Lezione 1 del 10/02
I valori di conto
Conti finanziari = sono i valori già espressi nella moneta di conto, che non hanno bisogno di ulteriori operazioni:
- Sono i conti accesi alle liquidità;
- Conti accesi ai debiti e crediti;
Conti economici = tutti gli altri valori:
- I conti economici di reddito accesi ai costi e i ricavi d’esercizio [riguardano prevalentemente investimenti a breve termine];
- I conti accesi alle parti ideali di patrimonio netto, ovvero il capitale sociale, le riserve e l’utile e perdita d’esercizio;
- I conti economici di reddito accesi ai costi pluriennali [costi che rimangono nell’azienda, vengono riutilizzati: i beni a fecondità ripetuta];
-
I conti economici di reddito accesi ai costi e ricavi sospesi [quelli che, nel rispetto del principio di competenza, vengono rimossi dal conto economico dell’esercizio in corso per confluire in quello dell’esercizio successivo, dopo una breve giacenza nello stato patrimoniale];
- Fra di essi rientrano i risconti [costi sostenuti anticipatamente, o ricavi riscossi, ma di competenza dell’esercizio successivo];
- I ratei [quote di rendite o costi sostenuti posticipatamente ma di competenza dell’esercizio di competenza];
- Le rimanenze finali [rappresentano un componente positivo di reddito, in quanto rettificano il valore di costi già sostenuti, ma non di competenza dell’esercizio, e vengono rinviati nell’esercizio successivo in cui diventeranno rimanenze iniziali, rappresentando un componente negativo di reddito. Si tratta ad esempio, dei costi relativi all’acquisto dei beni non utilizzati e alla realizzazione dei prodotti finiti invenduti a fine periodo, che però sono già stati rilevati dalle scritture d’esercizio; devono quindi essere compensati da una rilevazione di segno opposto].
N.B. Ripasso
I conti accesi a valori finanziari attivi e passivi + conti economici accesi alle parti ideali di capitale + conti economici di reddito accesi ai costi pluriennali + conti economici di reddito accesi a costi e ricavi sospesi = conti patrimoniali Stato Patrimoniale, del bilancio d’esercizio.
I conti economici di reddito accesi ai costi e ricavi d’esercizio = conti economici d’esercizio Conto Economico, del bilancio d’esercizio.
Per documentare cosa accade all’interno dell’azienda si utilizzano le rilevazioni d’esercizio, attraverso i valori di conto; questi con le scritture di assestamento, derivanti dall’inventario, creano i Valori di Bilancio.
Inventario d’esercizio
Si tratta dell’insieme delle operazioni di rilevazione mediante le quali si perviene alla determinazione e alla rappresentazione del patrimonio aziendale, al termine del periodo amministrativo.
Ci sono diverse operazioni, tra loro coordinate, che formano un processo inventario, il quale si svolge attraverso le seguenti fasi:
- Ricerca degli elementi del patrimonio (ad esempio, contando fisicamente oppure utilizzando i conti, le fatture, ovvero le entrate ed uscite registrate) e relativa descrizione (indicazione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli elementi del patrimonio);
- La loro classificazione in categorie omogenee, ovvero gli elementi sono accumunati da diversa natura ma stesso valore e viceversa;
- La loro valutazione, cioè l’attribuzione di un valore espresso in moneta di conto;
- Infine, la loro rappresentazione in un apposito documento/prospetto, in cui è rappresentata la struttura del patrimonio.
Gli inventari si classificano:
-
In base all’oggetto di rilevazione
- Inventari Generali, ovvero considero tutti i beni;
- Inventari Parziali, mi concentro su un aspetto;
-
In base al contenuto
- Inventari Analitici;
- Inventari Sintetici;
-
In base alla modalità di raccolta dei dati
- Inventari Di Fatto, quando conto fisicamente;
- Inventari Contabili, quando utilizzo i conti e le rilevazioni;
-
In base alla periodicità/a quando lo faccio
- Inventari Ordinari, una volta all’anno;
- Inventari Straordinari;
-
In base alla natura dei dati
- Inventari A Quantità Fisiche;
- Inventari A Quantità Monetarie;
-
In base allo scopo
- Inventari Di Costituzione;
- Inventari D’esercizio;
- Inventari di liquidazione, cessione, trasformazione, fusione e scissione;
-
In base alla forma/in che modo, come rappresento il prospetto (dipende da quello che voglio fare, diversamente dalla redazione del bilancio che è vincolata dalle normative civilistiche)
- Inventari A Sezioni Sovrapposte;
- Inventari A Sezioni Contrapposte/divise.
