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Diritto lavoro terza parte

14/02

Cessazione/fine dei rapporti lavorativi e quello che ci sta intorno.

Guardiamo cosa accade nella struttura pubblica quando una vicenda negoziale privatistica assume caratteri

quantitativamente significativi.

Osserviamo ciò che accade quando le persone perdono il lavoro.

Lo scioglimento di un contratto di lavoro provoca la perdita del lavoro per una persona. Comporta la

disoccupazione.

Questo è un ambito molto delicato perché riguarda la condizione di privazione in cui si trovano le persone.

ORIGINI:

partiamo dal codice civile, quindi da un dato giuridico.

§ 4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro

Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel

termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità (att. 98).

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della

retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore

di lavoro.

Il contratto a tempo indeterminato è il 2094 c.c., è il lavoro subordinato. Il codice civile ha in mente che

quando tu lavori in un’impresa con determinate caratteristiche sei un lavoratore dipendente. Il prototipo è

questo.

L’altro prototipo è il 2222 c.c. (lavoro autonomo).

La norma dell’art. 2118 è scritta come idea di conclusione di un rapporto di lavoro subordinato (2094).

Norma generalissima.

Quella del primo comma —> per sciogliere il contratto di lavoro subordinato ciascuno dei contraenti può

recedere DANDO PREAVVISO. Il contratto di lavoro si scioglie preavvertendo l’altra parte.

Qual è il termine? Il codice rinvia alle norme corporative (regolavano le diversità dei vari ambiti lavorativi),

agli usi, all’equità.

Questa regola non fissa nessun obbligo di sostanza. C’è solo un obbligo di tempo, di forma. Io sciolgo il

contratto, indifferentemente datore di lavoro o prestatore di lavoro, dando all’altra parte un termine di

preavviso. Questa regola è costruita per un mondo (1942) in cui aveva uno spazio di lavoro ridottissimo. Chi

aveva interesse a sciogliere un rapporto di lavoro? Era un’ipotesi irrilevante. Effettivamente nel 1942 c’erano

due elementi importanti che contribuivano a rendere questa regola così semplice:

1. Non c’era un problema di impresa —> le imprese cercavano lavoratori. Stavano crescendo. Il codice

civile fotografa questa situazione. Non c’è un problema di riduzione di numero di persone occupate. C’è

il problema contrario: avere più assunzioni.

La fase successiva rappresentarono il boom economico (anni ’50-’60).

2. Secondo elemento legato al modello della generale antipatia dei codici civili moderni verso i vincoli

perpetui. Tutti i codici dell’epoca moderna hanno come valore quello dello scambio, del contratto,

normalmente non avente un vincolo perpetuo. Il vincolo perpetuo risale al tempo precedente, all’idea di

proprietà come limite fondamentale.

Il commercio, il contratto deve avere un termine.

Quindi il codice civile pensa ad un mondo in cui è meglio non fissare regole troppo di stabilità per i rapporti.

Logica di pochi vincoli perpetui, ma contratti che si possono sciogliere facilmente.

Questa norma non protegge i contraenti, se non nella misura in cui li protegge nella loro libertà di sciogliere

il vincolo. I contraenti sono posti allo stesso livello. 1

Questa regola ha un problema = non tiene conto di quello che invece sarà lo sviluppo successivo del diritto

del lavoro —> sviluppo successivo a partire dalla costituzione sarà quello di dare al lavoro un particolare

peso e importanza. Dare alle persone che lavorano una tutela giuridica significativa.

La libertà di recesso messa dentro un contratto di lavoro produce una conseguenza molto pericolosa: lasciare

alla forza dei due contraenti la situazione del dominio del tempo e quindi della relazione negoziale.

Poco dopo il codice civile questa regola viene messa in discussione —> com’è possibile una tutela così

blanda in caso di recesso in un modello costituzionale?

Difficile trovare una soluzione ragionevole, perché quanto più aumento la difficoltà di recesso, tanto più

limito la libertà dei soggetti che sono parte del contratto.

