Fonti del diritto
Le fonti sono quegli atti o fatti dai quali si traggono origini le norme giuridiche. Si dividono in:
- Fonti di produzione: sono atti o fatti che pongono in essere le norme e individuano il diritto positivo.
- Fonti sulla produzione: norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo.
- Fonti di cognizione: sono atti senza natura normatica che rendono conoscibili le norme e il diritto oggettivo.
- Fonti atto: costituite da una manifestazione di volontà.
- Fonti fatto: consistenti in un comportamento oggettivo.
Sistema delle fonti del diritto
Il sistema delle fonti del diritto è ordinato, non modificabile dal legislatore ma solo dalla Costituzione ed è diviso in:
- Fonti di livello costituzionale: Costituzione, leggi costituzionali e di revisione.
- Fonti primarie: legge statale e regionale, decreto legge e legislativo, esito positivo del referendum, regolamenti parlamentari.
- Altre fonti subordinate: regolamenti, consuetudini.
Tipologia delle fonti del diritto
Le fonti del diritto si distinguono in fonti scritte o non scritte:
- Fonti scritte: quelle che per venire ad esistenza necessitano di una forma ad substantiam.
- Fonti del diritto non scritto: implicano una indagine per il loro rinvenimento rispetto a quelle prodotte da fonti del diritto scritto che hanno il pregio di essere agevolmente individuabili.
Legge
La fonte scritta del diritto per eccellenza è la legge. Tale termine indica la disciplina normativa e la fonte in cui questa è contenuta. Solitamente la legge è redatta in articoli:
- Gli articoli si suddividono poi in commi.
- Il comma, che indica la parte dell'articolo compresa tra due a capo ed è numerato progressivamente, può comprendere una o più proposizioni o prescrizioni normative.
La riserva di legge può essere:
- Assoluta: la materia può essere disciplinata solo dalla legge.
- Relativa: la legge disciplina la materia solo in parte, rinviandola a fonti subordinate.
- Rinforzata: la legge deve regolare la materia e rispettare i limiti posti dalla Costituzione.
Antinomie
Le antinomie sono i contrasti che si possono verificare all'interno dell'ordinamento tra le varie fonti. Ogni ordinamento giuridico si dota di proprie regole per evitare che possano sorgere contrasti tra le diverse fonti con i criteri di risoluzione delle antinomie:
- Gerarchico: la fonte superiore prevale su quella inferiore (rango diverso).
- Cronologico: la fonte successiva abroga quella precedente (stesso rango).
- Di competenza: prevale la fonte deputata a disciplinare tale materia.
- Di specialità: prevale la fonte speciale rispetto a quella generale.
Costituzione
Lo Stato per essere tale deve avere una Costituzione che ne determini l'organizzazione basilare e stabilisca i principi e i diritti fondamentali dei cittadini. La Costituzione è la più importante fonte del diritto dell'ordinamento, e nel tempo ha avuto diversi significati:
- Legge fondamentale dello Stato.
- Testo con carattere sacro per il riconoscimento dei diritti e dei principi esistenti.
- Atti formali manifestati per via consuetudinaria o convenzionale.
Essa può essere:
- Rigida o flessibile: a seconda che preveda o meno un meccanismo di modificazione.
- Lunga o breve: a seconda di quante disposizioni contenga.
- Scritta o non scritta: si formano sulla base di accordi a seguito di comportamenti degli organi istituzionali.
Costituzione italiana
Entra in vigore il 1 gennaio 1948; è frutto della volontà popolare; è democratica, pluralista, lunga (contiene diritti e organizzazioni) e rigida, perché non può essere modificata con una legge. Prevede una forma di Stato decentrato;
Fonti di livello costituzionale:
- Leggi costituzionali: disciplinano le materie per le quali la Costituzione ritiene opportuno il grado più alto delle fonti.
- Leggi di revisione costituzionale: integrano o modificano la Costituzione.
Inoltre, è richiesto un procedimento aggravato previsto per l'approvazione di una legge, articolato in varie fasi:
- Prima deliberazione (maggioranza semplice).
- Pausa di riflessione (non meno di tre mesi).
- Seconda deliberazione (maggioranza dei 2/3 o maggioranza assoluta).
- Referendum confermativo.
- Promulgazione del Presidente della Repubblica.
- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Limiti:
- Espliciti: non si può modificare la forma repubblicana.
- Impliciti: non possono essere modificati i principi fondamentali della Costituzione ed il nucleo essenziale dei diritti e doveri costituzionalmente garantiti.