Scritture di assestamento
Le scritture di assestamento sono divise in 4 gruppi e sono quelle che si compongono al termine dell’esercizio per trasformare i valori di conto in valori di bilancio, cioè in valori idonei a rappresentare il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento.
-
Scritture di completamento delle scritture d’esercizio (a volte inserite tra le scritture di integrazione) riguardano:
- La rilevazione della liquidazione delle competenze bancarie dell’ultimo periodo;
- La rilevazione delle fatturazioni differite;
- La rilevazione della liquidazione del TFR;
- La rilevazione dello stralcio dei crediti inesigibili;
- La rilevazione della liquidazione IVA dell’ultimo periodo.
-
Scritture di integrazione, vanno ad aggiungere componenti di reddito positive e negative alla determinazione del reddito d’esercizio; riguardano:
- La rilevazione dei ratei attivi e passivi;
- La rilevazione della svalutazione crediti;
- La rilevazione degli accantonamenti a fondi per oneri futuri;
- La rilevazione degli accantonamenti a fondi rischi.
-
Scritture di rettifica, vanno a correggere i valori e riguardano:
- La rilevazione dei risconti attivi e passivi;
- La rilevazione delle rimanenze finali di merci e materiali di consumo.
-
Scritture di ammortamento che riguardano:
-
La rilevazione degli ammortamenti
- Ammortamento = procedimento tecnico contabile con cui viene suddiviso l’importo dell’immobilizzazione in vari esercizi; il risultato di questo calcolo è la quota di ammortamento, per cui la parte di costo pluriennale a carico dell’esercizio preso in considerazione.
- Fondo ammortamenti = somma delle quote di ammortamento calcolate fino a quel determinato momento.
-
La rilevazione degli ammortamenti
1) Situazione contabile: elenco di tutti i conti che si sono mossi nell’esercizio, con i relativi importi;
2) Scritture di assestamento;
3) Situazione contabile dopo queste scritture, per cui i valori che prima erano di conto ora sono di bilancio;
4) Riepilogo e chiusura dei conti;
5) Apertura dei conti.
[Stato patrimoniale finale = bilancio di chiusura]
Lezione 2 del 11/02
Il bilancio d’esercizio
Il bilancio d’esercizio è un documento che mette in evidenza il reddito d’esercizio ed il patrimonio di funzionamento. Confluiscono in esso i saldi dei conti utilizzati nello svolgimento dell’attività aziendale relativa al periodo considerato. Può essere inteso:
- Da un punto di vista formale = inteso come un insieme di documenti che mettono in evidenza il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento;
- Da un punto di vista sostanziale = inteso come l’insieme delle operazioni che portano alla formazione dei documenti che compongono il bilancio, cioè tutte quelle operazioni che permettono il passaggio dai valori di conto ai valori di bilancio.
Il bilancio è redatto dagli amministratori, alla chiusura del periodo amministrativo per informare gli utilizzatori del bilancio e per controllare l’operato degli amministratori stessi.
