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SOGGETTI:

 tutti possono, ma non devono necessariamente

 lo Stato né la fede religiosa di maggioranza può imporre una religione

CONTENUTO:

In qualsiasi forma = tutti i credenti sia in una fede positiva che negativa sono tutelati dall’art 19

> fede religiosa positiva: credo in qualche cosa

> fede religiosa negativa: non credo in nulla

Il diritto 19 così com’è non è direttamente applicabile: entrano in gioco altri diritti (es. penale) per regolare tale

disciplina. Esempio utilizzo di cannabis per riti religiosi, uccisione per sacrificio religioso

 la libertà religiosa non è solo un fatto individuale 

Diritto di farne propaganda: Testimoni di Geova, Scientology internet

discussione ≠ propaganda ≠ proselitismo

L. 24 giugno 1929, n. 1159 = Legge sui culti ammessi disposizione sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul

matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi

 l’insegnamento della religione cattolica è obbligatoria salvo dispensa

Art 5 la discussione in materia religiosa è pienamente libera

In realtà dal ’29 al ’48 le religioni diverse dalla cattolica subivano forti restrizioni

C.E.D.U. sentenza Kokkinakis v. Grecia

Diritto di esercitarne in privato o in pubblico il culto: preghiera, messa, rispetto del giorno di riposo della domenica (

chiusura esercii commerciali), costruzione edifici di culto (quando la Lega Nord propone di fare un referendum per

la costruzione di moschee, sta mettendo a referendum l’art 19)

LIMITI:

Art 19: purché non si tratti di riti contrari al buon costume

Art 1 legge sui culti ammessi: riti e principi contrari al buon costume e all’ordine pubblico

L’unico limite esplicito dell’esercizio del diritto di libertà religiosa riguarda i riti (ossia l’insieme dei comportamenti e

degli adempimenti che, diversamente formalizzati a seconda dei tempi e dei culti religiosi, regolano le

manifestazioni della religiosità) che siano contrari al buon costume

Art 9 della convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950)

ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione; tale libertà include la libertà di cambiare

religione o credo, così come la libertà di manifestare la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo

individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le…………….

Art 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non

richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Patti Lateranensi = L. 27 maggio 1929, n. 810: esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del

Concordato, sottoscritti in Roma tra la Santa Sede e l’Italia l’11 febbraio 1929

 prima del 1929 non esiste lo Stato di Città di Vaticano

 la Santa Sede è il governo dello Stato di Città del Vaticano

1984 modificazioni dei Patti Lateranensi = L. 25 marzo 1985, n. 121 = Accordo di Villa Madama = Concordato

Craxi (presidente consiglio) – Casaroli (segretario stato vaticano)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta

modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra Repubblica italiana e la Santa Sede

 con il protocollo addizionale, ratifica l’accordo che modifica il concordato

Art 8 tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

 tutte le confessioni, quindi anche quella cattolica

 non sono tutte uguali, ma hanno tutte la stessa quota di libertà

 le confessioni religiose diverse dalla cattolica: non faccio un elenco, ma le considero tutte in un grande calderone

 intese = accordi che lo stato intende stipulare con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ma l’intesa deve

essere approvata con una legge

Intese tra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose:

• Chiese Valdesi e Metodiste in data 21.02.1984

• Unione italiana delle Chiese avventiste del settimo giorno in data 29.12.1986

• Assemblea di Dio (Pentecostali) in Italia in data 29.12.1986

• Comunità ebraiche italiane in data 27.02.1987

• Unione cristiana evangelista battista d’Italia (U.C.E.B.I.) in data 29.03.1993

• Chiesa Evangelica Luterana in Italia in data 20.04.1993

• Unione Buddista italiana con intese del 20.03.2000 e del 04.04.2007

• Congregazione dei Testimoni di Geova con intese del 20.03.2000 e del 04.04.2007, mai approvata con legge

• Chiesa Apostolica in Italia in data 04.04.2007

• Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Mormoni) in data 04.04.2007

• Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale in data 04.04.2007

• Unione Induista italiana in data 04.04.2007

L’Islam ad oggi non ha ancora stipulato un’intesa, perché al suo interno è molto frammentato e perché esistono

problemi nel trovare alcuni elementi dell’accordo (matrimonio islamico prevede la poligamia)

Art 8, c.1 tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Art 7, c.1 lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

Art 8, c.2 le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,

in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

Art 8, c.3 i loro rapporti con Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze

Art 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono

essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica

e ogni forma di attività.

