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SO
Cantieri
Origini della norma
Conseguenze dell'autonomia definitoria: decisività del decorso dei 12 mesi nella prassi internazionale. In Italia il limite
è di 3 mesi. Ex: se un cantiere ha durata nove mesi: non è considerata tassazione SO in Italia (si prende sempre più
favorevole)
Ipotesi negative
Origine storica delle ipotesi negative: coincidenza tra la loro comparsa e l'eliminazione del riferimento al carattere
produttivo dello SO -> Pur essendoci una sede fissa d'affari non è SO (esclusa)
Ratio: queste sedi tendenzialmente non sono considerate un luogo dove viene svolto il core business. Pur essendo
fisicamente individuali sono preparatorie o ausiliarie e tecnicamente non passibili di imposta. Con la modifica dell’art.
162 ora
La dizione SO non comprende:
• L’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti
all'impresa;
• La disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o
di consegna;
• La disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte
di un’altra impresa;
• La disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere
informazioni per l’impresa;
• 4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e)
o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere
preparatorio o ausiliario. -> allargo il concetto di stabile organizzazione!!
Esempi di elusione: regola “anti – fragmentation”: sono esempi di separazione di attività correlate. La
separazione serve solo per eludere le imposte in quanto se guardo nell'insieme tasserei un reddito maggiore rispetto
ai due singoli redditi.
Leggi commi 5 e 7 bis dell’art. 163
Stabile organizzazione personale
Forma di SO in cui la presenza sul territorio non avviene in
una sede d'affari ma è realizzata tramite un'attività
contrattuale stabilmente esercitata da persone dipendenti
da impresa estera
Condizioni:
Irrilevante della spendita del nome
Esercizio abituale e permanente dei poteri di
concludere contratti
Irrilevanza della residenza dell'intermediario nello
stato
Conclusione dei contratti: Modifica del concetto di stabile organizzazione personale chiarendo che se un soggetto
agisce nel territorio dello Stato per conto di una impresa non residente e abitualmente conclude contratti o si adopera
per la conclusione di contratti che poi non subiscono modifiche sostanziali, tali contratti sono stipulati in nome
dell’impresa preponente o comunque sono relativi alla fornitura di beni o servizi da parte di tale impresa, si configura
una stabile organizzazione La pianificazione fiscale e l'elusione
Differenza tra elusione ed evasione
1. Nell’elusione il soggetto, con il compimento di uno o più atti voluti ed effettivi, opera in modo da non realizzare
il presupposto di fatto previsto dalla legge tributaria, pur conseguendo un risultato pratico assimilabile a quello
fiscalmente rilevante
2. Nell’evasione il soggetto, pur avendo realizzato il presupposto di fatto previsto dalla legge tributaria, non lo
dichiara all’Amministrazione finanziaria
Con elusione si raggirano norme ma si utilizzano realizzando un indebito vantaggio
Con evasione si contravviene a norma imperativa
Esempio:
Se ho una partecipazione e realizzo una plusvalenza viene tassata al 26%
Se conferisco la mia partecipazione in una società LUX (operazione neutrale) e questa la vende per effetto degli
accordi tra Italia e Lussemburgo non pago le imposte
Se invece realizza plusvalenze (interessi) comunque paga 26%
Pianificazione fiscale
Premessa: allocazione efficiente delle risorse
Nessuno è obbligato ad organizzare i propri affari in modo da massimizzare le imposte dovute; è pertanto lecita la
scelta, tra diverse linee di condotta utilizzabili per conseguire un dato obiettivo economico, di quella che risulta
fiscalmente meno onerosa (anche se nello svolgere la mia attività l'elemento fisale non deve essere l'unico elemento
per poter prendere le decisioni)
Il contrasto all'elusione fiscale può avvenire:
1. Mediante disposizioni specifiche (es. limiti di riporto delle perdite nella fusione e nella scissione)
2. Mediante clausole generali
Art. 37 1973 (nella sezione dell'accertamento) ibrido tra clausole generali e specifiche
Fa riferimento a una lista di operazioni: se un soggetto pone in essere queste operazioni SOLO ai fini delle imposte
sui redditi queste imposte possono essere disconosciute qualora ci siano vantaggi indebiti
Ora: art. 10 bis dello statuto del contribuente
CLAUSOLA GENERALE ANTIELUSIONE (vedi legge completa)
Sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto
formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti L’Amministrazione può disconoscere i
vantaggi fiscali conseguiti
Temi
1. Cosa significa abuso diritto
2. Come ci si comporta
