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Nuove contestazioni- art.516 c.p.p.: modificazione dell'imputazione
Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio e non appartiene alla competenza di un G. superiore, il p.m. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.
Sentenze C.C.- art.517 c.p.p.: reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
Se nel corso dell'istruzione dibattimentale emerge un reato connesso a norma dell'art.12.1 b) o una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il p.m. contesta all'imputato il reato o la circostanza purché la cognizione non appartenga alla competenza di un G. superiore.
Sentenza C.C.- art.518 c.p.p.: fatto nuovo risultante dal dibattimento
Fuori dei casi dell'art.517, il p.m. procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato.
nel decreto che dispone il G. e per il quale si debba procedere d'ufficio; presidente se p.m. ne fa rich., può autorizzare la contestazione nella stessa udienza, se vi è consenso dell'imput. presente e non ne derivi pregiudizio per la speditezza dei procedimenti- art.519 c.p.p.: diritti delle parti: nei casi degli artt.516-517-518.2 salvo che la contestazione abbia ad ogg. la recidiva il presidente informa l'imput. che può chiedere un termine per la difesa; se imput.ne fa rich. il presidente sospende il dibattim. x un tempo non inf. a 20 gg. ma non sup. a 40 gg., l'imput. può chiedere l'ammissione di nuove prove art.507; presid. dispone citazione della persona offesa osservando un termine non inf. a 5 gg.; + sent.C.C.- art.520 c.p.p.: nuove contestazioni all'imputato contumace o assente: se intende contestare i fatti o le circostanze indicate negli artt.516-517 all'imput.contumace o assente il p.m. chiede al presid. che lacontestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e verbalenotificato per estratto all'imputato. Il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione non inferiore a 20 giorni ma non superiore a 40 giorni. Inoltre, viene citata la persona offesa secondo l'articolo 521 del codice di procedura penale. Si richiama l'attenzione sulla correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza: nella sentenza il Giudice può dare una definizione giuridica al fatto diversa da quella dell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Il Giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio o nelle contestazioni degli articoli 516, 517 e 518.2. Allo stesso modo procede se il pubblico ministero ha effettuato una contestazione al di fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518.2. Infine, si fa riferimento all'articolo 522 del codice di procedura penale che prevede la nullità della sentenza per difetto diContestazione: l'inosservanza delle disposizioni è causa di nullità; la sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente, per circostanza aggravante senza che siano osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla solo nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
Discussione finale - art.523 c.p.p.: svolgimento della discussione finale: esaurita l'assunzione delle prove il p.m. e i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni; la parte civile presenta conclusioni scritte che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, determinazione del loro ammontare; il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione; p.m. e difensori possono replicare e la replica è ammessa una sola volta e contenuta nei limiti strettamente necessari per confutazione.
degli argomenti avversari; imput. e dif. parola per ultimi a pena di nullità se la domandano; discussione no interrotta per assunzione di nuove prove se non strettamente necessarie- art.524 c.p.p.: chiusura del dibattimento: esaurita la discussioneSentenza- art.525 c.p.p.: immediatezza della deliberazione: sentenza deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento ; a pena di nullità concorrono gli stessi G. del dibattim., se devono concorrere i G. supplenti i provv. già emessi conservano efficacia se non espressamente revocati; salvo quanto previsto dall’art.528 deliberazione no sospesa se non in caso di assoluta impossibilità dal presid. con ordinanza- art.526 c.p.p.: prove utilizzabili ai fini della deliberazione: G. non usare prove diverse da quelle acquisite legittimamente nel dibattimento- art.527 c.p.p.: deliberazione collegiale: il collegio sotto direzione presid. decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione
relativa al processo; se esame nel merito non precluso dall’esito della votazione sono poste in dec. le questioni di fatto e di diritto concernenti l’imputazione e quelle relative all’applicazione della pena e mis. di sic. e quelle della responsabilità civile; procedura della votazione- art.528 c.p.p.: lettura del verbale in camera di consiglio Decisione- art.529 c.p.p.: sentenza di non doversi procedere: se l’az.pen. non doveva essere iniziata o proseguita + cause; se la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria- art.530 c.p.p.: sentenza di assoluzione: se fatto non sussiste, imputato non lo ha commesso, fatto non costituisce reato, non è previsto dalla lex come reato o reato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione + causa ; se manca o è insufficiente o contradditoria prova che il fatto sussiste, che imputato lo ha commesso, fatto costituisce reato,
reati - art.534 c.p.p.: pena accessoria: se prevista dalla legge, il G. applica la pena accessoria prevista per il reato commesso - art.535 c.p.p.: provvedimenti sulle misure di sicurezza: se imputato risulta socialmente pericoloso, il G. può applicare misure di sicurezza previste dalla legge - art.536 c.p.p.: provvedimenti sulle misure cautelari reali: se necessario, il G. può disporre misure cautelari reali per garantire il risarcimento del danno o il pagamento delle spese processuali - art.537 c.p.p.: provvedimenti sulle spese processuali: il G. può disporre il pagamento delle spese processuali da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.538 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte: il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.539 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento: se l'imputato viene prosciolto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.540 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di condanna: se l'imputato viene condannato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.541 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di estinzione del reato: se il reato viene estinto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.542 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non doversi procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.543 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di archiviazione: se il processo viene archiviato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.544 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non luogo a procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.545 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: se l'imputato viene prosciolto per particolare tenuità del fatto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.546 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per prescrizione: se l'imputato viene prosciolto per prescrizione, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.547 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per amnistia o indulto: se l'imputato viene prosciolto per amnistia o indulto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.548 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per morte dell'imputato: se