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Legislazione processuale penale: letture delle dichiarazioni e nuove contestazioni

Art. 513 c.p.p.: letture delle dichiarazioni rese dall'imputato

Nel corso delle indagini preliminari o udienza preliminare, il giudice, se l'imputato è contumace o assente o rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone a richiesta di parte che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni. Se le dichiarazioni sono rese dalle persone indicate nell'art. 210, il giudice dispone l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame al domicilio o rogatoria internazionale o l'esame in altro modo previsto dalla legge con garanzie del contraddittorio. Se non è possibile, si applica l'art. 512. Se il dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni con accordo delle parti.

Art. 514 c.p.p.: letture vietate

Fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512bis e 513, non è consentita la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato o dalle persone dell'art. 210 e testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano rese nelle forme degli artt. 498-499 alla presenza dell'imputato o difensore. Fuori del caso art. 511, non è consentita la lettura dei verbali e atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. Un ufficiale o agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'art. 499.5.

Art. 515 c.p.p.: allegazione di atti al fascicolo del dibattimento

Verbali degli atti di cui è data lettura e documenti ammessi a norma dell'art. 495 sono inseriti con il verbale dell’udienza nel fascicolo.

Art. 516 c.p.p.: modificazione dell'imputazione

Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione, inoltre vi sono sentenze della Corte Costituzionale.

Art. 517 c.p.p.: reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

Se nel corso dell'istruzione dibattimentale emerge un reato connesso a norma dell'art. 12.1 b) o una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore, con aggiunta di sentenze della Corte Costituzionale.

Art. 518 c.p.p.: fatto nuovo risultante dal dibattimento

Fuori dei casi dell'art. 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere d’ufficio. Il presidente, se il pubblico ministero ne fa richiesta, può autorizzare la contestazione nella stessa udienza, se vi è consenso dell’imputato presente e non ne derivi pregiudizio per la speditezza.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Rafaraci Tommaso.
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