Appunti di diritto civile
Impostazione rimediale del diritto della responsabilità civile
Un caso: nel corso di una lezione di equitazione, un bambino viene disarcionato e cade rovinosamente. Al pronto soccorso si rileva una contusione al polso, tutore per tot giorni. Oltre il dolore permane, uno specialista rileva una frattura che al pronto soccorso non era stata rilevata, solo un intervento chirurgico può risolvere il problema. 45 giorni di immobilità, fisioterapia, tuttavia permane il danno alla persona (6% di disabilità). I genitori si recano da un legale sostenendo che il cavallo manifestava nervosismo, che all’iscrizione gli era stata fatta firmare una dichiarazione di esonero delle responsabilità e che, se prontamente diagnosticata al pronto soccorso, la frattura non avrebbe portato alla situazione attuale. Infine, di aver sostenuto spese per 10 000 euro.
Categorie della responsabilità civile applicabili
- Danno da animali in custodia. Art. 2052. Chi si serve dell'animale ha una responsabilità stringente.
- Art. 2050 esercizio di attività pericolose. La Cassazione ha recentemente affermato che lo è l'attività di equitazione per un principiante.
- Nullità delle clausole vessatorie come da codice del consumo.
- Obbligazione a prestazioni corrispettive: denaro | prestazione. La prestazione è erogata dall'istruttore dipendente dalla società.
- Civilisticamente è un ausiliario. Colui che è obbligato contrattualmente può rendere la prestazione servendosi di ausiliari che la erogano fisicamente.
- Art. 2049. Senza questa norma non ci sarebbe la capitalizzazione moderna del lavoro.
- C’è il contatto sociale, qualificazione del soggetto come idoneo a svolgere: dottrina della resp. da contatto sociale che rivede la responsabilità civile, le 3 fonti di obbligazione.
- Art. 1218
Il diritto della responsabilità civile
Il diritto della responsabilità civile come specchio della realtà che viviamo. Non esiste luogo del vivere sociale ove il diritto della responsabilità civile non sia presto o tardi destinato ad entrare, quale rimedio di base di cui il privato si avvale per reagire a condotte ingiuste, illecite e inefficienti che abbiano vulnerato la propria sfera giuridica cagionando un danno risarcibile.
Il diritto della responsabilità civile come il diritto di una società mista nella straordinaria intuizione di Guido Calabresi. Il diritto della responsabilità civile come meccanismo di allocazione del danno nella società (visione giuseconomica e ingegneria sociale) - Le funzioni della responsabilità civile - La responsabilità civile non crea ricchezza: la sposta - Il problema dei costi transattivi.
Alla ricerca dei fattori che contribuiscono a spiegare il boom della responsabilità civile (post 1969) - Gli avvocati italiani e il loro accresciuto numero? [qui dati più recenti] (e qui una tabella comparativa, ma la litigiosità in Italia ha radici assai antiche). [A proposito: sapete quanti ricorsi decide la Cassazione civile ogni anno, nonostante la "fuga dalla giurisdizione" in atto?] Il cambiamento delle regole sostanziali della responsabilità civile? L'aumentare delle poste risarcitorie? Le nuove regole processuali per la gestione delle controversie risarcitorie (class action, etc.)? L'abolizione del divieto del patto di quota lite. La tecnologia e le sue implicazioni filosofiche? La società del rischio? La reciproca intolleranza?
Altri aspetti da tenere presente
I rapporti della responsabilità civile con l’assicurazione e più in generale i sistemi di sicurezza sociale. La selezione degli interessi meritevoli di risarcimento. VEDI PAPER n1ASSICURAZ. Il ruolo normativo dei concetti nel diritto della responsabilità civile. La responsabilità civile e il rapporto col tempo: responsabilità e regulation (danni e rischio/standards e regole) - la prescrizione. Responsabilità civile e tecnologia: ruolo dell'informazione e profili probatori – VEDI PAPER: TECNOLOGIA. NUOVI rischi e concetti precauzionali. La necessità di un'analisi di contesto della responsabilità civile e i rischi sottesi alle concettualizzazioni.
Una domanda di fondo
In che misura la responsabilità civile risponde o può essere influenzata dalla crisi economica nella quale versiamo? Coordinamento tra ciò che possiamo chiedere alla responsabilità civile ed altri meccanismi. Quando si fa una richiesta di risarcimento del danno non la si fa generalmente al diretto responsabile, se si dubita che possa risarcire adeguatamente, lo si fa allo S (art 2049 che rende responsabile il preponente rispetto all’illecito commesso dal sottoposto).