Fonti primarie
Questo livello è il più diversificato per numero di fonti e per provenienza e operano tutti i criteri di soluzione delle antinomie, e vi confluiscono fonti statali, fonti regionali e fonti comunitarie. L'elenco delle fonti sono:
- Leggi statali e regionali: sono atti normativi approvati dal Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- Decreti legislativi
- Decreti legge
- Referendum abrogativi
- Regolamenti parlamentari
Referendum
Un referendum consiste in una votazione deliberativa sulla base di un quesito che viene sottoposto alla valutazione del corpo elettorale. Vi sono referendum consultivi, decisivi o deliberativi, ma tutti sono a somma zero: la volontà di coloro che prevalgono diventa la volontà del popolo.
Referendum costituzionale
Può essere promosso entro 3 mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale nella seconda votazione. Titolari del diritto di chiederlo sono:
- Un quinto dei componenti delle due Camere.
- 500.000 elettori.
- 5 Consigli regionali.
Possono prendere parte alla votazione referendaria tutti i cittadini elettori della Camera, e non è previsto un quorum strutturale per tale referendum.
Referendum per modifiche territoriali
Ce ne sono di due tipi:
- Il referendum che, favorevole, costituisce il presupposto di una legge costituzionale per la fusione di più regioni o una nuova regione.
- Il referendum che, favorevole, costituisce il presupposto di una legge ordinaria che consente ad una provincia o un comune di staccarsi da una regione.
Referendum regionali e locali
Quando a regioni è rimessa la disciplina di referendum regionali e locali, con l'obbligo di avere ad oggetto provvedimenti amministrativi o materie di esclusiva competenza locale.
Referendum abrogativo
È l'istituto mediante il quale il corpo elettorale si pronuncia in modo diretto ed immediato su di una specifica questione. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o atto avente valore di legge è indetto quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Il primo referendum abrogativo ci fu nel maggio 1974.
- È previsto dalla Costituzione.
- È una forma di legislazione negativa.
- È una pronuncia del corpo elettorale.
- Delibera l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto.
La Corte costituzionale ha attribuito il potere di giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e ha esteso i casi di inammissibilità, escludendo ammissibilità per:
- Leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto.
- Leggi di ratifica, di trattati internazionali.
- Leggi finanziarie, di obblighi comunitari.
- Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, che incide e impedisce il funzionamento dei principi degli organi costituzionali.
La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili referendum con quesiti non omogenei e non chiari o con effetti non percettibili dal votante. Se la Corte decide per l'ammissibilità del referendum, il procedimento si articola in:
- Iniziativa: il referendum può essere richiesto tramite:
- Richiesta popolare: 10 promotori possono presentare alla cancelleria della Corte di Cassazione il quesito sul quale verranno poi raccolte 500.000 firme di elettori.
- Richiesta regionale: almeno 5 consigli regionali devono approvare la richiesta a maggioranza assoluta.
- Giudizio di ammissibilità si articola in due sottofasi:
- L’Ufficio centrale opera un giudizio di conformità alla legge (controllo delle firme).
- La Corte costituzionale verifica la compatibilità con la Costituzione.
- Indicazione: il Presidente della Repubblica deve fissare la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
- Votazione: si prevede il superamento di due quorum:
- Quorum di partecipazione (50% + 1 degli aventi diritto al voto).
- Quorum deliberativo (voto favorevole all’abrogazione della legge del 50% + 1 di coloro che si sono recati a votare).
Esito:
- Se i "sì" superano i "no", il Presidente della Repubblica con decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, la quale ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma può ritardarsi fino a 60 giorni su delibera del Consiglio dei Ministri.
- Se i "no" superano i "sì", il referendum non può essere riproposto se non dopo 5 anni.
- Se non si reca a votare il 50% più 1 degli aventi diritto, il referendum è come se non si fosse proprio tenuto e la legge resta in vigore.
Decreti legislativi
I decreti legislativi sono atti aventi forza di legge, cioè atti normativi equiparati alla legge e idonei ad abrogare altri atti legislativi, mediante i quali il Governo esercita la funzione legislativa su delega del Parlamento, che può revocarla o modificarla. Nell'ordinamento regionale non sono invece previsti atti legislativi diversi dalle leggi regionali ed equiparati ad esse.
Dove la delega ecceda i 2 anni, il Governo deve chiedere il parere delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto delegato. Una volta che il Decreto delegato è stato emanato, normalmente la delega si esaurisce, per cui non è più possibile per il Governo adottare altro decreto. In caso di non conformità del decreto legislativo deve ritenersi incostituzionale, perché in contrasto con l’art. 76 della Costituzione.
Essendo il Parlamento titolare della funzione legislativa, affinché il Governo possa adottare un decreto legislativo è necessaria una legge delega del Parlamento, che deve precisare:
- Oggetto: non è ammissibile una delega a contenuto indeterminato.
- Principi e criteri direttivi: devono essere specificate le linee guida cui si dovrà attenere il Governo.
- Tempo: si deve indicare il termine entro cui dovrà essere emanato.
Procedimento di adozione:
- Proposta del Ministro.
