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Il diritto di usufrutto nell'antica Roma

L'idea fondamentale dei giuristi romani in età antica è quella di separare la facoltà di usare la cosa e percepirne i frutti dalla facoltà di conservare la disponibilità giuridica. Cioè, su un fondo agricolo, per esempio, un soggetto conserva la facoltà giuridica di quel bene e un altro soggetto ha invece il diritto di usarlo e percepirne i frutti. Potremmo anche definire il soggetto che conserva la facoltà giuridica come "nudo proprietario" e l'altro soggetto "usufruttuario". Il diritto di usufrutto è il diritto di usare e percepire i frutti di una cosa altrui, lasciandone inalterata la sostanza. Il diritto di usufrutto è legato alla vita dell'usufruttuario, per cui si estingue con la morte di quest'ultimo.

Circa l'origine del diritto di usufrutto, possiamo risalire fino alla prima forma di giurisprudenza romana, ossia quella dei giuristi del collegio pontificale.

usufrutto). Inoltre, il diritto di usufrutto può essere costituito anche per legge, come ad esempio nel caso del coniuge superstite che ha diritto all'usufrutto sull'abitazione coniugale. Una volta costituito il diritto di usufrutto, il beneficiario ha il diritto di utilizzare e godere dei beni oggetto dell'usufrutto, nonché di percepire i frutti che essi producono. Tuttavia, il diritto di usufrutto non conferisce al beneficiario la piena proprietà dei beni, ma solo il diritto di godere dei loro utilizzi e frutti. Il diritto di usufrutto può essere temporaneo o vitalizio. Nel caso del diritto di usufrutto temporaneo, esso si estingue al verificarsi di una determinata condizione o al compimento di un certo periodo di tempo. Nel caso del diritto di usufrutto vitalizio, invece, esso si estingue solo con la morte del beneficiario. È importante sottolineare che il diritto di usufrutto non può essere venduto o trasferito, ma può essere solo trasmesso per successione ereditaria. Inoltre, il beneficiario dell'usufrutto ha l'obbligo di conservare i beni oggetto dell'usufrutto e di non compiere atti che ne diminuiscano il valore. In conclusione, il diritto di usufrutto è un diritto reale che consente al beneficiario di utilizzare e godere dei beni oggetto dell'usufrutto, nonché di percepirne i frutti. Esso può essere costituito tramite atto testamentario, cessione in tribunale o deductus usufructus, e può essere temporaneo o vitalizio.

Percepire i frutti ed usare il fondo). Qual è la disciplina dell'usufrutto? Il limite in capo all'usufruttuario è quello di non alterare la destinazione economica della cosa o l'uso che quel bene aveva in precedenza in capo al proprietario. Questo non solo nel caso in cui l'alterazione economica della cosa produca un peggioramento, ma anche nel caso in cui produca un miglioramento. Un altro problema che si pone è quello della tutela: l'usufruttuario è tutelato poiché ovviamente il proprietario deve concedere l'usufrutto se non lo concede l'usufruttuario può esercitare l'azione chiamata "vindicatio usufructus". Il problema più importante è quello della tutela del nudo proprietario, poiché questo può temere che l'usufruttuario possa nuocere al bene ricevuto in usufrutto. Come può il nudo proprietario far si che l'usufruttuario non rechi danno al bene ricevuto?

Nel diritto romano c'era la regola, ricavata dalla legge Aquilia, che imponeva il pagamento di una pena pecuniaria al soggetto che avesse compiuto un danno a una determinata cosa; ma questa regola di cui il nudo proprietario poteva giovarsi era particolare perché prevedeva che il danno fosse causato con il contatto fisico, cioè che l'offensore dovesse, con il contatto fisico, aver recato danno alla cosa. Se, ad esempio, l'usufruttuario non causava un danno mediante un comportamento fisico diretto, ma lo causava mediante le omissioni (es. omettere di fare manutenzione) non si poteva usare la regola della legge Aquilia. In questo caso interviene il diritto pretorio e impone all'usufruttuario di prestare una promessa solenne, al momento dell'assunzione del diritto di usufrutto, che consiste in due sottopromesse: 1. di restituire la cosa come la ricevuta vir bonus 2. di comportarsi come un (uomo corretto e leale) In mancanza di queste due, promette di pagare.

Ogni danno causato viene coperto dalla cautio fructuaria. Questa promessa si chiama cautio fructuaria, con la quale si garantisce che se il bene fosse stato restituito distrutto, l'usufruttuario avrebbe pagato ogni danno causato. Questa diventa molto importante poiché con essa il proprietario si garantisce che la cosa venga restituita come l'ha consegnata o che il danno venga ripagato.

Ci sono anche situazioni particolari del diritto di usufrutto:

  • Quasi usufrutto: quando l'usufrutto riguarda beni consumabili viene chiamato quasi usufrutto. Il quasi usufruttuario diventa proprietario dei beni? Sì, perché il quasi usufruttuario può consumare quei beni e quindi vuol dire che ne ha anche la disponibilità giuridica.
  • Uso: si tratta di un diritto di usufrutto vero e proprio, ma è un diritto limitato al solo uso della cosa e non prevede la percezione dei frutti.

