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IL PARLAMENTO
Le caratteristiche fondamentali sono le seguenti:
Camere = solitamente i Paesi piccoli hanno una camera, mentre quelli più grandi necessitano di due camere (in base al
numero di abitanti).
Poteri = se bicamerale, si sceglie se dare poteri perfetti o differenziati. Il Senato non è un doppione della Camera ma un
organo moderatore, una seconda camera che limita l’altra in caso di necessità.
Collegialità = deve soddisfare il pluralismo e corrisponde ad una società in miniatura.
Elettività = il Parlamento è visto come organo di mediazione degli interessi, come ricerca del migliore compromesso, la
condizione sufficiente ma non necessaria affinché ci sia democrazia ed è pertanto un organo eletto dai cittadini in tutto il
mondo.
Il primo elemento citato nella Costituzione è questo perché fu proprio il Parlamento ad essere chiuso dal fascismo nel
1939 e perché la forma di governo è parlamentare. Esso anticipa qualsiasi altro organo in quanto i Costituenti erano animati
da un senso collettivistico, che li portò a dare la maggiore rilevanza ad un organo fondato sulla collegialità stessa. Tuttavia,
al giorno d’oggi il Parlamento rappresenta la collettività in un contesto quotidiano in cui il senso di unità sta scomparendo.
È il luogo in cui si discute per giungere ad una decisione che acquisisce validità erga omnes ed è l’unico organo ad essere
legittimato democraticamente dal corpo elettorale. Esso esercita la funzione legislativa e di revisione costituzionale,
concede la fiducia al Governo ed elegge il Presidente della Repubblica e un terzo dei giudici della Corte costituzionale. Le
sedute sono pubbliche in modo da assicurare massima trasparenza. Le caratteristiche fondamentali sono le seguenti:
• Camere = solitamente i Paesi piccoli hanno una camera, mentre quelli più grandi necessitano di due camere (in
base al numero di abitanti).
• Poteri = se bicamerale, si sceglie se dare poteri perfetti o differenziati. Il Senato non è un doppione della Camera
ma un organo moderatore, una seconda camera che limita l’altra in caso di necessità.
• Collegialità = deve soddisfare il pluralismo e corrisponde ad una società in miniatura.
• Elettività = il Parlamento è visto come organo di mediazione degli interessi, come ricerca del migliore
compromesso, la condizione sufficiente ma non necessaria affinché ci sia democrazia ed è pertanto un organo
eletto dai cittadini in tutto il mondo.
Negli anni ’50 era possibile grazie a Radio radicale e agli stenografi, ossia dei resoconti che venivano pubblicati ed erano
consultabili ad esempio all’interno delle biblioteche. Il Parlamento italiano è composto dalla Camera dei deputati e dal
Senato della Repubblica, i cui membri si riuniscono in forma congiunta solo in alcune occasioni specifiche (in seduta
comune). Le due Camere sono entrambe elette dal popolo e presentano poteri identici e perfetti (bicameralismo perfetto)
per ragioni di prudenza politica: ogni Camera è freno e controllore dell’altra.
La carica di parlamentare ha un’indennità stabilità per legge, in modo da permettere a chiunque di ricoprire tale carica,
indipendentemente dalla propria condizione economica. Le due camere si distinguono per i seguenti elementi strutturali
e di funzionamento:
Elettorato = per quanto riguarda la Camera, l’età minima per l’elettorato attivo coincide con la maggiore età, mentre quella
per l’elettorato passivo corrisponde ai 25 anni. Per il Senato è prevista un’età minima per eleggere di 25 anni e per essere
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eletti di 40. Tuttavia, dal 18 ottobre 2021, l’elettorato attivo per il Senato è stato esteso ai cittadini che hanno raggiunto la
maggiore età.
• Composizione = i membri della Camera sono tutti elettivi e attualmente si contano 400 deputati, contro i 630
previsti inizialmente dalla Costituzione. Il Senato presenta 200 membri, contro i 315 iniziali, in parte eletti e in
parte di diritto e nominati. La componente di diritto è composta dagli ex Presidenti della Repubblica, mentre cinque
cittadini aventi altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario acquisiscono la nomina di senatori
a vita da parte del Presidente della Repubblica in carica.
• Durata = la durata ordinaria della Legislatura è fissata a cinque anni. Le elezioni delle nuove Camere vengono
indette dal Presidente della Repubblica. Egli può attuare lo scioglimento anticipato delle Camere, ma questo atto
deve trovare la controfirma del Presidente del Consiglio e non può avvenire negli ultimi sei mesi di mandato del
Presidente.
Fa eccezione il caso di ingorgo istituzionale, in cui la scadenza della Legislatura e del mandato presidenziale coincidono. Il
potere di scioglimento anticipato è qui concesso, in modo tale che avvenga l’insediamento delle nuove Camere,
rappresentative degli orientamenti politici presenti nella società, che si dovranno occupare dell’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica.
La proroga della durata delle Camere è concessa solo ed esclusivamente in caso di guerra. Ciascuna Camera elegge il
proprio Presidente, il quale funge da rappresentante e responsabile dei lavori. La loro elezione è disciplinata dal rispettivo
regolamento parlamentare, obbligatorio per ogni ramo in quanto integra la Costituzione laddove essa non disciplina
l’organo. Dopo le elezioni viene costituito l’Ufficio di Presidenza, i cui componenti (vicepresidenti, segretari e questori)
sono eletti dall’Assemblea.
