DIRITTO INTERNAZIONALE
9GENNAIO
Questo tema del diritto ha delle peculiarità perché non è paragonabile
all’organizzazione che caratterizza gli stati, è poco organizzata.
Mettiamo in evidenza le differenze tra ordinamenti nazionali (es. Italia) e
internazionali. Non c’è un grado di complessità nel diritto internazionale, è una
società molto semplice.
La comunità internazionale è composta da stati e da organizzazioni
internazionali, il diritto internazionale è il diritto di questa comunità, è il diritto
delle relazioni tra gli stati (es. tra Italia e Belgio). Ciò che succede all’interno di
uno stato non fa parte del diritto internazionale (es contratti di compravendita).
“Ubi societas ibi ius”
“Dovunque ci sia una società, una comunità, c’è un diritto ” > è un postulato
che sta alla base dell’esistenza del diritto internazionale. L’idea che dove ci sia
un gruppo, soggetti e individui (stati e costruzioni sociali), allora questi soggetti
si pongono in relazione gli uni con gli altri. Dove ci sono contatti c’è necessità
di cooperazione e di risolvere conflitti. Qualunque società ha un suo diritto.
Questo postulato fonda l’indagine sul diritto internazionale e la ricostruzione
dei rapporti tra stati in chiave di diritto.
Si usa questa frase perché ai giuristi piace il latino per non arrivare così
all’improvviso nel mondo ma essere il portato di un’elaborazione teorica che ha
le sue radici nel diritto romano, ci da un’idea di continuità. Questo per dire che
non è necessario usare il latino ma se si vuole usare il latino bisogna usarlo
correttamente.
L’idea alla base del diritto è quindi che dove c’è una comunità c’è un diritto. La
comunità, sotto il profilo della comunità organizzata con un suo diritto si
chiama “ordinamento giuridico”. Si parla di ordinamento giuridico nazionale
per intendere quella comunità di persone fisiche e giuridiche regolate da leggi
definite da quello stato. L’ordinamento giuridico internazionale è l’insieme di
regole che si applicano alla comunità internazionale.
A cosa serve il diritto?
Permette la convivenza e la sopravvivenza dei soggetti che sono parte
della comunità stessa > insieme di soggetti, persone giuridiche, con delle
regole applicabili a questa comunità. Non è detto che sono applicabili alla
comunità che verrà dopo di noi, perché potrà essere retta da regole
diverse, perché la comunità cambia.
In che modo si permette questa convivenza?
1. Permettendo la cooperazione > nessuno è totalmente indipendente
per svolgere la totalità delle operazioni. Ad esempio se uno stato
non ha sbocchi sul mare e vuole commerciare, deve accordarsi con
altri stati perché le navi possano caricare i suoi beni, ecc.
2. Risolvendo i conflitti > può essere che sorgano dei conflitti tra stati,
ad esempio perché uno stato non consente il transito delle merci
verso un altro stato. Il diritto definisce le norme per risolvere questi
conflitti.
Se semplifichiamo al massimo le funzioni del diritto, esso serve per facilitare la
cooperazione e risolvere i conflitti.
DIFFERENZE TRA ORDINAMENTI STATALI E ORDINAMENTI
INTERNAZIONALI
Negli ordinamenti statali, queste funzioni sono realizzate. Se guardiamo agli
ordinamenti statali (es. Italia) le caratteristiche principali sono: la creazione del
diritto, l’accertamento del rispetto delle regole, cioè vedere se sono in concreto
applicate o rispettate, l’attuazione coattiva del diritto, cioè il mancato rispetto
delle regole, affidate a enti appositi che governano la comunità. Gli ordinamenti
nazionali sono di tipo statale e abbiamo un parlamento che fa le leggi, dei
tribunali che valutano se le leggi sono applicate e l’esercito che fa eseguire in
modo coattivo le norme. Le norme che dobbiamo rispettare sono definite da
organi appositi che hanno questa funzione e si assicurano e garantiscono che
le norme siano rispettate.
Un’altra caratteristica è la rinuncia del ricorso alla violenza privata come mezzo
di punizione per chi viola il diritto. Ci sono organi appositi, si abbandona la faida
di utilizzo della violenza per farsi vendetta da sé.
