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PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’

“Prima del fatto commesso”.

Si impone che chi sia stato condannato per certe attività non può ricoprire certe cariche.

Dietro a questo principio c’è una situazione molto più complessa, si verifica quando il reato preso in considerazione la legge in vigore

è diversa rispetto a quella che era in vigore quando è stato commesso il reato.

Art. 2 c.p. = Il 1 comma ribadisce quello che è scritto nella costituzione.

2 comma. La situazione è opposta, quando si è davanti al giudice l’atto commesso non è più un reato.

18/09

SLIDE­ LEGGE PENALE

Il sotto principio di irretroattività, riserva tutela costituzionale a un solo profilo della successione delle leggi penali nel tempo(la

presenza o l’assenza della legge penale al momento del fatto non corrisponde alla situazione di presenza o assenza di legge al

momento in cui il giudice interviene e anche dopo che il giudice ha applicato la norma al momento dell’esecuzione della pena). Se il

comportamento era lecito quando è stato compiuto il soggetto non è colpevole. Ma non è stato sempre così (durante i regimi ecc..) in

cui si poteva venire puniti anche per una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso.

Nel momento in cui il reato fu commesso, la legge prevedeva che lo stesso dovesse essere perseguito. Una legge successiva

può togliere rilevanza penale a questo fatto. Può eliminare la fattispecie o ci sono illeciti penali puniti con sanzioni pecuniarie,

illeciti amministrativi (depenalizzazione).

Art. 2 c.p.

Effetti penali= ultrattivo (contrario di retroattivo) anche se la legge è abrogata o non più in vigore continua ad avere efficacia, per le

leggi eccezionali e temporanee. Le leggi eccezionali sono tutte quelle che fanno eccezione rispetto a una regola. Può succedere che

la legge penale (= tutto quello che ha rilevanza nell’applicazione della norma penale)in vigore al momento in cui viene commesso il

fatto non siano antitetiche, succede in molti casi che la legge penale in vigore al momento del fatto è diversa da quando la persona è

giudicata. Art.2 c.p. 4 comma.

Norme pacchetto giustizia

23 giungno 2017 n.103, gazzetta ufficiale 4 luglio 2017 (entrata in vigore 30 giorni dopo).

I decreti legge nella disciplina costituzionale italiana comportano che se il decreto legge o una sua norma non sono convertite in

legge entro 60gg dalla loro pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, perde efficacia ex tunc (da allora), come se il decreto legge non

fosse mai entrato in vigore. Governa i rapporti tra potere legislativo ed esecutivo, è inevitabile che il potere esecutivo possa emanare

atti con forza di legge, ma bisogna evitare che questo potere svuoti completamente la sostanza del potere legislativo. Il decreto legge

può essere adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza.

Art. 62. Bis. C.p.

Art.2 c.p. ultimo comma= si applica anche ai decreti legge non convertiti. Una legge penale può avere una disciplina al momento del

fatto e quando viene applicata, in mezzo possono esserci altre discipline intermedie, tra tutte queste il giudice deve scegliere la

disciplina più favorevole. Entrano all’interno di questa valutazione i decreti legge. Se nel periodo di vigenza di un decreto legge è

entrata in vigore una norma più favorevole si deve applicare quella norma. La corte costituzionale ha detto che non è valido, anche

per un motivo di coerenza politica.

Fino agli anni’ ’70 era poco usato il decreto legge.

Legge penale e normativa europea ­­­ slide punto 1 e punto 2 sono importanti.

19/09

Fra gli organismi sovranazionali c’è anche il consiglio d’Europa, è il soggetto garante della corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

È molto significativa perché rende omogenei molti dei diritti previsti dalle singole costituzioni e anche dalla nostra. Ha tra i suoi

organismi una corte chiamata corte europea dei diritti dell’uomo, svolge lo stesso ruolo per quanto riguarda le norme penali. Uno dei

principi della convenzione europea dei diritti dell’uomo è una rilettura del principio i legalità che tende a rendere omogenei i vari

sistemi, la norma dice che nessuno può essere condannato per un azione o omissione che quando commessa non costituiva reato.

Aderiscono al consiglio d’Europa i paesi di civil e common law. Nei paesi di civil law i precedenti non hanno forza del diritto.

Caso contrada (14 aprile 2015 corte europea dei diritti dell’uomo)

associazione per delinquere di tipo mafioso: chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso di o + persone è punito da 3 a 15

anni. E quindi si risponde di un reato anche se si agevola la sua commissione. Oltre al diritto formale c’è un diritto vivente che dice

che una norma in un determinato momento è interpretata in un certo modo.

La corte di cassazione considera la sentenza del caso contrada improduttiva di effetti penali.

SLIDE­ ANALISI DEL REATO

Struttura del reato. Esempio: x spara e ferisce y. Ciò può essere o meno un reato, può essere fatto in modo doloso o colposo.

Fatto tipico, il fatto preso in considerazione nella realtà è identico a quello che la legge prevede. Più i reati sono articolati più sarà

messa in discussione la loro tipicità. Più la norma è determinata e meno ci saranno discussioni.

Esempio: TRUFFA, chiunque con artifici o raggiri inducendo taluno in errore. Se x crede di essere debitore di y ma non è così, se y li

prende può essere accusato di truffa? Questo è una decisione ancora da prendere.