- Delibera del Consiglio dei Ministri.
- Emanazione del Presidente della Repubblica.
Decreto legge
Il decreto legge è un atto con forza di legge che il Governo adotta sotto la sua responsabilità in casi straordinari di necessità e urgenza in presenza di 3 presupposti:
- Casi straordinari, legati a circostanze imprevedibili.
- Di necessità, per cui non è possibile provvedere con legge.
- Di urgenza, che rende necessaria la produzione immediata di effetti.
Il procedimento del decreto legge:
- È deliberato dal Consiglio dei Ministri.
- È emanato dal Presidente della Repubblica.
- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale deve avvenire il giorno dopo l'emanazione.
- Entra in vigore immediatamente.
- Deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni (legge di conversione), altrimenti perde efficacia (decadenza).
- Il Parlamento può regolare i rapporti del decreto legge non convertito (legge di sanatoria).
Reiterazione dei decreti-legge: Trascorsi 60 giorni non è più ammessa la reiterazione da parte del Governo di un decreto legge non convertito, ed emana un nuovo decreto legge che riproduce in sostanza quello precedente, “sanandone” gli effetti.
Limiti: L’adozione del decreto legge non è consentita:
- Per conferire deleghe legislative.
- Per regolare i rapporti giuridici sorti per effetto di un decreto-legge non convertito.
- Per ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale.
- Per reiterare decreti-legge, bocciati dal Parlamento in sede di conversione.
Regolamenti
Sono atti amministrativi, sotto il profilo soggettivo poiché emanati da organi contenenti potere esecutivo, normativi, sotto il profilo oggettivo in quanto contengono norme destinate ad innovare l'ordinamento giuridico. Una particolare categoria di atto normativo è costituita dalle circolari, con le quali indicano le modalità con cui si devono comportare gli uffici inferiori. A volte però sotto il nome di circolari si adottano dei veri e propri regolamenti.
Si prevedono diversi tipi di regolamento:
- Di esecuzione: sono necessari per l’applicazione di una legge.
- Di attuazione: riguardano l'attuazione e l'integrazione di fonti primarie e comportano l'adozione di discipline più specifiche del contenuto di una legge contenente norme di principio.
- Di organizzazione: servono a organizzare i pubblici uffici.
- Indipendenti: disciplinano una materia.
- Di delegificazione: consentono al Governo di deliberare una legge che attribuisce la facoltà di disciplinare una materia precedentemente regolata dalla legge, sostituendo la disciplina legislativa con una nuova disciplina regolamentare.
- Di attuazione delle direttive comunitarie: autorizzati dalla legge comunitaria annuale.
Consuetudini
È la fonte fatto per eccellenza, interpretabile come comportamenti che si ripetono in modo costante ed ininterrotto (diuturnitas), e quindi vincolanti (opinio iuris ac necessitatis). Le tipologie di consuetudini sono:
- Costituzionali: sono quelle che si formano a livello costituzionale.
- Secundum legem: sono gli usi richiamati dalla legge e resi validi.
- Contra legem: sono gli usi che si pongono in contrasto con la legge e quindi non ammissibili.
- Prater legem: sono gli usi che si sviluppano dove manca una disciplina legislativa in materie, sono ammissibili solo se su quella materia non cade una riserva di legge.
Unione Europea
In Europa sono state istituite Comunità europee sopranazionali, le quali:
- CECA (Comunità economica del carbone e dell'acciaio) nel 1951, firmato tra 6 paesi (Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo): mette insieme le funzioni statali gestite dall'Alta Autorità, dall'Assemblea comune, dal Consiglio dei Ministri dei 6 paesi e dalla Corte di Giustizia.
La Corte di giustizia, che ha sede a Lussemburgo, è formata da 15 giudici (uno per ogni Stato membro) e da otto Avvocati generali, ed ha il compito di assicurare l'uniforme interpretazione del diritto comunitario e di giudicare sulla validità degli atti delle istituzioni.
- CEE (Comunità economica europea)
- CEEA o Euratom (Comunità europea dell'energia atomica) del 1957
- Unione economica e monetaria a Maastricht: porta la moneta unica
- Unione europea del 1992 stipulato a Maastricht: si sono introdotte nuove forme di cooperazione tra i governi, rafforzando la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri. Infatti, il cittadino europeo può liberamente circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, ha diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni dello Stato in cui risiede. Al vertice dell'Unione Europea c'è:
Il Consiglio dell'Unione europea: composto dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri e dal Presidente della Commissione. Esso è l'organo normativo e di decisione, in quanto elegge il suo Presidente a maggioranza per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile solo una volta;
Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei popoli dei singoli Stati, diretto in ogni Stato membro per cinque anni. Esercita poteri di controllo nei confronti della Commissione e partecipa.
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