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GLI OBBLIGHI DI VIGILANZA
Novità della riforma del diritto societario
Significative innovazioni per quanto riguarda gli obblighi di vigilanza:
1. Informazione e trasparenza. Il canone dell’agire informato è il paradigma del
comportamento del buon amministratore. Carenza di informazioni è un
autonomo motivo di impugnazione della deliberazione assunta in presenza
di amministratori interessati.
2. Doveri – poteri degli amministratori
3. Attenuazione della dipendenza degli amministratori dal socio di controllo
4. Rafforzamento dei poteri degli amministratori
Diligenza
Prima della riforma: agli amministratori era richiesta la diligenza del mandatario >
buon padre di famiglia. Dopo la riforma, il legislatore innalza lo standard di diligenza
richiesto per gli amministratori delle società quotate: articolo 2392 > diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico cioè una diligenza professionale, che deve
essere valutata avendo riguardo alla natura dell’attività esercitata. Anche
nell’ambito di una medesima categoria professionale, lo standard richiesto al
professionista deve essere parametrato rispetto alle specifiche competenze.
I principi nella riforma
Con la riforma i principi di corretta amministrazione sono stati elevati a clausole
generali di comportamento per gli amministratori, dal momento che in capo agli
organi di controllo grava uno specifico obbligo di vigilanza sul rispetto degli stessi.
Montalenti nota come siano solo le norme che disciplinano il sistema monistico a
prevedere questo obbligo di vigilanza nello svolgere il controllo interno, ma ritiene
che sia necessaria un’interpretazione correttiva del dettato letterale delle diverse
disposizioni normative: l’obbligatorietà del sistema di controllo interno deve essere
riconosciuto non in ragione dei sistemi amministrativi adottati ma valutato rispetto
alle dimensioni dell’impresa.
gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e
- contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa
il consiglio di amministrazione valuta l’adeguatezza sulla base delle
- informazioni ricevute
il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo
- sulla gestione vigilano sull’adeguatezza.
Presidente de consiglio di amministrazione
È una figura che non si sovrappone a quella di amministratore delegato. Non ha
deleghe gestorie. Ha (a) un ruolo di impulso, di organizzazione e di coordinamento:
fissa l’ordine del giorno, e (b) un ruolo di garanzia dell’informazione: ha un dovere
specifico di fare in modo che l’informazione sia messa a disposizione di tutti i
consiglieri. In caso di mancanza di informazione sarà responsabile, responsabilità di
tipo contrattuale. La garanzia dell’informazione si realizza dando ai responsabili di
volta in volta individuati le disposizioni necessarie affinché selezionino i dati
informativi rilevanti.
Doveri di vigilanza e nuova disciplina dell’amministrazione delegata
Il legislatore delegato ha, secondo Montalenti, proceduto con prudenza e
circospezione, al comma 3 dell’articolo 2381 è infatti rimesso in toto al consiglio di
amministrazione la determinazione del contenuto delle deleghe nonché delle
modalità e dei limiti all’esercizio. Consegue un potere dovere dei delegati di
disattendere e le direttive la cui esecuzione potrebbe comportare una loro
responsabilità. L’amministratore delegato dovrà anche astenersi e rimettere al
consiglio, ogni decisione su operazioni da cui emerge un suo interesse. Sono poi
previste dalla norma in esame delle competenze inderogabili, l’elenco delle quali
è stato ampliato dal legislatore della riforma. All’ultimo comma si precisa che essi
debbano agire informati e hanno la facoltà di chiedere al consiglio informazioni
relative alla gestione della società agli organi delegati.
Deleghe atipiche
Articolo 2392 comma 1 prevede una responsabilità solidale degli amministratori
verso la società dei danni che derivano dall’inosservanza dei doveri loro propri, a
meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o funzioni
attribuite in concreto a uno o più amministratori. La norma in questione non è
idonea a ritenere legittimate le deleghe atipiche: la responsabilità si circoscrive ai
singoli amministratori anche qualora l’attribuzione sia avvenuta senza una
deliberazione e qualora le funzioni siano effettivamente esercitate.
Potere di impresa
Articolo 2380 è la conclusione di un processo di verticizzazione che ha portato ad
assegnare l’esclusiva del potere di gestione agli amministratori e altre previsioni
legislative di uguale segno.
Funzione di vigilanza
Verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile e
del sistema del controllo interno è l’asse portante dei poteri doveri degli
amministratori. Quale è il contenuto di questo potere dovere di vigilanza che deve
essere svolto con diligenza professionale? Il consiglio valuta la fondatezza sulla base
delle informazioni ricevute e sulla base delle relazioni degli organi delegati valuta il
generale andamento della gestione. L’informativa dovrà permettere al consiglio
una valutazione in concreto dei sistemi adottati e delle procedure seguite.