Esempio:x spara e ferisce y. Il fatto è tipico e antigiuridico (illegale).

Sul fronte della colpevolezza interviene la costituzione, all’art.27 primo comma: la responsabilità penale è personale ( non si può

rispondere penalmente di un fatto se nessun rimprovero può essere mosso nei confronti della persona. La colpa, il dolo devono

essere accertati. Una persona non capace di intendere e di volere non può avere responsabilità penale).

CONCEZIONE TRIPARTITA : il fatto è un’entità giuridica, non solo naturalistica.

Il fatto tipico è di 2 tipi: attivo o omissivo (non si fa ciò che si dovrebbe fare).

Le differenze di pena devono derivare da un criterio ragionevole, il principio di uguaglianza.

20/09/2017

ELENCO ELEMENTI FATTI FINO AD ORA

Principio di legalità ­­­ Elementi normativi del fatto ­­­ Fonti sub legislative

La Costituzione impone il rispetto dei trattati internazionali, all’interno dei trattati è stabilita la prevalenza della norma europea su

quella nazionale.

I regolamenti funzionano come un atto con forza di legge, le direttive.

I 3 ELEMENTI PIU’ IMPORTANTI SONO =1) fatto tipico = 2)mantigiuridicità= 3)colpevolezza

Il reato deve essere previsto della legge, avere un contenuto determinato e non essere retroattivo. Oltre ai 3 elementi che fanno da

filtro c’è un ulteriore elemento che è sempre stato presente all’interno dell’ordinamento: la punibilità. Ha cominciato ad affermarsi

nella dottrina, ha un’importanza tale per cui potrebbe diventare il quarto elemento che fa da filtro (fatto tipico, antigiuridicità,

colpevolezza e punibilità) perché all’interno di questo quadro ci sono azioni che il regolatore tiene fuori dal reato.

Art. 720 c.p. ­ cambia il reato se una persona gioca d’azzardo o è colto in flagrante quando gioca d’azzardo ( se questo reato non è

individuato mentre commesso non può essere punito).

Art. 598 c.p. ­ offendere la reputazione. A volte è impossibile non farlo (es. polizia che manda al pubblico ministero l’informazione

che il soggetto x ha commesso un reato). il diritto di cronaca, di critica, fino a che punto possono essere utilizzati senza costituire

diffamazione? Ciò che avviene nelle controversie davanti al giudice non è mai punibile quando le offese concernono la causa.

Il risarcimento del danno deve essere fatto per qualsiasi atto doloso o colposo che causi ad altro un danno ingiusto.

Per ragioni di opportunità l’offesa è tenuta fuori dal reato e dal meccanismo della sanzione penale.

Art. 384 c.p.= delitti contro l’amministrazione della giustizia. Molti di questi delitti ruotano attorno al testimone, che ha l’obbligo di

presentarsi in tribunale e dire la verità. L’art. 384 c.p. dice che non è punibile chi ha commesso il fatto se costretto per salvare se

stesso o un suo congiunto. Questa situazione può non essere sempre evidente. Da poco si è provveduto ad allargare la non

punibilità a comportamenti che il reo ha tenuto dopo il reato.

Cause estintive della punibilità: il fatto criminoso è venuto a esistenza e dopo è successo qualcosa per cui non può più essere

punito. molti piccoli reati sono stati depenalizzati per evitare l’ingolfamento dei tribunali.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni (solitamente sono reati meno gravi, puniti con arresto o ammenda. Per i reati in cui è

prevista solo l’ammenda o arresto o ammenda la persona che l’ha commesso può presentarsi al pubblico ministero o al giudice e

dichiarare la propria disponibilità a pagare un terzo del massimo [solo ammenda] o metà dell’ammenda [se c’è arresto o ammenda]).

Se il giudice dovesse applicare una pena detentiva fino a 2 anni può usare un “perdono giudiziario” (causa estintiva della punibilità)

Art.169 c.p.

Nelle materie in cui la società moderna è + sensibile (tutela ambiente e prevenzione infortuni sul lavoro), se viene accertato che è

stato tenuto un comportamento in violazione delle norme che presidiano questi settori, qualora la persona ingiunta ottemperi a quello

che gli è stato ordinato estingue il reato della contravvenzione pagando entro 30 gg una somma corrispondente un quarto del

massimo.

Art 162 e 162 bis c.p.

Ci sono ordinamenti che non distinguono sottocategorie di reati, unificando si perdono delle caratteristiche fondamentali, perché

prevedono il reato ma usano molto l’illecito amministrativo per i reati più piccoli.

DELITTI E CONTRAVVENZIONI =

Sia i delitti che le contravvenzioni sono puniti sia con pena detentiva che pecuniaria (entrambi o solo una). La pena massima per i

delitti è l’ergastolo, poi c’è la reclusione e la multa.

la pena detentiva per le contravvenzioni è l’arresto mentre la pena pecuniaria è l’ammenda.

Art. 712 c.p.

art.648 c.p. (ricettazione)

nei confronti di chi ha commesso una contravvenzione è indifferente se l’abbia commessa con dolo o con colpa. I delitti sono

dolosi,colposi

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Publisher
A.A. 2017-2018
36 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rida1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale, parte generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Pighi Giorgio.