Noi siamo immersi nel diritto, siamo abituati ad abituare il diritto in questa
prospettiva, tant’è vero che ciascuno di noi oggi ha concluso un paio di negozi
giuridici (anche comprare un caffè).
Anche le relazioni personali possono essere descritte in termini giuridici (es.
essere figli, rapporto coi genitori descritto in termini di affetto). Le norme sono
fondate fuori da noi, nel senso che ci sono degli organi competenti e anche se
ci sembra di non dar peso a tante norme, di fatto noi le rispettiamo
spontaneamente. Siamo talmente immersi in un sistema tant’è che se
qualcuno ci fa un torto, rinunciamo all’uso della violenza per risolvere le
controversie.
Vediamo di confrontare i diversi aspetti connessi al funzionamento del diritto
tra ordinamenti statali e internazionali:
CREAZIONE DEL DIRITTO - chi definisce le norme che regolano una comunità?
Negli ordinamenti nazionali/statali: la funzione legislativa (definizione
delle norme di portata generale) è affidata ad un organo preposto
(Parlamento, Assemblea) che spesso è eletto a suffragio universale.
“Spesso” perché in Italia e paesi occidentali è così, ma ci sono stati dove
questo non avviene perché magari è letto in modo indiretto.
Nell’ordinamento internazionale non c’è un’attività legislativa (perché
richiama all’esistenza di un organo che crea le leggi) ma leggi, norme e
diritto hanno un campo semantico che si sovrappongono ma non sono
perfettamente sinonimi perché “diritto” è in termine più generale e
riguarda qualunque tipo di norma che regola una comunità. “Norma” è
l’enunciato del diritto specifico che contiene in sé il comando (es non
uccidere). “Legge” è una forma di diritto, aspetti che il diritto assume,
adottata da un parlamento. La funzione normativa, la funzione di
produzione del diritto è più ampia rispetto alla funzione legislativa che è
produzione di leggi, mentre la funzione normativa è produzione di norme
aventi valore giuridico. Possiamo parlare della funzione normativa in Italia
mettendo insieme l’azione del parlamento ma anche l’azione dei
ministeri quando definiscono, via decreto, norme di dettaglio rispetto alla
regola generale. L’attività di produzione del diritto, attività di produzione
normativa, perché diritto è una parola curiosa, dalla quale non c’è un
aggettivo e l’aggettivo che viene da diritto è “giuridico”, cioè istituzioni di
norme avente valore giuridico.
Nell’ordinamento internazionale l’attività di produzione del diritto è
esercitata dai membri, cioè dagli stati, che sono soggetti del diritto
internazionale. Nella comunità internazionale non c’è un legislatore,
perché la comunità internazionale non è si è evoluta tale da avere un suo
legislatore.
ONU partecipano tutti gli stati del mondo e questa organizzazione ha
un’assemblea generale. Non è paragonabile ad un ordinamento nazionale
perché se guardiamo la carta costitutiva non può attuare atti vincolanti a
tutti gli stati. Non ha potere paragonabile a quello di un parlamento
perchè la prassi, cioè l’attività di quest’organizzazione non si è sviluppata
per questo motivo.
La comunità degli stati è una comunità anarchica, disordinata in cui i soggetti
coesistono e questi soggetti collaborano, risolvono conflitti e hanno sviluppato
un diritto che si è formato con le sue peculiarità, come una società molto
semplice.
Sono gli stati stessi che decidono le norme tramite consuetudini e trattati, che
sono le fonti principali del diritto internazionale.
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO > valutare in concreto se la norma è rispettata o
meno, chi ha torto o ragione. La norma è astratta, generale e vedere se è
applicabile nel caso di specie. Quando sorge un conflitto tra due e più parti, tra
stato e individuo bisogna cercare la norma.
Negli ordinamenti statali > magistratura, che svolge una funzione
giurisdizionale che ricerca la norma applicabile e ne vede la violazione.
