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DIRITTO INTERNAZIONALE

9GENNAIO

Questo tema del diritto ha delle peculiarità perché non è paragonabile

all’organizzazione che caratterizza gli stati, è poco organizzata.

Mettiamo in evidenza le differenze tra ordinamenti nazionali (es. Italia) e

internazionali. Non c’è un grado di complessità nel diritto internazionale, è una

società molto semplice.

La comunità internazionale è composta da stati e da organizzazioni

internazionali, il diritto internazionale è il diritto di questa comunità, è il diritto

delle relazioni tra gli stati (es. tra Italia e Belgio). Ciò che succede all’interno di

uno stato non fa parte del diritto internazionale (es contratti di compravendita).

“Ubi societas ibi ius”

“Dovunque ci sia una società, una comunità, c’è un diritto ” > è un postulato

che sta alla base dell’esistenza del diritto internazionale. L’idea che dove ci sia

un gruppo, soggetti e individui (stati e costruzioni sociali), allora questi soggetti

si pongono in relazione gli uni con gli altri. Dove ci sono contatti c’è necessità

di cooperazione e di risolvere conflitti. Qualunque società ha un suo diritto.

Questo postulato fonda l’indagine sul diritto internazionale e la ricostruzione

dei rapporti tra stati in chiave di diritto.

Si usa questa frase perché ai giuristi piace il latino per non arrivare così

all’improvviso nel mondo ma essere il portato di un’elaborazione teorica che ha

le sue radici nel diritto romano, ci da un’idea di continuità. Questo per dire che

non è necessario usare il latino ma se si vuole usare il latino bisogna usarlo

correttamente.

L’idea alla base del diritto è quindi che dove c’è una comunità c’è un diritto. La

comunità, sotto il profilo della comunità organizzata con un suo diritto si

chiama “ordinamento giuridico”. Si parla di ordinamento giuridico nazionale

per intendere quella comunità di persone fisiche e giuridiche regolate da leggi

definite da quello stato. L’ordinamento giuridico internazionale è l’insieme di

regole che si applicano alla comunità internazionale.

A cosa serve il diritto?

Permette la convivenza e la sopravvivenza dei soggetti che sono parte

 della comunità stessa > insieme di soggetti, persone giuridiche, con delle

regole applicabili a questa comunità. Non è detto che sono applicabili alla

comunità che verrà dopo di noi, perché potrà essere retta da regole

diverse, perché la comunità cambia.

In che modo si permette questa convivenza?

1. Permettendo la cooperazione > nessuno è totalmente indipendente

per svolgere la totalità delle operazioni. Ad esempio se uno stato

non ha sbocchi sul mare e vuole commerciare, deve accordarsi con

altri stati perché le navi possano caricare i suoi beni, ecc.

2. Risolvendo i conflitti > può essere che sorgano dei conflitti tra stati,

ad esempio perché uno stato non consente il transito delle merci

verso un altro stato. Il diritto definisce le norme per risolvere questi

conflitti.

Se semplifichiamo al massimo le funzioni del diritto, esso serve per facilitare la

cooperazione e risolvere i conflitti.

DIFFERENZE TRA ORDINAMENTI STATALI E ORDINAMENTI

INTERNAZIONALI

Negli ordinamenti statali, queste funzioni sono realizzate. Se guardiamo agli

ordinamenti statali (es. Italia) le caratteristiche principali sono: la creazione del

diritto, l’accertamento del rispetto delle regole, cioè vedere se sono in concreto

applicate o rispettate, l’attuazione coattiva del diritto, cioè il mancato rispetto

delle regole, affidate a enti appositi che governano la comunità. Gli ordinamenti

nazionali sono di tipo statale e abbiamo un parlamento che fa le leggi, dei

tribunali che valutano se le leggi sono applicate e l’esercito che fa eseguire in

modo coattivo le norme. Le norme che dobbiamo rispettare sono definite da

organi appositi che hanno questa funzione e si assicurano e garantiscono che

le norme siano rispettate.

Un’altra caratteristica è la rinuncia del ricorso alla violenza privata come mezzo

di punizione per chi viola il diritto. Ci sono organi appositi, si abbandona la faida

di utilizzo della violenza per farsi vendetta da sé.

