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AUTONOMIA DELLE REGIONI ORDINARIE

Le Regioni ordinarie sono enti territoriali dotati di autonomia secondo quanto previsto direttamente dalle norme costituzionali (non da scelte dello Stato):

  • Autonomia politica (art. 123 Cost.) - Autonomia di scelta, interessi generali.
  • Autonomia legislativa (art. 117 Cost.) - Potere legislativo regionale.
  • Autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) - In riferimento ad un'amministrazione regionale (della regione, non a livello di decentramento dello Stato).
  • Autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) - Imposizione e riscossione di tributi; organizzazione delle proprie entrate ed uscite.

Autonomia Politica

L'atto fondamentale in cui si esprime l'autonomia politica regionale è lo Statuto Regionale:

  • Lo Statuto contiene ex art. 123: la forma di governo regionale, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, l'esercizio del diritto d'iniziativa legislativa, il referendum, la pubblicazione delle leggi e...

degli atti amministrativi.

  • Lo Statuto regionale è una legge regionale rinforzata nel procedimento. La sua posizione nel sistema delle fonti è quella della legge regionale. Viene quindi approvato dalla Regione stessa con un atto normativo (fino al 2001 era approvato con legge statale). Lo Statuto è adottato con un procedimento rinforzato (doppia delibera).
  • Rispetto alle leggi regionali è sullo stesso gradino; il loro rapporto si basa su criteri di competenza (definita dalla Costituzione) e gerarchia.
  • Lo Statuto è subordinato alla Costituzione (limite dell'armonia con la Costituzione). Lo Statuto determina la forma di governo regionale, ovvero il rapporto tra gli organi della Regione; essi sono:
  • Il Consiglio regionale (è l'assemblea rappresentativa dei cittadini regionali, ha funzione prevalentemente legislativa)
  • La Giunta regionale (è il Governo della Regione, ha funzioni prevalentemente amministrative)

esecutive. Presieduta dal Presidente della Regione. Non dispone di poteri normativi primari, cioè non può adottare decreti legge o decreti legislativi. Si articola in Amministrazioni alle quali è preposto un Assessore.

  • Il Presidente della Regione (ha funzioni di indirizzo politico e di rappresentanza istituzionale)
  • Il Consiglio delle autonomie locali (è l'organo in cui siedono i rappresentati delle autonomie locali).

Le singole Regioni erano libere di definire nei propri statuti le forme di governo che preferivano. Quasi tutte si sono dirette verso un governo presidenziale nel quale il presidente della Regione ha le competenze che spettano al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica.

Il Presidente è legato al Consiglio tramite un rapporto di fiducia. Può essere sfiduciato dal Consiglio attraverso una mozione di sfiducia presentata da 1/5 dei componenti. La sfiducia provoca le dimissioni della Giunta e lo scioglimento

del Consiglio regionale (Simul Sabunt Simul Cadent) se viene meno la questione di fiducia, cadono entrambi gli organi. La procedura statutaria:
  • Iniziativa: proposta spetta a soggetti che hanno l'iniziativa legislativa in ogni singola Regione (i Consiglieri Regionali e la Giunta)
  • Fase dell'approvazione:
    • sottoposta a doppia deliberazione (fase di aggravamento) del Consiglio regionale ad almeno due mesi di distanza
    • è richiesta la maggioranza assoluta
  • Pubblicazione a fini notiziali. Dalla pubblicazione decorrono due termini:
    1. 30 giorni entro cui il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale
    2. 3 mesi entro cui 1/50 degli elettori o 1/5 dei Consiglieri regionali possono chiedere il referendum.
  • Entrata in vigore: decorsi i termini o all'esito positivo del referendum o del giudizio della Corte lo Statuto è pubblicata una seconda volta ed entra in vigore.
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      Riguardo agli Statuti Speciali, sono invece approvati con leggi costituzionali, regolati quindi dallo Stato e non dalla regione stessa.

      Autonomia legislativa

      Autonomia garantita dalla Costituzione alle regioni ordinarie. L'art. 117 si occupa della questione.

      Comma I

      Prevede che "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

      • Il legislatore statale ed il legislatore regionale sono parificati.
      • La norma individua tre limiti generali:
        1. Il limite costituzionale
        2. Il limite dell'ordinamento comunitario (potere legislativo regionale e statale subordinato alle fonti primarie e secondarie EU)
        3. Il limite degli obblighi internazionali
      • È possibile individuare come limite implicito per le Regioni il limite territoriale (unico limite diverso rispetto a quelli valevoli anche per lo Stato)

      Commi II, III,

      IV: Ripartizione materiale della potestà legislativa

      Stato:

      • Potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate dall'art. 117 c.2
      • Determinazione dei principi fondamentali nelle materie previste dall'art. 117 c.3

      Regioni:

      • Potestà legislativa concorrente nelle materie previste dall'art. 117 c.3
      • Potestà legislativa residuale nelle materie non riservate allo Stato e non ricomprese nella potestà concorrente

      Sintesi sulla potestà legislativa:

      • Le Regioni e lo Stato sono parificate a livello legislativo.
      • La Regione è formalmente l'ente a competenza generale, nel senso che lo Stato ha competenza solo nelle materie specificamente enumerate.
      • Le materie elencate sono peraltro importantissime e c'è comunque una tendenza all'ampliamento delle materie di competenza statale tramite attività di interpretazione della Corte Cost.

