Biodiritto
Prof. Casonato
1. Le questioni tradizionali
Aborto
Sentenza di riferimento: Roe vs Wade – Corte Suprema degli Stati Uniti 1973
È una storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che rappresenta uno dei principali precedenti riguardo alla legislazione sull' aborto. Prima di tale sentenza, l'aborto era disciplinato da ciascuno Stato dell'unione, con legge propria. In almeno 30 Stati era previsto come reato di common law, cioè non poteva essere praticato in nessun caso. In 13 Stati era legale nei seguenti casi: pericolo per la donna, stupro, incesto o malformazioni fetali. In 3 Stati era legale solo in caso di stupro e di pericolo per la donna. Solo in 4 Stati l'unico requisito legale era la richiesta della donna.
Ciò che veniva chiesto ai giudici era se la Costituzione federale riconoscesse un diritto all'aborto anche in assenza di problemi di salute della donna, del feto e di ogni altra circostanza che non fosse la libera scelta della donna. La decisione venne presa con una maggioranza di 7 giudici a favore e 2 contrari.
Secondo questa interpretazione, ormai accolta dalla giurisprudenza costituzionale statunitense, esiste un diritto alla privacy inteso come diritto alla libera scelta di ciò che attiene alla sfera più intima dell'individuo. La sentenza enuncia quindi due principi:
- L'aborto è possibile per qualsiasi ragione la donna lo voglia fino al punto in cui il feto diventa in grado di sopravvivere al di fuori dell'utero materno, anche con l'ausilio di un supporto artificiale. Questa condizione si verifica in media intorno ai sette mesi (28 settimane);
- In caso di pericolo per la salute della donna, l'aborto è legale anche qualora la soglia oltre la quale il feto è in grado di sopravvivere al di fuori dell'utero materno sia stata sorpassata.
Autodeterminazione della donna (modello statunitense) → art. 8 CEDU
Diritto alla salute (modello europeo) → si deve dimostrare che l’aborto è giustificato dalla tutela della salute della donna, sia fisica che psichica
Sentenza: June Medical Services vs Russo – USA 2020
Nel 2014, lo Stato della Louisiana ha adottato il Louisiana Unsafe Abortion Protection Act (c.d. Act 620), che imponeva il requisito secondo cui i medici abortisti dovevano avere il diritto di far accedere le proprie pazienti presso una struttura ospedaliera che si trovasse nel raggio di 30 miglia dal luogo in cui si svolgeva l’aborto.
A seguito della pronuncia della Corte Suprema che aveva dichiarato incostituzionale tale legge, la District Court aveva accolto la richiesta della sospensione dell’efficacia dell’Act 620. Applicando i criteri stabiliti dalla massima giurisdizione federale, la Corte aveva riscontrato:
- Che la normativa non comportava alcun vantaggio significativo per le donne, in termini medici
- Che le condizioni poste a disciplina della capacità di ottenere il diritto di accesso non potevano né avrebbero potuto essere soddisfatte dai medici abortisti, per motivi scollegati dall’interesse dichiarato dallo Stato di tutela della salute e della sicurezza delle donne
- Che questa impossibilità costituiva un ostacolo significativo per le donne che desideravano abortire: pertanto la legge imponeva un onere indebito per le pazienti ed era incostituzionale
La Corte Suprema, con una maggioranza di 5 giudici contro 4, ha rovesciato la sentenza di 2º grado, accogliendo il ricorso delle cliniche e dei medici abortisti. La Corte ha stabilito che l’Act 620 della Louisiana era incostituzionale alla luce della giurisprudenza della stessa Corte Suprema. Secondo la massima giurisdizione federale, le norme a tutela della salute che non sono necessarie e che hanno l’obiettivo o l’effetto di costituire un ostacolo significativo per le donne che desiderano abortire rappresentano un onere indebito per l’esercizio di tale diritto; esse sono pertanto incostituzionali.
Trap laws: leggi statali che cercano di porre delle condizioni per sfavorire l’aborto → la Corte Suprema ha confermato il diritto all’aborto negli Stati Uniti, dichiarando incostituzionali le leggi che cercavano di limitare tale diritto.
Fine vita
→ Italia
Art. 32 Cost. DIRITTO ALLA SALUTE “La Repubblica tutela la salute come FONDAMENTALE DIRITTO dell’INDIVIDUO e della COLLETTIVITÁ, e garantisce cure agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Piergiorgio Welby (2006)
In considerazione del suo grave stato di salute in stato di malattia terminale, il sig. Welby chiese l’interruzione dei trattamenti sanitari di sostegno vitale (Welby era capace di intendere e volere e di esprimere la propria volontà).
