02/10/2014
Diritto processuale penale
Si tratta dell’insieme delle regole della disciplina che governa il processo penale che rappresenta il
meccanismo deputato all’accertamento dei fatti e delle responsabilità di colui a cui il reato è
attribuito in ipotesi.
Vi sono due decreti legge convertiti nelle leggi 94/2013 e 10/2014. Vi è poi il decreto 117/2014. Si
interviene su queste materie con decreti legge. Vi è stata la l. 67/2014 che ha soppresso l’istituto
della contumacia, ha regolato in modo diverso l’assenza dell’imputato nel processo ed è stata
introdotta l’ipotesi di sospensione del procedimento nel caso in cui l’imputato fosse irraggiungibile
e aggiunta la messa alla prova dell’imputato adulto.
Il nostro è un processo accusatorio. Accanto al modello accusatorio nella storia vi sono stati altri
modelli: inquisitorio e misto. Bisogna capire la cornice ideologica degli strumenti, che è appunto il
sistema accusatorio, che nasce nel nuovo codice, che scalza l’impronta prevalentemente
inquisitoria del codice previgente. Si è passati dal sistema misto al sistema accusatorio vigente.
La scelta del modello accusatorio è stata resa palese nella legge delega da cui nasce il codice
vigente. Il Parlamento affidò al governo il compito di una nuova codificazione con la legge delega
81/1987, vi fu un precedente (l. 74/1978) ma il progetto fu accantonato perché vi fu il sequestro
Moro e fu ritenuto inappropriato emanare il codice, definito come “codice delle garanzie”. Nel
preambolo sta scritto di configurare un codice di tipo accusatorio. La legge delega aggiunge che i
caratteri del processo accusatorio devono essere attuati secondo 105 criteri enunciati che dicono
come attuarlo, dando le direttive da seguire. Il sistema accusatorio come quello inquisitorio e
quello misto che deriva dalla contaminazione dei due sono modelli ideali, idealtipi la cui traduzione
può essere effettuata dando una più o meno accentuata fisionomia. Si allude a tipologie astratte,
modelli a cui si perviene muovendo dalla realtà concreta dei modelli susseguitesi ed estraendo da
essi i caratteri di essi.
Quando si parla di sistema accusatorio non si può far riferimento a una disciplina legislativa, bensì
a una scala di valori logicamente orientata . Si riesce ad individuare i caratteri distintivi di ogni
forma ed operando una sintesi si arriva a definire dei modelli.
Nella realtà storica non si è mai affermato e non è riscontrabile né l’accusatorio né l’inquisitorio
realizzato in modo assoluto.
L’approccio migliore è quello storico per capire questi modelli. Il sistema accusatorio e inquisitorio
si affermano nel diritto romano. Il modello accusatorio si afferma nell’età repubblicana (IV sec.
A.C.), nel I sec a.C. si afferma il modello inquisitorio.
I caratteri del sistema accusatorio sono cinque:
1) Necessità che l’impulso al processo , l’iniziativa per l’accertamento processuale, sia affidato
a un soggetto diverso dal giudice, il quale non può intervenire se non sollecitato da questo
soggetto che è l’organo dell’accusa. Vi è distinzione dei ruoli ruolo del giudice (ius dicere) e
dell’accusa devono essere affidati a soggetti diversi. Nell’epoca romana del processo
accusatorio l’accusa era riconosciuta in capo alla persona offesa e ai suoi congiunti, era
un’accusa privata.
2) Il giudice è privato di qualsiasi funzione di ricerca e raccolta delle prove che sta in capo alle
parti contrapposte, che si muovono autonomamente dal giudice, secondo lo schema della
prova a carico e prova a discarico. Il giudice è equidistante rispetto alle parti.
3) Pubblicità del processo
4) Derivato dal 3° è il carattere dell’oralità, il processo è orale davanti al pubblico. Pubblicità e
oralità garantiscono il controllo del popolo sui modi di esercizio della funzione
giurisdizionale
5) L’imputato durante il processo è tutelato nella sua libertà personale fino alla sentenza
definitiva. L’accusato è assistito dalla presunzione di innocenza, quindi nessuna limitazione
può essere apposta alla libertà personale fino a che non sia stata accertata la
responsabilità.
