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Disposizione della cassazione sostitutiva di merito

La disposizione omette di fare riferimento alla cassazione sostitutiva di merito, e in questo caso si ritiene che passerà in giudicato la pronuncia della sc e non sarà comunque possibile sospenderla. Altra omissione - logicamente ovvia - riguarda la cassazione senza rinvio. Co.5 della versione del codice non ufficiale, che corrisponde a una logica ovvia, per cui inpendenza del termine per la revocazione avverso la sentenza della sc, la sentenza di merito passa egualmente in giudicato in conseguenza del ricorso per cassazione respinto (sentenza di rigetto che è suscettibile di revocazione). Art. 391 ter. Procedimento sommario di cognizione, capo III bis, art. 702 bis, ter, quater, introdotto nel 2009. Procedimento semplificato concepito per le cause meno complesse dal punto di vista istruttorio (es. cause prettamente documentali), e che si pone in alternativa al giudizio ordinario di cognizione e come questo conduce al giudicato. È un giudizio a cognizione pieno, ma

caratterizzato dalla semplificazione delle forme processuali, ideato per questioni semplici che non richiedono accertamenti e istruttoria complessi (come dice la sc). È un procedimento facoltativo, per cui l'attore sceglie il rito ordinario o sommario e non può essere condizionata dal convenuto, ma può essere disatteso dal giudice, che indirizza nelle forme del rito ordinario ex art. 172 ter; in seguito è stata introdotta la reciproca all'art. 183 bis. Tale doppio binario era previsto nel codice pisanelli, che disciplinava un procedimento formale e uno sommario. È uno dei tre modelli processuali in seguito alla semplificazione offerta da dlgs 150/2011: rito ordinario, rito del lavoro (ha una specialità sui generis) e rito sommario di cognizione (nel capo III del dlgs vi sono controversie che obbligatoriamente devono incanalarsi nelle forme di tale rito). Anche se per alcuni settori, es. immigrazione rimane una confusione in quanto a

di erenze rituali. Infelice collocazione tra i procedimenti speciali (libro IV), è un normale procedimento che conduceal giudicato la cui collocazione nel libro II sarebbe stata più opportuna (esigenza manifestata nellariforma cartabia).Fatti salvi i casi obbligatori, l'ambito di applicazione ssato dal 702 bis nelle controversie trattatedal tribunale giudice unico; no in composizione collegiale ex art. 50bis né davanti al gdp, né lacausa d'appello al tribunale che deve seguire il procedimento d'appello né le cause oggetto deiprocedimenti speciali). Si discute l'applicazione nelle cause di lavoro davanti al tribunale giudiceunico, o quelle locatizie sussumibili nel rito del lavoro, ma ha preso campo la tesidell'inapplicabilità perché la norma del rito del lavoro fa riferimento alle norme del rito ordinario.
Art. 702 bis. Ricorso introduttivo modellato sulla scorta della citazione, mancando la datadell'udienza,che ssa il giudice. Non è previsto un termine per l'udienza di comparizione e il giudice stabilisce il termine per la costituzione del convenuto - non previsto ex lege -, ma rispettati i 10 gg a garanzia dell'attore. I termini decorrono dalla notificazione al convenuto del decreto di fissazione dell'udienza, almeno 30 gg prima della data fissata per la sua costituzione. Rispetto al rito ordinario cambia quindi il modo di proposizione della domanda, con ricorso, nella convinzione che se è il giudice a fissare l'udienza il tempo è minore rispetto alla indicazione da parte dell'attore nell'atto di citazione. Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve farne dichiarazione nella comparsa di costituzione. Art. 702 ter, rilievi dell'incompetenza o della domanda riconvenzionale che esuli dall'ambito ex art. 702 bis. Dal tenore della norma sembra che rilievi preliminari, anche quelli non indicati nei primi due commi, non devono.

essere fatti oltre la prima udienza. Il co.3 prevede un’altra veri capreliminare, se la causa è stata incardinata nelle forme del rito sommario perchè necessitava diuna istruzione sommaria, agevole, se invece si rende conto che necessita di un’istruzionecomplessa emette ordinanza non impugnabile con cui ssa udienza di comparizione e trattazioneincanala il processo nel rito ordinario. Se ciò riguarda la domanda riconvenzionale il giudicedispone la separazione. La legge rimanda la valutazione sulla sommarietà dell’istruzione alladiscrezionalità insindacabile del giudice.Il giudice, sentite le parti e omessa gli formalità non essenziale al contraddittorio, provvede nelmodo che ritiene più opportuno all’istruzione (eventuali udienze istruttorie) e decide conordinanza, provvisoriamente esecutiva e titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale e per latrascrizione. Il giudice provvede sulle spese, si tratta di un