l'imputato muore prima della sentenza, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.549 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per rinuncia all'azione penale: se l'imputato rinuncia all'azione penale, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.550 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per estinzione del reato: se il reato viene estinto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.551 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per non doversi procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.552 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di archiviazione: se il processo viene archiviato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.553 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non luogo a procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.554 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: se l'imputato viene prosciolto per particolare tenuità del fatto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.555 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per prescrizione: se l'imputato viene prosciolto per prescrizione, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.556 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per amnistia o indulto: se l'imputato viene prosciolto per amnistia o indulto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.557 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per morte dell'imputato: se l'imputato muore prima della sentenza, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.558 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per rinuncia all'azione penale: se l'imputato rinuncia all'azione penale, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.559 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per estinzione del reato: se il reato viene estinto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.560 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per non doversi procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.561 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di archiviazione: se il processo viene archiviato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.562 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non luogo a procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.563 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: se l'imputato viene prosciolto per particolare tenuità del fatto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.564 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per prescrizione: se l'imputato viene prosciolto per prescrizione, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.565 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per amnistia o indulto: se l'imputato viene prosciolto per amnistia o indulto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.566 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per morte dell'imputato: se l'imputato muore prima della sentenza, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.567 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per rinuncia all'azione penale: se l'imputato rinuncia all'azione penale, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.568 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per estinzione del reato: se il reato viene estinto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.569 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per non doversi procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.570 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di archiviazione: se il processo viene archiviato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.571 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non luogo a procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.572 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: se l'imputato viene prosciolto per particolare tenuità del fatto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.573 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per prescrizione: se l'imputato viene prosciolto per prescrizione, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.574 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per amnistia o indulto: se l'imputato viene prosciolto per amnistia o indulto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.575 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per morte dell'imputato: se l'imputato muore prima della sentenza, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.576 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per rinuncia all'azione penale: se l'imputato rinuncia all'azione penale, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.577 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per estinzione del reato: se il reato viene estinto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.578 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non doversi procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.579 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di archiviazione: se il processo viene archiviato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.580 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non luogo a procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.581 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: se l'imputato viene prosciolto per particolare tenuità del fatto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.582 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per prescrizione: se l'imputato viene prosciolto per prescrizione, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.583 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per amnistia o indulto: se l'imputato viene prosciolto per amnistia o indulto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.584 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per morte dell'imputato: se l'imputato muore prima della sentenza, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.585 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per rinuncia all'azione penale: se l'imputato rinuncia all'azione penale, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.586 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per estinzione del reato: se il reato viene estinto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.587 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non doversi procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.588 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di archiviazione: se il processo viene archiviato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.589 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non luogo a procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.590 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: se l'imputato viene prosciolto per particolare tenuità del fatto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.591 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per prescrizione: se l'imputato viene prosciolto per prescrizione, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.592 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per amnistia o indulto: se l'imputato viene prosciolto per amnistia o indulto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.593 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per morte dell'imputato: se l'imputato muore prima della sentenza, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.594 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per rinuncia all'azione penale: se l'imputato rinuncia all'azione penale, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.595 