Il nostro codice civile nasce con questa idea, che poi negli anni successivi comincia ad essere messa in

discussione, perché ci si accorge che qualcosa non va. Da notare che la regola del c.c. vale ancora oggi, ma

solo per una parte di rapporti di lavoro, per una porzione di situazioni —> ristretta nel suo campo di

applicazione. Ha cambiato la sua portata applicativa.

SENTENZA n. 45/1965 CORTE COSTITUZIONALE

La questione arriva alla Corte costituzionale. Legittimità costituzionale dell’art. 2118 c.c.

È accaduto che in alcuni casi concreti un giudice del lavoro si è trovato di fronte alla questione del 2118.

Questo giudice nel 1964 solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale e lo fa prendendo come

punto di riferimento la norma dell’art. 4 della Costituzione (diritto al lavoro), la cui esatta portata deve

essere intesa e precisata in riferimento all'intero sistema delle garanzie del lavoro e del lavoratore quale

risulta configurato in varie norme della Costituzione, ed in particolare: 1) nella solenne enunciazione,

contenuta nell'art. 1 comma primo, che consente di individuare il tipo di reggimento instaurato attraverso la

collocazione del lavoro a fondamento dello stato repubblicano e determina il criterio regolatore del sistema

dei rapporti dei cittadini fra loro e con lo Stato;

2) nella norma di cui all'art. 2, che vincola l'intero ordinamento alla tutela dei diritti sociali, senza della

quale mancherebbe una effettiva garanzia della libertà e dell'indipendenza della persona;

3) nell'art. 3, comma secondo, che contiene una norma principio idonea a costituire la chiave di volta

dell'interpretazione di tutte le altre norme relative al lavoro, all'impresa ed alla proprietà e segna una

direttiva essenziale all'eliminazione di tutti gli ostacoli che si frappongono all'inserimento dei lavoratori

nello Stato ed alla libera estrinsecazione della loro personalità, quali sono rappresentati dalla

sperequazione fra le classi, dalle disuguaglianze nella distribuzione del reddito, dalle concentrazioni

oligarchiche del potere economico,

4) nelle norme degli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 e 46, che sono tutte espressioni del sistema di

garanzia del lavoro, ed in particolare - fra queste - nell'art. 41 che, nel riconoscere la libertà dell'iniziativa

economica, ne stabilisce i limiti nella rispondenza all'utilità sociale e nel divieto di lesione dei diritti

naturali di altri soggetti, utenti o lavoratori.

Il giudice rimettente dice che esiste un principio costituzionale e una serie di norme che dicono che il lavoro

è al centro della costituzione repubblicana e poi ho una norma che dice che il datore di lavoro può liberarsi

dei propri dipendenti semplicemente dando un preavviso.

Quello che accade in questa vicenda sottoposta alla Corte è il confronto fra una previsione e in particolare

una norma della Costituzione.

L'oggetto del presente giudizio é da ritenere perciò circoscritto al raffronto fra l'art. 2118, primo comma, del

Codice civile e l'art. 4, primo comma, della Costituzione, e di conseguenza la Corte non può portare il suo

esame su altre questioni di legittimità della norma in riferimento a precetti costituzionali diversi da quello di

cui le ordinanze assumono la violazione, ed in particolare sul problema - ampiamente trattato, specialmente

nella discussione orale, dalle parti costituite - dei limiti che l'iniziativa privata incontra, ai sensi del secondo

comma dell'art. 41 della Costituzione, nel suo estrinsecarsi attraverso l'autonomia contrattuale in materia di

rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2

La corte dice che, guardata la vicenda per come ricostruita dal giudice, è vero che il giudice rimettente

chiama in causa tante norme della Cost., ma è altrettanto vero che quando rimette la questione lo fa in

riferimento all’art. 4 Cost.

È compatibile l’art. 2118, primo comma, c.c. con l’art. 4, primo comma, Cost ??

La Corte risponde che per come si pone la questione dal punto di vista tecnico non c’è un contrasto.