Noi siamo immersi nel diritto, siamo abituati ad abituare il diritto in questa

prospettiva, tant’è vero che ciascuno di noi oggi ha concluso un paio di negozi

giuridici (anche comprare un caffè).

Anche le relazioni personali possono essere descritte in termini giuridici (es.

essere figli, rapporto coi genitori descritto in termini di affetto). Le norme sono

fondate fuori da noi, nel senso che ci sono degli organi competenti e anche se

ci sembra di non dar peso a tante norme, di fatto noi le rispettiamo

spontaneamente. Siamo talmente immersi in un sistema tant’è che se

qualcuno ci fa un torto, rinunciamo all’uso della violenza per risolvere le

controversie.

Vediamo di confrontare i diversi aspetti connessi al funzionamento del diritto

tra ordinamenti statali e internazionali:

CREAZIONE DEL DIRITTO - chi definisce le norme che regolano una comunità?

Negli ordinamenti nazionali/statali: la funzione legislativa (definizione

 delle norme di portata generale) è affidata ad un organo preposto

(Parlamento, Assemblea) che spesso è eletto a suffragio universale.

“Spesso” perché in Italia e paesi occidentali è così, ma ci sono stati dove

questo non avviene perché magari è letto in modo indiretto.

Nell’ordinamento internazionale non c’è un’attività legislativa (perché

 richiama all’esistenza di un organo che crea le leggi) ma leggi, norme e

diritto hanno un campo semantico che si sovrappongono ma non sono

perfettamente sinonimi perché “diritto” è in termine più generale e

riguarda qualunque tipo di norma che regola una comunità. “Norma” è

l’enunciato del diritto specifico che contiene in sé il comando (es non

uccidere). “Legge” è una forma di diritto, aspetti che il diritto assume,

adottata da un parlamento. La funzione normativa, la funzione di

produzione del diritto è più ampia rispetto alla funzione legislativa che è

produzione di leggi, mentre la funzione normativa è produzione di norme

aventi valore giuridico. Possiamo parlare della funzione normativa in Italia

mettendo insieme l’azione del parlamento ma anche l’azione dei

ministeri quando definiscono, via decreto, norme di dettaglio rispetto alla

regola generale. L’attività di produzione del diritto, attività di produzione

normativa, perché diritto è una parola curiosa, dalla quale non c’è un

aggettivo e l’aggettivo che viene da diritto è “giuridico”, cioè istituzioni di

norme avente valore giuridico.

Nell’ordinamento internazionale l’attività di produzione del diritto è

esercitata dai membri, cioè dagli stati, che sono soggetti del diritto

internazionale. Nella comunità internazionale non c’è un legislatore,

perché la comunità internazionale non è si è evoluta tale da avere un suo

legislatore.

ONU partecipano tutti gli stati del mondo e questa organizzazione ha

un’assemblea generale. Non è paragonabile ad un ordinamento nazionale

perché se guardiamo la carta costitutiva non può attuare atti vincolanti a

tutti gli stati. Non ha potere paragonabile a quello di un parlamento

perchè la prassi, cioè l’attività di quest’organizzazione non si è sviluppata

per questo motivo.

La comunità degli stati è una comunità anarchica, disordinata in cui i soggetti

coesistono e questi soggetti collaborano, risolvono conflitti e hanno sviluppato

un diritto che si è formato con le sue peculiarità, come una società molto

semplice.

Sono gli stati stessi che decidono le norme tramite consuetudini e trattati, che

sono le fonti principali del diritto internazionale.

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO > valutare in concreto se la norma è rispettata o

meno, chi ha torto o ragione. La norma è astratta, generale e vedere se è

applicabile nel caso di specie. Quando sorge un conflitto tra due e più parti, tra

stato e individuo bisogna cercare la norma.

Negli ordinamenti statali > magistratura, che svolge una funzione

 giurisdizionale che ricerca la norma applicabile e ne vede la violazione.

