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COSTITUZIONE:

ART. 42 «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato,

ad en8 o a priva8. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne

determina i modi di acquisto, di godimento e i limi: allo scopo di assicurarne la

funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei

casi prevedu8 dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse

generale. La legge stabilisce le norme ed i limi8 della successione legittima e

testamentaria e i diri> dello Stato sulle eredità.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE CEDU Art. 1 – Protezione della Proprietà

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere

privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni

previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni

Precedente non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da

essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse

generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle

ammende»

CDFUE Art 17 – Diritto di proprietà

«Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito

legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere

privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi

previsto dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la

perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti

dall'interesse generale. La proprietà intellettuale è protetta»

CODICE CIVILE Art. 832 – Contenuto del diritto

«Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,

entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico»

Il contenuto del diritto di proprietà:

• FACOLTÀ DI GODIMENTO: trarre utilità dalla cosa, uso diretto, frutti naturali, frutti

civili

• POTERE DI DISPORRE: decidere operazioni materiali sulla cosa e disporre del diritto

di proprietà, alienarla, donarla, distruggerla, ecc.

I CARATTERI DELLA PROPRIETA’

• REALITÀ: è il massimo dei diritti reali, il modello perfetto rispetto al quale tutti gli altri

diritti reali sono «limitati». Cfr. proprietà e diritti reali limitati (di godimento e di

garanzia).

• PIENEZZA: è un attributo che distingue la proprietà dagli altri diritti reali. Si tratta

della generalità del potere di godimento e disposizione del bene. La proprietà non

conferisce specifiche facoltà ma un potere che comprende la generalità delle forme di

godimento e di disposizione della cosa. I limiti pubblicistici e privatistici non

contraddicono la pienezza del diritto di proprietà. Il proprietario può cioè fare tutto ciò

che non è vietato a differenza dei diritti reali limitati che è limitato con riferimento a

determinati poteri.

• ELASTICITÀ: è l’idoneità del diritto a rispandersi automaticamente nel normale

contenuto a seguito del venir meno dei limiti che lo comprimevano;

• ESCLUSIVITÀ: il proprietario può escludere altri dal godimento della cosa o, anche, gli

altri non devono invadere la sua sfera di godimento. Es. diritto alla recinzione ex art.

841 cod. civ.

• INDIPENDENZA: la proprietà non presuppone altri diritti sulla cosa. Invece i diritti

reali limitati su cosa altrui incidono sull’altrui proprietà.

• IMPRESCRITTIBILITÀ: la proprietà è imprescrittibile e questo si evince

dall’imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione ex art. 948, comma 3, cod. civ.

• PERPETUITÀ: il diritto di proprietà è perpetuo e non ha limiti di tempo. Vi è il divieto

di realizzare la proprietà temporanea, salvo alcune ipotesi eccezionali (fedecommesso,

proprietà superficiaria a termine) mentre la multiproprietà riguarda l’esercizio del

godimento e non la durata del diritto.

La proprietà ha una garanzia costituzionale (tutela della proprietà e del proprietario

contro espropriazioni abusive) e ha una funzione sociale, come si evince nell’art. 42

Cost.

La proprietà privata è riconosciuta: l’art. 42, comma 2: «La proprietà privata è

riconosciuta e garantita dalla legge …»; «che ne determina i modi di acquisto, di

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla

accessibile a tutti». La funzione sociale della proprietà: la legge determina i modi di

acquisto, di godimento e i limiti della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione

sociale e di renderla accessibile a tutti. PRINCIPIO DELLA FUNZIONE SOCIALE. La

proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,

espropriata per motivi di interesse generale. GARANZIA COSTITUZIONALE.

L’espropriazione della proprietà

Proprietà e Costituzione. L’introduzione della Costituzione (1948) ha determinato un

ripensamento di molti istituti del diritto privato. Ad es. la proprietà. L’art. 42 Cost. si

prevedono limiti: «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge» (comma

2). «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,

espropriata per motivi di interesse generale». Espropriazione soggetta a

alla riserva di legge;

indennizzo.