      La ripartizione delle funzioni

      amministrative

      l'articolo 118 riguarda l'autonomia amministrativa di tutti gli enti territoriali. La funzione amministrativa non è ripartita secondo un criterio fisso, ma mobile. La funzione amministrativa è accentrata nel Comune.

      • Art. 118 Cost., primo comma: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza"
      • Opzione forte per lo svolgimento dell'amministrazione a livello locale: la generalità delle funzioni amministrative è attribuita al Comune (ente a competenza generale)
      • Per esigenza di esercizio unitario la funzione amministrativa può essere spostata ed allocata in capo a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato

      La competenza ad allocare la funzione spetta allo Stato o alle Regioni.

      Ciascuno nell'ambito proprio di materiale competenza legislativa. Si svolge in base a tre principi:

      • Principio di sussidiarietà (la funzione deve essere svolta il più vicino possibile al cittadino. Se il comune non riesce ci si sposta alla provincia)
      • Principio di adeguatezza (la funzione deve essere allocata in capo all'ente più adeguato per lo svolgimento)
      • Principio di differenziazione (la funzione può essere in capo ad enti diversi)

      Eccezioni al procedimento di allocazione delle funzioni:

      • Sulla base del comma 2 dell'art. 118 le funzioni fondamentali degli enti locali sono individuate trasversalmente dallo Stato
      • Sulla base di intese ed accordi in materia di ordine pubblico, immigrazione e beni culturali Stato e Regioni possono definire l'allocazione della funzioni (art. 118 terzo comma)
      • Alcune funzioni pubbliche possono essere svolte da cittadini, singoli e associati sulla base del principio di sussidiarietà.

      (art. 118, ult. comma)La ripartizione della potestà regolamentare

      • La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di competenza legislativa esclusiva
      • La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di competenza concorrente e residuale (è esercitata concretamente dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale)
      • La potestà regolamentare spetta a Comuni e Province in ordine all'organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

      La ripartizione finanziaria (art. 119 Cost.)

      • Art. 119, primo e secondo comma. Principio dell'autonomia di entrata e di spesa per Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e tributaria
      • Autonomia di entrata significa autonomia nel prevedere tributi e possibilità di compartecipare al gettito di tributi erariali
      • Autonomia di spesa significa autonomia nella scelta di

      Il meccanismo di perequazione e il finanziamento delle funzioni amministrative:

      • Art. 119, terzo comma contiene una riserva di legge per l'istituzione di un fondoperequativo.
      • Il fondo è senza destinazione di spesa ed è destinato ai territori con minor capacità fiscale.
      • Il fondo di perequazione, le entrate proprie e le compartecipazioni devono finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
      • Nodi interpretativi: il fondo deve pareggiare le entrate tendenzialmente oppure precisamente? Come si calcola il costo delle funzioni pubbliche? (spesa storica o spesa media o spesa standard)

      I finanziamenti diretti ed il patrimonio locale:

      • L'art. 119, comma 4, prevede che lo Stato possa trasferire risorse aggiuntive agli enti locali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale (divieto però di finanziare così le funzioni pubbliche).

      Art. 119, comma 5, riconosce che Comuni, Province e Regioni hanno un proprio patrimonio e possono contrarre debiti solo per finanziare lo sviluppo senza garanzia dello Stato.

      Potere giudiziario

      Art. 101

      Comma I

      La giustizia è amministrata in nome del popolo. Richiamo all'art. 1 e alla sovranità popolare. Viene sottolineato che tale sovranità è valida anche nelle funzioni giuridiche. (sentenze vengono pronunciate 'in nome del popolo')

      Comma III

      I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Viene dichiarata la duplice indipendenza del giudice:

      • Indipendenza esterna: indipendenza da ogni altro potere (ex. Politico)
      • Indipendenza interna: ciascun giudice è indipendente all'interno dell'ordinamento giudiziario → no rapporti di tipo gerarchico

      Funzione giurisdizionale

      Art. 102

      Comma I

      La funzione giurisdizionale è es

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Publisher
A.A. 2019-2020
47 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucapisto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informazione e costituzione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Orofino Marco.