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LEZIONE 3. IMMATRICOLAZIONI, GIURISDIZIONE E CONTROLLO
Nel diritto del mare, è previsto che ogni sia immatricolata nel registro di uno Stato di
immatricolazione per attribuirgli la nazionalità di quello Stato e questa è rappresentata dalla
bandiera. Lo stesso accade per gli aeromobili. Nelle previsioni del diritto aereo, ogni
aeromobile, sia pubblico che privato, deve essere immatricolato nel registro di uno Stato.
Allo Stato di immatricolazione spettano, oltre ai doveri da rispettare, dei diritti e fra questi
diritti spettanti allo Stato nazionale vi è la giurisdizione esclusiva sulle proprie navi/aeromobili
mentre questi navigano in spazi sottratti alla giurisdizione dello Stato.
Nel diritto dello spazio avviene qualcosa di analogo. Gli oggetti spaziali devono essere
immatricolati e lo Stato esercita giurisdizione esclusiva.
Articolo 8 del Trattato sullo spazio prevede che:
Lo Stato parte del Trattato sul cui registro è iscritto un oggetto lanciato nello spazio
extra-atmosferico conserverà giurisdizione e controllo su tale oggetto e sul suo
equipaggio mentre si trovano nello spazio extra-atmosferico o su un corpo celeste.
L’interpretazione preferibile è che lo Stato di immatricolazione ha giurisdizione esclusiva sia
sull’oggetto spaziale e sulle persone eventualmente a bordo di esso mentre questo si trova
nello spazio extra-atmosferico.
Giurisdizione esclusiva: ovviamente intesa come coercitiva, non si intende la giurisdizione
intesa come potere di regolamentazione attraverso le proprie leggi le attività svolte a bordo
dell’oggetto spaziale e neppure esclusività nella giurisdizione dei giudici solo la Stato
immatricolante può attuare il proprio potere di governo con la forza.
Controllo: il potere di vigilanza, il potere di decidere sulle manovre riguardanti quell’oggetto
spaziale lo Stato immatricolante mantiene il potere di governo sull’oggetto.
Ci sono due stranezze di questo articolo 8:
1. L’articolo prevede le conseguenze dell’immatricolazione, ma non esiste nessuna
norma del trattato che imponga agli Stati di immatricolare gli oggetti spaziali (difetto
colmato nella Convenzione successiva);
2. Il Trattato non stabilisce legami tra lo Stato immatricolante (art. 8) e lo Stato
responsabile (art. 6), ma è certamente Stato nazionale, appropriato e responsabile alla
luce dell’articolo 6.
Anche se un rapporto non è stabilito formalmente dal trattato, possiamo dire che lo Stato di
immatricolazione è da identificarsi come Stato nazionale e a rispondere in caso di violazioni
(art. 6).
Il fatto che si qualifichi come Stato Nazionale non significa che sia l’unico Stato nazionale
dell’attività spaziale. Questo dà luogo a possibili problemi, visto che alcuni Stati possono non
avere controllo sull’oggetto in questione.
Obiettivi dell’immatricolazione
- È un mezzo che consente allo Stato di controllare le attività spaziali nazionali
- L’immatricolazione serve ad avere un controllo da parte della Comunità Internazionale
per fare un’adeguata pubblicità ai lanci, alle traiettorie seguite dagli oggetti spaziali e
alle attività che vanno a svolgere in orbita e quindi di verificare meglio/di controllare
che gli Stati adempiano alle loro responsabilità in relazione alle loro attività.
- L’immatricolazione può essere anche mezzo per canalizzare su un soggetto le
responsabilità previste dal diritto internazionale con canalizzazione si intende, in
questo caso, un oggetto responsabile per danni. Questo non significa che non vi siano
sicuramente
altri soggetti responsabili, ma lo Stato immatricolante è responsabile.
- L’immatricolazione serve ad identificare anche lo Stato responsabile in caso di
incidente. Se identifico l’oggetto, individuo anche lo Stato immatricolante che può
essere chiamato a rispondere per incidente.
Come è disciplinata l’immatricolazione degli oggetti spaziali?
Il Trattato non contiene alcun obbligo di immatricolazione, ma esiste una risoluzione (1721
del 1961) antecedente che invitava gli Stati a fornire informazioni sugli oggetti lanciati nello
spazio al COPUOS attraverso il Segretario Generale per una registrazione dei lanci (registro
pubblico). Si trattava di una raccomandazione, quindi adempimento volontario, non erano
obbligati all’immatricolazione.
La situazione è stata modificata con entrata in vigore della Convenzione sulla
immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico del 14 gennaio
1975. Questa Convenzione prevede la creazione di un registro nazionale da parte di ogni
Stato di lancio e di uno internazionale (che già esisteva) presso il Segretario Nazionale.
L’obbligo di immatricolazione quando un oggetto spaziale è lanciato in orbita terrestre o al di
là dell’orbita.
Il criterio per individuare lo Stati immatricolante è lo stesso utilizzato per individuare uno
Stato per danni.
Lo Stato di immatricolazione è automaticamente responsabile per i danni causati
dall’oggetto spaziale in base alla Convenzione sulla responsabilità (art.6). (ovviamente anche
altri Stati possono essere responsabili)
L’immatricolazione deve essere effettuata da parte di un solo Stato.