Idealmente, come si potrebbe perseguire l’obiettivo di ridurre al minimo il verificarsi di danni in una data società e come compensare le vittime? Mettiamo che ci sia un pianeta a direzione centralistica, con un’autorità sovraordinata che tutto vede e controlla. Fissa regole così specifiche che i consociati, tendenzialmente seguendole, riuscirebbero ad evitare il verificarsi del danno. Tali regole sarebbero assistite da sanzioni penali. Un altro meccanismo per decidere quanto risarcire i soggetti che subiscono un danno, un welfare, una situazione di bisogno a cui questa autorità sovraordinata supplisce.
In un altro pianeta ideale si rifugerebbe da ogni pretesa di autorità, si darebbero ai consociati dei diritti, che lasciano liberi di negoziare lo S. Minimo, si limita a dire: la sopportazione del danno. Decidete con lo strumento negoziale. Chi sarà disposto a subire una limitazione della propria sfera di prerogative quantificherà e accetterà; l’unica condizione posta è la negoziazione del danno. Un sistema libertario.
Gli estremi sono chiaramente impossibili, nemmeno la vecchia Unione Sovietica disconosceva la responsabilità civile e nemmeno l’altra riconosce il contratto come l’unico strumento di risoluzione della questione. La responsabilità civile è il diritto di una società mista, media tra i due sistemi. Da una parte consente di evitare di negoziare con i consociati con cui si entra in contatto le conseguenze negative che possono prodursi. Viceversa, in una realtà in cui un’entità dica ogni cosa da fare per evitare il danno non ci sarebbe coordinamento tra le azioni dei consociati. L’implementazione o la libertà consente di costruire condotte così tipiche delle multiformi situazioni in cui può prodursi un danno, e comunque non si potrebbero conoscere in anticipo tutte le variabili.
Ci sono diritti lesi difficili da quantificare, non di mercato, come la vita. Il mercato ci restituisce una valutazione collettiva delle cose in cui ci muoviamo. La responsabilità civile come diritto di una società mista permette lo svolgimento libero, senza un controllo soffocante che si inserisce in ogni scelta, di attività, ma dall’altro lato se si produce un danno si è chiamati ad internalizzarlo. La responsabilità civile sposta il danno, non crea ricchezza. Quando decidiamo di riallocare il danno nella società compiamo un’operazione artificiale, lo spostiamo da dove cade. È stato detto, nel periodo del laissez-faire, proprio questo, che il danno dovrebbe essere lasciato dove cade, la vittima deve sopportare le conseguenze salvo gravi circostanze. Poi siamo passati a un eccesso opposto: il danno è sempre risarcibile, si cerca sempre un convenuto che risponda. Osserviamo però che alcuni diritti non sono facilmente patrimonializzabili, quando accade che si debba provare a farlo in qualche misura la creiamo.
Assicurare la funzione risarcitoria o compensativa
Alcuni ordinamenti non si limitano ad una compensazione in senso stretto, la responsabilità civile che si veste di una sola funzione punitiva. I c.d. danni punitivi. Ad esempio il caso dei 26 miliardi di risarcimento per la fumatrice per prodotto difettoso, c’è sicuramente una componente punitiva. Abbattiamo il dogma dell’integralità del risarcimento, l’idea che la compensazione della responsabilità civile si limiti alla situazione quo ante. La teoria della differenza, tutto ciò che è cambiato, si deve tornare alla situazione precedente.
Nella giustizia civile statunitense le giurie civili hanno un ruolo. La giuria può decidere di danni punitivi, risarcimenti per comportamenti caratterizzati da un alto coefficiente di malignità, dolo o colpa cosciente. Un comportamento molto poco attento alle regole di condotta da seguire. In IT si sta discutendo se dare accesso ad un’idea di punitività del danno, per ora non si dà e comunque genererebbe delle problematiche. Tutti abbiamo capacità di contribuzione diverse, dovremmo consentire al giudice di effettuare una valutazione del patrimonio, cambierebbe la corresponsione del danno.
Che attraverso la responsabilità civile si possa perseguire un obiettivo di prevenzione produce accorgimenti, investe in prevenzioni del danno. Valutare la funzione precauzionale della responsabilità civile, fino a che punto?