Gli utilizzatori del bilancio sono:
- Interni = il proprietario, i soci di maggioranza, lavoratori dipendenti. Essi sono portatori d’interessi diretti, infatti a tali soggetti interessa la redditività degli investimenti, la possibilità di espansione dell’azienda (ai lavoratori interessa avere informazioni sull’andamento dell'azienda e la stabilità del posto di lavoro);
-
Esterni = hanno diversi interessi a seconda di quale sia il loro legame con l’azienda:
- I clienti analizzano le informazioni per verificare la continuità dell’azienda specialmente nel caso di rapporti di medio/lungo termine;
- I fornitori puntano ad avere informazioni sulla capacità dell’impresa di far fronte ai loro impegni;
- I finanziatori vogliono sapere se l’impresa è in grado di rimborsare le quote di prestito e relativi interessi alle scadenze pattuite;
- Gli uffici fiscali utilizzano le informazioni per la redazione del reddito fiscale;
- I soci di minoranza si interessano alle informazioni per valutare se rimanere nell’azienda oppure vendere le proprie azioni e/o quote. Inoltre, vogliono sapere se potranno partecipare alla distribuzione degli utili che l’impresa stessa effettua.
Il bilancio è composto, come minimo, da quattro documenti:
- Stato patrimoniale = evidenzia il patrimonio di funzionamento;
- Conto economico = evidenzia il risultato economico d’esercizio;
- Nota integrativa = ha lo scopo di spiegare i dati di bilancio fornendo ulteriori informazioni a quelle contenute nelle tavole contabili. [senza di essa il bilancio non potrà mai essere chiaro]
- Rendiconto finanziario = riepiloga i flussi finanziari avvenuti in un certo periodo, fornendo informazioni circa la nuova struttura delle fonti e degli impieghi.
Alcune definizioni importanti per capire il bilancio d’esercizio sono:
- Configurazione del bilancio: modi in cui i valori si rappresentano in bilancio; equivale alla struttura del bilancio.
- Contenuto del bilancio: esprime le voci che devono apparire nei documenti contabili del bilancio (contenuto obbligatorio).
- Forma del bilancio: indica il modo di rappresentare il contenuto dei documenti contabili del bilancio. La forma può essere scalare (verticale) o a sezioni contrapposte (orizzontale).
Il Codice civile stabilisce il rispetto del:
- Principio della chiarezza. Quest’ultimo deve essere rispettato soprattutto nella redazione della Nota Integrativa, per la quale la legge stabilisce solo un contenuto minimale;
- Principio della rappresentazione veritiera e corretta: deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.
Principi contabili
Sono le regole tecniche che stabiliscono le modalità di contabilizzazione dei fatti di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori di bilancio. Quelli che guidano la redazione del bilancio d’esercizio appartengono a due categorie:
- Principi contabili internazionali (International Accounting Standards Board “IASB”);
- Principi contabili nazionali (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri).
È la prima volta nella storia del panorama giuridico nazionale che siamo in presenza di due discipline di redazione del bilancio, entrambe legalmente riconosciute ma fra loro alternative e basate su culture e matrici difformi.
- La Clausola Generale “governa” tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora l’applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, la clausola generale assume una prevalenza sulle regole specifiche.
- I Principi di Redazione sono gerarchicamente subordinati alla clausola generale e costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni.
- I Criteri di valutazione impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio, al fine di limitarne il potere discrezionale nell’effettuare stime e congetture.
I principi contabili, cioè i principi di ragioneria generalmente accettati ed applicati, stanno:
- A monte in quanto ne sono le fonti ispiratrici;
- A valle in quanto costituiscono gli strumenti tecnici per interpretare la legge e indicare le soluzioni quando la legge non affronta le singole problematiche operative.
