Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 37
Lezioni: Appunti di Diritto tributario Pag. 1 Lezioni: Appunti di Diritto tributario Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni: Appunti di Diritto tributario Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni: Appunti di Diritto tributario Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni: Appunti di Diritto tributario Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni: Appunti di Diritto tributario Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni: Appunti di Diritto tributario Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni: Appunti di Diritto tributario Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni: Appunti di Diritto tributario Pag. 36
1 su 37
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Prove nuove: articolo 58 comma 1. Inammissibili: salvo che il giudice non le ritenga necessarie ai fini della

decisione; salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa

ad essa non imputabile.

Documenti nuovi: articolo 58 comma 2. Le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti.

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

Ambito oggettivo di applicazione.

Articolo 1 del decreto legislativo 218/1997: imposte sui redditi, per tutte le categorie di reddito, anche

sostitutive purché si applichino per esse le norme in materia di imposte sui redditi; imposta sul valore

aggiunto; imposta sulle successioni e donazioni; imposta di registro; imposte ipotecarie e catastali; tributi

locali, di potestà degli enti. Prevede anche i soggetti: persone fisiche; società di persone e soggetti assimilati

ex articolo 87 TUIR; sostituti d’imposta.

Competenza in materia di imposte dirette ed IVA.

Competenza: articolo 4 del decreto legislativo 218/1997.

Ufficio delle Entrate: nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. Nel caso di esercizio di

attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in

forma societaria, l’Ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del

titolare dell’azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati do

all’altro coniuge, con unico atto ed in loro contraddittorio.

Effetti: adesione; se non aderiscono alla definizione o non hanno partecipato al contraddittorio benché

ritualmente convocati, per cui si ha accertamento sulla base dell’atto di adesione, senza benefici per le

sanzioni. Competenza in caso di gruppo fiscale.

Soggetti aderenti al consolidato nazionale: l’Ufficio competente alle rettifiche di ciascun reddito proprio

effettua la definizione del reddito della consolidante e della consolidata interessata dalle rettifiche, con unico

atto ed in loro contraddittorio. L’atto di adesione ha effetto per entrambe, anche se sottoscritto da una sola di

esse. L’adesione si perfeziona anche se gli adempimenti previsti sono effettuati da una sola di esse.

Liti di valore inferiore a 20.000 euro e studi di settore.

Accertamento con adesione: può essere attivato anche laddove sia applicabile il nuovo procedimento del

reclamo/mediazione.

Notifica dell’invito a comparire: ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 218/1997 costituisce elemento

essenziale per la validità del successivo procedimento di accertamento; viceversa, il rifiuto del contribuente a

comparire gli preclude la possibilità di presentare istanza per la definizione del successivo procedimento.

Avvio del procedimento in materia di imposte dirette ed IVA.

Iniziativa dell’Ufficio: se il contribuente aderisce integralmente alla proposta, opzione possibile solo se prima

non è stato notificato un PVC definibile. Si paga il dovuto, o la prima rata, entro 15 giorni prima dalla data

fissata. Le sanzioni sono ulteriormente ridotte della metà. In caso di pagamento rateale non sono dovute

garanzie.

Istanze del contribuente: nei cui confronto sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, si ha istanza per

la formulazione della proposta di accertamento. Il contribuente che ha avuto notifica di avviso di

accertamento o di rettifica senza invito a comparire, si ha istanza di accertamento con adesione entro i

termini di impugnazione. Si ha sospensione di 90 giorni del termine per ricorrere a prescindere dall’esito.

Ufficio delle Entrate: controlla la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi ed all’IVA e

formula l’invito al contribuente a comparire per il contraddittorio.

Indicazione nell’invito: periodi d’imposta suscettibili di accertamento; giorno e luogo della comparizione;

maggiori imposte, sanzioni ed interessi nel caso di definizione agevolata; motivi.

Procedimento.

Ufficio: nel proprio invito a comparire, qualora non sia stata prestata completa adesione, ovvero entro 15

giorni dal ricevimento dell’istanza, convoca il contribuente per il contraddittorio. Si può avere impugnazione

dell’avviso di accertamento o di rettifica, a cui consegue la rinuncia all’istanza. In caso di istanza del

contribuente, l’Ufficio non è obbligato a formulare l’invito a comparire. Nel caso della definizione, c’è l’atto di

adesione in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente o dal capo dell’Ufficio o da un suo delegato con

indicazione separatamente per ciascun tributo: elementi e motivazione su cui la definizione si fonda:

liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni; liquidazione delle altre somme eventualmente dovute.

Perfezionamento.

Perfezionamento: versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell’atto mediante delega

ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione.

Unica soluzione: va effettuata entro 10 giorni dal versamento con consegna di quietanza di pagamento.

L’Ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.

