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Il concetto di rischio e l'importanza della precauzione

ROBAB IL I CHE UTA ’I DEA DI RISCHIOdanno basata sull’ RCE TOCOMPORTAMENTO POSSA PRODURRE UN DANNO NELLASOCIETA’. Gli statistici dicono che il rischio è il danno moltiplicato le possibilita che si realizzi. Con questa formula le assicurazioni fanno le loro analisi attuariali. 2043 RISCHIO non possiamo applicare quei calcoli L’INCERTEZZA quando attuariali perché nessuno conosce i loro fattori, quando non che conosca il comportamento che conc’è una scienza esattezza potrebbe evitare il danno, quando si fanno solo ipotesi. Il 2050 pone il fuoco sulla PRECAUZIONE e la  consegna direttamente all’AGENTE. Questi deve effettuare l’attivita consapevole che il coefficiente di pericolosita ne fa inventore di precauzioni, lui per primo deve cercare la soluzione ottimale di precauzione non deve aspettare che gli, passivamente si comunichino le ipotesi di colpa specifica che lo salvano da responsabilita se riesce a rispettare tale esattezza limiti.

Deve farlo perché nessuno sa con quali siano .Es OGM, nessuno può escludere i danni da un punto di vista epistemologico. Es sangue infetto, può veicolare agenti patogeni ancora sconosciuti. La scienza negli anni 80 aveva l'incertezza di quali potessero essere, ma sapeva che potevano esserci. C'è stato un caso in cui tutte le precauzioni possibili erano state adottate, il soggetto era stato correttamente sottoposto a prelievo, da cui solo con 20 giorni di latenza poteva risultare l'infezione di un virus. In questo caso una Corte ha assolto l'azienda sanitaria. Il 2050 si presta a funzionare così. Convince poco invece una certa catalogazione della giurisprudenza. 2050 per il gestore delle aree sciabili ma non per l'attività svolta, non in sé ma in quanto svolta nelle zone di grande assembramento e un'attività di sciatori. La Cass. in obiter sembra postulare che possa diventare pericolosa non in sé, non per i mezzi, ma.

per condizioni ditempo e spazio .Un registro di applicazione della regola che netradisce il senso.L’attivita pericolosa si coglie nel momento in cui PUO’ DIVENTARE TALE.(Anche una bottiglietta d’acqua può diventare pericolosa se qualcuno ci mette il veleno)La pericolosita si accerta secondo le condizioni generali disvolgimento. condizioni diLa norma si applica per attivita in cui le precauzione unilateralisono .Quando il riuscire ad evitare il danno dipende da un’azione bilaterale tra danneggiante e danneggiato ci troviamo adover graduare la colpa del danneggiato .Il 2043 si applica come regola base, ma richiede la costruzione diun modello ideale che non è offerto dalla realta, che può pericololasciarci senza rimedi certi di fronte a unsconosciuto.Si applica il 2054 (stessa formula 2050) nella circolazionestradale, per la quale provare di aver fatto tutto il possibile è ciò che conta. Guidare di per sé non è

Pericoloso ma RISCHIOSO. Diventa pericoloso perché la somma dei tanti comportamenti di circolazione può determinare danno, anche se il soggetto rispetta tutte le norme sulla corretta circolazione. Si applica il 2050 quando l'attività non è disciplinata da una REGOLAZIONE DEL RISCHIO. AL PERICOLO SIAMO SOTTOPOSTI. IL RISCHIO LO GESTIAMO.

Il 2050 interferisce con le regole sulla responsabilità da prodotto difettoso ponendo una regola di responsabilità per il danneggiato meno gravosa. Un caso rilevante è il danno da tabacco. In Italia si è applicata la regola del 2050 con riferimento alla PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE di tabacchi lavorati e sigarette.

Dopo la II GM diventa un'abitudine sociale massificata (anche veicolata dal cinema, che la presenta come un'attività affascinante). Negli anni '40 i primi studi mettono in relazione il tabacco con il tumore ai polmoni. Le grandi case produttrici (ma anche i monopoli di Stato tramite prelievo fiscale). Nel '54 di fronte

all'incertezza scientifica uno statement pubblico cerca di rassicurare la collettività dicendo che sì, c'erano dati scientifici ma si poteva affermare che non c'era da temere per il consumo di sicurezza. Da allora passano 10 anni prima della regolamentazione del tabacco, quando apparve sui pacchetti l'indicazione: POTREBBERO CAUSARE QUESTO DANNO. Ulteriori 10 anni e si tolse il 'potrebbero'. Poi le norme a tutela dei minori, degli spazi pubblici chiusi. I tumori si svilupparono. Il leading case italiano è il caso Stalteri. Quando il soggetto aveva iniziato a fumare non c'era nessuna particolare indicazione regolativa che avvisasse il consumatore della pericolosità. Le case produttrici si difendevano sostenendo l'accettazione del rischio di subire il danno, era noto che fumare faccia male. Non c'è difetto di costruzione nella sigaretta (responsabilità del produttore). C'è stata una legislazione sull'onda di.