In sintesi possiamo dire che il sistema accusatorio si configura come una contesa tra le parti
contrapposte che si confrontano in un duello giudiziario regolato da un soggetto (giudice) che sta
sopra le parti che risolve la contesa. Da questa valutazione scaturisce un altro carattere: il principio
della parità delle parti.
Questo sistema accusatorio si regge sulla concezione privatistica dell’illecito ovvero sulla
convinzione che gli interessi lesi dal reato sono di natura individuale, perciò entra in crisi il sistema
quando si percepisce il valore sociale degli interessi lesi dal reato. Si ritiene che l’offesa sia volta a
un interesse sociale, non individuale, per questo si sposta la titolarità dell’accusa dalla persona al
cittadino all’interno della collettività. Poi si fece un ulteriore passaggio attribuendo la funzione di
offesa ad un ufficio pubblico: il Pubblico Ministero. Questo per evitare da un lato la proliferazione
dell’accusa, d’altra parte si erano verificate situazioni di totale inerzia in cui nessuno prendeva
l’iniziativa. Questo passaggio fu attuato nell’età imperiale in cui si hanno le prime avvisaglie della
crisi del sistema accusatorio. Quando si fece il passaggio vi fu la burocratizzazione dell’accusa,
tipico degli stati assoluti che si radicò nell’Europa continentale e non fu scalzato nemmeno
dall’unico tentativo del 1791 francese di sistema esclusivamente accusatorio.
Emerge quindi l’organo pubblico come titolare della funzione di accusa e impulso al processo.
Quando avvenne ciò fu messa in discussione e tramontò la contrapposizione paritetica tra le parti
contrapposte.
Fino a questo momento, finchè la funzione di accusa è in capo a un cittadino in quanto tale e
l’imputato è un cittadino, vi sono due cittadini uno per l’offesa, uno per la difesa, poi invece si ha
l’accusa pubblica e la difesa privata. Ciò mette in crisi la parità. L’accusa in capo all’organo
pubblico si avvicina al giudice organo pubblico. Sullo sfondo sta la difesa, unico soggetto privato.
La seconda conseguenza è portare a dare al giudice potere di ricerca della prova, vista
l’importanza dell’interesse, quindi anche il giudice diviene parte attiva.
Quando al giudice si riconosce questo potere, ne consegue la sovrapposizione dei ruoli, per cui in
capo al giudice vi sarà anche la funzione dell’accusa, vi è l’assimilarsi dell’accusa con lo ius dicere.
Il giudice è mosso dall’interesse pubblico e viene dotato da ampio potere di iniziativa e ricerca
della prova e di tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento della verità assoluta.
Quindi era iniziata una trasformazione che vedrà l’affermarsi di caratteri antitetici a quello
accusatorio.
Il sistema inquisitorio ebbe grande fortuna nella storia. Si affermò già nel diritto romano ma si
espanse in Europa continentale fino alla fine del XVIII sec. Il rito inquisitorio conosce il suo
massimo sviluppo come struttura che offre strumenti molto raffinati. I caratteri sono:
1) Iniziativa d’ufficio del giudice il quale può muoversi anche di fronte a una denuncia
anonima.
2) Al giudice è riconosciuta piena libertà nella ricerca e raccolta delle prove a prescindere da
qualunque iniziativa intrapresa dalle parti. Il giudice vive la funzione di accusa. È la
fisionomia tipica del giudice inquisitore che è anche accusatore, che deve anche ricercare
la verità assoluta.
3) Posizione della difesa a cui è negato il diritto di promuovere l’assunzione delle prove ,
perché non c’è bisogno, ci pensa il giudice. Vi è un unico soggetto inquisitore che assume
funzione di giudice, accusatore, difesa. Il giudice non ha bisogno della dialettica tra le parti
4) Segretezza , sia esterna per cui il processo si svolge all’insaputa del pubblico, non c’è un
controllo della collettività sui modi dell’esercizio della funzione, ma vi è anche segretezza
interna, nel senso che all’imputato non spetta il diritto di conoscere l’addebito, il capo di
accusa.
5) Scritto, tutto sta racchiuso nei verbali, in cui vengono custodite anche le prove.
6) Mancata tutela della libertà personale , si ritiene utile la coercizione della libertà personale
dell’imputato.