È possibile distinguere tra:
- Principi contabili generali (o postulati del bilancio) = ovvero il bilancio si compone di quattro documenti e deve essere redatto con chiarezza in modo da poter fornire una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico d’esercizio;
-
Principi contabili di redazione = sono quelli ricavabili dall’articolo 2423 bis del Codice civile:
- Principio della Continuità della gestione = in base ad esso il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuità dell’attività aziendale e deve quindi rispecchiare la situazione di un’azienda in funzionamento;
- Principio della Prudenza = in base a tale principio gli utili sperati non vanno contabilizzati come componenti positivi del reddito di periodo, mentre le perdite anche se probabili vanno riflesse in bilancio. Il bilancio d’esercizio si redige entro i primi mesi dell’esercizio successivo; se si viene a conoscenza in ritardo di una perdita verificatasi nel mese di dicembre precedente, di essa bisognerà tenere conto;
- Principio della Competenza economica = le operazioni ed i fatti di gestione vanno rilevati contabilmente ed attribuiti all’esercizio cui si riferiscono e non a quello in cui si hanno le relative manifestazioni numerarie;
- Principio della Valutazione separata di elementi eterogenei = questo principio stabilisce che qualora gli elementi di natura eterogenea siano ricompresi in un’unica voce, devono essere valutati separatamente;
- Principio di Costanza = si tratta del principio della continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione; tale principio è indispensabile per poter eseguire le comparazioni del bilancio, ed è di fondamentale importanza per la determinazione dei risultati d’esercizio. Al fine della comparabilità dei dati da un esercizio all’altro e anche per evitare che, attraverso la modifica dei criteri di valutazione, vengano alterati i risultati di bilancio, la legge impone la costanza dei criteri di valutazione nel tempo. A questo principio è ammesso derogare solo in casi eccezionali, purché sia garantita la trasparenza;
- Funzione economica delle attività e delle passività = nella valutazione delle voci occorre tenere conto della funzione economica dell’attivo e del passivo considerato (prevalenza della sostanza sulla forma). Per esempio, se sotto la voce “rimanenza di prodotti” sono raccolti più articoli, per ciascuno di essi si dovrà procedere a una distinta valutazione. Può quindi accadere che i vari articoli siano valutati secondo diversi metodi.
Inoltre, il consiglio nazionale dei dottori commercialisti definisce i seguenti postulati:
- Utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione = il bilancio deve essere redatto in modo da essere di concreta utilità per il maggior numero dei destinatari. Questa finalità è, tra l’altro, raggiungibile fornendo dati quanto più analitici ed intellegibili.
- Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali = gli eventi in cui si sostanzia la gestione aziendale devono essere rappresentati in modo da privilegiare gli aspetti sostanziali e non solo quelli formali.
- Comprensibilità (o chiarezza) = il bilancio deve essere comprensibile, analitico, corredato da note esplicative.
Una rappresentazione chiara della situazione patrimoniale e finanziaria richiede:
- La distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio;
- La separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione tipica dagli altri costi e ricavi d’esercizio;
- La neutralità del bilancio, intesa come imparzialità: i documenti di bilancio sono infatti destinati ad una pluralità di soggetti;
- Incompatibilità delle finalità del bilancio d’esercizio con finalità diverse da quelle della determinazione del risultato d’esercizio e del patrimonio di un’azienda in funzionamento;
- Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- Comparabilità nell’ambito della stessa impresa; l’applicazione di tale principio necessita dei seguenti presupposti: la forma di presentazione dei dati di bilancio deve essere costante; i criteri di valutazione devono essere gli stessi (se sono cambiati l’effetto sui risultati di esercizio e sul patrimonio netto deve essere propriamente evidenziato); i mutamenti strutturali e gli eventi straordinari devono essere chiaramente evidenziati;
- Omogeneità che riguarda la moneta di conto;
- Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro rappresentazione in bilancio;
- Costo come criterio base delle valutazioni di bilancio;
- Conformità del procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili;
- Funzione informativa e completezza della Nota Integrativa (deve essere predisposta in modo da mettere in evidenza tutte quelle informazioni supplementari che sono necessarie per decifrare la schematica simbologia contabile).
La legge prevede, in casi eccezionali, due tipi di deroga all’applicazione delle norme sulla redazione del bilancio, entrambi da motivare nella Nota Integrativa:
- La deroga obbligatoria;
- La deroga facoltativa.
La svalutazione monetaria non rientra come causa né dell’obbligo né delle possibilità di deroga. La deroga riguarda l’applicazione delle norme sui criteri di valutazione, in quanto concerne la redazione dei prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.
Come visto precedentemente i principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alla clausola generale e costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le Valutazioni.
È noto che la rilevazione d’esercizio mantiene i valori in euro con due cifre decimali.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.