provvedimento definitivo, esostanzialmente decisorio equiparato a sentenza. 702 quater. Appello. L'ordinanza ex co.6 702 ter è l'ordinanza di accoglimento, ma non c'è dubbio che anche quella di rigetto sia appellabile e passi in giudicato. Nulla dice su come si propone l'appello, quale è la forma, ricorso o citazione, con diverse modalità e conseguenze sull'ammissibilità dell'appello. Monteleone sostiene la forma del ricorso ex 359, che chiude l'appello ordinario e sancisce il principio di ultra attività del rito, per cui nei giudizi di secondo grado si osservano le norme del giudizio di primo grado; impostazione minoritaria che la giurisprudenza ha contraddetto, ritenendo che l'appello si proponga ex 342 con citazione, perché il 702 quater non contiene una disciplina specifica per l'appello (come per il rito del lavoro) e pertanto non si applica il principio di.
  • Ultra-attività del rito di appello. L'appello proposto con ricorso, sbagliando, occorre noti carlo all'avversario entro i termini di legge, 30 gg, per essere considerato ammissibile.
  • Ai fini dell'impugnazione si ritiene applicabile anche l'applicazione del termine lungo, in mancanza di notificazione.
  • Non è presente la limitazione dei nova nel rito ordinario ex art. 345, ma sono ammessi se ritenuti indispensabili (come per il rito del lavoro) oltre che se la parte dimostra che non sono stati prodotti per causa non imputabile, eccezione comune al rito ordinario.
  • Manca il divieto di nuove domande e nuove eccezioni e in essenza di una espressa previsione di legge non dovrebbero crearsi preclusioni in via analogica, per cui riacquisterebbe il carattere di novum iudicium, essendo possibile ampliare il tema decidendum, anche se la maggioranza di dottrina e la giurisprudenza sono ferme sulla inammissibilità.

(accettabile magari solo rispetto alle domande nuove). L'aggettivo rilevanti è stato sostituito con indispensabili nel 2012, con risultati poco incisivi. Vd art.345 sulla novità del 2012. L'appello ex 702 quater non è sottoposto al filtro in appello, oltre per esclusione di legge, perché il giudice può svolgere la valutazione prognostica solo a bocce ferme, mentre nel rito sommario, meno chiuso ai novi e sotto il profilo probatorio potrebbero esserci novità. 2/05 Riti speciali. Processo del lavoro. Anni 70, vi è un sistema processuale del lavoro ispirato a due principi caratterizzato da: Forti preclusioni a carico delle parti, perché vuotino subito il sacco e il giudice conosca subito i termini della controversia; forti poteri istruttori del giudice, che può derogare i limiti del c.c. (es. capacità a testimoniare, art. 246): idea chiovendiana di oralità, immediatezza e concentrazione. Tale sistema va a danno del convenuto,

che ha termini stretti per preparare le difese, ma ciò è giustificato dal fatto che il convenuto è il datore di lavoro, che ha tutta la documentazione. L'onere della prova non si applica, nel senso che il giudice, se si accorge che la domanda non è provata, deve ammettere mezzi di prova per provarla in un senso o nell'altro. Art. 409. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie: - Rapporti di lavoro subordinato privato e rapporti di pubblico impiego (non devoluti al g. Amm.), anche rapporti fondati su contratti agrari, davanti alla sezione specializzata agraria che segue il rito del lavoro. - Connessione (art. 40), il giudice deve applicare il rito del lavoro a tutte le controversie connesse sotto la sua cognizione, anche a quelle a cui sarebbe applicato il rito ordinario, prevalenza del rito del lavoro per le cause di lavoro, non per le cause a cui è stato esteso (es. locatizie); eccezione alla regola della prevalenza.del rito ordinario sugli altri riti speciali). Rinunzie e transazioni, art. 2113 cc, concernenti i diritti dei lavoratori non sono valide (es. dimissioni in bianco), impugnazione entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, conatto scritto anche stragiudiziale. Tuttavia, può effettuarsi un tentativo di conciliazione presso es. direzioni provinciali del lavoro, che non può essere impugnate perché in questo caso la rinuncia o transazione è garantita. La conciliazione era prima facoltativo, poi obbligatorio, poi nuovamente facoltativo. A determinate condizioni è ammessa anche l'arbitrato nelle controversie di lavoro. La competenza - per materia - spetta al tribunale in funzione di giudice del lavoro, art. 413. La violazione di tale competenza è solo tabellare, si può chiedere al giudice di farla riassegnare dal presidente alla sezione del lavoro (non specializzata, ma tabellare). In ogni caso va seguito il rito del lavoro, anche.dalla sezione civile. Competenza per territorio: il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale prestava opera al momento della cessazione del lavoro. Tali disposizioni sono inderogabili ma solo a tutela del lavoratore, che le può fare valere (schema della nullità di protezione). Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o cessata la sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o cessazione, questo per evitare condotte scorrette dal datore di lavoro. Foro speciale esclusivo e inderogabile convenzionalmente (schema nullità di protezione), rinvio ai casi previsti dalla legge ex art. 28. Art. 414, forma della domanda. Lo schema generale è quello del ricorso. fi fi ffi fi ff fl Art. 416, costituzione del convenuto. Forti preclusioni per attore e convenuto che devono fare tutto negli atti introduttivi, il convenuto nella comparsa di risposta.

La risposta che si chiama memoriadifensiva: eccezioni in senso stretto, domande riconvenzionali, mezzi di prova, chiamare un te

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Publisher
A.A. 2021-2022
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emanuele.1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Battaglia Viviana.