Ratealmente: massimo di 8 rate trimestrali di pari importo; massimo di 12 rate trimestrali per importi superiori

a 51.645,69 euro. La prima rata va versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto. Vanno pagate entro 10

giorni dal versamento. Effetti della definizione.

Definizione dell’imposta: effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Modalità: IVA = aliquota * maggiori componenti positivi di reddito.

Aliquota media: IVA/volume d’affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le

quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione.

Oggetto di definizione: anche fattispecie rilevanti ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto. Non vi è nessun

effetto ai fini delle imposte sui redditi.

Accertamento definito con adesione: negativo è impugnazione, integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio,

è svolto ai fini tributari ed ha effetti penali. Quello positivo riguarda controlli previdenziali ed assistenziali.

Generale irrilevanza ai fini penali, limitatamente ai fini oggetto di accertamento, fatta eccezione per i reati ex

articolo 2 commi 3 e 4 del decreto legge 429/1982: omesso versamento di ritenute superiori a 10 milioni di

lire; falso e frode fiscale, occultamento o distruzione di scritture contabili. Decreto legislativo 74/2000:

prevede ora, per i delitti da esso previsti, la riduzione fino alla metà delle pene e la non applicazione delle

sanzioni accessorie qualora prima dell’apertura del dibattimento di primo grado il contribuente estingua il

proprio debito anche nell’ambito di una procedura coordinata o conciliativa.

Ulteriore azione accertatrice: possibile se: sopravviene conoscenza di elementi per un maggior reddito,

superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 77.468,53 euro; per le altre tipologie di

reddito, se definizione riguardante accertamenti parziali; definizione riguardanti redditi da partecipazioni nelle

società o nelle associazioni di cui all’articolo 5 TUIR od in aziende coniugali non gestite in forma societaria;

se l’azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società od associazioni o dell’azienda coniugale di cui

alla lettera C, alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione. Inoltre resta

ferma la possibilità di controllo formale e liquidazione delle dichiarazioni.

Sanzioni: per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione nonché per le violazioni concernenti il

contenuto delle dichiarazioni. Misura ridotta ad 1/3 del minimo edittale, ad eccezione delle sanzioni applicate

in sede di liquidazione delle dichiarazioni e per mancata, non veritiera od incompleta risposta ai questionari.

Per le sanzioni e gli interessi sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non è

prevista alcuna misura.

Competenza in materia di altre imposte indirette.

Ufficio delle Entrate: nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Ambito soggettivo: se di iniziativa dell’Ufficio, riguarda tutte le parti contraenti o tutti gli obbligati. Se di

iniziativa del contribuente può attivarlo anche uno solo degli obbligati. La presentazione dell’istanza, anche

da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione.

In entrambi i casi, la definizione da parte di un coobbligato estingue l’obbligazione tributaria di tutti.

Procedimento avanti la Commissione provinciale.

Contribuente: con l’istanza di trattazione in pubblica udienza.

Ufficio: con l’istanza di trattazione in pubblica udienza, oppure fino alla trattazione della controversia con

proposta scritta, previa adesione del contribuente. In questo secondo caso, ante fissazione della data di

trattazione, si ha rito presidenziale, post fissazione della data di trattazione si ha il rito collegiale.

CTP: nella prima udienza.

Rito presidenziale: in caso di sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, non si valuta il

merito. Si perviene ad un decreto di estinzione del giudizio. Il versamento dell’intero importo o della prima

rata, va effettuato entro 20 giorni dalla data della comunicazione alle parti. In caso di non sussistenza delle

condizioni di ammissibilità, si ha fissazione della data di trattazione della controversia.

Sospensione dell’atto impugnato.

Sospensione giudiziale.

Articolo 47 del decreto legislativo 546/92: prevede la sospensione dell’esecuzione dell’atto, non della

riscossione.

Organi: la facoltà di concedere la sospensione giudiziale è demandata al giudice tributario che ha la

competenza sull’atto impugnato poiché giudice naturale del tributo.

Ambito: ha un ambito di applicazione più vasto, riguarda tutti i tributi e le controversie che rientrano nella

giurisdizione della Commissione tributaria provinciale.

Sospensione giudiziale: inibisce gli effetti dell’atto impugnato all’origine, prima di giungere alla fase di

riscossione.

Atti sospendibili: atti impositivi: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimento che irroga

sanzioni, atti della riscossione affetti da vizi propri, atto non preceduto da notifica, atti negativi, rifiuti

espressi/taciti, restituzione di tributi.

Presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare: giudizio introduttivo solo dopo che sia stato instaurato

il processo principale; fumus boni iuris, indizio del buon diritto; periculum in mora, pericolo nel ritardo.

Fumus boni iuris: condizione che si ravvisa nell’apparente fondatezza dei motivi di impugnazione svolti nel

ricorso, sia nel diritto che nel merito. Il fumus è ciò che risulta al termine di un giudizio

Dettagli
A.A. 2013-2014
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Marcheselli Alberto.