C’è un giudice precostituito, non è creato specificatamente per decidere
in merito a un singolo caso. In Italia ci sono 3 tipi di giudici: magistratura
civile (controversie tra privati relative a questioni di contratti, famiglia); la
magistratura penale competente per le questioni di stato contro singolo,
il singolo viola l’interesse dello stato che agisce attraverso la potestà
punitiva che, dopo processo comporta delle sanzioni (processo >
accertare se ho violato la norma); magistratura amministrativa che ha la
funzione di valutare se l’attività amministrativa dello stato è conforme ai
canoni di ragionevolezza e norme di legge. Negli ordinamenti occidentali
la magistratura è indipendente, cioè che è costituita per legge e svolge la
sua funzione nell’interesse generale della giustizia. I magistrati che
accertano in concreto il rispetto delle norme decidono con una sentenza
che valuta il caso per vedere se è rispettato e queste sentenze sono
vincolanti e possono essere attuate in modo coercitivo con l’uso della
forza pubblica. Se io vinco una causa e chi perde non paga una somma,
mi rivolgo alla forza pubblica perché vada metta dei suoi beni all’asta.
Nell’ordinamento internazionale non ha una magistratura precostituita
per legge ma i soggetti della comunità internazionale danno una loro
interpretazione delle norme applicabili. Non vuol dire che c’è l’arbitrio
degli stati (cioè che lo stato può dare qualunque visione della norma) ma
non c’è nessuno a cui lo stato può chiedere come debba essere applicata
la norma. In caso di controversia, quando c’è un contrasto, gli stati
coinvolti negoziano tra loro, trovando una soluzione o si accordano per
affidare a un terzo il compito di risolvere le controversie specifiche.
Quell’arbitro viene creato per risolvere quella controversia e per dire chi
ha ragione, è vincolante, cioè gli stati si impegnano a rispettarla, ma non
è eseguita in modo coercitivo. Ci vuole per questo tipo di modalità un
accordo tra gli stati. Devono dire a questo terzo qual è il problema e quali
norme possono essere applicabili. Il terzo può essere un altro stato, un
capo di stato, una figura importante o da privati, specialisti, professori di
diritto internazionale nominati dagli stati (a volte ci sono controversie
svolte dal papa, o da privati). La decisione dell’arbitro è vincolante,
quindi gli stati che hanno attribuito questo potere all’arbitro si impegnano
anche a rispettarlo ma non può essere eseguita in modo coercitivo in
quanto non c’è una polizia internazionale che interviene. La comunità
internazionale è molto più semplice quindi rispetto alla comunità
nazionale.
C’è un’organizzazione nel mondo, che è quella delle Nazioni Unite e
quest’organizzazione ha un giudice: la Corte internazionale di giustizia, che ha
sede all’Aja, è composta 15 giudici, 5 permanenti precostituiti per legge.
Intervengono nelle controversie a patto che l’intervento sia attribuito alla corte
dagli stati parte della controversia. Cioè attribuiscono giurisdizione entrambi le
parti, cioè definire il diritto nel caso concreto. I giudici internazionali ce l’hanno
se gli viene di volta in volta attribuita. I tribunali invece ce l’hanno di autorità
perché è lo stato che ha attribuito questa autorità. NON PROCEDE CONTRO I
SINGOLI. I giudici non agiscono d’ufficio ma c’è sempre qualcuno che chiede
loro di pronunciarsi. In UE c’è un giudice precostituito ma a livello regionale.
Perché potrebbero non chiedere alla corte di giustizia di intervenire ma
chiedere a un altro stato?
Perché ha tempi lunghi
Il ricorso al giudice internazionale è raro, gli stati preferiscono trovare una
soluzione negoziata tra loro. Affidarla alla corte vuol dire dargli enorme
risalto.
Quando le parti si rivolgono a un giudice, le loro posizioni si irrigidiscono.
Quindi vuol dire ridurre le probabilità di un negoziato > c’è chi ha torto e
chi ha ragione. Invece il negoziato permette di trovare una soluzione che
non scontenta nessuno.
Il problema è definire i dettagli.
Gli stati non affidano spesso agli stati terzi di risolvere le controversie.
