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ELABORAZIONE CDM
Autonomia dell'Ordine o espressamente riconosciuta da legge statale o con un ruolo riconosciuto gli. L'intervento statale può essere a livello minimo (IT - Costituisce gli ordini, li obbliga a vigilare, stabilisce le modalità con cui si prendono le decisioni e il procedimento disciplinare - assunto con legge statale - gestito dall'ordine) Quello massimo, che caratterizza ogni fase (FR - Nella formazione e adozione del codice, infine nella sua pubblicazione in G.U.) Intermedio (GR - Non c'è incidenza pubblica in ogni fase, viene riconosciuta una certa autonomia agli ordini professionali)...
Ingresso della NORMA DEL CD
- Non mediata - Entra direttamente come fonte (Decreto in CS o in GR).
- Mediata - IT - Rilevanza mediata dal rif. ad altre norme statali, a clausole generali.
Sempre una autoregolamentazione della professione ma formalmente in alcuni casi il CD rimane espressione
dell'autonomia normativa dell'ordine, il altriIn FR c'è un bilanciamento tra la competenza legislativa (molto dettagliata) 15 – Prima dell'emanazione delle leggi di bioetica si tiene un dibattito tra quelli che potremmo definire gli S generali della bioetica (questo non significa che vengano ascoltate proprio tutte le istanze coinvolte o che non ci siano delle contestazioni, sono comunque un'occasione di dibattito negli anni sempre più incrementato. L'ultima loro decisione ha riguardato la sedazione profonda e ha riformato il Code de la sante Republique. La FR ha, come fonte privilegiata nell'ambito del bioD, quella legislativa. Il fatto che abbia attribuito alla categoria professionale il compito di definire la procedura collegiale è un bilanciamento tra la competenza legislativa (componente democratica) e quella dell'ordine professionale (componente tecnica). Il legislatore definisce quasi tutto ma lascia
All'ordine professionale il compito di definire gli aspetti dell'ambito tecnico - medico. Questo sul piano formale, sul piano sostanziale se si osserva il dibattito in FR sul fine vita si vede come il potere riconosciuto ai medici sia ampiamente dibattuto. Ad esempio vi fu il caso di un uomo non più in grado di esprimere la propria volontà che aveva manifestato la volontà di non subire un trattamento qualora si fosse ritrovato in una situazione del genere. Si crea un contrasto tra la sua fidanzata, che chiede l'interruzione, e i suoi familiari, che si oppongono. Il CS chiede un'ulteriore consultazione con un Collegio di medici. Ecco come risulta più complicato quel bilanciamento concretamente attuato, per il margine di scelta lasciato al medico sull'iniziare o meno la procedura.
PMA In FR il c. d. prevede pochissime norme, c'è solo un rimando alle norme legislative (dagli anni '90 il quadro legislativo in materia di...
bioetica è molto definito). Questo per via del rapporto tra fonte legislativa e c. d.. Degli aspetti della PMA si occupa un'Agenzia per la Biomedicina. È la stessa categoria professionale che decide di non inserire nulla di più. In GR è completamente diverso; c'è una legge che definisce i PF, spesso anche in ambito penale, e poi ci sono delle linee guida dell'ordine professionale (Federazione Nazionale dei medici tedeschi) che poi sono recepiti a livello statale. La loro direttiva sulla PMA definisce moltissimi aspetti (pratiche ammesse, pratiche speciali, P. giuridici che i medici devono seguire. Questa direttiva orienta l'attività del medico e sottolinea l'importanza della disciplina deontologica, soprattutto in ragione del fatto che il legislatore non ha disciplinato la materia in modo sistematico. C'è un richiamo al ruolo di guida che l'ordine professionale è chiamato a svolgere. Si sottolineache l'intervento in questo ambito dovrebbe considerare tanto i P.giuridici quanto quelli dell'etica professionale, degli sviluppi scientifici intervenuti, di quanto è stato fatto negli altri ordinamenti. 2 fonti giuridiche che nella PMA hanno un ruolo diverso: - Mero richiamo alla fonte legislativa in FR - Disciplina molto dettagliata in FR a fronte di una disciplina legislativa che definisce solo i PF. Un intervento diverso quello del legislatore tedesco rispetto a quello francese. Ciò nonostante è proprio l'Agenzia per la Biomedicina in FR che sottolinea il ruolo del medico e, nel far questo, indirettamente richiama anche il ruolo di rilevanza del c. d. E' vero che esso non disciplina nel dettaglio la PMA ma il medico nello scegliere caso per caso terrà conto anche dei P. deontologici generali. L'Agenzia evidenzia come ci siano moltissime tecniche di assistenza medica alla PMA e sostiene che ogni situazione (essendo unica) richiede che ilmedico debba adottare la soluzione più adeguata al singolo caso. In IT abbiamo dal '95 norme sulla PMA. Il codice deontologico è stato inserito dalla categoria professionale proprio per far fronte all'inerzia del legislatore. Fino al 2004 non abbiamo avuto una legislazione sulla PMA. Il c. d. del 2006 considera l'intervento del 2004 in particolare per l'obiezione di coscienza però mantiene quasi invariata l'impostazione precedente, quindi i PF nell'attività del medico (ad es l'informazione della coppia). Questo forse alla luce anche dei dibattiti emersi dalla legge 40. Molto contestata, inizialmente vietava tutta una serie di pratiche, ha subito diversi interventi, soprattutto ad opera della CoCost. Forse anche per questo nel 2006 la categoria professionale, a fronte di una legge che sollevava molti dibattiti anche in ambito medico ha mantenuto la sua disciplina. Nel 2014 si cambia leggermente il codice, ci sono interventi
