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TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO VISTO È VALIDO ANCHE PER LE COPPIE NON SPOSATE

In caso di litigio fra una coppia non sposata, a meno che non vi siano motivi che consiglino al giudice di disporre l'affidamento esclusivo (art. 337-quater cod. civ.), la regola generale sarà l'affidamento condiviso: il che vuol dire che entrambi i genitori (che abbiano, si intende, effettuato il riconoscimento del figlio) continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale.

ANCHE LA FAMIGLIA NON MATRIMONIALE È OGGETTO DI TUTELA DALL'ORDINAMENTO

MANTENIMENTO DEI FIGLI: salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinarsi considerando:

  1. le attuali esigenze del figlio;
  2. il tenore di vita goduto dal figlio.

costanza di convivenza con entrambi i genitori;

i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

le risorse economiche di entrambi i genitori;

la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore" (art.337-ter, 4° co., cod. civ.)

I figli maggiorenni hanno il diritto ad essere mantenuti? "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto" (art. 337-septies, 1° co., cod. civ.).

Il figlio maggiorenne spesso richiede il mantenimento giudizialmente. Anche nella vigenza della nuova disciplina la giurisprudenza conferma il suo precedente indirizzo, secondo cui l'obbligo cessa allorché venga provata la colpa del figlio maggiorenne nel raggiungimento della sua autosufficienza economica.

Es. un figlio

all'università da dieci anni ha dato tre esami e probabilmente si laureerà tra una ventina d'anni sarà considerato inerte. A trent'anni il figlio deve ancora laurearsi in lettere, se mediamente ci si laurea a 23 anni si riterrà inerte. Chi ha il diritto di abitare nella casa famigliare durante la crisi? Si guarda l'interesse dei figli. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà (art. 337-sexies, 1° co., cod. civ.). Nonostante la casa possa essere di proprietà di uno degli ex coniugi la casa potrà essere affidata all'altro coniuge. Esempio. Una coppia decide di separarsi. Il giudice valuta conveniente, nell'interesse del figlio, il regime dell'affidamento condiviso. Il figlio

è collocato presso la madre, nell’abitazione in cui la coppia ha svolto la vita coniugale. La casa è di proprietà del marito: questi non perde il suo diritto di proprietà (ancorché non assegnatario del bene immobile). Tuttavia, deve cercarsi un’altra abitazione in cui vivere, stipulando un contratto di locazione. Tale circostanza va tenuta in considerazione dal giudice nella “regolazione dei rapporti economici tra i coniugi”.

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 cod. civ. (art. 337-sexies, 1° co., cod. civ.).

SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

Il matrimonio si scioglie o con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio.

(cessano gli effetti nel caso di matrimonio concordatario, si sciolgono gli effetti nel caso del rito civile). Lo scioglimento è una vicenda del rapporto matrimoniale (che produce effetti solo dal momento che si verifica la causa che lo determina: morte del coniuge; annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile); a differenza della nullità dell'atto di matrimonio che è invece una vicenda dell'atto, ed elimina sin dall'inizio fra i coniugi ogni effetto giuridico del matrimonio (salvo alcuni effetti: v. matrimonio putativo). Sentenza di divorzio è diversa dalla sentenza di nullità (nullità riguarda l'atto, il matrimonio è come se non ci fosse mai stato)

CAUSE DEL DIVORZIO: (l. n. 898/1970 e successive modifiche): il giudice deve tentare la reconciliazione, tuttavia, successivamente, deve verificare la rottura irreversibile del matrimonio, con le seguenti possibili cause previste dalla legge:

(a) siano

i coniugi possono separarsi giudizialmente (1 anno) o consensualmente (sei mesi) 99 nell'unione civile non è ammessa la separazione: si applicano all'unione civile le norme sul divorzio.

A COSA SERVE LA SEPARAZIONE ALLORA? Per riappacificarsi eventualmente, anche se non accade mai. Non si sa perché ciò non accada per le unioni civili, forse per sottolineare la differenza tra unione civile e matrimonio.

