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LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Le società cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito

nello svolgimento dell'attività di impresa: lo scopo mutualistico (Art. 2511).

La società cooperative si distinguono quindi dagli altri tipi di società per lo scopo perseguito, in particolare:

● →

Scopo-mezzo identico determinata attività economica;

Esercizio in comune di una

● Scopo-fine diverso:

○ →

Società lucrative Produzione di utile (lucro oggettivo) da distribuire fra i soci (lucro soggettivo);

○ →

Società cooperative Scopo mutualistico.

⇒ Lo scopo prevalente dell'attività di impresa delle società cooperative consiste nel fornire beni o servizi o

occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che

otterrebbero sul mercato.

Le tipologie di società cooperative:

● Nelle cooperative di consumo vi è coincidenza tra i soci e i soggetti che usufruiscono dei beni/prodotti

dell'impresa;

● Nelle cooperative di produzione e di lavoro, i fattori produttivi necessari per l'attività di impresa forniti dagli

stessi soci, anche attraverso una propria distinta attività di impresa (Esempio: cantina sociale).

La disciplina delle cooperative si basa sulla distinzione tra:

● →

Società cooperative a mutualità prevalente di tutte le agevolazioni delle cooperative;

Godono

● →

Altre società cooperative tributarie.

Non godono di agevolazioni

Lo scopo delle società cooperative L'attività di impresa delle società cooperative si caratterizza per la

gestione del servizio a favore dei soci. I soci sono i destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o servizi

prodotti, delle opportunità di lavoro e della domanda di materia prima dalla stessa create. É questo che

consente ai soci di ottenere condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, infatti viene eliminata

l'intermediazione di altri imprenditori e del relativo profitto.

Si capisce, quindi, che anche i soci di una cooperativa mirano a realizzare un risultato economico e un vantaggio

patrimoniale attraverso lo svolgimento di attività di impresa. Il risultato economico perseguito non è però

necessariamente la più alta remunerazione possibile del capitale investito (Lucro soggettivo), infatti lo è quello

di soddisfare un comune preesistente bisogno economico, conseguendo un vantaggio di spesa o una maggiore

retribuzione per i beni e servizi ceduti.

→Le cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente, ma

Scopo mutualistico e scopo lucrativo

non esclusivamente mutualistico. È però incompatibile con lo scopo mutualistico, l'integrale distribuzione ai

soci degli utili prodotti dalla cooperativa, infatti ci sono dei limiti massimi di percentuale di utili distribuibili alle

diverse categorie di soci.

Le tipologie di soci La legge consente tuttavia la presenza, accanto ai soci, dei soci sovventori. I soci

sovventori sono cooperatori, cioè soci non specificatamente attratti dalle prestazioni mutualistiche, ma il cui

ruolo è solo quello di apportare il capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell'attività cooperativa.

Caratteristiche In generale, è previsto un numero minimo di soci per la costituzione della società e, al

contempo, si richiede che i soci cooperatori siano in possesso di specifici requisiti soggettivi, per assicurare che

la compagine sociale sia composta almeno in prevalenza da persone appartenenti a categorie interessate a

fruire del prodotto dell'attività cooperativa. Ogni socio cooperatore persona fisica ha in assemblea un solo

voto, qualsiasi sia il valore della sua quota o delle sue azioni, infatti si capovolge il principio capitalistico delle

società di capitali, per sottolineare il rilievo personalistico della quota di socio.

Le società cooperative sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità governativa per assicurare il rispetto dei

requisiti mutualistici.

La costituzione della società

→ I soci devono essere almeno 9. Se però la società adotta il modello della srl sono sufficienti

Il numero di soci

3 soci persone fisiche (Anche se alcune categorie di impresa prevedono minimi più alti). Se, per qualsiasi caso, il

72

numero di soci scende sotto al minimo legale e nel termine di un anno questo il numero minimo non viene

reintegrato, la società si scioglie.

I requisiti soggettivi La partecipazione ad una società cooperativa è subordinata al possesso di requisiti

soggettivi per assicurarsi che l'attività del socio sia realmente compatibile con l'oggetto della cooperativa. I

requisiti variano da settore a settore, anche se v'è una regola generale comune: non possono essere soci coloro

che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella cooperativa.

⇒ I precedenti requisiti non sono richiesti per i soci sovventori.

→ La disciplina per i conferimenti è identica a quella dettata per le

I conferimenti e la responsabilità dei soci

società per azioni (Salvo che non si abbia optato per la disciplina della srl). →

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio Autonomia

patrimoniale perfetta. → Il socio che non esegue in tutto o in parte i conferimenti dovuti può essere escluso

La cessazione del socio

dalla società. Se cessa di farne parte, risponde verso la società per un anno dal giorno il cui recesso, l'esclusione

o la cessione della quota si è verificata, quindi, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta

l'insolvenza della società, il socio uscente è tenuto a restituire alla società la liquidazione o il rimborso delle

azioni.

