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COSTITUZIONE:
ART. 42 «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato,
ad en8 o a priva8. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limi: allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei
casi prevedu8 dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse
generale. La legge stabilisce le norme ed i limi8 della successione legittima e
testamentaria e i diri> dello Stato sulle eredità.
PROTOCOLLO ADDIZIONALE CEDU Art. 1 – Protezione della Proprietà
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere
privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni
Precedente non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da
essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse
generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle
ammende»
CDFUE Art 17 – Diritto di proprietà
«Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito
legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere
privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi
previsto dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la
perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti
dall'interesse generale. La proprietà intellettuale è protetta»
CODICE CIVILE Art. 832 – Contenuto del diritto
«Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico»
Il contenuto del diritto di proprietà:
• FACOLTÀ DI GODIMENTO: trarre utilità dalla cosa, uso diretto, frutti naturali, frutti
civili
• POTERE DI DISPORRE: decidere operazioni materiali sulla cosa e disporre del diritto
di proprietà, alienarla, donarla, distruggerla, ecc.
I CARATTERI DELLA PROPRIETA’
• REALITÀ: è il massimo dei diritti reali, il modello perfetto rispetto al quale tutti gli altri
diritti reali sono «limitati». Cfr. proprietà e diritti reali limitati (di godimento e di
garanzia).
• PIENEZZA: è un attributo che distingue la proprietà dagli altri diritti reali. Si tratta
della generalità del potere di godimento e disposizione del bene. La proprietà non
conferisce specifiche facoltà ma un potere che comprende la generalità delle forme di
godimento e di disposizione della cosa. I limiti pubblicistici e privatistici non
contraddicono la pienezza del diritto di proprietà. Il proprietario può cioè fare tutto ciò
che non è vietato a differenza dei diritti reali limitati che è limitato con riferimento a
determinati poteri.
• ELASTICITÀ: è l’idoneità del diritto a rispandersi automaticamente nel normale
contenuto a seguito del venir meno dei limiti che lo comprimevano;
• ESCLUSIVITÀ: il proprietario può escludere altri dal godimento della cosa o, anche, gli
altri non devono invadere la sua sfera di godimento. Es. diritto alla recinzione ex art.
841 cod. civ.
• INDIPENDENZA: la proprietà non presuppone altri diritti sulla cosa. Invece i diritti
reali limitati su cosa altrui incidono sull’altrui proprietà.
• IMPRESCRITTIBILITÀ: la proprietà è imprescrittibile e questo si evince
dall’imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione ex art. 948, comma 3, cod. civ.
• PERPETUITÀ: il diritto di proprietà è perpetuo e non ha limiti di tempo. Vi è il divieto
di realizzare la proprietà temporanea, salvo alcune ipotesi eccezionali (fedecommesso,
proprietà superficiaria a termine) mentre la multiproprietà riguarda l’esercizio del
godimento e non la durata del diritto.
La proprietà ha una garanzia costituzionale (tutela della proprietà e del proprietario
contro espropriazioni abusive) e ha una funzione sociale, come si evince nell’art. 42
Cost.
La proprietà privata è riconosciuta: l’art. 42, comma 2: «La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge …»; «che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti». La funzione sociale della proprietà: la legge determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti. PRINCIPIO DELLA FUNZIONE SOCIALE. La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi di interesse generale. GARANZIA COSTITUZIONALE.
L’espropriazione della proprietà
Proprietà e Costituzione. L’introduzione della Costituzione (1948) ha determinato un
ripensamento di molti istituti del diritto privato. Ad es. la proprietà. L’art. 42 Cost. si
prevedono limiti: «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge» (comma
2). «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi di interesse generale». Espropriazione soggetta a
alla riserva di legge;
indennizzo.
La possibilità della espropriazione della proprietà. Il procedimento amministrativo,
dietro l’indennizzo: cioè dal valore agricolo medio al serio ristoro equivalente al valore
reale
Il divieto di atti emulativi (art. 833 cod. civ.)
