Estratto del documento

Diritto del lavoro

Lezione 1: La legislazione sociale

Nasce nel 1800 come risposta alla questione sociale, a sua volta posta dalla rivoluzione industriale (1750 in Occidente). La rivoluzione industriale è un crescente sviluppo capitalistico della produzione basato sull’organizzazione collettiva del lavoro e sulla divisione del lavoro, che sanziona il passaggio dell’economia agricola all’economia industriale, comportando anche il passaggio dalle campagne a una famiglia più ristretta che vive nelle città; il pregio delle famiglie agricole era che all’interno di essa si creava una solidarietà in grado di proteggere il lavoratore dalle avversità (se un membro della famiglia non poteva più lavorare se ne occupava il resto della famiglia).

Con questo passaggio nasce una questione sociale che comporta la necessità di una legislazione statale che ponga rimedio alla situazione di sfruttamento dei lavoratori. A quel tempo noi avevamo il Codice 1865 che prevedeva soltanto la disciplina della locazione delle opere e dei servizi. In particolare, gli articoli 1627 e 1628 stabilivano che non esisteva un rapporto di lavoro ma una locazione di opere e di industria.

Art. 1627 ci dice che nel rapporto di lavoro industriale non c’era traccia ma il prestare lavoro veniva considerato come una locazione la quale poteva avvenire solo a tempo determinato, direttamente (a tempo) o indirettamente (a impresa, fino al compimento di un’opera determinata).

Art. 1628 si preoccupava che il lavoro non diventasse una sorta di servitù della gleba o peggio rispolverasse l’idea della schiavitù. Si preoccupava che nessuno obbligasse i lavoratori a lavorare per sempre per quella specifica impresa; sanciva il divieto di stipulare contratti di lavoro a vita per evitare un rapporto di schiavitù.

In quell’epoca è chiaro che padrone e operaio erano sullo stesso piano in relazione all’acquisizione del bene “lavoro”, non c’era la protezione di qualcuno che era in una posizione di svantaggio (operaio, contraente più debole). Questo sarà il risultato del diritto del lavoro; la protezione del contraente più debole che è il lavoratore.

D’altra parte, il punto essenziale in quei tempi era, quello tipico dell’ideologia liberale, la libertà di concorrenza, il mercato doveva fissare i salari in relazione alle condizioni di lavoro e non si ammetteva nessun tipo di intromissione sul funzionamento libero del mercato.

Se noi andiamo a vedere i punti di partenza della legislazione che si occupava del lavoro, ci accorgiamo che in Francia c’era, per esempio, la legge “Le Chapelier” (1791, dal nome del deputato che l’aveva presentata) che aveva vietato la coalizione sindacale, anche a fini di rivendicazione salariale, quindi era una legge repressiva della libertà sindacale. La stessa cosa anche in Inghilterra con la “Combination Act” (1799).

Tuttavia, nonostante questa partenza difficile, nasce già nel 1800 la legislazione sociale in Europa. In quel periodo c’erano comunque gruppi che avevano come obiettivo la tutela dei diritti degli associati e di promuovere una solidarietà di classe, ma queste istanze si trovavano a fare i conti con uno dei principi fondamentali dell’ideologia borghese, il divieto di entità intermedie tra l’individuo e lo stato (varie leggi che proibivano coalizioni tra lavoratori).

In Italia c’era il “Codice penale del regno di Sardegna” (1859, esteso in tutta la nazione dopo l’unificazione dell’Italia) che, all’articolo 386, continuava a sanzionare tutte le imprese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza una ragionevole causa.

Quello che non veniva colto dall’applicazione del diritto civile ordinario a un rapporto dove il lavoratore mette a disposizione le proprie energie personali, era proprio la diseguaglianza tra i contraenti (datore di lavoro, lavoratore).

Nonostante tutto questo, la questione sociale spinge (a cavallo tra l’800 e il 900) verso la legislazione sociale (una legislazione, minima, per i disagi più grandi dei lavoratori e delle donne).

È proprio dalla questione della legislazione sociale che nasce il moderno diritto del lavoro; l’intervento del legislatore viene richiesto un po’ da tutti gli schieramenti politici (socialisti, chiesa cattolica, che al tempo erano nemici giurati eppure qui erano in accordo su questa necessità).