della giurisprudenza che hanno ricondotto la disciplina sulla PMA a una legittimità costituzionale: "I trattamenti diagnostici e terapeutici relativi sono di esclusiva competenza del medico, che opera in autonomia e responsabilità nel rispetto dell'ordinamento". Ci furono varie sentenze della CoCost che si sono occupate della L 40 sul fatto che "la previsione legislativa non riconosce al medico la possibilità di una valutazione sulla base delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche con conoscenza del caso concreto". La previsione della creazione di 3 embrioni, in presenza delle condizioni soggettive della donna che, di volta in volta, si sottopone alla procedura di PMA si pone in contrasto con l'art 3 Cost. La tutela dell'embrione non è assoluta ma limitata all'esigenza di un bilanciamento con l'esigenza della procreazione". La CoCost nell'intervenire su questa legge perchériconosce il contrasto con l'art. 3 richiama l'autonomia della valutazione del medico perché lui può valutare caso per caso, considerare le condizioni soggettive della donna e una legge che non permette questa valutazione non permette di trattare in modo diverso situazioni che sono diverse, quindi è irragionevole. È riconosciuto uno spazio di autonomia al medico dalla CoCost per intervenire nella PMA. Rimangono nel codice i divieti inseriti dal '95, i P. deontologici alla base dell'attività terapeutica, all'informazione. A differenza di quanto avviene in FR quindi, nonostante la disciplina e la giurisprudenza intervenuta, il c. d. è vero che ha cambiato il suo atteggiamento dal 2006 al 2014 ma la categoria professionale decide di dire la sua, non fare un mero richiamo all'ordinamento ma precisare i P. deontologici che devono essere rispettati in questo ambito. Il codice del 2006 vieta la PMA ispirata da fini eugenetici. Nel2014 l'attuale art 44 vieta quella a fini di selezione etnica o genetica. In contrasto con l'orientamento giurisprudenziale, le fonti rimangono diverse nella deontologia e possono trovarsi in contrasto.
SUICIDIO ASSISTITO IN GR
Livello federale e statale. Un'evoluzione delle norme deontologiche al primo livello, inserite nel codice professionale a modello federale e poi recepite negli ordinamenti dei singoli land.
Il fine vita nel c. d. ha dal 2011 (in conseguenza della riforma delle direttive anticipate) un richiamo al rispetto della volontà, di queste direttive, inserisce il divieto dell'omicidio del consenziente e dell'assistenza al suicidio.
Quest'anno c'è stata una modifica legislativa: art c. p. sul suicidio assistito. Questo ci fa capire il rapporto tra legislatore e categoria professionale.
Prima non esisteva una norma dell'ordinamento tedesco che espressamente lo vietasse. Era il c. d. l'unica fonte che prendeva davvero
posizione in maniera espressa. Questa è una garanzia, se già a livello legislativo ci sono divergenze interpretative l'attività del medico è limitata. Nel 2011 la categoria professionale ha modificato un documento molto importante sul fine vita [In generale interviene con c. d., linee guida e altri documenti. La disciplina deontologica (a differenza dell'IT e della FR, dove è contenuta quasi completamente in un c. d.), in GR è assistita da questi importanti documenti.] ritenendo di recepire un orientamento generale (Cass 2015) di possibile apertura. Il suicidio assistito non viene più considerato espressamente come illecito deontologico, si dice solo che non rientra nei compiti del medico, si lascia aperta la possibilità di una scelta caso per caso. Pochi mesi dopo l'assemblea generale (che si riunisce per riflettere sulle questioni deontologiche per modificare il c. d.) fa emergere il dissenso della categoria professionale
rispetto a questa modifica del 2011. Si richiede di essere più chiari nel c. d. almeno a livello federale dicendo (parte poi effettivamente inserita nel c. d. federale) "che la partecipazione del medico al suicidio non solo non è un compito del medico ma è in contrasto con l'etica medica". Oggetto del bioD mutevole e inoltre che tocca le convinzioni più profonde dei soggetti. Raggiungere un consenso su determinati concetti anche all'interno della categoria professionale, qui si prendono 2 posizioni diverse nello stesso anno. I c. d. di 2 land recepiscono solo il primo comma della riforma federale (possono anche non recepirlo). Il rispetto dell'accompagnamento del malato terminale tutelandone la dignità e volontà. Essi decidono tuttavia di non richiamare espressamente quel divieto (espresso contrasto con l'etica medica). Se si leggono i documenti di questi ordini professionali comunque viene