codice del ‘30 vi era ampio uso della carcerazione preventiva, era anche un modo per tacitare la collettività e per avere il contributo per scoprire i fatti, come nel sistema inquisitorio, mentre oggi vi sono le misure cautelari (cautela dei rischi che il processo corre, non sono pene anticipate).

Vi è poi implicato il principio di imparzialità del giudice di cui all’art. 111. Prima della riforma non vi era la parola imparziale, ma il requisito si ricavava dall’art. 112 che sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale, dicendo “il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Nel momento in cui attribuisce l’iniziativa di azione penale in capo al PM dice che essa non va al giudice. Vi è la distinzione dei ruoli. Il giudice è così sopra le parti, quindi imparziale. Un tratto tipico del sistema inquisitorio era invece il giudice inquisitore. Il giudice istruttore pur essendo giudice era accusatore perché raccoglieva le prove a carico. Questa confusione secondo la Costituzione non poteva essere in capo al giudice.

Vi è poi l’art. 101, c.1, che afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo evocando l’art. 1. La norma sottintende il principio per cui le procedure di amministrazione della giustizia devono garantire la trasparenza per prestarsi al controllo della collettività, quindi la procedura non può essere segreta. Anche qui siamo agli antipodi del sistema inquisitorio. L’art. 102, c.3 prevede che la legge regola casi e forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. Per esempio nella Corte d’Assise, nel Tribunale dei minorenni ecc. Il senso è di coinvolgere i cittadini laici come antidoto alla burocratizzazione della funzione, caratteristica dell’eredità del sistema inquisitorio.

Vi è poi l’art. 24, c. 3, dove si stabilisce che sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti alla giustizia. È la norma su cui si è fondato il patrocinio a spese dello Stato. Questa norma è astrattamente compatibile con i due sistemi, ma laddove per difficoltà economiche la parte non possa permettersi la difesa, essa non può essere attribuita al giudice, è necessario costituire appositi istituti. Quindi la Costituzione invitava ad un assetto processuale indicato come un modello rispetto cui quello vigente era difficilmente compatibile.

Fonti sovranazionali

Partiamo sempre dalla legge delega in cui si dice che il legislatore si deve attenere anche ai principi sovranazionali. La legge delega non elenca le carte sovranazionali, ma facciamo riferimento alla Convenzione europea dei diritti fondamentali dell’uomo (1950 e ratificata nel 1955), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966 ratificato nel 1968). Nel momento in cui la delega le ha segnalate come leggi da attuare nel momento in cui non lo fossero si avrebbe base per una questione di legittimità costituzionale.

Si tratta di carte che contengono indicazioni di principio formulate in modo generico. Importa sapere che si tratta di principi che risalgono all’illuminismo. Troviamo in esse l’individuazione dei requisiti del processo equo (art. 6 CEDU) in cui troviamo i tratti caratteristici del rito accusatorio.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartyVr92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Presutti Adonella.
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