 enti che hanno un carattere ecclesiastico, ovvero che ha un obiettivo di religione o di culto

 

se questi enti sono meritevoli di tutela, decido che possono pagare invece che il 10% pagano il 5% ma questo

non è una limitazione negativa, ma anzi li agevola

 es. un finanziamento pubblico viene assegnato solo alle confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa:

questa proposto è stata dichiarata dalla corte costituzionale come incostituzionale poiché secondo l’art 8, c.3 le

confessioni religiose possono regolare i loro rapporti con lo Stato tramite intese, ma non necessariamente

Leggi atipiche: hanno una forza giuridica passiva superiore alle leggi ordinarie

 si collocano tra la costituzione e le leggi ordinarie

Altre atipiche: statuto regionale vanta una forza giuridica passiva più intensa delle leggi regionali, quindi una legge

regionale non può andare a modificare uno statuto. Sono fonti statuali. Questa loro forza deriva dal loro processo

di adozione.

Anche le leggi che recepiscono le intese possono essere inserite nelle fonti atipiche

Un'altra fonte sempre di rango primario è il Decreto Delegato, conosciuto anche come "Decreto legislativo", si situa

sullo stesso piano delle leggi ordinarie. Fanno riferimento all'ART 76 e 77 comma 1. Le Camere delegano il Governo

ad adottare un decreto legislativo. Per Governo si intende il Consiglio dei Ministri. Le camere delegano il governo a

procedere all'adozione di un decreto legislativo tramite una legge di delegazione che viene approvata con

procedura ordinaria. una camera: commissione e poi camera

 altra camera: commissione e poi camera

La delega non ha durata eterna, ma entro un tempo ben preciso il governo deve "produrre" il decreto; inoltre

bisogna che il oggetto del decreto sia determinato. es. entro due anni dall'entrata in vigore della legge delega. Il

testo costituzionale non ci dà indicazioni sul tempo di produzione di una legge delega, ma tendenzialmente il

termine massimo è due anni; se si superano i due anni: La legge 400 del 1988 disciplina l'organizzazione e

l'ordinamento del governo, fra gli elementi e il funzionamento c''è quello del termine massimo per la presentazione

un decreto legislativo; se infatti si eccedono i due anni il governo è obbligato a presentare alle commissioni

competenti gli schemi, quindi il decreto non ancora finito.

La legge delega deve individuare l'oggetto della legge, la prassi ha individuato anche leggi delega, considerate

legittime, con una pluralità di oggetti. Non è detto quindi che ci sia una legge delega e un solo oggetto, spesso

succede infatti che ci siano più oggetti proposti da un'unica legge delega. 

La legge delega se non contenesse l'oggetto e nemmeno i principi direttivi sarebbe invalida sarebbe

incostituzionale poiché violerebbe l'ART 76.

La legge delega prescrive una serie di principi e criteri direttivi e quindi di oneri al Governo, il Governo deve quindi

ottemperare completamente agli obblighi imposti dalla legge delega del Parlamento.

Il decreto delegato può abrogare disposizioni di legge? Sì, poichè hanno la stessa forza giuridica.

La legge delega e il decreto delegato non hanno tecnicamente la stessa forza giuridica in quanto il decreto delegato

non può abrogare disposizioni della legge delega, altrimenti sarebbe una violazione della Costituzione stessa,

sarebbe incostituzionale.

E' obbligato il Parlamento ad adottare leggi delega? no, poichè il Parlamento può decidere se rinunciare alla propria

funzione legislativa e delegare il governo, ma non c'è un obbligo.

E' obbligato il Governo ad accettare una legge delega? Sì, poichè il Governo non è un mero organo strumentale del

Parlamento, non c'è quindi un obbligo per il Governo di esercitare la legge delega. Infatti il Governo è titolare

insieme al Parlamento della funzione dell'indirizzo politico.

Nel momento il cui il Parlamento delega la sua funzione legislativa al Governo si esclude da un suo intervento

legislativo sul tema? No, poichè il Parlamento è sempre l'organo che detiene il potere Legislativo, come dice l'art

70. Il decreto delegato, fonte primaria, può essere utilizzato per disciplinare qualsiasi ambito?

Decreti delegati

Es. La materia tributaria viene spesso delegata dal governo al ministero dell’economia

Es. La riforma del codice di procedura penale viene delegata al governo

L’esercizio della delega legislativa non recide il rapporto con il

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A.A. 2016-2017
31 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ariannabraga di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ceccherini Eleonora.