Il creditore particolare del socio cooperatore non può agire sulla quota (azioni) dello stesso.

→ A seconda di come è regolata, la partecipazione sociale della cooperativa può essere

Le quote e le azioni

rappresentata da azioni (nelle Spa) o da quote (nelle Srl).

Il trasferimento della partecipazione Le quote e le azioni non possono essere cedute, senza l'autorizzazione

degli amministratori, il cui provvedimento deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dalla richiesta. Il

silenzio assenso vale. L'autorizzazione in ogni caso può essere validamente concessa solo se l'acquirente

possiede i requisiti soggettivi fissati ex lege o con l'atto costitutivo. Il provvedimento che eventualmente nega

l'autorizzazione deve essere motivato e contro lo stesso, il socio può proporre opposizione in tribunale.

L'atto costitutivo può anche vietare la cessione delle quote/azioni. In questo caso il socio potrà recedere con un

preavviso di 90 giorni e purché siano decorsi almeno 2 anni dal suo ingresso.

Le nuove forme di finanziamento:

● →

Soci sovventori La figura dei soci sovventori consente la raccolta di capitale di rischio anche fra soggetti

sprovvisti degli specifici requisiti soggettivi richiesti per partecipare all'attività mutualistica. I conferimenti di

questi soggetti, per cui valgono i limiti di massimo fissati per gli altri soci cooperatori, sono rappresentati da

azioni (Quote) nominative liberamente trasferibili, salvo che l'atto costitutivo non imponga limiti alla loro

circolazione.

L'atto costitutivo può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili

e la liquidazione delle azioni/quote. Per evitare però che la partecipazione di questi sia animata solo da

scopi speculativi, il loro tasso di remunerazione non può essere maggiorato più del 2% rispetto a quello

degli altri soci.

L'atto costitutivo può attribuire al socio sovventore al massimo 5 voti. Infine, i voti attribuiti alla categoria

degli avventori, non possono mai essere maggiori di 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve

comunque essere formata da cooperatori;

● →

Le azioni di partecipazione cooperativa Sono una particolare categoria di azioni che presenta affinità con

le azioni di risparmio. Sono prive del diritto di voto e sono privilegiate nella ripartizione degli utili. Possono

essere emesse per un ammontare non superiore al valore delle riserve indivisibili o del patrimonio netto

risultanti dall'ultimo bilancio. Devono essere offerte in opzione per almeno la metà ai soci e ai dipendenti

della società cooperativa.Possono essere emesse al portatore, cosa che le rende liberamente trasferibili e

fan godere dell'anonimato; 73

● → É consentita l'emissione di obbligazioni da parte della società cooperativa.

Obbligazioni

→ Gli organi della cooperativa e la loro disciplina ricalcano quanto previsto per la società per

L'assemblea

azioni. →

Diritto di voto Il peso di ciascun socio in assemblea è del tutto slegato dall'ammontare di partecipazione

sociale. Per i soci persone fisiche trova applicazione il principio una testa - un voto. Solo ai soci persone

giuridiche può essere attribuito più di un voto, ma mai più di 5. Ai soci sovventori possono esserne attribuiti

massimo 5 e in ogni caso i voti attribuiti a questa categoria di soci non possono superare 1/3 di quelli spettanti

a tutti i soci.

In merito al procedimento assembleare, i quorum vanno calcolati secondo il numero di voti spettanti per testa,

ed essi sono definiti nell'atto costitutivo.

→ C'è poi la possibilità di una formazione progressiva della volontà assembleare

Le assemblee separate

tramite il meccanismo delle assemblee separate. L'atto costitutivo può, cioè, prevedere che il procedimento

assembleare sia articolato in 2 fasi (Assemblee separate - Assemblea generale) per agevolare la partecipazione

dei soci e la formazione delle maggioranze nelle cooperative con un'ampia compagine sociale. Le assemblee

separate sono tuttavia obbligatorie se la società ha più di 3.000 soci, se svolge la propria attività in più province,

se ha più di 500 soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. Queste assemblee deliberano sulle stesse

materie che formano l’oggetto dell'assemblea generale ed eleggono i soci-delegati che parteciperanno

all'assemblea generale.

Amministrazione Si segue quanto prescritto per le spa, inclusa la possibilità di optare per il sistema

monistico o dualistico. →

Controlli del Collegio sindacale La nomina del Collegio sindacal

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A.A. 2023-2024
78 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Roberto1118 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Paccoia Mario.