In quel periodo si costituiva, a Genova, il partito dei lavoratori cioè dei socialisti (1892) diventato poi nel 1895 partito socialista. I primi deputati entrano in un parlamento, fino ad allora Borghese, parlando per la prima volta, nelle sedi parlamentari istituzionali, delle istanze della classe lavoratrice.

Il nostro associazionismo operaio fa riferimento al partito socialista che si stava sviluppando ed è aiutato soprattutto dalla legge 3818 del 1886 che riconosce le società di mutuo soccorso (associazionismo operaio volto a tutelare i diritti dei lavoratori, mediarne i conflitti e tutelarli in caso di eventi che impedivano il loro lavoro).

Un’altra cosa che incide molto sulla nascita del diritto del lavoro è la sussidiarietà, il principio per cui lo stato (il pubblico) deve intervenire solo quando il soggetto privato non è in grado di intervenire (dopo la famiglia e il privato interviene lo stato).

Così inizia la storia del diritto del lavoro. La legislazione sociale riguarda soprattutto i soggetti più deboli (donne e fanciulli) ma anche il problema degli infortuni sul lavoro; viene fatta un’assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro.

Era impossibile risolvere il problema dicendo che il datore di lavoro era civilmente responsabile e doveva risarcire il danno in caso di infortunio, il compromesso si trova anche grazie al principio del rischio professionale (è un principio solamente italiano a differenza dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali ci arrivano dall’esperienza tedesca di Bismark) per cui il datore di lavoro viene obbligato a stipulare un’assicurazione contro il rischio di infortuni sul lavoro dei propri lavoratori, pagando soltanto il datore di lavoro il contributo (NON i lavoratori) e nel caso in cui si verifichi l’infortunio, il lavoratore viene risarcito con un ristoro parziale (l’infortunio viene risarcito parzialmente, non totalmente. Ad esempio, le lesioni lievi non vengono risarcite).

Tutta questa legislazione (sociale) è una legislazione non enorme che va dietro ai problemi principali e porta con sé una sorta di “peccato originale” del diritto del lavoro italiano perché il referente di questa normativa è l’operaio degli opifici (stabilimento) industriali; non è quindi il lavoratore in generale colui che lavora in piccoli commerci, in agricoltura, in piccole aziende, è invece quello che lavora nelle fabbriche di dimensioni medio-grandi, quindi varie fasce (agricoltori o piccoli imprenditori) sono ancora escluse da quest’area privilegiata rispetto a queste grandi industrie.

Finalmente però il lavoratore inizia ad apparire come il contraente debole da tutelare. Il rapporto di lavoro resta però un rapporto di scambio.

Un altro problema è che questa normativa non è idonea a risolvere i conflitti che si ingenerano tra la massa di lavoratori di un’azienda da una parte e gli imprenditori dall’altra; è per questo che nasce il diritto del lavoro collettivo, un embrione di diritto sindacale da una parte (embrione di contrattazione collettiva) e dall’altra parte i collegi dei probiviri (magistratura arbitrale che decide secondo equità, un’equità creativa di diritto).

Per risolvere questi conflitti (situazione di attrito tra datore di lavoro e lavoratore), non venivano gestiti dalla legislazione sociale, pertanto si comincia a sviluppare il diritto del lavoro collettivo; comincia a considerare il lavoratore non più come singolo ma come un soggetto organizzato e comincia a promuovere una legislazione di tutela non soltanto intavolando trattative con la controparte imprenditoriale (stipulando i concordati di tariffa, contratti che trattavano del corrispettivo economico dei lavoratori) ma dall’altro i lavoratori si organizzano in associazioni di autotutela collettiva, o per scioperare (nel codice penale ancora considerato come un’azione lecita ma costituisce comunque un inadempimento contrattuale nel diritto civile; non è più penalmente perseguito ma dà diritto al datore di lavoro di essere risarcito) che continua ad essere vietato anche con sanzioni detentive quando effettuato con violenza o minaccia (codice Zanardelli); il contratto collettivo rimane comunque un contratto di diritto e privato, efficace solo per i lavoratori che hanno dato mandato aderendo al sindacato (è derogabile liberamente dalle pattuizioni individuali).

