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La tassazione dei gruppi: corso di diritto tributario dei gruppi internazionali

Il consolidato nazionale

1. Al CN si fanno stesse rettifiche di bilancio consolidato? Le rettifiche nel CN hanno valenza fiscale e sono diverse da quelle apportate in bilancio consolidato.

2. Cherry picking: vi è la possibilità di scegliere di consolidare una controllata piuttosto che un’altra. Accordi di trasferimento: chi cede perdita cede anche credito virtuale. Se la partecipazione non è al 100% all'interno del consolidato ci sono accordi che regolano questo aspetto per tutelare la minoranza.

Tassazione per trasparenza

Condizioni per l’opzione

Presupposti soggettivi

La società partecipata e le società partecipanti devono essere costituite sotto forma di s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., società cooperative o mutue assicuratrici, residenti in Italia. Il legislatore ha previsto la possibilità di opzione anche per società partecipanti non residenti a condizione che sugli utili distribuiti non sia prevista la ritenuta in uscita ovvero che, ancorché prevista, ne sia riconosciuto il rimborso.

I soggetti non residenti
  • Soggetti non residenti che percepiscono dividendi relativi a partecipazioni connesse a stabile organizzazione in Italia;
  • Soggetti non residenti che risiedono e sono soggetti ad imposta in Stati membri UE e che detengono una partecipazione non inferiore al 20% (dal 2009 la Direttiva “Madre-Figlia” prevede una soglia partecipativa di accesso del 10%).
Presupposti oggettivi
  • Ciascun soggetto partecipante deve possedere una percentuale di voto nell’assemblea “generale” e una partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50% della partecipata.
  • La percentuale deve essere computata, a differenza del consolidato, solo con riferimento alle partecipazioni direttamente detenute.
Divieti per l’esercizio dell’opzione
  • Le partecipanti beneficiano di una riduzione dell’aliquota IRES.
  • La partecipata è assoggettata a procedure concorsuali.
  • Non è condizione ostativa la NON coincidenza dei periodi di imposta di partecipanti e partecipata in quanto l’imputazione alle partecipanti del reddito avviene nel periodo di imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio della partecipata.
L’esercizio dell’opzione
  • L’opzione è irrevocabile per un triennio.
  • L’opzione deve essere esercitata da tutte le società partecipanti pena l’inefficacia dell’opzione.
  • Le partecipanti comunicano alla partecipata, a mezzo raccomandata a/r, l’intenzione di avvalersi dell’opzione.
  • L’opzione è perfezionata a seguito di comunicazione all’AE, per mezzo di apposito modello, da parte della partecipata.
  • La mancanza formale della comunicazione della partecipante alla partecipata, in presenza comunque della volontà di aderire al regime opzionale, non incide sulla comunicazione eseguita dalla partecipata all’AE.
Gli effetti

La partecipata perde la soggettività passiva di imposta in ordine al pagamento del tributo ANCHE SE continua a determinare il proprio reddito imponibile secondo le modalità del caso. Il reddito della partecipata è imputato pro quota alle partecipanti indipendentemente dalla sua effettiva percezione. La partecipata trasmette pro quota, in relazione alla partecipazione agli utili:

  • Le ritenute d’acconto subite;
  • Gli acconti versati;
  • I crediti di imposta (solo quelli maturati nel periodo di trasparenza; gli altri sono eccedenze della partecipata intrasmissibili).
Il regime delle perdite
  • Le perdite fiscali delle partecipanti anteriori all’esercizio dell’opzione non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati per trasparenza dalla partecipata.
  • Le perdite fiscali della partecipata precedenti l’opzione non vengono imputate ai partecipanti e saranno utilizzate da questa ai sensi dell’art. 84, TUIR.
  • Le perdite fiscali della partecipata relative ai periodi di durata dell’opzione sono imputate alle partecipanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite e entro il limite della propria quota di PN contabile della partecipata, determinato senza tenere conto della perdita di esercizio e considerando i conferimenti effettuati entro la data di chiusura del bilancio.
La cessazione del regime

L’opzione perde efficacia dall’inizio dell’esercizio della partecipata in cui si manifesta una delle seguenti cause:

  • Il venir meno di una delle condizioni per l’esercizio dell’opzione;
  • Sottoposizione della partecipata a procedura concorsuale;
  • Trasformazione della partecipata in un soggetto non-IRES;
  • Trasferimento all’estero della sede della partecipata o della partecipante con obbligo di ritenuta;
  • Trasformazione della partecipata in un ente non commerciale (fattispecie non espressa ma si ricava dal fatto che viene meno la struttura capitalistica);
  • Non costituiscono cause di cessazione del regime la fusione e scissione della partecipata, quando l’opzione sia confermata da tutti gli interessati, fermo restando la sussistenza dei presupposti per l’accesso al regime.
La responsabilità

La partecipata è solidalmente responsabile con ciascuna partecipante per l’imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito. La responsabilità solidale non opera:

  • Con riferimento ad imposte, sanzioni ed interessi dovuti dalle partecipanti in relazione a redditi diversi da quelli attribuiti;
  • Per omessa dichiarazione del reddito da partecipazione da parte delle partecipanti;
  • Per omesso o carente versamento dell’imposta da parte delle partecipanti. i.e. la responsabilità solidale non opera per tutti i fatti imputabili alle partecipanti.

Riassumendo: Laddove c’è partecipazione tra 10 e 50% posso applicare regime trasparenza ed è considerata come società di persone. Determinano BI secondo regole ordinarie dell’impresa. Non pagano IRES e altri tributi. Attribuiscono utile determinato a soci. In questo caso abbiamo spa e se soci sono tutti d’accordo saranno trattati come soci di società di persona.

  • Metodo alternativo di poter compensare utili e perdite restando comunque società di capitale.
  • Se a sua volta la società trasparente ha altre società e lei funge da controllante non è possibile applicare il regime della trasparenza perché finirei di attribuire il risultato di un gruppo ad altri soggetti.
  • La società NON può far parte contemporaneamente della trasparenza e di un gruppo di CN!

Il consolidato mondiale

Caratteristiche

  • Non posso scegliere se consolidare una partecipazione piuttosto che un’altra: tutte le controllate non residenti devono essere incluse nel consolidato.
  • Anziché prendere BI del paese determinate su regole fiscali del paese, bisogna rideterminare BI secondo regole della holding: revisione dei bilanci affinché ci sia certificazione del fisco del punto di partenza della BI.
  • Opzione irrevocabile come per CN per 5 anni anziché 3.
  • Obbligo di interpello.
  • I redditi prodotti dalle controllate sono imputate per la quota di partecipazione agli utili (mentre nel CN viene consolidato indipendentemente dalla quota di utile).

Differenze con CN: il consolidato mondiale non è un consolidato. Le società estere continuano a pagare imposte secondo regole del proprio paese di localizzazione (mentre nel CN imprese non pagano imposte ma liquida tutto holding) + in consolidato mondiale holding prende dichiarazioni e le modifica.

Che interesse ho a consolidare società estere e fare un CM? Quando le società estere sono quasi tutte in perdita e mi deve convenire. Se sono in utile pago imposte con credito e non mi conviene.

Osservazioni

  • È molto oneroso, vincolante e rarissimamente applicato; no compenetrazione ordinamenti internazionali, solo italiani!
  • Con il CM ho un sistema del credito.

La fusione

Perché ci si fonde?

  • Risparmio sui costi
  • Sinergie
  • Maggior quota di mercato

Obiettivo: Compenetrazione di due soggetti giuridici. Con la fusione un oggetto continua a vivere all’interno di un altro. C’è una continuità e pertanto non viene definito un evento realizzativo.

Esempio: un gruppo di investitori vuole acquistare una società. Possiamo ricorrere a finanziamenti per reperire ulteriore capitale. -> Valore mercato società target: 100.

Ipotesi 1

Altra ipotesi: investo tutto il mio capitale disponibile: 100: Si investe nella società per avere rendimento: esempio rendimento atteso del 10%. Dopo 10 anni il mio rendimento sarà pari a 100.