Funzione di vigilanza del consiglio > funzione di amministrazione che compete
- all’organo intero
Vigilanza nell’andamento della gestione > fermarsi alla relazione dei delegati
- solo quando dalla disamina scrupolosa e non formale della stessa induce ad
escludere la necessità di approfondimenti ulteriori
Valutazione dell’adeguatezza del sistema organizzativo > non esclude a priori
- che gli amministratori debbano richiedere informazioni ulteriori e/o proporre
in deliberazione ulteriori indagini e verifiche
Violazione dell’obbligo dei delegati di dotare la società di un sistema
- organizzativo adeguato e dell’obbligo del consiglio di valutare
l’adeguatezza > violazione di obbligo specifico e sanzionabile per se e non
soltanto in quanto riconnessa al verificarsi di altri inadempimenti.
Amministratori indipendenti
Alla luce del nuovo diritto societario italiano sono il fulcro della funzione di vigilanza
sull’operato dei delegati. Indici di indipendenza sono obiettivi e desumibili dai
codici di autodisciplina. La sanzione è quella della perdita del capitale
reputazionale e le sanzioni sociali sebbene efficaci, domandano del tempo per la
loro affermazione. La posizione di amministratore sembra configgere con quella di
controllo, ma la dialettica tra delegati e deleganti implica una diversità di ruoli. Il
legislatore comunitario ha previsto l’adozione nei sistemi nazionali per le società
quotate di principi ancorati al principio del comply or explain > criteri obbiettivi di
indipendenza, clausola generale di impegno ad agire in modo indipendente.
Controllo policentrico
Concorrenza di poteri, secondo Montalenti, dovrebbe stimolare un processo
virtuoso teso a non incorre nel rischio che l’attivazione di un organo concorrente
possa essere imputato alla negligenza dell’altro organo parimenti competente in
materia. La concorrenza delle competenze soprattutto in materia di vigilanza
configura un sistema policentrico > sanzione della responsabilità concorrente
induce a paradigmi rigorosi di adempimento delle funzioni assegnate.
Saggio di GUIZZI
RIFLESSIONI INTORNO ALL’ARTICOLO 2380bis c.c.
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali
compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Il legislatore prende atto che la società per azioni costituisce il modello più affinato
di organizzazione dell’impresa, a cui si ricorre con il crescere delle dimensioni e della
complessità dell’attività. È il modello privilegiato per la raccolta tra il pubblico di
capitale di rischio con una conseguente spersonalizzazione e oggettivazione
dell’investimento. Si capisce perché al primo comma di questo articolo il legislatore
ha attribuito in modo esclusivo la competenza gestoria in capo agli amministratori:
Necessaria specializzazione
- Esercizio oggettivo e spersonalizzato
-
È anche profilo di specialità rispetto alla s.r.l. dove l’esercizio delle funzioni gestorie
è sempre in definitiva riservata alla collettività dei soci.
Attenzione: i soci rimangono sempre i destinatari finali della gestione, se il loro
coinvolgimento è contrario a esigenze di speditezza e specializzazione, tuttavia
l’ordinamento non esclude che possano intervenire ad orientare e indirizzare.
Si guardi all’articolo 2364 numero 5 c.c.: delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla
legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente
richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni
caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.
Residua in capo ai soci un ambito di competenze implicite e non scritte che si
identificano con quelle che riguardano la gestione da cui deriva un’incidenza sulla
organizzazione e sulla partecipazione sociale nonché sui diritti che vi sono correlati?
Se l’istanza alla base è quella di tutela dei soci contro il rischio di una gestione in
loro danno, si dubita seriamente che il rimedio più adatto sia proprio quello di
ampliare le materie di competenza dell’assemblea e riservare le scelte di gestione
che interessano la struttura sociale:
1. Esecuzione di un’operazione in assenza della delibera o in modo difforme da
questa, comunque vincola la società
2. La tutela dei soci è affidata la rimedio risarcitorio > dipenderebbe non più
dalla violazione di un obbligo di gestire l’impresa con la diligenza richiesta,
ma di un dovere specifico di comportamento: il risarcimento dipende dal non
aver rispettato il deliberato assembleare
3. Riconoscere l’esistenza di competenze gestorie in capo all’assemblea non è
garanzia di tutela dal momento che si opera un trasferimento di potere in
favore di soggetti come appunto i soci che sono legittimati anche ad agire
per perseguire il proprio interesse personale.
Riconoscere competenze gestorie all’assemblea in primo luogo comporterebbe
riduzione degli spazi per la tutela risarcitoria > una volta che gli amministratori
puntualmente eseguono la delibera approvata dai soci, non possono essere
chiamati a rispondere e in secondo luogo non si potrebbe neppure chiamare a
rispondere il socio che ha deciso l’operazione in virtù del principio di irresponsabilità
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