Italia – Germania > caso all’Aja. L’Italia è stata convenuta dalla Germania per
una questione sul tema dell’immunità, che ha avuto una serie di ricadute. Era
d’accordo ad essere convenuta perché in Italia c’è un contrasto tra ciò che dice
la magistratura e ciò che dice il potere esecutivo: la magistratura vorrebbe
negare l’immunità degli stati dalla giurisdizione in una serie di ipotesi
(risarcimento danni da guerra). In Italia c’è un conflitto tra poteri circa l’esatta
determinazione della norma internazionale. L’Italia come potere esecutivo era
d’accordo con la Germania nel chiedere l’intervento della corte di giustizia ma
poi alla fine ha perso.
Nel diritto internazionale le questioni si risolvono in un arco di tempo lungo. Se
avviene una violazione della norma, è impossibile che in poco tempo ci sia una
soluzione perché è funzionale una rapida soluzione nell’ordinamento nazionale,
mentre gli stati lasciano passare più tempo per far si che i problemi si risolvano
da soli.
Possono anche creare anche degli organi più snelli: ad esempio la corte
internazionale di giustizia è composta da 15 giudici e ha una procedura definita
dalla corte. Nulla toglie che due stati possano scegliere di creare un arbitro e
definire un procedimento più snello.
La corte penale, creata anch’essa da un trattato internazionale, ha la funzione
di valutare invece se gli individui hanno commesso una particolare serie di
reati: Genocidio
Crimini di guerra
La corte penale non agisce d’ufficio ma c’è un procuratore che raccoglie prove
ed elementi e chiede alla corte di intervenire. Ha sede all’Aja anch’essa.
ATTUAZIONE DEL DIRITTO (COERCITIVA) – CAPITOLO 4
Negli ordinamenti statali è svolta dall’amministrazione e organi di polizia che
ha il monopolio dell’uso della forza.
Nell’ordinamento internazionale non esiste un organismo che attua in modo
coercitivo il diritto. L’attuazione delle norme e la definizione nel dettaglio delle
norme stesse è affidata a ogni stato, si fonda sulla struttura statale. Lo stato è
vincolato al diritto internazionale e usa i suoi organi e le strutture
amministrative per applicare le norme nel territorio.
Non esiste nella comunità internazionale un organo che abbia il monopolio
della forza ma sono gli stati che assicurano il rispetto delle norme. Ogni stato al
di fuori della forza può ottenere l’attuazione.
Nelle Nazioni Unite c’è il consiglio di sicurezza che attribuisce i compiti ai caschi
blu > è vero che svolge funzione di pace internazionale ma solo in casi ben
specifici (casi di aggressione, violazione/minaccia alla pace e a seguito di
specifica decisione). Il consiglio ha il potere di usare la forza ma non in modo
automatico ma se i membri lo decidono. 5 stati hanno potere di veto.
Uno degli elementi più significativi che sono differenziati è la violazione del
diritto.
Negli ordinamenti nazionali ci sono sanzioni che vengono stabilite. La struttura
dello stato ha questa
Nell’ordinamento internazionale non c’è qualcuno che interviene in caso delle
norme ma è lo stato che può ricorrere all’autotutela che non implichi l’uso della
forza.
Questa parte si chiama diritto della responsabilità.
10GENNAIO
IL DIRITTO INTERNAZIONALE È VERO DIRITTO?
Ci sono alcuni critici che, abituati a ragionare sul diritto degli ordinamenti
nazionali che sono più complessi del diritto internazionale, in cui ci sono
maggiori membri della comunità di riferimento (se consideriamo le comunità
nazionali, i cittadini degli stati, per quanto essi possano essere piccoli, sono più
numerose), tendono a negare il carattere della giuridicità al diritto
internazionale perché si fonda il carattere obbligatorio del diritto in generale
sulla sanzione. Si dice che è diritto se, alla violazione dell’obbligo, segue una
sanzione determinata dall’ordinamento. Poiché nel diritto internazionali non ci
sono sanzioni predefinite (divieto dell’uso della forza, ma non c’è una
sanzione), allora non si può dire che questo sia vero diritto. È un’impostazione
di qualcuno che sminuisce la materia. Gli studiosi ovviamente contestano
questa opinione. Questo porta a riflettere sul “perché” rispettiamo le norme di
diritto internazionale.
La norma è obbligatoria e quindi è giuridica, cioè se impone un cambiamento
della propria condotta o una condotta di un certo tipo. È obbligatoria perch&ea
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