Abuso del diritto quando
1. Una o più operazioni artificiose prive di sostanza economica
2. Realizzano essenziale Vantaggi fiscali indebiti
3. Pur nel rispetto formale della legge
Sono privi di sostanza economica gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati fra loro, inidonei a produrre effetti significativi
diversi dai vantaggi fiscali
Sono indebiti i vantaggi fiscali anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i
principi dell’ordinamento tributario
Esempio:
Operazione artificiosa per dismettere immobile realizzando un risparmio d'imposta: scissione dell'immobile. Ma se io
faccio la scissione per razionalizzare l'attività e per altre ragioni economiche non si configura come elusione del diritto
Non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine
organizzativo o gestionale. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regime opzionali diversi offerti dalla
legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale
Interpello
È possibile interpellare l'AF
1. Sull’applicazione della clausola generale
2. Sulla disapplicazione delle disposizioni specifiche
Obiettivo: trasferire immobile eludendo imposte
Scambio di partecipazioni per poter usufruire del credito di imposta "ripulendo" il dividendo
Disciplina delle controlled foreign companies (CFC)
NOZIONE: Con l’espressione «disciplina sulle Controlled Foreign Companies» (o «disciplina CFC»), si intende
l’insieme delle norme di un ordinamento che prevede, a determinate condizioni, l’assoggettamento a tassazione
dei redditi, conseguiti da soggetti non residenti, in capo al soggetto controllante/partecipante residente in Italia,
indipendentemente da eventuali distribuzioni di dividendi (cd. «Imputazione per trasparenza»)
Previene pratiche di elusione fiscale internazionale basate su Tax deferral
Vantaggio conseguito: differimento dell'imposizione
Ipotesi: SPA italiana controlla società di Dubai la quale a sua volta controlla una società indiana molto
profittevole. Per evitare l'elusione fiscale la società di Dubai viene tassata per trasparenza e quindi i redditi sono
imputati direttamente all'Italia.
FINALITA'
Evitare il cd «tax deferral» (i.e. evitare che la mancata distribuzione dei dividendi da parte del soggetto
estero determini il differimento della tassazione degli utili prodotti all’estero)
Evitare l’erosione della base imponibile nazionale derivante dall’artificioso trasferimento di profitti
presso strutture di natura essenzialmente fittizia localizzate in Stati o territori in cui vige un regime di
tassazione più vantaggioso rispetto a quello italiano.
La norma di riferimento con la quale si combatte questo fenomeno è l'art. 167 (CFC black-list)
COMMA 1 CFC black-list: «Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche
tramite società fiduciarie o per interposta persona, IL CONTROLLO di un’impresa, di una società o altro ente,
residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (DIVERSI da quelli appartenenti
all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un
accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni), i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato
sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai
soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.
COMMA 8 BIS (CFC white list): «La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche dell'ipotesi in cui i
soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o
in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali
l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
Sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti
ove residenti in Italia;»
Più del 50% dei proventi è composto da passive income o deriva dalla prestazione di servizi infragruppo.
(Si applica quando paese non è black List però comunque la tassazione è inferiore a quella italiana (Irlanda,
Lussemburgo))
Per applicare la norma ci devono essere determinate condizioni:
1. La presenza di un soggetto controllante residente in Italia:
Persone fisiche: imprenditori e non
Società (di persone e di capitali) ed altri enti (commerciali e non commerciali)
Escluse stabili organizzazioni di soggetti non residenti
2. La presenza di un soggetto controllato estero
Impresa
Società
Altro ente (trust)
Stabile organizzazione black-list di soggetti white list
Stabile organizzazione di società residente in Italia
A sua volta bisogna suddividere il comma 1 dal comma 8 bis:
a. Comma 1: rilevante il territorio di insediamento del soggetto estero (Riferimento tax rate
nominale estero (inferiore al 50 per cento nominale di quello applicabile in Italia))
b. Comma 8 bis: rilevante l'attività in concreto svolta dal soggetto estero e il livello di tassazione
effettivamente scontata (c.d. «effective tax rate») infer