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Estratto del documento

- maggiorenne che si trova per cause transitorie in uno stato di incapacità di intendere e di volere

11/03/2014

- diritti della personalità

- canno turati all’essere umano

- non sono creati dal diritto, ma da esso trovati

- si limita a riconoscerli e fornire loro la più ampia tutela

- fondazione giusnaturalistica

- sono declamati come presidio dell’ordinamento giuridico

- i diritti della personalità costituiscono una categoria aperta

- possono esserne individuati di nuovi

- deputato a tale tutela e riconoscimento è il giudice

- diritto all’identità personale

- non è tipizzato dall’ordinamento giuridico, ma è creato dalla giurisprudenza e differenziato dal diritto

all’onore

- quale norma fonda la categoria aperta dei diritti della personalità?

- art. 2 della Costituzione

- l’ordinamento giuridico si impegna ad apprestare la più ampia tutela

- tutela multilivello

- innanzitutto è una tutela costituzionale  art. 2

- ma la costituzione disciplina una pluralità di diritti della personalità in vari articoli

- questa tutela costituzionale ha una diretta incidenza sull’applicazione delle norme del codice civile

- esiste anche una tutela penale  reati contro la persona

- dal punto di vista del diritto privato la tutela è la più ampia possibile

- vediamo le tutele privatistiche

- danno ingiusto  dà luogo all’applicazione del fatto illecito

- tutto il sistema della responsabilità extra-contrattuale ruota attorno alla clausola generale del danno

ingiusto (art. 2043)

- quando parliamo di danno ingiusto e fatto illecito abbiamo già chiarito che la violazione dell’altrui diritto

della personalità comporta non solo il risarcimento per danno patrimoniale, ma anche per danno non

patrimoniale

- intima connessione tra art. 2059 e i diritti umani

- altre misure che concorrono sono ad es. la pubblicazione della sentenza civile che condanna al

risarcimento del danno non patrimoniale

- caso in cui si ha automatica la sentenza pubblica che accerta la violazione del diritto della personalità 

violazione del diritto al nome

- vediamo le caratteristiche dei diritti della personalità

- sono diritti assoluti  riconosciuti erga omnes

- questo comporta l’introduzione della nozione di rapporto giuridico

- diritto in senso soggettivo

- il diritto soggettivo è prerogativa riconosciuta ad un soggetto nei confronti di uno o più soggetti

- rapporto giuridico  soggetto titolare del diritto e uno o più soggetti passivi tenuti al rispetto di quel diritto

- i diritti soggettivi possono essere assoluti o relativi

- i diritti della personalità sono assoluti come lo sono i diritti reali

- diritto relativo  diritto soggettivo riconosciuto in capo al soggetto nei confronti di uno o più soggetti passivi

- es. diritto di credito

- es. diritto di mantenimento

- i diritti si distinguono fra patrimoniali e non patrimoniali

- non patrimoniali  diritti della personalità; diritti attinenti ai rapporti di famiglia

- patrimoniali  diritti di credito; diritti reali

- terza caratteristica dei diritti della personalità è l’irrinunciabilità

- la rinuncia al diritto della personalità non produce effetti

- i diritti della personalità sono imprescrittibili  non si prescrivono (estinguono) per mancato esercizio

(- il termine ordinario di prescrizione nel codice civile è di 10 anni)

- ultima caratteristica  i diritti della personalità sono diritti indisponibili

- bisogna chiarire però cosa significhi

- rubrica dell’art. 5 si intitola  atti di disposizione dell’integrità fisica

- quindi sono disponibili?

- oppure, diritto all’immagine  con il consenso posso pubblicare foto altrui  quindi se ne dispone?

- cosa significa dunque che i diritti della personalità sono indisponibili?

- vuol dire che non se ne può fare oggetto di contratto

- la nozione di contratto si caratterizza dalla patrimonialità del rapporto giuridico

- i diritti della personalità sono diritti non patrimoniali

- le norme sul contratto in generale sono applicabili agli atti di disposizione dei diritti della personalità? No

- art. 1324 dice che tali norme sono applicabili solo agli atti unilaterali inter vivos e di carattere patrimoniale

- mentre il consenso contrattuale è irrevocabile, non è così per gli atti di disposizione dei diritti della

personalità

- il consenso prestato in ambito dei diritti della personalità è sempre revocabile

- un contratto avente ad oggetto un diritto della personalità è nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto

- possono sorgere conflitti fra diritti della personalità

- esigenza di contemperamento dei vari diritti

- devono essere bilanciati gli interessi in gioco

- introduciamo il discorso sul diritto all’integrità fisica

- art. 5 del codice civile  atti di disposizione dell’integrità fisica

- è ammesso un atto di disposizione dell’integrità fisica purché non comporti una riduzione permanente

dell’integrità fisica

- il trapianto di cornea non è ammesso (donatore diventerebbe cieco)

- è ammesso il trapianto di rene, organo doppio che non compromette la vita del donatore

- tali atti di disposizione rientrano fra gli atti personalissimi  non operano le norme sulla legale

rappresentanza

- seconda condizione  in ogni caso sono vietati quegli atti di disposizione contrari alla legge, all’ordine

pubblico e al buon costume

- è una norma di chiusura

- quali sono questi atti secondo la giurisprudenza?