Ipotesi 2

Se investo 50 che derivano da capitale investibile e altri 50 derivano da altre fonti di finanziamento (con i = 2%). Dopo dieci anni la società, ipotizzando che ha sempre reinvestito gli utili, varrà 200 (100 investimento iniziale e 100 di utili (10*10)).

  • 50+20 remunera la banca;
  • 50 remunera il capitale investito;
  • 80 è il mio rendimento. Benchè sia inferiore rispetto alla prima ipotesi bisogna considerare che avevo altri 50 di disponibilità da investire. Ipotizzando che questi siano stati a loro volta investiti sempre al 10% su 10 anni il rendimento è sicuramente più alto rispetto che aver investito tutto il 100 nell’acquisto della società.

Anziché utilizzare delle persone fisiche per fare investimento (più esposti in caso di finanziamento per la presenza di garanzie personali) con interessi bancari più alti, si crea una società veicolo all’interno del quale si fanno confluire i finanziamenti per acquisire target e spostare le garanzie dal socio alla società -> interessi bancari inferiori.

Il CE è la base per determinare la base imponibile ai fini fiscali.

  • CE veicolo: interessi passivi (C) e dividendi (R);
  • CE target: costi e ricavi operativi.
Osservazioni
  • Fare leva: aumentare il tasso di rendimento dell’equity rispetto al debito.
  • Essendo i dividendi esenti al 95% la società veicolo il primo esercizio avrà una perdita fiscale. Tuttavia gli interessi sono indeducibili (30%ROL). Non è molto efficiente! Attraverso il CN ho l’effetto positivo di vedere la deducibilità degli interessi passivi grazie al Rol della target e poi posso compensare la perdita con l’utile realizzato dalla target.
  • Problema della banca: crediti in sofferenza risolto con la presenza di garanzie. Il suo problema è che non ha certezza che la società veicolo ha risorse per pagare interessi (qualora target non produce utili e quindi dividendi). Soluzione non efficiente! La banca vuole essere vicina ai flussi finanziari (altrimenti interessi aumentano).

La soluzione al problema è la fusione della società veicolo con la target -> Quando ho fatto la fusione il debito verso la banca entra nella target. La banca è soddisfatta perché vicina a garanzie e flussi finanziari: questa operazione è definita “leverage buy out”.

NB: quando si fanno queste operazioni la banca richiede un business plan e con questo si procede alla redazione di un term sheet. Se aumentano le garanzie gli interessi diminuiscono.

  • Ci sono casi in cui si acquista società con capitale della stessa società: se la società produce utili questa può pagare interessi del finanziamento utilizzata per acquisirla con gli stessi utili che questa produce.
  • Controindicazioni della fusione dal punto di vista fiscale -> potrebbe essere gravoso!

Art. 172: La fusione non costituisce realizzo (neutrale) né distribuzione delle puls/minus dei beni delle società incorporate o fuse.

  • Continuità dei valore;
  • Questione della incorporazione in SS o società non residente.
SP società veicolo Attivo Passivo
Partecipazioni target: 100 Debito verso banca: 50 CS: 50
SP target Attivo Passivo
Attività: 100 Passività: 90 Patrimonio netto: 10

La differenza tra 10 e 100 potrebbe essere dovuta a rivalutazioni o avviamento.

SP post fusione Attivo Passivo
Attività: 100 Passività: 90 Debiti verso banca: 50

DISAVANZO 90: COSA RAPPRESENTA?

  • Beni che valgono di più rispetto al loro valore.
  • Avviamento.
  • Rappresentativo delle plusvalenze latenti della società fusa.

Civilisticamente ho rivalutato il bene (disavanzo) e poi dovrà essere allocato nell’attivo:

SP: attività 150, Avviamento 40.

In sede di ammortamento con amm.to attività 10% ci sarà doppio binario con la presenza di ammortamenti indeducibili.

  • Civilisticamente: 150*10% = 15
  • Fiscalmente: 100*10% = 10. 5 dovrà essere ripreso in aumento perché non è deducibile!

Quando venderò le attività:

  • Plus civile: 200 – 150
  • Plus fiscale: 200 – 100

NB: Per rimando si può utilizzare imposta sostitutiva per rivalutare beni fiscali riallineando i valori. Se è presente un avanzo ho fatto un ottimo affare oppure non ha un prospettiva.