(b) matrimonio non consumato. (si accerta vedendo se la coppia si è recata presso un psicologo o medico)

(c) condanna dell'altro coniuge all'ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore a 15 anni o per determinati gravi reati (di tipo penale quindi) (l'altro coniuge può chiedere direttamente il divorzio)

(d) nel caso in cui un coniuge

abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o contratto all'estero il matrimonio(e) sentenza di rettifica del sesso, passata in giudicato (l. n. 164 del 1982), (passata in giudicato significa non più controvertibile). È il fenomeno del transessualismo dove in una coppia sposata uno dei due decide di cambiare sesso; per farlo c'è bisogno dell'autorizzazione del tribunale, all'esito l'anagrafe modifica il nome. Fino a poco tempo fa, dopo l'operazione, non essendoci la legge del 2016, dal momento che non era previsto il matrimonio tra persone dello stesso sesso l'ufficiale dello Stato civile scioglieva il matrimonio; ora si può anche chiedere di continuare il rapporto sotto la veste dell'unione civile. Non è ammesso il contrario, persone unite in unione civile non possono chiedere di continuare il rapporto come rapporto matrimoniale. (forse per distinguere le due cose)

giudice (nei casi sopra ricordati che vanno dalla lettera a alla lettera d) deve fare degli accertamenti:

  1. deve prima sentire i coniugi, personalmente e congiuntamente (tentativo di conciliazione: richiesto dalla legge ma è solo formale);
  2. accertare che "la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita".

Il giudice può vedere che c'è ancora affetto tra i coniugi e può respingere la domanda di divorzio: non succede mai.

CONSEGUENZE DEL DIVORZIO

  1. I rapporti personali vengono definitivamente meno: il coniuge divorziato può risposarsi e la moglie perde il cognome del marito; la moglie potrà chiedere al giudice di tenere il cognome del marito solo in alcuni casi es. Daniela Santanchè è divorziata, il cognome attuale è quello del marito, ma ha chiesto di mantenerlo perché è riconosciuta e diventata famosa con quel cognome.
  2. Nei rapporti patrimoniali:
vengono meno i diritti successori; si scioglie la comunione legale,se già non si era sciolta prima3)Assegno di divorzio, come viene quantificato? Assegno di mantenimento serviva a mantenere lo stesso tenore di vita che si aveva durante il matrimonio; la legge sul divorzio però tiene indici diversi: bisogna tener conto dei contributi che la persona ha dato al matrimonio, cause di divorzio… deve in sostanza essere una somma che compensi gli sforzi che una persona ha dato e fatto per il matrimonio. Al fine di stabilire l’eventuale diritto, il giudice: (a) procede alla comparazione delle condizioni economiche delle parti (b) qualora risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertare le cause alla stregua dei parametri previsti dalla legge sul divorzio; (c) deve accertare, in particolare, se la sperequazione (differenza economica) sia la conseguenza del contributo fornito dalrichiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età e alla durata del matrimonio (art. 5, 6° co., l. n. 898/1970) es. Si pensi ad una donna che ha una brillante carriera. Si sposa e rinuncia al suo lavoro. Si dedica alla famiglia e ai figli, e contribuisce al successo professionale del marito. A cinquant'anni i coniugi divorziano. La moglie potrà domandare l'assegno di divorzio fa valere il fatto che la donna non ha occasioni di lavoro perché si è dedicata alla famiglia (in caso di nuove nozze, convivenze moreuxorio, morte l'assegno di mantenimento viene meno). 4) Nel pronunciare il divorzio il giudice può prendere provvedimenti riguardanti la prole (affidamento condiviso) e stabilire l'obbligo di corrispondere un assegno a favore della prole (in base alle rispettive

sostanze delle parti). L'art. 6 legge di divorzio prevede che gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione permangono anche se il genitore passi a nuove nozze.

ALIMENTI (Art. 433 ss. c.c.)

Una persona che versi in stato di bisogno, e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento può chiedere gli alimenti.

Gli alimenti sono limitati al necessario per la vita e spettano indipendentemente dalle cause che hanno determinato il bisogno.

I soggetti obbligati sono quelli indicati ex art. 433 c.c.:

  1. il coniuge;
  2. i figli;
  3. i genitori;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli.

Inoltre, il donatario è tenuto con precedenza rispetto ad ogni altro (art. 437 c.c.)

Ha la precedenza il donatario: colui che ha ricevuto un bene in dono (A dona a B una casa, A poi perde tutti i soldi, il primo a cui potrà chiedere gli alimenti sarà A)

Dimostrando l'impossibilità economica, i famigliari possono sottarsi

all'obbligo di corrispondere gli alimenti.
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuri2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Iorio Giovanni.