Vi è uno scontro tra inquisitore e inquisito, mentre nel modello accusatorio abbiamo un confronto
tra le parti. Nell’avvicendarsi delle forme processuali è facile trovare dei tratti anomali. Il codice del
‘30 era inquisitorio ma aveva un PM e un giudice di istruttoria per cui sembrava che non vi fosse la
confusione dei ruoli, tuttavia ciò che veramente serve per decifrare la fisionomia di questo modello
processuale sono due criteri: metodo dell’accertamento dei fatti e della verità e dall’altra parte il
ruolo ritagliato per la persona accusata.
Il metodo è quello di un’inquisizione che si svolge anche muovendo da una denuncia anonima, che
vede l’attività di raccolta delle prove affidata ad altri (era il notaio che interrogava e verbalizzava), il
verbale veniva trasmesso al giudice, che non aveva rapporto diretto con la fonte di prova.
Vi è poi il ruolo dell’accusato, che ricopre la posizione di “oggetto” contro cui si svolge
l’inquisizione, colui che conosce la verità e ha l’obbligo di verità, deve sottoporsi a interrogatorio e
dire la verità come un testimone. Tutto si osa per ricavare questa verità.
Da ciò si evince che si tratta di ideologia, di come si intende il rapporto tra cittadino e Stato. Il
sistema accusatorio si dice che sia tipico dei sistemi democratici, mentre l’inquisitorio sia tipico dei
sistemi autoritari.
Tipico del sistema accusatorio è il principio dialettico muove dalla consapevolezza dei limiti della
natura umana che è fallibile e non può attingere alla verità assoluta, per questo si ritiene che le
funzioni processuali vadano distribuite in capo a soggetti antagonistici. Accusa e difesa
propongono al giudice le diverse ricostruzioni dei fatti e stimolano il giudice del convincersi di una o
l’altra versione attraverso il metodo contraddittorio.
Il sistema inquisitorio si basa invece sul principio di autorità per cui si ritiene che la verità possa
essere meglio accertata tanti più poteri ha l’attività inquisitoria. 03/10/2014
La regola sottostà a un principio, la disciplina del processo penale è la proiezione processuale dei
principi costituzionali. Si partirà sempre dalla Costituzione.
Il sistema misto si afferma a partire dall’Ottocento. Il rito inquisitorio si affermò nell’Europa
continentale fino alla fine del Settecento, ma poi subentra nel 1808 il sistema misto, con il Codice
di Napoleone che opera la mescolanza ben definita dei due modelli che produce due tronconi del
processo: fase istruttoria, e poi fase di dibattimento. Alla fase istruttoria viene assegnata i
caratteri di inquisitorietà, mentre il dibattimento in senso accusatorio. Nella fase istruttoria
troviamo l’inquisitore, il PM che va alla ricerca delle prove e le assume, interrogando testimoni,
imputato, senza intervento della difesa che non è riconosciuta. L’istruttoria è segreta e l’organo che
la conduce è incaricato del potere di assumere le prove.
La fase dibattimentale è accusatoria, vi è la difesa, la pubblicità, il giudice che valuta i risultati
probatori trasmessi dal PM. La caratteristica del sistema misto è che la predominanza è comunque
la fase inquisitoria che fagocita la fase accusatoria, per cui il dibattimento è una messa in scena. Il
giudice decide sulla base delle acquisizioni del giudice accusatorio. Il giudice del dibattimento ha
piena disponibilità dei verbali, il testimone viene chiamato solo per confermare perché ha valore di
prova ciò che ha detto prima.
Questo sistema ebbe degli estimatori, si disse che si trattava di un ottimo sistema di compromesso
perché si riusciva a contemperare le due esigenze sottintese al processo penale: tutela della
collettività davanti al reato e difesa dell’imputato nel momento in cui subisce il processo.
Vi furono dei detrattori che osservarono che il sistema misto non realizzava né la tutela della
società, né dell’imputato, raddoppiando i difetti dei due modelli. Il legislatore italiano ha usato
questo modello fin dai codici preunitari. Anche il Codice Rocco prima della nuova codificazione
seguiva questo modello. Abbiamo vissuto per lungo tempo un codice misto con l’apparenza di un
codice quasi accusatorio. Formalmente si avevano l’organo istruttorio e l’organo decidente. Il
pretore era il tipico inquisitore, contemporaneamente PM e giudice.
Il problema che si pose si prospettò dopo l’emanazione della Costituzione nel 1948.