- trapianto di ghiandole sessuali e dell’encefalo

- all’interno dell’art. 5 nasce il tema privatistico dei diritti sanitari

- vale il principio del consenso, a meno di provvedimenti sanitari previsti per legge a tutela della salute

pubblica

- m

- casistica vastissima nell’ambito della responsabilità medica

- informare dettagliatamente il paziente sull’intervento medico che gli verrà praticato

- il principio del consenso informato è estrinsecazione del principio all’autodeterminazione

- principio del consenso informato sul quale si basa l’alleanza terapeutica fra medico e paziente

(cassazione)

- casi particolari

- soggetto in stato di incoscienza durante un intervento  serve una nuova manovra medica  lecita per

necessità

- il consenso al trattamento assistito del minorenne viene dato dai genitori

- 3 casi particolari nell’ambito della tematica del trattamento sanitario

- 1- maternità surrogata  pratiche per portare a termine una gravidanza commissionata da una coppia

che non può avere figli

- ovulo fecondato della donna viene impiantato nell’utero di un’altra donna

- pratica oggi vietata

- prima della legge 40/2004, si è posto il problema della dimensione giuridica di queste fattispecie

- giudice di Roma disse che non è il caso di affitto dell’utero

- lo afferma come contratto atipico meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico

- qual è giuridicamente l’impostazione censurabile di tale sentenza?

- il contratto non può avere per oggetto le parti del corpo

- non è un contratto

- 2- fecondazione eterologa  soggetto donatore che diventa padre biologico

- oggi vietata dalla legge 40/2004

- si prevedono sanzioni penali per il medico che la pratichi

- fino al 2004 questa prassi aveva dato luogo ad un importante problema giuridico

- spesso dopo la nascita del bambino il marito/convivente si pentiva e agiva disconoscendo il bambino

- la giurisprudenza in un primo momento lo permetteva perché le azioni di stato sono sempre revocabili

- intervenne la corte costituzionale e affermò il principio per cui il marito/convivente che tacitamente avesse

consentito alla pratica di fecondazione eterologa non poteva poi ritirare il consenso per applicazione del

principio generale dell’ordinamento di non venire contra factum proprium

- oggi la questione è disciplinata dalla legge 40/2004 che vieta la fecondazione eterologa, ma pone il

principio per cui se una coppia vi fa comunque ricorso illegalmente, il convivente/marito non può agire

disconoscendo il figlio

- poi dice che il donatore dei gameti non può avere nessun vincolo parentale con il bambino

- 3- testamento biologico

- esiste una lacuna nell’ordinamento; non è disciplinato

- living will  istituto che nasce in common law

- un soggetto rilascia una dichiarazione circa le cure cui intende essere o meno sottoposto nel caso in

futuro si trovi in stato di incapacità a dare il consenso informato

- estrinsecazione del principio dell’autodeterminazione

- problema  parlando del consenso informato, si parla di consenso attuale

- il consenso del testamento biologico è per un trattamento futuro

- problema dell’attualità del consenso

- magari nel frattempo vi sono stati progressi nella scienza medica

- caso di alcuni anni fa

- la cassazione ha enunciato questo principio  quando il legale rappresentante deve prendere queste

decisioni per l’incapace, si deve ricostruire la personalità dell’individuo per decidere in un senso o nell’altro

- proposta di legge (del 2009, ancora in gestazione)  dichiarazioni anticipate di trattamento

- oltre al problema della validità anticipata, il problema se l’alimentazione e l’idratazione possano essere

oggetto di dichiarazione è risolto in senso negativo

- non considerati trattamenti medici

- passiamo al diritto all’onore

- si desume dalla sua tutela penale

- il codice penale punisce il delitto di ingiuria e il delitto di diffamazione

- il diritto all’onore viene leso anche se il soggetto adduce ad una circostanza vera

- principio per cui al di là del comportamento tenuto ogni soggetto ha il diritto al rispetto del diritto all’onore

- tutela civilistica  risarcimento del danno non patrimoniale

- detto danno morale soggettivo

- il giudice necessita di una sentenza penale?

- no, può procedere direttamente se la condotta integra gli estremi oggettivi e soggettivi del diritto all’onore

- deterrente efficacie

- poi dobbiamo parlare del diritto al nome

- tutelato dal codice civile come diritto ad essere identificati con il proprio nome e che altri soggetti non

utilizzino indebitamente il nome altrui

- 2 azioni a tutela  azioni di reclamo (diritto ad essere identificato con il proprio nome) e azione di

usurpazione (contro soggetto che utilizzi il nome altrui)

- rientra anche la tutela dello pseudonimo

- anzi, la tutela del diritto al nom

Dettagli
A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 38e37bda03c7bcdd3151c4a3fedaebf8258dc9cf di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rolli Rita.