Una direttiva UE ha imposto una certa etichettatura. Il 2050 dice che l'attività del produttore è pericolosa per la NATURA DEL MEZZO UTILIZZATO. Nel fumo il legame è assodato col carcinoma polmonare (tra le altre cose), è inevitabile l'applicazione del 2050 a questa fattispecie. C'è un eliminabile pericolo legato al fatto di fumare, il danneggiato però accetta questo pericolo (anche per via della lunga latenza del danno). Fumare è consentito (anche per il prelievo fiscale), la scelta di correre il rischio è libera, rischio che diventa danno per qualcuno. Canalizzarlo sul produttore porterebbe a proibire le sigarette, e d'altra parte circoscrivere in causalità materiale solo a questo è difficile, si possono considerare altri fattori della vita del soggetto: ambiente domestico, urbano, abitudini di vita... Fumare determina un costo sociale dell'assistenza medica per chi si ammala, esso è, non

si tratta di un costo solo individuale. In parte è controbilanciato dall'auto tassa che si paga acquistando le sigarette, è un danno statisticamente certo, individualmente incerto. Art 2054 - Circolazione di veicoli "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla tuttose non prova di aver fatto ciò che è possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi.

di costruzioneo da difetto di manutenzione del veicolo .”(5)(1) Sussiste l'obbligo di assicurazione da responsabilita per danni dacircolazione sia per i veicoli a motore senza guida di rotaie (art. 193 d.lgs. 30aprile 1992, n. 285, c.d. Codice della strada e art. 122 d.lgs. 7 settembre 2005,n. 209, c.d. Codice delle assicurazioni private), sia per i natanti (art. 123 d.lgs.7 settembre 2005, n. 209, c.d. Codice delle assicurazioni private), sia per iciclomotori e le macchine agricole (art. 123 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,c.d. Codice della strada).(2)La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita dell'articolo"limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli esclude chela presunzione di egual concorso dei confucenti operi anche se uno deiveicoli non abbia riportato danni" (Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 205).(3)La norma opera anche se uno solo veicoli riporta lesioni ed implica chel'intero ammontare dei danni viene ripartito

tra i conducenti.(4) Il danneggiato, quindi, può scegliere di agire contro uno di tali soggetti o contro il proprietario (2055 c.c.). In ordine al contenuto della prova liberatoria la giurisprudenza è particolarmente esigente e richiede la dimostrazione che siano state concretamente adottati tutti mezzi necessari ad evitare la circolazione del veicolo.

sensi dell' art. 2043 del c.c. .La ragione per la quale il legislatore considera l'ipotesi di danno derivante dalla circolazione di veicoli è che vede in essa esercizio di un'attività pericolosa: pertanto la norma costituisce applicazione particolare dei principi cui all'art. 2050 del c.c. . Nello specifico, il conducente è responsabile a causa dell'uso del mezzo, quindi per colpa. Invece, la responsabilità del proprietario, così come quella dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio, sono poste a maggior tutela del danneggiato e dipendono da fatto altrui.

Per quanto concerne l'ultimo comma, si tratta, anche qui, di una responsabilità oggettiva in ordine al vizio di costruzione e di una responsabilità colposa in ordine al difetto di manutenzione. Infine, il concorso di colpa di cui al comma 2 si pone come espressione dell'art. 1227 c.c., in quanto ciascun conducente è considerato coautore del danno. Il danno da circolazione di veicoli di cosa parliamo quando alludiamo ai veicoli senza guida su rotaia: artt. 46, 47 e ss. del CDS Nozione di veicolo e classificazioni. I comportamenti alla guida del veicolo (il trionfo della precauzione codificata, ovvero della differenza fra regole e standards): artt. 140 ss del CDS Principio informatore della circolazione.
  1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
  2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati
dallenorme che seguono.la natura della responsabilità di cui al primo comma del 2054 c.c.- il III comma: la responsabilità solidale ed indiretta del proprietario in funzione di-garanzia (connessione con l'assicurazione: art. 122 cod. ass. (Veicoli a motore) 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Izzo Umberto.
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