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Natura costituzionale delle norme sulle fonti
La natura costituzionale delle norme sulle fonti è oggi un punto acquisito, la costituzione disciplina le fonti in modo ben definito, per lo meno relativamente a quelle primarie. Disciplina il procedimento di formazione, i limiti di validità, i rapporti tra le fonti primarie e secondarie. Il sistema delle fonti primarie è ben definito dalla costituzione e alla stessa legge ordinaria è inibito istituire fonti ad essa concorrenziali. Quindi abbiamo una definizione delle fonti primarie estremamente chiare, viceversa manca nella costituzione una vera e propria disciplina delle fonti subordinate alla legge.
Art.87 comma 5 cost. - parla delle emanazioni dei regolamenti da parte del capo dello stato. Quindi presidente della repubblica con poteri di emanazione della legge e di regolamenti.
Art.117 comma 6 cost. - introduce la potestà regolamentare dello stato, delle regioni e degli altri enti locali e ha dettato i criteri.
Di ripartizione tra di loro. Nella costituzione troviamo degli indicatori che ci fanno capire che gli esecutivi hanno potestà regolamentare, ma non c'è una disciplina di regolamenti e procedimento di formazione dell'atto, li andiamo a cercare nella legge 400 del 1988.
Il procedimento di formazione dell'atto e la tipologia di regolamenti, come atti subordinati alla legge, stanno in una previsione di legge. Rispetto alle indicazioni contenute nell'art. 1 delle preleggi, la realtà è diventata complessa, policentrica: non è più la legge al centro del sistema, il principio di gerarchia e di competenza hanno un'espansione complessa. La complessità del sistema delle fonti la troviamo dicendo che le regioni fanno leggi esclusive e concorrenti con la legge dello stato, l'Europa fa leggi che hanno valenza immediata nel nostro ordinamento; a questo si aggiunge il controllo di costituzionalità.
Art.11 prelefficacia
della legge nel tempo è una disposizione che costituisce una direttiva per l'interprete e pone un limite al legislatore, limite che può essere derogato dal legislatore. La regola a cui l'interprete deve attenersi è quella della irretroattività, la legge non dispone che per l'avvenire. Questo ha molta importanza nel valutare gli effetti dell'abrogazione.
Art. 12 prel. interpretazione della legge il primo passaggio per passare dalla disposizione alla norma è quello di dare alla disposizione il significato letterario. Ci parla anche dell'analogia legis e dell'analogia iuris per la risoluzione di casi non disciplinati dal diritto scritto: se non c'è una norma che disciplina un caso specifico, mi rivolgo alle norme che disciplinano casi analoghi; o altrimenti ai principi generali dell'ordinamento (analogia iuris).
QUINDI: ha una doppia efficacia: disciplina i poteri dell'interprete,
attribuisce alle norme dettate dal legislatore efficacia normativa per casi non espressi. A questa interpretazione si aggiunge la regola dell'interpretazione adeguatrice secondo la quale tra due o più interpretazioni di una disposizione normativa, l'interprete deve scegliere quella maggiormente conforme alle norme di grado superiore.RILEVANZA DELLE FONTI COMUNITARIE
Dobbiamo dire quanto il processo di integrazione europea ha influenzato il sistema delle fonti. Le fonti comunitarie si collocano tra le fonti primarie ma non risultano previste in modo esplicito dal testo costituzionale. L'articolo 117 della Costituzione conferma la diretta applicabilità dei regolamenti comunitari e quindi l'idoneità delle fonti comunitarie a creare norme nell'ambito degli stati membri che si affiancano alle fonti nazionali, limitandone efficacia e validità. L'articolo 11 della Costituzione prevede limitazioni della sovranità che consente la riserva di legge.