Nuova Zelanda si è costruito un enorme impianto amministrativo per cui se il cittadino resta danneggiato avrà un diritto che fa valere nei confronti di questo fondo di contribuzione alimentato dalle tasse, una socializzazione piena del rischio. C’è una profonda componente politica del diritto della responsabilità civile.
Un’ulteriore funzione è quella di coordinare l’azione umana. Se spostiamo artificialmente il danno in capo a chi riteniamo responsabile consideriamo che questo spostamento non è privo di costi transattivi per la società, necessari per riportare la situazione quo ante. Un danno comporta una perdita di ricchezza per la società. Se facciamo un uso smodato della pratica medica, non sono stato guarito, non sono stato salvato? Risarcimento, risarcimento… Usare in modo spasmodico la responsabilità civile, uno strumento che ha enormi costi di transazione a volte. Ci sono altri strumenti, l’alea terapeutica francese ad es, se si realizza un rischio possibile, invece di far pagare andando ad accertare una colpa che magari non c’è o si creano responsabilità che non ci sono, si otterrà un risarcimento ma non si porrà in essere una causa di responsabilità civile.
Negli anni ’70 il risarcimento del danno viveva all’ombra del giudizio penale. Il nostro sistema ha forti legami con l’idea penalistica di sanzione. Il danno patrimoniale (DP) è risarcibile ogni volta che si possa ritenere che il comportamento dannoso sia astrattamente considerabile come dannoso. Art. 2059 – Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge. Con la riforma dell’’88 si va nella direzione della separazione delle responsabilità, non c’è necessariamente unità di giurisdizione civile e penale. Il penale può assolvere ma il civile può condannare, esso non ha le garanzie che la carta costituzionale impone all’ambito penale. Il RD resta più libero.
La responsabilità civile e il suo sviluppo
La responsabilità civile risultava all’epoca poco praticata. Se l’ordinamento dice che esiste il danno, qualcuno dovrà pagarlo, e un meccanismo a cui si può chiedere di pagare sono le assicurazioni: il motore che abbiamo dato al sistema della responsabilità civile. La controprova di questo ragionamento si ha guardando lo sviluppo della responsabilità civile in termini di assicurazioni costituite, avvocati specializzati… Punto di svolta: ’69 Legge sulla assicurazione automobilistica obbligatoria. I sinistri stradali, statisticamente inevitabili, diventano oggetto di specifici istituti. L’inizio del boom che la responsabilità civile avrebbe avuto negli anni successivi. Non che debba diventare mera fonte di sostentamento dei numerosi avvocati, ha un significato più elevato. Prodotti davanti alla Cassazione Civile annualmente un quantitativo di circa 30.000 contenziosi. La House of Lords e la Corte Suprema ne riceve un centinaio. La terza sezione della Cassazione fa una sentenza al giorno nei giudizi di legittimità.
Altri motivi di giustificazione del boom della responsabilità civile: la giustizia costa, servono meccanismi che incentivino l’accesso alla giustizia. Fino a pochi anni fa era espressamente vietata la possibilità di legare il compenso per l’opera professionale prestata in caso di buon esito. L’impossibilità di un avvocato, per esempio il patto di quota lite, non poteva patteggiare un compenso in caso di vincita della causa. Nel sistema italiano non era possibile perché prevale la regola per cui chi prevale in giudizio ottiene la condanna della parte soccombente a pagare le spese (non sempre, a volte i giudici compensano). L’avvocato entrerebbe in cointeressanza con le ragioni di diritto del cliente, avrebbe un chiaro conflitto di interessi, potrei consigliare strategie per ricevere immediatamente il compenso (circa un terzo).
Da una parte si favorisce l’accesso alla giustizia, avvocati che vanno “a caccia” di casi perché hanno un incentivo economico a portare le cause nelle aule di giustizia. Questo è anche un incentivo a costituire studi grandi, che hanno grandi disponibilità economiche per investire nella fase di ricerca delle prove con cui convincere delle proprie tesi. In America è frequente. In IT è stato ammesso di consentire, con patto scritto, di legare il compenso al successo della causa.
Tecnologia
La tecnologia rappresenta un altro fattore del boom della responsabilità civile. Ha in sé la possibilità di portare un modo diverso di orientare il comportamento dei consociati e di ottenere una prova di tali comportamenti. Uno dei problemi della responsabilità civile è quello della prova. Sorge il danno, genera l’obbligazione risarcitoria e due soggetti discutono di quella occasionale interferenza. Nella responsabilità extracontrattuale il termine di prescrizione è 5 anni, diverso da quello ordinario 2147.