In prima battuta tale diritto non gli fu riconosciuto: per il medico significherebbe far morire una persona. Poi intervenne il dott. Riccio che, effettuando l’operazione, lasciò morire Welby; il dott. Riccio dovette affrontare due procedimenti (disciplinare e penale) per omicidio del consenziente; successivamente venne assolto perché si ritenne che egli avesse solamente adempiuto ai suoi doveri di medico, rispettando la volontà del paziente.
Si riconosce l’esistenza di un diritto di rango costituzionale quale quello di “autodeterminazione individuale e consapevole” in materia di trattamento sanitario.
Legge 219/2017: consenso, rifiuto ai trattamenti, testamento biologico
Fabiano Antoniani - Dj Fabo (2018)
Attaccato a trattamenti di sostegno vitale, ma capace di intendere e di volere, Dj Fabo ha chiesto non solo l’interruzione dei trattamenti, ma anche un’assistenza al suicidio (morte accelerata provocata da sostanza esterna; suicidio medicalmente assistito).
Art. 580 c.p.: l’assistenza al suicidio è punita con una pena detentiva da 5 a 10 anni
Marco Cappato ha deciso di accompagnare Dj Fabo in Svizzera, dove riuscì ad ottenere l’eutanasia. Tornato in Italia, Cappato si è autodenunciato per il reato di agevolazione materiale al suicidio, e fu imputato per istigazione/aiuto al suicidio.
Sentenza 242/2019 Corte Cost.: a determinate condizioni (in relazione alla situazione concreta) è possibile l’assistenza al suicidio.
In Italia l’assistenza al suicidio non è vietata, ma permessa a determinate condizioni: persona affetta da patologia irreversibile, dolore psicofisico intollerabile, capacità di intendere e volere, trattamenti di sostegno vitale.
Il divieto assoluto di aiuto al suicidio finirebbe per limitare la libertà di autodeterminazione del malato.
Eluana Englaro (1992)
A seguito di un incidente, era tenuta in vita da macchinari di sostegno vitale (stato vegetativo permanente). Il padre, in qualità di tutore, chiese la sospensione dei trattamenti, ma non riuscì a farsi riconoscere tale diritto. Dato lo stato vegetativo, si doveva cercare di ricostruire la volontà di Eluana (morì nel 2009, quindi molto prima della legge sul testamento biologico del 2017).
Prevale la vita o la volontà della persona? La ragazza rimase per 17 anni in stato vegetativo; poi nel 2007 la Cassazione stabilì l’esistenza di un diritto a rifiutare i trattamenti e se questa è la volontà si deve garantire. La morte è permessa in presenza di 3 condizioni: che i rappresentanti della ragazza fossero d’accordo (tutore, curatore e legali), che la condizione fosse irreversibile, che ci fossero elementi di prova chiari, univoci e convincenti sulla volontà della ragazza. Eluana morì nel 2009.
→ Francia
Alain Cocq (2020)
Affetto da una malattia incurabile che causa sofferenza, ha chiesto al Presidente della Francia Macron di essere aiutato a suicidarsi. Tale richiesta gli è stata rifiutata perché in Francia è espressamente proibito. La legge francese del 2016 permette in teoria di rifiutare le cure ma ci sono varie interpretazioni possibili a seconda dello stato di coscienza del paziente. Cocq è uno storico militante della lotta per il fine vita ed è diventato noto per il tentativo di trasmettere la sua morte in diretta su Facebook, smettendo di nutrirsi, come forma di protesta. La piattaforma ha bloccato lo streaming perché non può trasmettere “tentativi di suicidio".
Vincent Lambert (2019)
Altro caso simbolico sul dibattito di fine vita. A seguito di un incidente nel 2008, era costretto in stato vegetativo, con esclusione di possibili miglioramenti. Dopo un lunghissimo dibattito tra Corti, egli riuscì a farsi concedere l’eutanasia nel 2019.
2. Le questioni nuove
Trasferimento mitocondriale
La tecnica si basa su una manipolazione microchirurgica degli ovuli della donna con malattie genetiche, allo scopo di sostituire i suoi mitocondri difettosi con mitocondri provenienti da una donatrice di ovuli, in modo da far nascere un figlio sano (con patrimonio genetico proveniente da tre persone: genitori + donatrice).