Il Pretore di Scalea esprime l'avviso che l'inammissibilità di ogni sindacato sull'esercizio del potere di

recesso da parte del datore di lavoro - conseguente alla disciplina dettata dall'art. 2118 del Codice civile,

così come questa é stata ed é interpretata dalla costante giurisprudenza - non é conciliabile con la pretesa

del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, che nell'art. 4 della Costituzione trova la sua fonte:

dal che discenderebbe l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Ma la Corte ritiene che il denunziato contrasto non sussista.

Il giudice rimettente dice: la norma dell’art. 2118 impedisce di fare a me giudice un sindacato sull’esercizio

del potere di recesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che il giudice controlla il modo con cui il potere si è

esplicato. Vuol dire che il giudice valuta la legittimità del recesso, verificando i modi di esercizio del potere.

Questo giudice dice che non può entrare nel merito, perché l’art. 2118 dice che il recesso è libero e che esiste

la sola regola del preavviso. Quindi può soltanto andare a vedere se il preavviso è rispettato.

Mentre invece l’art. 4 dovrebbe consentire di sindacare proprio quel potere perché se ogni cittadino ha diritto

al lavoro, io giudice devo poter sindacare il potere dell’imprenditore che il lavoro lo toglie. Devo poter

controllare gli atti dell’imprenditore che limitano il diritto al lavoro.

La Corte risponde no, perché dice che:

dal complessivo contesto del primo comma dell'art. 4 della Costituzione - già altre volte interpretato da

questa Corte - si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, é da considerare quale

fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio

dell'attività lavorativa. A questa situazione giuridica del cittadino - l'unica che trovi nella norma

costituzionale in esame il suo inderogabile fondamento - fa riscontro, per quanto riguarda lo Stato, da una

parte il divieto di creare o di lasciar sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentano di porre

limiti discriminatori a tale libertà ovvero che direttamente o indirettamente la rinneghino, dall'altra

l'obbligo - il cui adempimento é ritenuto dalla Costituzione essenziale all'effettiva realizzazione del descritto

diritto - di indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di

condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro.

Da siffatta interpretazione deriva che l'art. 4 della Costituzione, come non garantisce a ciascun cittadino il

diritto al conseguimento di un'occupazione (il che é reso evidente dal ricordato indirizzo politico imposto

allo Stato, giustificato dall'esistenza di una situazione economica insufficiente al lavoro per tutti, e perciò da

modificare), così non garantisce il diritto alla conservazione del lavoro, che nel primo dovrebbe trovare il

suo logico e necessario presupposto.

1. Cos’è il diritto al lavoro? = libertà del singolo che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio

dell’attività lavorativa.

2. l’art. 4 riguarda lo Stato (interlocutore del cittadino), non riguarda l’imprenditore. Il principio di libertà

di scelta del lavoro impedisce che esistano norme che impediscano l’esercizio di tale libertà. No norme

discriminatorie per il libero esercizio del lavoro. È lo Stato che non può limitare il lavoro dei suoi

cittadini, ponendo limiti discriminatori. Divieto per lo Stato di porre in essere norme che limitano la

libertà di cui al punto 1.

3. Lo Stato deve fare tutto il possibile per creare e indirizzare l’attività dei pubblici poteri per impiegare

tutti i cittadini idonei al lavoro. In termini economici: PIENA OCCUPAZIONE. Far sì che tutte le

persone lavorino.

4. Da questo possiamo dire che l’art. 4 non garantisce al singolo un lavoro e allo stesso modo non

garantisce il singolo rispetto alla conservazione del lavoro che egli abbia raggiunto.

La Corte ci sta dicendo che il principio dell’art. 4 cost. Vincola il potere pubblico a determinati obiettivi, ma

che non è tale da essere letto come un principio che obbliga lo Stato a trovare a tutti i cittadini un lavoro.

Tutela i cittadini rispetto al lavoro che hanno. 3

Sentenza che ha fatto la storia della giurisprudenza perché la corte costituzionale aggiunge qualcosa altro.

4. - Con ciò non si vuol dire che la disciplina dei licenziamenti si muova su un piano del tutto diverso da

quello proprio dell'art. 4 della Costituzione.