Nel ’42 si dava atto che la principale tecnologia di ricostruzione era la memoria dei testimoni, e i testimoni si dimenticano, la prescrizione in 5 anni. Oggi la tecnologia è capace di restituire una rappresentazione immediata dei fatti, tutto è registrato. In Russia quasi tutti usano uno strumento che registra da quando si parte con la macchina. Agire in modo da evitare danni. Avere accesso a informazioni ricchissime ha influsso su varie categorie della responsabilità civile. La colpa, il non aver seguito un comando reperibile determinando così danno a qualcuno. Tutto questo incide su come la responsabilità civile evolve.
La responsabilità di diritto civile e le sue due (o tre?) anime rimediali: differenze fra contratto e torto e concorso di responsabilità. Il contratto come istituto della funzione traslativa. L’obbligazione da fatto illecito come istituto della funzione conservativa. La regola del cumulo e la dimensione rimediale della tutela. La contrattualizzazione della tutela rispetto al danno. Cenni sulla responsabilità da "contatto sociale", ovvero la controversa "obbligazione risarcitoria senza obbligo primario di prestazione".
Regole operazionali: sguardo comparatistico
La delimitazione monetaria del vettore aereo non copre la sua colpa. Sent. di Cassazione civile vicina alle problematiche sollevate dal caso trovato, in word la regola iuris al problema.
I concetti tratti dalle figure dottrinali assumono valenza paranormativa nella responsabilità civile; al di là delle nozioni codicistiche, ce ne sono altre che non ricevono esplicito riconoscimento da parte del legislatore. Vedi la responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva è paranormativa; l’attrazione di una fattispecie in quella figura specifica della responsabilità comporta conseguenze concrete, ad esempio per l’onere della prova, per l’imputazione della responsabilità. Vedi il danno evento, e il danno conseguenza. C’è del “non detto” nella responsabilità civile. La responsabilità civile ha figure generali, elemento oggettivo, soggettivo, responsabilità, danno, tuttavia l’analisi interpretativa dipende anche dalla capacità di comprenderne la settorialità; se parlo di responsabilità medica devo entrare nella specificità del settore, nei modi di rendere la prestazione medica. Influisce che in IT sia erogata, per lo più da strutture pubbliche, che ci sia l’art 32, la mutua assicurazione tra noi per garantire a tutti l’assistenza sanitaria.
Se parlo di contesto bancario è necessario conoscere la normativa pubblica e specifica che è il TUB. Una semplicità solo apparente. Dalla Costituzione alle normative di settore, al diritto pubblico applicabile ad esso…
Affrontiamo il momento risarcitorio come applicazione di regole che hanno una logica civilistica diversa. Un conto è il contratto, un altro la logica risarcitoria del 2043. Le fonti delle obbligazioni dal 1173, apertura del 4° libro.
- Contratto
- Fatto illecito
- Quasi contratto, quasi delitto. Non poteva dirsi esistente né l’uno, né l’altro, la figura che faceva sorgere l’obbligazione però era assimilata ai due.
- Altri fatti o atti idonei a produrre negozi conformi all’oggetto.
Ad esempio, art. 2041 arricchimento senza causa. Il nostro oggetto non tollera spostamenti di ricchezza non accompagnati da una causa. C’è il sospetto verso gli arricchimenti privi di essa. Es. gestione di affari altrui. Non può darsi un contratto ma, nell’assenza del soggetto, un altro ne gestisce gli affari, oltre alla riconoscenza una pretesa che l’oggetto rende esigibile. Es. pagamento dell’indebito. Es. promessa al pubblico.
Nessuno dubitava che quel 2043 turbasse le categorie gaiane. A un certo punto, però, questa formula obbligatoria ha conosciuto un grande successo perché ha consentito di risolvere grandi problemi pratici sorti con l’evoluzione della responsabilità civile. Principalmente per la responsabilità medica, poi per esondazioni, la responsabilità civile è stata portata su altri settori (rispetto a quelli nei quali era sorta) con conseguenti problematicità.
C’è un problema di concorso di azioni nella responsabilità civile. Inoltre, si sposta l’asse di tutela del danneggiato da un...
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