LE OBBLIGAZIONI

La responsabilità individua la posizione giuridica di colui che non ha adempiuto,

e l'ordinamento giuridico collega a questa posizione un'idea di sanzione; ad esempio, in età molto antica esisteva la figura della schiavitù per debiti. Quindi in età antica parliamo delle obbligazioni come un vincolo di carattere personale, a differenza di oggi che è un vincolo di carattere patrimoniale. Questo passaggio è avvenuto proprio in età romana ed è culminato nella legge Petelia Papiria del 326 a.C. Nel corso del tempo c'è una grande proliferazione di rapporti obbligatori e mano a mano che si va avanti si diventa sempre più raffinati nella retorica delle azioni delle obbligazioni, così ad esempio il pretore aggiungerà dei factum, che vengono concesse dal pretore sulla base di un'analisi fattuale. Accanto a queste si afferma il concetto delle obbligazioni naturali, che vengono in rilievo per l'ipotesi dello schiavo e per l'ipotesi del figlio di famiglia: costoro potevano ricevere un.peculio (somma di danaro che il figlio o lo schiavo poteva utilizzare per avere un minimo di autonomia patrimoniale, soprattutto per il figlio si pensa alla costruzione di questo fenomeno). Il figlio quindi può accogliere dei rapporti obbligatori, ma questi hanno rilevanza solo secondo natura, sono rapporti che trovano la loro fonte più nell'etica, nella morale e non sul piano giuridico poiché i figli non erano soggetti di diritto. Si vengono quindi a creare delle situazioni parallele, una di queste situazioni che poteva essere usata processualmente in questi casi era la trasposizione di soggetti: quindi il condannato di un debito contratto da un figlio o da uno schiavo sarebbe stato il padre. Il creditore però poteva trovare soddisfazione non sul patrimonio del padre ma solo entro i limiti del peculio. Oggetto del rapporto obbligatorio era la prestazione = ciò che il debitore deve fare/dare (implica il trasferimento proprio della proprietà o di un diritto).

altro diritto proprio del debitore) /non fare (comprende qualsiasi ipotesi che sia in grado di soddisfare il debitore); in ogni caso la prestazione doveva avere delle caratteristiche:

  • avere un carattere patrimoniale: cioè, suscettibile di essere valutata in danaro
  • avere prestazioni possibili da realizzare: questo concetto della possibilità era importante perché se si fosse posta a base dell'obbligazione una prestazione impossibile il negozio sarebbe caduto in nullità
  • la prestazione doveva essere lecita: l'obbligazione deve avere ad oggetto una prestazione conforme all'ordinamento e non deve ledere il buon costume
  • deve essere determinabile

I CONTRATTI

Dobbiamo partire dall'idea di fonti dell'obbligazione e ci chiediamo: "da cosa sorge un'obbligazione?" può sorgere o da un fatto lecito e volontario: contratto; oppure sgorga da un fatto illecito. Nei confronti del ladro si in rem, agisce con azioni per la

violazione del diritto di proprietà, e conin personam,azioni perché il debitore in quel momento è anche il ladro. Per parlare dei contratti ci possiamo riferire grossomodo all'art.1321 c.c. che definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale. Il contratto genera sempre una modifica all'interno del patrimonio delle parti. Per i romani i contratti erano solo quelli che avevano rapporti obbligatori. Il giurista Labeone ritenne che si potesse parlare di contratto solo per quell'accordo tra le parti che avesse presentato un legame interno tra prestazione e controprestazione, che presentavano cioè il sinallagma; esempio tipico di rapporto sinallagmatico è la compravendita poiché appena le parti si accordano scatta l'obbligo per una parte di trasferire il prezzo e per l'altra parte l'obbligo di trasferire la merce: quindi,

L'obbligo di trasferire il prezzo sussiste solo finché sussiste l'obbligo di trasferire la merce, quindi tra prestazione del compratore e prestazione del venditore c'è un legame intangibile = sinallagma.

A Roma, in un momento iniziale, i contratti erano solo quelli con un legame sinallagmatico, tutti gli altri erano negozi giuridici. Laboene individua dei contratti in senso stretto che sono i contratti consensuali.

Contratti consensuali: contratti i cui effetti sorgevano per effetto del consenso delle parti e a Roma erano 4:

  1. emptio venditio - compravendita
  2. mandato
  3. società (locatio-conductio)
  4. contratto di locazione

Il momento in cui il negozio produce i suoi effetti viene indicato come il "momento perfezionativo": il contratto è perfetto quando è concluso ed eseguito. Il momento perfezionativo può dipendere da diversi fattori e noi distinguiamo i contratti sulla base del momento perfezionativo.

Possiamo avere: contratti verbali: le obbligazioni delle parti (effetti) si determinano in virtù della pronuncia di determinate parole solenni. L’ipotesi che viene in mente è la (un soggetto si obbliga a fare qualcosa nei confronti di un altro attraverso la domanda “spondes”?“spondeo”). Il fatto che fosse un contratto verbale significava che appena rispondevo alla domanda diventavo obbligato nei confronti dell’altra parte. La causa del negozio non è apparente perché la forma ha un’importanza assorbente e quindi ci si fonda solo su quello. Se viene conclusa una sponsio in male fede (es. faccio giurare a un soggetto che mi restituisce dei soldi prima che io glieli abbia prestati e che poi non presto) si può apporre l’eccezione di dolo. contratti documenta
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicole210 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Frunzio Marina.