La votazione avviene per scrutinio segreto ma diversi sono i quorum richiesti
• Camera = maggioranze alte nei primi due scrutini e maggioranza assoluta dei presenti dal terzo.
• Senato = maggioranza assoluta degli aventi diritto nei primi due e dei presenti dal terzo. Alla quarta si procede con
il ballottaggio tra i due candidati più votati e risulta eletto chi ottiene più voti.
Il Presidente del Senato svolge il ruolo di supplente del Capo dello Stato in caso di impedimento, mentre il Presidente della
Camera presiede il Parlamento in seduta comune.
All’interno di ogni Camera è prevista la presenza di gruppi parlamentari, che rappresentano la proiezione parlamentare dei
partiti politici. Ogni membro del Parlamento deve iscriversi al gruppo politico che vuole, altrimenti viene inserito nel
gruppo misto. Ciascun gruppo elegge al suo interno un Presidente, il quale definisce il programma, il calendario e i tempi
di lavoro della stessa.
Infine, i regolamenti parlamentari prevedono l’istituzione di:
Commissioni, che possono essere permanenti o temporanee. Esse vengono costituite per un obiettivo preciso e hanno una
durata limitata allo svolgimento del compito ricevuto.
Giunte, a cui sono affidate funzioni delicate.
I diversi tipi di quorum:
Quorum strutturale = validità legale della seduta di Camera e Senato, 50%+1. La presenza viene registrata tramite una
tesserina non cedibile, grazie a cui compare un punto verde per la presenza e rosso in caso di assenza.
Quorum funzionale = varia a seconda di ciò che la camera è chiamata a fare. Esistono varie tipologie di maggioranza ed
ogni occasione ne richiede una differente:
• Maggioranza relativa = se ottiene un numero di voti superiore a quelli ottenuti da ciascun'altra opzione nella stessa
votazione, ma inferiore a quello di tutte le altre opzioni messe insieme.
• Maggioranza semplice = se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero totale di votanti. Detto in
altri termini, la maggioranza semplice è conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum funzionale fissato in più
della metà dei votanti.
• Maggioranza assoluta = se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al
voto. Detto in altri termini, la maggioranza assoluta è conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum funzionale
fissato in più della metà degli aventi diritto al voto.
• Maggioranza qualificata = se ottiene un numero di voti maggiore o uguale a un quorum funzionale fissato in una
frazione superiore alla metà del numero totale dei votanti o degli aventi diritto. 23
L’iter legislativo
L’art. 70 della Costituzione regola il procedimento di formazione delle leggi, o iter legislativo, e stabilisce che un progetto
non può divenire legge finché le due Camere non approvano un testo identico.
L’iter legislativo si articola nelle seguenti fasi:
Iniziativa legislativa = il progetto di legge deve essere redatto in articoli e commi e può essere presentato ad una delle due
Camere da:
• Parlamentari = sia i gruppi parlamentari, sia il singolo deputato o senatore possono sviluppare una proposta di
legge, di cui sono titolari.
• Corpo elettorale = anche i cittadini possono proporre un progetto di legge, che deve essere sottoscritto da 50.000
elettori.
Nella storia della Repubblica italiana il popolo ha esercitato questo suo potere molto raramente, in
parte per i requisiti richiesti (articoli, commi...) e in parte perché in una democrazia rappresentativa il
cittadino elegge i suoi rappresentanti.
Governo = può essere titolare del diritto di iniziativa legislativa solo in sede collegiale. Ogni proposta deve essere
autorizzata prima dal Presidente della Repubblica, poi passa al
Parlamento. Nella maggior parte dei casi, l’approvazione del Presidente è formale (si oppone raramente, come Ciampi
contro un disegno di legge sulla legge elettorale durante il governo Berlusconi per un forte dubbio costituzionale).
Negli ultimi anni circa 8 leggi su 10 sono di iniziativa governativa, il che dovrebbe essere fonte di riflessione, dal momento
che la funzione legislativa spetta in primis al Parlamento.
Consiglio regionale
I testi presentati dal Governo sono definiti disegni di legge, mentre gli altri proposte di legge. In generale si parla di progetti
di legge, i quali vengono annunciati all’Assemblea e successivamente assegnati alla Commissione competente per materia
trattata.
Discussione = il progetto di legge viene presentato al Presidente della Camera o del Senato e assegnato ad una
Commissione, la quale opera in una precisa sede:
Sede referente = è la sede in cui operano le Commissioni secondo l’iter legislativo ordinario. La Commissione prende in
esame il progetto di legge e accoglie eventuali suggerimenti, per poi deliberare sulle proposte di modifica (emendamenti)
avanzate dai singoli componenti. Dopodiché viene incaricato un relatore, il quale ha il compito di illustrare il progetto
durante la discussione in Aula, seguita da un Comitato dei nove. Il testo viene discusso articolo per articolo, viene
sottoposto al voto (o accetta o respinge integralmente il progetto di legge) e vengono preparati i documenti su cui
lavo