La possibilità della espropriazione della proprietà. Il procedimento amministrativo,

dietro l’indennizzo: cioè dal valore agricolo medio al serio ristoro equivalente al valore

reale

Il divieto di atti emulativi (art. 833 cod. civ.)

Art. 833 cod. civ.: «Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che

quello di nuocere o recare molestia ad altri».

Requisiti: a) l’esercizio del diritto di proprietà; b) la finalità pregiudizievole; c) inutilità

dell’atto; d) il danno e la molestia altrui.

A) L’esercizio del diritto di proprietà. Ci si interroga sulla ammissibilità di atti emulativi

negativi (es. non tagliare le piante del proprio fondo). La dottrina ritiene anche i diritti

reali limitati;

B) La finalità pregiudizievole. Si tratta della dolosa intenzione di arrecare ad altri

danno o molestie. Si tratta della obiettiva direzione dell’atto verso il danno, senza che

necessiti la intenzione di pregiudicare il vicino (cd. animus nocendi).

C) Inutilità dell’atto. In genere viene data interpretazione rigorosa, così che anche un

minimo vantaggio dell’atto esclude l’atto emulativo.

D) Il danno e la molestia altrui.

L’importanza che la proprietà non è considerata come un diritto di fare uso della cosa

senza riguardo all’interesse altrui. Non più la logica qui iure suo utitur neminem laedit.

Contro gli atti emulativi è esperibile il risarcimento del danno per equivalente e in

forma specifica e l’inibitoria.

Le immissioni. Si tratta di propagazioni di fattori disturbanti causate dall’opera

dell’uomo e sono idonei a recare molestie (es. fumo, calore, rumore, gas, ecc.).

Secondo L’art. 844 cod. civ. vieta le immissioni se superano la normale tollerabilità che

rappresenta la sopportabilità delle immissioni alla stregua della coscienza sociale. Le

immissioni intollerabili possono essere impedite mediante un’azione tesa ad ottenere

una condanna di contenuto inibitorio.

L’azione ha carattere reale perché azione a tutela del diritto di proprietà o altro diritto

reale di godimento.

Se le immissioni provengono da attività produttiva, devono essere contemperate le

esigenze della produzione con quella della proprietà. Ma la tutela della salute ha

esigenza preminente.

MODI di acquisto della proprietà. L’art. 42 Cost. afferma che la legge disciplina i modi

di acquisto della proprietà. Si tratta di atti o fatti idonei a produrre l’effetto acquisitivo

della proprietà e degli altri diritti. La distinzione tra acquisto a titolo originario e a titolo

derivativo.:

• A titolo originario producono l’effetto acquisitivo a prescindere dalla precedente

titolarità in capo ad un determinato soggetto;

• A titolo derivativo il diritto del precedente titolare si trasferisce all’acquirente che

succede nel diritto.

L’art. 922 cod. civ.: «La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per

accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto

di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge».

Esempio di acquisto a titolo originario: l’occupazione di cose mobili ex art. 923 cod.

civ. (es. cose abbandonate, animali che formano oggetto di caccia e pesca). Esempio

di acquisto a titolo derivativo: contratto di compravendita immobiliare.

OCCUPAZIONE Art. 923 cod. civ. – Cose susce3bili di occupazione «Le cose mobili che

non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose

abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca».

Si tratta di un modo di acquisto della proprietà che riguarda i beni mobili:

• Le res nullius (cose di proprietà di nessuno);

• Le res derelictae (cose abbandonate).

Invece i beni immobili abbandonati sono dello Stato (!). Per l’art. 827 cod. civ. «I beni

immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato».

INVENZIONE. È un modo di acquisto a (tolo originario della proprietà. Riguarda i beni

mobili (cfr. arJ. 927-929 cod. civ.).

Chiunque trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce,

deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le

circostanze del ritrovamento. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo della

pubblicazione nell'albo pretorio del comune, e, trascorso un anno dall'ultimo giorno

della pubblicazione senza che si presente il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo

(se le circostanze ne hanno richiesto la vendita) appartiene a chi l'ha trovata.

ACCESSIONE. È disciplinata dall’art. 934 cod. civ. L'accessione è un modo di acquisto

della proprietà a titolo originario. Secondo un antico e generale principio (superficies

so

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
114 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aliricci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Barba Angelo.