L’atto fondativo del codice vigente è la legge delega che invita il governo a seguire i principi
costituzionali. Inoltre la Costituzione mette in discussione il sistema ancora vigente. La
Costituzione non contiene norme in cui enuncia i caratteri accusatori, tuttavia si occupa del
processo penale, perché collegata molto al contesto sociale. Inoltre nel processo penale sono in
gioco diritti fondamentali. La Costituzione si occupa del processo penale e troviamo previsioni
costituzionali che possono servire per far intendere se il sistema misto fosse o meno adeguato ai
principi costituzionali ovvero se per la loro tutela fosse più conveniente un modello accusatorio, pur
non essendo in essa esplicitamente indicato.
L’art. 24, c.2 stabilisce l’inviolabilità del diritto di difesa. va letto in correlazione con l’art. 27, c.2
che stabilisce la presunzione di non colpevolezza. La presunzione di innocenza porta al fatto
che la responsabilità deve essere dimostrata dall’accusa, il diritto di difesa presuppone la
conoscenza dell’offesa. Il diritto di difesa è inviolabile. La conoscenza dell’offesa è presupposto del
diritto di difesa. Siamo lontani dal modello inquisitorio in cui l’imputato non conosce l’offesa. Quindi
è un primo elemento per cui il sistema misto nella parte inquisitoria non si realizza il diritto di difesa
e la presunzione di innocenza. Nel codice del ‘30 vi era ampio uso della carcerazione preventiva,
era anche un modo per tacitare la collettività e per avere il contributo per scoprire i fatti, come nel
sistema inquisitorio, mentre oggi vi sono le misure cautelari (cautela dei rischi che il processo
corre, non sono pene anticipate).
Vi è poi implicato il principio di imparzialità del giudice di cui all’art. 111. Prima della riforma non
vi era la parola imparziale, ma il requisito si ricavava dall’art. 112 che sancisce l’obbligatorietà
dell’azione penale, dicendo “il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Nel momento in cui
attribuisce l’iniziativa di azione penale in capo al PM dice che essa non va al giudice. Vi è la
distinzione dei ruoli. Il giudice è così sopra le parti, quindi imparziale. Un tratto tipico del sistema
inquisitorio era invece il giudice inquisitore. Il giudice istruttore pur essendo giudice era accusatore
perché raccoglieva le prove a carico. Questa confusione secondo la Costituzione non poteva
essere in capo al giudice.
Vi è poi l’art. 101, c.1, che afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo evocando
l’art. 1. La norma sottintende il principio per cui le procedure di amministrazione della giustizia
devono garantire la trasparenza per prestarsi al controllo della collettività, quindi la procedura non
può essere segreta. Anche qui siamo agli antipodi del sistema inquisitorio.
L’art. 102, c.3 prevede che la legge regola casi e forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia. Per es. nella Corte d’Assise, nel Tribunale dei minorenni ecc. Il
senso è di coinvolgere i cittadini laici come antidoto alla burocratizzazione della funzione,
caratteristica dell’eredità del sistema inquisitorio.
Vi è poi l’art. 24, c. 3, dove si stabilisce che sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e
difendersi davanti alla giustizia. È la norma su cui si è fondato il patrocinio a spese dello Stato.
Questa noma è astrattamente compatibile con i due sistemi, ma laddove per difficoltà economiche
la parte non possa permettersi la difesa, essa non può essere attribuita al giudice, è necessario
costituire appositi istituti.
Quindi la Costituzione invitava ad un assetto processuale indicato come un modello rispetto cui
quello vigente era difficilmente compatibile.
FONTI SOVRANNAZIONALI
Partiamo sempre dalla legge delega in cui si dice che il legislatore si deve attenere anche ai
principi sovrannazionali. La legge delega non elenca le carte sovrannazionali, ma facciamo
riferimento alla Convenzione europea dei diritti fondamentali dell’uomo (1950 e ratificata nel 1955),
il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966 ratificato nel 1968).
Nel momento in cui la delega le ha segnalate come leggi da attuare nel momento in cui non lo
fossero si avrebbe base per una QLC.
Si tratta di carte che contengono indicazioni di principio formulate in modo generico. Importa
sapere che si tratta di principi che risalgono all’illuminismo. Troviamo in esse l’individuazione dei
requisiti del processo equo (art. 6 CEDU) in cui troviamo i tratti caratteristici del rito accusatorio.
Sono p
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