Regime tributario dell’avanzo

  • Gli avanzi da concambio o da annullamento non concorrono a formare il reddito della società incorporante o nuova (sempre per principio neutralità).

Riserve in sospensione di imposta

Art. 172: Occorre distinguere

  • Quelle tassabili solo in caso di distribuzione ai soci, le quali, nei limiti in cui vi sia un avanzo di fusione o un aumento di capitale per ammontare superiore al capitale di queste società, concorrono a formare il reddito in caso di distribuzione dell’avanzo o di riduzione del capitale.
  • Quelle tassabili solo in caso di distribuzione ai soci già imputate al capitale, che si intendono trasferite nel capitale della società incorporante o nuova e concorrono a formare il reddito in caso di sua riduzione per esuberanza.
  • Tutte le altre, le quali concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui non siano ricostituite nel primo bilancio della società incorporante o nuova.

Altre riserve

  • Le riserve non in sospensione transitano nell’aumento di capitale o nell’avanzo, in proporzione al concorso alla formazione dell’aumento di capitale o dell’avanzo.
  • Il capitale e le riserve non transitano nell’avanzo da annullamento sino a concorrenza del valore della partecipazione annullata (art.172, c.6).

Regime tributario del disavanzo

I disavanzi da concambio/annullamento non concorrono a formare il reddito della società incorporante o nuova o della beneficiaria. Le plusvalenze iscritte in bilancio a fronte del disavanzo non si si considerano fiscalmente riconosciute.

Imposte sostitutive

Sono le stesse indicate per il conferimento d’azienda.

Il riporto delle perdite

Cosa succede alle perdite fiscali della società fusa (diverse anche da perdita civilistica)? La fusione veniva utilizzata per incorporare società estranee a mie attività attraverso acquisizione di società endemicamente in perdita: con l’acquisto effettuo la fusione e incorporo tutti i rapporti giuridici incluse le perdite fiscali. Per effetto della fusione compenso le perite con gli utili -> no ratio dal punto di vista economico ma solo quello di utilizzare le perdite di veicolo societario a discapito degli utili dell’altra società. -> elusione fiscale.

Il legislatore ha deciso di inserire una presunzione: non vuole verificare tutte le operazioni e fare un accertamento. Stabilisce parametri di natura oggettiva: se società rientra in questi limiti si possono riportare perdite. Se i requisiti non sono rispettati allora le perdite non sono riportabili.

Le perdite fiscalmente riconosciute di tutte le società partecipanti alla fusione possono essere portate in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi all’operazione:

  1. Se dal conto economico dell’esercizio precedente a quello della delibera di fusione della società in perdita risulta un ammontare di ricavi e di spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40% della media dei due esercizi precedenti -> definizione di carattere qualitativo. Ho preso due elementi indicativi dell’effettiva attività per accertarsi non sia una società dormiente: Fatto 100 di ricavi e il lavoro del 2015/2015 nel 2017 bisogna aver ricavi e lavoro superiore a 40%.
  2. E nei limiti dell’ammontare del patrimonio netto della medesima società quale risulta dal suo ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di fusione, senza tenere conto dei versamenti e conferimenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la predetta situazione (art.172, c.7). Definizione di carattere quantitativo. Ratio: Il patrimonio netto non può essere aumentato solo per riportare un importo maggiore delle perdite.

Osservazioni

Queste norme di natura antielusiva hanno una presunzione relativa (ammette prova contraria): possono essere disapplicate attraverso la prova contraria attraverso la richiesta di interpello.

Decorrenza e dichiarazione

Il reddito delle società incorporate o fuse relativo alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato secondo le regole applicabili prima della fusione in base ad un apposito conto economico (art.172, c.8). La relativa dichiarazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del settimo o decimo (se telematica) mese. Di regola, la data in cui la fusione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi coincide con quella in cui ha effetto ai fini civilistici.

È ammessa la “retrodatazione” degli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi a condizione che:

  1. Sia prevista dall’atto di fusione;
  2. La data di decorrenza non sia anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società.
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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario dei gruppi internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Cacciapuoti Emilio.
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