Vi è una norma specifica nel caso di lanci congiunti in questo caso gli Stati devono
decidere tra loro chi debba immatricolarlo, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 del
Tratto sullo spazio e senza pregiudizio degli appositi accordi che siano conclusi tra Stati di
lancio in materia di giurisdizione e controllo sull’oggetto e sul suo personale.
Anche la Convenzione sull’immatricolazione apre la possibilità alle organizzazioni
internazionali di partecipare alla Convenzione stessa e quindi di immatricolare oggetti
spaziali. La stessa ESA potrà immatricolare oggetti spaziali perché ha sottoscritto e ratificato
questa Convenzione.
La differenza si pone per quanto riguarda la giurisdizione perché l’ESA non dispone di mezzi
coercitivi e quindi la giurisdizione dovrà necessariamente essere esercitata da uno Stato,
stabilito all’interno dell’organizzazione internazionale stessa. internazionale
Accanto al registro nazionale è prevista la stesura di un registro tenuto dal
Segretario Generale (fin dal 1961) attraverso l’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari
spaziali (sede a Vienna) è fondamentale per la pubblicità dei lanci spaziali.
L’accesso a questo registro è libero (online).
PROBLEMI COLLEGATI A QUESTO REGISTRO quali sono i dati da iscrivere?
Articolo 4 della Convenzione sull’immatricolazione
Ogni Stato di immatricolazione deve fornire al Segretario Generale, al più presto possibile, le
seguenti informazioni relative ad ogni oggetto spaziale iscritto sul suo registro:
a) Nome dello Stato o degli Stati di lancio
b) Nome o numero di immatricolazione dell’oggetto spaziale
c) Data e territorio o luogo di lancio
d) Principali parametri dell’orbita, inclusi: I Periodo nodale II Inclinazione III Apogeo IV
Perigeo
e) Funzione generale dell’oggetto spaziale
Qui emergono dei difetti notevoli perché, innanzitutto, non è chiarito cosa significhi “al più
presto possibile” a volte avviene mesi dopo il lancio, magari quando l’oggetto ha già
terminato le proprie attività. Inefficace
Inoltre, le informazioni relative all’oggetto spaziale sono inadeguate. È successo spesso che lo
Stato che lancia oggetti spaziali di carattere militare non dichiara quali attività svolge di
preciso quell’oggetto.
Spesso troppo generale es. osservazione di carattere generale al posto di scrivere
“spionaggio”
Informazioni del tutto vaghe.
Il risultato di queste due lacune (temporale e contenuto sul tipo di attività) è che un controllo
efficace sulle attività svolte nello spazio non è reso possibile.
Il COPUOS si è reso conto dell’inadeguatezza, ma non è ancora stata prevista una revisione
della Convenzione. Qualche miglioramento è stato introdotto dalla Risoluzione sulle fonti di
energia nucleari nello spazio (comunque non vincolante).
L’Italia ha ratificato solo nel 2005 prevedendo, nella sua legge (12 luglio 2005), la costituzione
del registro nazionale presso l’agenzia spaziale italiana. La legge non prevede una procedura
di autorizzazione dei privati che vogliono lanciare oggetti spaziali, ma prevede che chiunque
voglia lanciare dal territorio dello Stato italiano (attualmente non ci sono basi sul territorio,
prima a Malindi, in Kenya) debba notificare l’attività all’agenzia spaziale italiana non è
prevista una procedura di autorizzazione.
LEZIONE 4. ATTIVITÀ SPAZIALI E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Inquinamento introduzione da parte dell’uomo, direttamente o indirettamente, di
sostanze o energia in una certa area tale da risultare in effetti deleteri di tale natura da
mettere in pericolo la salute umana, danneggiare le risorse viventi e gli ecosistemi e i
beni materiali o interferire con i servizi o altri legittimi usi dell’ambiente.
A fronte dell’inquinamento, l’ordinamento agisce prevedendo delle azioni a fini preventivi.
Nel caso in cui non funzioni la prevenzione, si pone l’esigenza della riparazione e del
ripristino dello stato di quel territorio.
Il Trattato sullo spazio del 1967 non riflette ancora una coscienza ambientale compiuta.
Articolo 9 del Trattato sullo spazio
- Nella esplorazione e nell’uso dello spazio gli Stati parti del Trattato si atterranno al
principio della cooperazione e dell’assistenza reciproca e condurranno tutte le loro
attività nello spazio con dovuto riguardo agli interessi corrispondenti di tutti gli altri
Stati parti. (corollario del principio di libertà dello spazio)
- Gli Stati parti effettueranno studi dello spazio, compresi i corpi celesti, e
procederanno alla loro esplorazione in modo da evitare la loro contaminazione
dannosa nonché le alterazioni nocive dell’ambiente terrestre risultanti
dall’introduzione di sostanze extra-terrestri. (fenomeni di forward contamination e back
contamination)
- Se uno Stato parte ha motivo di credere che un’attività o un esperimento progettato
da esso o dai suoi cittadini nello spazio sia tale da causare un’interferenza
potenzialmente dannosa nelle attività di altri Stati parti deve promuovere adeguate
consultazioni prima di intraprendere tale attività o esperimento.
- Lo Stato parte che abbia motivo di ritenere che un’attività o un esperimento progettato
da un altro Stato parte siano tali da causare un’interferenza potenzialmente dannosa
nelle sue attivit&agr