che si colloca all'interno del principio di gerarchia e determina i rapporti tra fonti primarie e secondarie. La riserva assoluta deve essere designata per legge, cioè tutto ciò che non è disciplinato con legge può essere lasciato all'intervento dei regolamenti. Tutta la materia che disciplina le libertà fondamentali è disciplinata con legge perché la riserva di legge ha un valore garantista, cioè funziona come limite alla potestà dell'esecutivo. Quindi, esclude che la materia possa essere disciplinata dall'esecutivo, che è espressione della maggioranza, ma invece sia frutto del dibattito parlamentare che coinvolge le opposizioni. QUINDI, la riserva di legge si esclude, in tutto o in parte, l'intervento della potestà normativa secondaria, cioè divieto di permettere alle fonti regolamentari di intervenire nella disciplina di oggetti riservati al legislatore.disciplinarecompiutamente quegli oggetti. Ha valore garantista perché rappresenta illimite alla potestà dell'esecutivo nei confronti del parlamento. E poiché lariserva di legge opera soprattutto con riferimento alle limitazioni dei dirittifondamentali, è assoluta quando stabilisce che può essere limitato soltanto neicasi stabiliti dalla legge (art.13 cost).Quando si dice "secondo la legge" o "in base alla legge" (art.97 cost.) è unariserva relativa.Questo valore garantista è che nel momento in cui l'attribuisco ai dirittifondamentali persegue esigenze di uguaglianza e di garanzia giurisdizionaledei diritti.Le disposizioni sulla legge sono costruite sull'idea della centralità della legge.Troviamo il riferimento alla crisi della legge come atto normativo. Nel passaggiodallo stato liberale allo stato democratico abbiamo detto che in fondo ilriferimento alla forza della legge si poneva con
riferimento alla generalità e all'astrattezza dell'atto normativo. Alla legge come atto generale ed astratto, come limite negativo dell'attività dei singoli, si è venuta sempre più affiancando l'idea della legge come strumento per la realizzazione dell'indirizzo politico-governativo, la legge come strumento per eliminare le disuguaglianze economico-sociali, legge come strumento per attuare la politica economica del governo. La legge ci esprime il passaggio dallo stato moderno allo stato democratico sociale, la conseguenza è stata che con la frammentazione in leggi di settore, leggi eccezionali, interpretative fino alla categoria delle leggi provvedimento. QUINDI la stessa idea della legge è diventata un elemento complesso, perché la contemporaneità ci mostra una frammentazione in leggi. Sentenza 225/1999. È un fenomeno che tende alla amministrativizzazione della legge, quindi ad un allontanamento daicaratteri di generalità e astrattezza. Per l'interprete significa che diventa difficile riconoscere le caratteristiche sostanziali dell'atto, diventa difficile, leggendo il testo, distinguere la legge con caratteri generali ed astratti, da un atto amministrativo con caratteri concreti. Ci posta alla considerazione della difficoltà del parlamento di esprimere un indirizzo politico generale. L'atto è un atto riservato al parlamento, riservato alla legge ordinaria; non può intervenire il governo valore garantista perché circoscrive la discrezionalità dell'amministrazione; c'è uno spazio importante di coinvolgimento delle opposizioni; e c'è un controllo di costituzionalità delle leggi. I diritti fondamentali dei cittadini sono soggetti a riserva di legge, non si possono toccare con un atto subordinato alla legge. ANTINOMIE Antinomia = contrasti fra norme. Antinomia fra norme significa cheesse esprimono significati fra loro non compatibili e non è superabile attraverso il processo interpretativo. Riscontriamo un'antinomia quando anche attraverso un processo di interpretazione non troviamo una soluzione che le faccia convivere. È contrapposta all'assenza della disposizione normativa. Se le due norme non sono compatibili mi pongono la questione di quale disposizione debba applicare per risolvere una questione. I criteri sono elaborati dalla scienza giuridica, a volte codificati in leggi e si trovano nelle preleggi del codice civile. I criteri sono 4: 1. criterio cronologico: in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella più recente a quella più antica. È un criterio fisiologico dell'ordinamento. Art.70 cost. ci dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere e accoglie implicitamente il criterio cronologico, cioè accoglie una visione dinamica dell'ordinamento. QuestoIl percorso di innovazione del diritto ci pone il problema di mettere a sistema il diritto che si rinnova. La prevalenza della nuova norma sulla vecchia si esprime attraverso l'abrogazione: è l'effetto che la norma più recente produce nei confronti della norma meno recente in contrasto. L'effetto dell'abrogazione è la cessazione dell'efficacia della norma giuridica precedente. Efficacia = idoneità di un atto a produrre gli effetti suoi propri.
Mettere in relazione l'efficacia delle norme con il principio di retroattività delle leggi. "Gli atti normativi dispongono per il futuro e non hanno effetti retroattivi". Il principio della retroattività, fissato dalle preleggi, in alcuni casi può essere derogato. Il principio di irretroattività vale anche per l'abrogazione: l'effetto abrogativo si produce dal momento dell'entrata in vigore della legge ex nunc più recente, si dice che
L'abrogazione opera (da ora); dal punto di vista dell'interprete significa che il giudice può riscontrare che, data la successione nel tempo, ho una legge nuova che ha fatto perdere efficacia alla precedente e quindi la vecchia norma, benché abrogata, sarà la norma applicata dal giudice per i vecchi rapporti giuridici. L'abrogazione può essere:
- Espressa: il legislatore dice espressamente "sono abrogate le seguenti disposizioni". In questo caso ciò che dispone il legislatore vale per tutti: ergo omines.
- Implicita: la legge nuova entra in vigore ma non specifica se la sua entrata in vigore produce effetti di incompatibilità antinomici con altre norme. È l'interprete che deve capire cosa è compatibile e cosa no. Soltanto inter partes.
- Tacita: una nuova disposizione normativa sostituisce completamente la