C’è un giudice precostituito, non è creato specificatamente per decidere

in merito a un singolo caso. In Italia ci sono 3 tipi di giudici: magistratura

civile (controversie tra privati relative a questioni di contratti, famiglia); la

magistratura penale competente per le questioni di stato contro singolo,

il singolo viola l’interesse dello stato che agisce attraverso la potestà

punitiva che, dopo processo comporta delle sanzioni (processo >

accertare se ho violato la norma); magistratura amministrativa che ha la

funzione di valutare se l’attività amministrativa dello stato è conforme ai

canoni di ragionevolezza e norme di legge. Negli ordinamenti occidentali

la magistratura è indipendente, cioè che è costituita per legge e svolge la

sua funzione nell’interesse generale della giustizia. I magistrati che

accertano in concreto il rispetto delle norme decidono con una sentenza

che valuta il caso per vedere se è rispettato e queste sentenze sono

vincolanti e possono essere attuate in modo coercitivo con l’uso della

forza pubblica. Se io vinco una causa e chi perde non paga una somma,

mi rivolgo alla forza pubblica perché vada metta dei suoi beni all’asta.

Nell’ordinamento internazionale non ha una magistratura precostituita

 per legge ma i soggetti della comunità internazionale danno una loro

interpretazione delle norme applicabili. Non vuol dire che c’è l’arbitrio

degli stati (cioè che lo stato può dare qualunque visione della norma) ma

non c’è nessuno a cui lo stato può chiedere come debba essere applicata

la norma. In caso di controversia, quando c’è un contrasto, gli stati

coinvolti negoziano tra loro, trovando una soluzione o si accordano per

affidare a un terzo il compito di risolvere le controversie specifiche.

Quell’arbitro viene creato per risolvere quella controversia e per dire chi

ha ragione, è vincolante, cioè gli stati si impegnano a rispettarla, ma non

è eseguita in modo coercitivo. Ci vuole per questo tipo di modalità un

accordo tra gli stati. Devono dire a questo terzo qual è il problema e quali

norme possono essere applicabili. Il terzo può essere un altro stato, un

capo di stato, una figura importante o da privati, specialisti, professori di

diritto internazionale nominati dagli stati (a volte ci sono controversie

svolte dal papa, o da privati). La decisione dell’arbitro è vincolante,

quindi gli stati che hanno attribuito questo potere all’arbitro si impegnano

anche a rispettarlo ma non può essere eseguita in modo coercitivo in

quanto non c’è una polizia internazionale che interviene. La comunità

internazionale è molto più semplice quindi rispetto alla comunità

nazionale.

C’è un’organizzazione nel mondo, che è quella delle Nazioni Unite e

quest’organizzazione ha un giudice: la Corte internazionale di giustizia, che ha

sede all’Aja, è composta 15 giudici, 5 permanenti precostituiti per legge.

Intervengono nelle controversie a patto che l’intervento sia attribuito alla corte

dagli stati parte della controversia. Cioè attribuiscono giurisdizione entrambi le

parti, cioè definire il diritto nel caso concreto. I giudici internazionali ce l’hanno

se gli viene di volta in volta attribuita. I tribunali invece ce l’hanno di autorità

perché è lo stato che ha attribuito questa autorità. NON PROCEDE CONTRO I

SINGOLI. I giudici non agiscono d’ufficio ma c’è sempre qualcuno che chiede

loro di pronunciarsi. In UE c’è un giudice precostituito ma a livello regionale.

Perché potrebbero non chiedere alla corte di giustizia di intervenire ma

chiedere a un altro stato?

Perché ha tempi lunghi

 Il ricorso al giudice internazionale è raro, gli stati preferiscono trovare una

 soluzione negoziata tra loro. Affidarla alla corte vuol dire dargli enorme

risalto.

Quando le parti si rivolgono a un giudice, le loro posizioni si irrigidiscono.

 Quindi vuol dire ridurre le probabilità di un negoziato > c’è chi ha torto e

chi ha ragione. Invece il negoziato permette di trovare una soluzione che

non scontenta nessuno.

Il problema è definire i dettagli.

Gli stati non affidano spesso agli stati terzi di risolvere le controversie.