Altra questione
1º Caso (Inghilterra, 2018): Charlie Gard e Alfie Evans, due bambini considerati in condizioni gravissime dai medici, che quindi avevano proposto ai genitori di staccare i bambini dai trattamenti, perché stavano soffrendo troppo. I genitori fanno causa ai medici, ma il tribunale dà ragione a quest’ultimi (“non si poteva escludere il dolore dei bambini”): a fronte da questa possibilità di dolore dei bambini, in aggiunta all’impossibilità di tenere in vita i bambini, i medici sono legittimati a fare il “best interest” dei bambini. Nonostante la volontà contraria dei genitori, i giudici hanno dato la possibilità ai medici di interrompere i trattamenti in modo da non far soffrire i bambini ulteriormente.
2º Caso (Inghilterra, 2019): Tafida Raqeeb, bambina di 5 anni a cui è stata diagnosticata una lesione cerebrale causata da una rara malformazione. I medici, data la gravità della situazione, ritennero che nel “best interest” fosse il caso di lasciarla morire. I genitori iniziano una battaglia legale contro l’ospedale, convinti della possibilità di miglioramento della figlia, e chiedono il trasferimento in un ospedale a Genova, disposto a prendersi cura di lei. Questo fu concesso poiché i medici hanno escluso la possibilità del dolore ulteriore durante il trasferimento (che invece c’era nel caso precedente). Attualmente la bambina è ancora ricoverata lì.
CRISPR/Cas9
Tecnica di ingegneria genetica che permette di intervenire modificando, sostituendo o cancellando porzioni di DNA (se l’elica del DNA presenta mutazioni sfavorevoli, c’è la possibilità di condurre all’interno del corpo umano una molecola che permette di intervenire sulla parte di DNA difettosa).
Il sistema CRISPR si basa sull’impiego della proteina Cas9, una sorta di forbice molecolare in grado di tagliare un DNA bersaglio, che può essere programmata per effettuare specifiche modifiche al genoma di una cellula, animale umana o vegetale. A seguito del taglio introdotto da Cas9, attraverso opportuni accorgimenti, è infatti possibile eliminare sequenze di DNA dannose dal genoma bersaglio oppure è possibile sostituire delle sequenze, andando ad esempio a correggere delle mutazioni causa di malattie.
Questa scoperta è stata una vera e propria rivoluzione per la ricerca biomedica, poiché per la prima volta si è riusciti ad introdurre modificazioni desiderate nel genoma in modo semplice, efficace, veloce ed economico. La robustezza di questa tecnica la sta spingendo rapidamente verso la sperimentazione clinica.
Le enormi potenzialità offerte dalla forbice molecolare chiamata CRISPR/Cas9, il correttore genomico, per l’uso in terapia sono ad oggi frenate dagli errori di taglio, detti off-target, cioè fuori bersaglio, che avvengono sul genoma umano durante il suo utilizzo (fonte: pagina CIBIO UniTn CRISPR/Cas9).
Dubbi: la proteina Cas9 deriva dal batterio dello streptococco, quindi è possibile che il sistema immunitario delle persone trattate con questa tecnica reagisca nei confronti delle cellule bersaglio come se fossero portatrici di un’infezione, portando alla loro distruzione. Quindi, problemi di efficacia della terapia + possibili danni collaterali.
Lavorare sull’embrione umano, intervenire sullo stesso per inserire una modifica del DNA che potrebbe salvare e sviluppare un bambino sano (tecnica che è già stata provata sugli umani).
Esperimento di 5 anni fa in Cina: 86 embrioni selezionati (non più impiantabili per assetto genetico incompatibile con lo sviluppo, quindi destinati alla distruzione), con il CRISPR/Cas9 si è andato a sostituire un embrione. Non è ancora una tecnica così sicura per essere effettuata su embrioni impiantabili, quindi per ora si lavora su embrioni non destinati all’impianto.
He Jiankui, nel 2018 in un convegno a Hong Kong ha affermato di aver adottato tale tecnica CRISPR/Cas9 su embrioni umani che poi ha impiantato su due donne, e che poi si sono sviluppati correttamente (sono nate due bimbe). Egli, inoltre, sostiene che queste due bimbe sarebbero immuni dall’HIV. Queste due bimbe non sono mai state viste, quindi i dati non sono affidabili. Il ricercatore è stato processato, licenziato ed è attualmente in carcere per condotta contraria all’etica.