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per estinzione del reato: se il reato viene estinto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.596 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non doversi procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.597 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di archiviazione: se il processo viene archiviato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.598 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non luogo a procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.599 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: se l'imputato viene prosciolto per particolare tenuità del fatto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.600 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per prescrizione: se l'imputato viene prosciolto per prescrizione, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.601 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per amnistia o indulto: se l'imputato viene prosciolto per amnistia o indulto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.602 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per morte dell'imputato: se l'imputato muore prima della sentenza, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.603 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per rinuncia all'azione penale: se l'imputato rinuncia all'azione penale, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.604 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per estinzione del reato: se il reato viene estinto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.605 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non doversi procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.606 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di archiviazione: se il processo viene archiviato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.607 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non luogo a procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.608 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: se l'imputato viene prosciolto per particolare tenuità del fatto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.609 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per prescrizione: se l'imputato viene prosciolto per prescrizione, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.610 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per amnistia o indulto: se l'imputato viene prosciolto per amnistia o indulto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.611 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per morte dell'imputato: se l'imputato muore prima della sentenza, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.612 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per rinuncia all'azione penale: se l'imputato rinuncia all'azione penale, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.613 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per estinzione del reato: se il reato viene estinto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.614 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non doversi procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.615 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di archiviazione: se il processo viene archiviato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.616 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non luogo a procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.617 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: se l'imputato viene prosciolto per particolare tenuità del fatto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.618 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per prescrizione: se l'imputato viene prosciolto per prescrizione, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.619 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per amnistia o indulto: se l'imputato viene prosciolto per amnistia o indulto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.620 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per morte dell'imputato: se l'imputato muore prima della sentenza, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.621 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per rinuncia all'azione penale: se l'imputato rinuncia all'azione penale, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.622 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per estinzione del reato: se il reato viene estinto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.623 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non doversi procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.624 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di archiviazione: se il processo viene archiviato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.625 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di non luogo a procedere: se non si procede nei confronti dell'imputato, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.626 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: se l'imputato viene prosciolto per particolare tenuità del fatto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.627 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per prescrizione: se l'imputato viene prosciolto per prescrizione, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.628 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per amnistia o indulto: se l'imputato viene prosciolto per amnistia o indulto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.629 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di proscioglimento per morte dell'imputato: se l'imputato muore prima della sentenza, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.630 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di rinuncia all'azione penale: se l'imputato rinuncia all'azione penale, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.631 c.p.p.: provvedimenti sulle spese di parte in caso di estinzione del reato: se il reato viene estinto, il G. può disporre il pagamento delle spese di parte da parte dell'imputato o di altre persone coinvolte nel processo - art.632 c.p.preati e pene o sulla continuazione + condanna del delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza;
sospensione condizionale della pena o non menzione nel certificato del casellario giudiziale lo fa con sent.- art.534 c.p.p.: condanna del civilmente obbligato per la pena pec.- art.535 c.p.p.: condanna alle spese- art.536 c.p.p.: pubblicazione della sentenza come effetto della condanna- art.537 c.p.p.: pronuncia sulla falsità di documenti
Decisione sulle questioni civili- art.538 c.p.p.: condanna per la responsabilità civile- art.539 c.p.p.: condanna generica ai adnni e provvisionale- art.540 c.p.p.: provvisoria esecuzione delle disposizioni civili- art.541 c.p.p.: condanna alle spese relative all'az. civile- art.542 c.p.p.: condanna del querelante alle spese e ai danni- art.543 c.p.p.: ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
Atti successivi alla deliberazione- art.544 c.p.p.: redazione della sentenza- art.545 c.p.p.:
Pubblicazione della sentenza - art. 546 c.p.p.: requisiti della sentenza:
- Intestazione in nome del popolo italiano
- Generalità
- Imputazione
- Indicazione delle conclusioni delle parti
- Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
- Indicazione delle fonti di prova e ragioni per le quali il G. ritiene non attendibili le prove contrarie
- Dispositivo
- Data e sottoscrizione
- Impedimento del G.
- Nulla oltre ai casi dell'art. 125.3