Italia – Germania > caso all’Aja. L’Italia è stata convenuta dalla Germania per

una questione sul tema dell’immunità, che ha avuto una serie di ricadute. Era

d’accordo ad essere convenuta perché in Italia c’è un contrasto tra ciò che dice

la magistratura e ciò che dice il potere esecutivo: la magistratura vorrebbe

negare l’immunità degli stati dalla giurisdizione in una serie di ipotesi

(risarcimento danni da guerra). In Italia c’è un conflitto tra poteri circa l’esatta

determinazione della norma internazionale. L’Italia come potere esecutivo era

d’accordo con la Germania nel chiedere l’intervento della corte di giustizia ma

poi alla fine ha perso.

Nel diritto internazionale le questioni si risolvono in un arco di tempo lungo. Se

avviene una violazione della norma, è impossibile che in poco tempo ci sia una

soluzione perché è funzionale una rapida soluzione nell’ordinamento nazionale,

mentre gli stati lasciano passare più tempo per far si che i problemi si risolvano

da soli.

Possono anche creare anche degli organi più snelli: ad esempio la corte

internazionale di giustizia è composta da 15 giudici e ha una procedura definita

dalla corte. Nulla toglie che due stati possano scegliere di creare un arbitro e

definire un procedimento più snello.

La corte penale, creata anch’essa da un trattato internazionale, ha la funzione

di valutare invece se gli individui hanno commesso una particolare serie di

reati: Genocidio

 Crimini di guerra

La corte penale non agisce d’ufficio ma c’è un procuratore che raccoglie prove

ed elementi e chiede alla corte di intervenire. Ha sede all’Aja anch’essa.

ATTUAZIONE DEL DIRITTO (COERCITIVA) – CAPITOLO 4

Negli ordinamenti statali è svolta dall’amministrazione e organi di polizia che

ha il monopolio dell’uso della forza.

Nell’ordinamento internazionale non esiste un organismo che attua in modo

coercitivo il diritto. L’attuazione delle norme e la definizione nel dettaglio delle

norme stesse è affidata a ogni stato, si fonda sulla struttura statale. Lo stato è

vincolato al diritto internazionale e usa i suoi organi e le strutture

amministrative per applicare le norme nel territorio.

Non esiste nella comunità internazionale un organo che abbia il monopolio

della forza ma sono gli stati che assicurano il rispetto delle norme. Ogni stato al

di fuori della forza può ottenere l’attuazione.

Nelle Nazioni Unite c’è il consiglio di sicurezza che attribuisce i compiti ai caschi

blu > è vero che svolge funzione di pace internazionale ma solo in casi ben

specifici (casi di aggressione, violazione/minaccia alla pace e a seguito di

specifica decisione). Il consiglio ha il potere di usare la forza ma non in modo

automatico ma se i membri lo decidono. 5 stati hanno potere di veto.

Uno degli elementi più significativi che sono differenziati è la violazione del

diritto.

Negli ordinamenti nazionali ci sono sanzioni che vengono stabilite. La struttura

dello stato ha questa

Nell’ordinamento internazionale non c’è qualcuno che interviene in caso delle

norme ma è lo stato che può ricorrere all’autotutela che non implichi l’uso della

forza.

Questa parte si chiama diritto della responsabilità.

10GENNAIO

IL DIRITTO INTERNAZIONALE È VERO DIRITTO?

Ci sono alcuni critici che, abituati a ragionare sul diritto degli ordinamenti

nazionali che sono più complessi del diritto internazionale, in cui ci sono

maggiori membri della comunità di riferimento (se consideriamo le comunità

nazionali, i cittadini degli stati, per quanto essi possano essere piccoli, sono più

numerose), tendono a negare il carattere della giuridicità al diritto

internazionale perché si fonda il carattere obbligatorio del diritto in generale

sulla sanzione. Si dice che è diritto se, alla violazione dell’obbligo, segue una

sanzione determinata dall’ordinamento. Poiché nel diritto internazionali non ci

sono sanzioni predefinite (divieto dell’uso della forza, ma non c’è una

sanzione), allora non si può dire che questo sia vero diritto. È un’impostazione

di qualcuno che sminuisce la materia. Gli studiosi ovviamente contestano

questa opinione. Questo porta a riflettere sul “perché” rispettiamo le norme di

diritto internazionale.

La norma è obbligatoria e quindi è giuridica, cioè se impone un cambiamento

della propria condotta o una condotta di un certo tipo. È obbligatoria perch&ea

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedericaMacchi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e fondamenti di diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Lang Alessandra.
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