Art. 833 cod. civ.: «Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che
quello di nuocere o recare molestia ad altri».
Requisiti: a) l’esercizio del diritto di proprietà; b) la finalità pregiudizievole; c) inutilità
dell’atto; d) il danno e la molestia altrui.
A) L’esercizio del diritto di proprietà. Ci si interroga sulla ammissibilità di atti emulativi
negativi (es. non tagliare le piante del proprio fondo). La dottrina ritiene anche i diritti
reali limitati;
B) La finalità pregiudizievole. Si tratta della dolosa intenzione di arrecare ad altri
danno o molestie. Si tratta della obiettiva direzione dell’atto verso il danno, senza che
necessiti la intenzione di pregiudicare il vicino (cd. animus nocendi).
C) Inutilità dell’atto. In genere viene data interpretazione rigorosa, così che anche un
minimo vantaggio dell’atto esclude l’atto emulativo.
D) Il danno e la molestia altrui.
L’importanza che la proprietà non è considerata come un diritto di fare uso della cosa
senza riguardo all’interesse altrui. Non più la logica qui iure suo utitur neminem laedit.
Contro gli atti emulativi è esperibile il risarcimento del danno per equivalente e in
forma specifica e l’inibitoria.
Le immissioni. Si tratta di propagazioni di fattori disturbanti causate dall’opera
dell’uomo e sono idonei a recare molestie (es. fumo, calore, rumore, gas, ecc.).
Secondo L’art. 844 cod. civ. vieta le immissioni se superano la normale tollerabilità che
rappresenta la sopportabilità delle immissioni alla stregua della coscienza sociale. Le
immissioni intollerabili possono essere impedite mediante un’azione tesa ad ottenere
una condanna di contenuto inibitorio.
L’azione ha carattere reale perché azione a tutela del diritto di proprietà o altro diritto
reale di godimento.
Se le immissioni provengono da attività produttiva, devono essere contemperate le
esigenze della produzione con quella della proprietà. Ma la tutela della salute ha
esigenza preminente.
MODI di acquisto della proprietà. L’art. 42 Cost. afferma che la legge disciplina i modi
di acquisto della proprietà. Si tratta di atti o fatti idonei a produrre l’effetto acquisitivo
della proprietà e degli altri diritti. La distinzione tra acquisto a titolo originario e a titolo
derivativo.:
• A titolo originario producono l’effetto acquisitivo a prescindere dalla precedente
titolarità in capo ad un determinato soggetto;
• A titolo derivativo il diritto del precedente titolare si trasferisce all’acquirente che
succede nel diritto.
L’art. 922 cod. civ.: «La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per
accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto
di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge».
Esempio di acquisto a titolo originario: l’occupazione di cose mobili ex art. 923 cod.
civ. (es. cose abbandonate, animali che formano oggetto di caccia e pesca). Esempio
di acquisto a titolo derivativo: contratto di compravendita immobiliare.
OCCUPAZIONE Art. 923 cod. civ. – Cose susce3bili di occupazione «Le cose mobili che
non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose
abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca».
Si tratta di un modo di acquisto della proprietà che riguarda i beni mobili:
• Le res nullius (cose di proprietà di nessuno);
• Le res derelictae (cose abbandonate).
Invece i beni immobili abbandonati sono dello Stato (!). Per l’art. 827 cod. civ. «I beni
immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato».
INVENZIONE. È un modo di acquisto a (tolo originario della proprietà. Riguarda i beni
mobili (cfr. arJ. 927-929 cod. civ.).
Chiunque trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce,
deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le
circostanze del ritrovamento. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo della
pubblicazione nell'albo pretorio del comune, e, trascorso un anno dall'ultimo giorno
della pubblicazione senza che si presente il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo
(se le circostanze ne hanno richiesto la vendita) appartiene a chi l'ha trovata.
ACCESSIONE. È disciplinata dall’art. 934 cod. civ. L'accessione è un modo di acquisto
della proprietà a titolo originario. Secondo un antico e generale principio (superficies
so