Se, infatti, é vero che l'indirizzo politico di progressiva garanzia del diritto al lavoro, dettato nell'interesse di

tutti i cittadini, non comporta la immediata e già operante stabilità di quelli di essi che siano già occupati,

ciò non esclude, ma al contrario esige che il legislatore nel quadro della politica prescritta dalla norma

costituzionale adegui, sulla base delle valutazioni di sua competenza, la disciplina dei rapporti di lavoro a

tempo indeterminato al fine intimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose

garanzie - particolarmente per quanto riguarda i principi fondamentali di libertà sindacale, politica e

religiosa, immediatamente immessi nell'ordinamento giuridico con efficacia erga omnes, e dei quali, perciò,

i pubblici poteri devono tener conto anche nell'interpretazione ed applicazione del diritto vigente - e di

opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti.

Questi ultimi (passaggi) dimostrano che le condizioni economico-sociali del Paese consentono una nuova

disciplina, verso la quale l'evoluzione legislativa viene sollecitata anche da raccomandazioni

internazionali —> consentono una nuova disciplina = SENTENZA MONITO al legislatore, nella quale la

Corte dichiara non fondata la questione, ma rispetto alla quale di fatto suggerisce al Parlamento di intervenire

e di cambiare la disciplina. Sentenza apparentemente di non accoglimento, ma allo stesso tempo avvisa il

Parlamento di cambiare la legislazione.

Il Parlamento cambia subito la disciplina. Nel 1965 c’è questa sentenza della Corte costituzionale; nel 1966 il

legislatore provvede con una nuova legge sui licenziamenti, che integra e sostituisce in buona parte la norma

del codice civile.

La Corte esige dal legislatore un cambiamento di disciplina, per tutelare il lavoratore. La corte chiede al

parlamento di cambiare la regola del recesso libero (2118). Quella regola è troppo libera. Garantisce troppo il

datore di lavoro. L’ordinamento esige una regola più rigorosa e protettiva. 15/02

Art. 2118 —> recesso libero —> no controllo sui motivi, sulle ragioni che stanno alla base dello

scioglimento del vincolo.

Norma pensata come residuale. Poco applicabile (considerando il momento in cui è stata emanata).

Aggiungiamo altri due tasselli:

- norme del codice

- Legge del 1966 —> legge sui licenziamenti (l. 604/1966) —> cuore della disciplina in materia di

licenziamento.

Guardiamo il 2118 in relazione all’art. 2119:

Il codice civile parla di RECESSO (sia nel 2118 che nel 2119) —> cosa differenzia il recesso dal

licenziamento?:

- Recesso = istituto che riguarda lo scioglimento del contratto da ambo le parti, qualunque sia il soggetto

che recede (datore di lavoro o lavoratore)—> situazione nella quale si ha lo scioglimento del vincolo

contrattuale; RECESSO COME POTERE = potere negoziale di sciogliere il vincolo. Da quale contratto?

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato (2094).

- Licenziamento = ipotesi in cui a sciogliere il vincolo contrattuale sia il datore di lavoro

- Dimissioni = ipotesi in cui è il lavoratore a sciogliersi dal vincolo contrattuale.

Secondo comma, art. 2118, c.c. —>

Terzo comma —> se c’è l’evento morte del prestatore del lavoro, il datore di lavoro dovrà compensare

qualcun altro dell’indennità.

Dicono qualcosa di coerente con il principio della libertà del recesso. Dicono qualcosa sulla monetabilizzità

del preavviso. Il preavviso è monetizzabile —> se io non ti do il preavviso non succede niente; dovrà

4

soltanto darti un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di

preavviso.

Nessun limite al recesso, se non quello di pagare. Questo vale per entrambi i contraenti.

Questo istituto viene chiamato RECESSO AD NUTUM = recesso con preavviso monetizzabile.

Art. 2119 Recesso per giusta causa —>

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo

determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che

non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al

prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo

precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fall

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicolpieretto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Salomone Riccardo.
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