In molti esseri umani le difese immunitarie sono andate a combattere la modifica del DNA, contrastando quindi la tecnica del CRISPR/Cas9.
Donazione organi
Le liste d’attesa sono molto lunghe, gli organi disponibili sono pochi. Sono state fatte delle sperimentazioni sugli animali, sul trapianto di organi dal maiale al babbuino. Nel momento in cui il maiale è un embrione si può intervenire sullo stesso, inserendo nell’embrione cellule che derivano dalla scimmia, in modo che il maiale produrrà un cuore che geneticamente appartiene alla scimmia.
Vantaggio: nel momento in cui la scimmia riceverà un cuore che geneticamente è suo, le crisi di rigetto dell’organo diminuiranno. Per ora si sta solo lavorando su trapianti tra animali, ma si sta studiando se questo procedimento sarà possibile sugli umani.
Però questo inserimento tramite CRISPR/Cas9 potrebbe comportare altre trasformazioni intaccando altri organi? (es: il trapianto del cuore potrebbe intaccare anche il cervello?) In caso di risposta affermativa, il problema sarebbe enorme.
3. Le questioni nuovissime
Organoidi cerebrali o “mini brains”
= cellule indirizzate a diventare cervelli umani → alcuni ricercatori europei hanno generato organoidi cerebrali per studiare i meccanismi di vari disturbi neurologici e quindi scoprire nuovi farmaci per curarli; hanno coltivato linee di cellule staminali (= cellule allo stato primitivo) embrionali umane. Attualmente le cellule stanno crescendo. Questa ricerca negli Stati Uniti sta andando avanti, mentre in Italia non c’è dibattito pubblico sulla questione.
Morte
= cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali → in Italia, come nella maggior parte dei Paesi, si dà prevalenza alle funzioni cerebrali piuttosto che a quelle cardiache (una persona muore quando perde in modo irreversibile tutte le funzioni dell’encefalo) → mancanza di sangue e ossigeno al cervello (cuore e polmoni si sono fermati).
Esistono vari criteri per accertare la morte, a seconda delle circostanze. Nel caso di arresto cardiocircolatorio, l'accertamento della morte si effettua osservando e documentando l'assenza della funzione del cuore per un periodo di tempo sufficiente ad avere la certezza che il cervello abbia subito un danno totale e irreversibile. Nel caso di morte encefalica, l'accertamento si effettua documentando la mancanza di tutte le funzioni del cervello che differenziano la vita dalla morte. Si dà prevalenza ai criteri neurologici in quanto tali consentono di distinguere con certezza la morte da qualsiasi altra situazione, anche la più grave, come il coma profondo o lo stato vegetativo.
Caso del 2019: dei ricercatori americani prendono delle teste di maiali appena macellati, prendono i cervelli e li immergono in liquidi contenenti sostanze nutritive. Questi cervelli, dopo 4 ore di morte, ricominciano a svolgere determinate funzioni: alcune aree cominciano a consumare zucchero, a produrre CO2, si attivano dei segnali elettrici. Quei maiali sono vivi o morti? Sono vivi, in quanto non hanno cessato in maniera irreversibile tutte le funzioni cerebrali.
Talvolta alcune questioni della scienza impongono ai giuristi di verificare la tenuta delle teorie, in questo caso della definizione di morte. Questioni scientifiche ed esigenze sociali potrebbero arrivare a far cambiare una definizione giuridica: il termine “morte” degli anni ‘70 non si adatta più al progresso scientifico, andrebbe modificata la definizione. Bisognerebbe specificare quali sono le funzioni cerebrali tipicamente umane. → Il biodiritto ci mostra come evoluzioni scientifiche costringono i giuristi a valutare la tenuta di alcune teorie.
4. Le questioni future
Intelligenza artificiale
Esistono varie definizioni di intelligenza artificiale (AI). Alcuni dicono che negli anni si arriverà all’intelligenza artificiale “forte” (Strong AI), capace di raggiungere l’intelligenza umana. Altri dicono che tale intelligenza sia già superiore a quella umana in alcune questioni (es: calcolatrice del telefono che fa calcoli che nessun umano riuscirebbe a fare in così poco tempo, computer che batte gli umani a scacchi).
Caso del Robot Sophia: dichiarata cittadina dell’Arabia Saudita; questo robot umanoide è un’intelligenza artificiale che sviluppa autonomamente proprie risposte a stimoli esterni.
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