Nascono le federazioni, le prime aggregazioni sindacali a livello nazionale che contengono tutte le associazioni a cui aderiscono tutti i lavoratori dello stesso settore produttivo, ad esempio:

  • La “Fiom” (1901) per i metallurgici;
  • Confederazione generale del lavoro (1906) che riunisce tutte le federazioni di mestiere e le camere del lavoro e dei lavoratori;
  • Commissioni interne organi che gestiscono l’attività sindacale dentro l’azienda, operative già da fine 800;
  • Prime associazioni di matrice cattolica come i “sindacati bianchi” che si distinguono dalle commissioni interne perché rifiutano l’ideologia della lotta di classe tra datori di lavoro e lavoratori e promuovono piuttosto la collaborazione tra le due parti;
  • Associazioni degli imprenditori (1910 Torino CIDI poi diventata Confindustria) è un sindacalismo dei datori di lavoro di risposta rispetto a quello dei lavoratori.

Dall’altra parte l’inidoneità della normativa a risolvere i conflitti si tramuta nella nascita dei collegi dei probiviri (magistratura speciale competente a risolvere le controversie di lavoro che ha all’interno la composizione paritetica di rappresentanti di imprenditori e lavoratori con un esperto neutrale alla presidenza, spesso anche le donne sono presenti). Questa magistratura si antepone alla classe dei giudici (ceto borghese, custodi dell’ordine costituito), essi fanno un’opera di creazione del diritto del lavoro molto importante.

Dopo questo periodo liberale, ci fu il periodo corporativo; nel 1922 l’Italia piomba in un lungo periodo dittatoriale, dopo la marcia su Roma, il governo viene consegnato al Duce con un consenso abbastanza convinto al regime fascista. La dittatura fascista si impone in Italia nel ’25 e si consolida l’anno dopo con leggi che ci deprivano di ogni libertà politica ed espressione contraria al potere.

Dal punto di vista lavoristico, in quel periodo, inizia il corporativismo; significa che non si accetta più un interesse del capitale separato da quello del lavoro ma devono associarsi e andare di pari passo (sia datore di lavoro che lavoratori) per la realizzazione di un interesse superiore, alla produzione nazionale, di uno stato che deve imporsi e condurre al superamento di ogni conflitto causato dai contrapposti interessi di classe.

Ma questa struttura di regime è molto poco operativa sul piano pratico, infatti il prototipo del lavoratore è sempre quello di un lavoratore di industria medio-grande occupato sulla base di un contratto non ancora nominato dal Codice civile ma si può ricondurre ad un contratto di lavoro subordinato e la relazione autoritaria del datore nei confronti del dipendente, tipica del periodo liberale basato sulla liberalicenziabilità, resta intatta.

In questo periodo si migliora la legislazione a tutela del lavoratore, spesso con un intento di ottenere consenso e con un intento paternalistico; nascono di fatti due leggi:

  • “RDL 692” del 1923
  • Il “regio Decreto legge 1825” del 1924 pensata solo per gli impiegati (abbiamo uno statuto del diritto del lavoro pensato per gli impiegati ma che rifluirà per larga parte sulla codificazione del 42 ed esteso a tutti i lavoratori, anche agli operai)
  • Il fascismo emana anche la “carta del lavoro”, una sorta di dichiarazione programmatica che non ha però molta importanza pratica
  • Leggi razziali che espellono tutti i lavoratori ebrei

Un’altra area dove il regime fascista agisce è la politica sociale, previdenza alla sicurezza sociale. Questa politica sociale trova le sue origini nella legislazione sociale, viene molto sviluppata dal fascismo, sia per creare consenso (pace sociale) ma anche perché, nel 29 con la crisi di Wall-street, c’era una grande disoccupazione, colpisce violentemente il sistema industriale.

Da una parte avevamo politiche sociali importanti ma il prezzo era di essere deprivati del consenso, delle libertà a causa del regime fascista.

Il sindacato fascista, nel 1925, stipula con la Confindustria il patto di “palazzo Vidoni” con il quale questi due organismi si legittimano come unici rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, quindi il pluralismo sindacale va a farsi benedire! Con la legge 563 del 26 vengono abolite la libertà sindacale, le controversie tra lavoratori e datori di lavoro sono ricondotte all’arbitrato di stato e alle corporazioni, viene vietato penalmente lo sciopero e si dà vita ad un sistema essenzialmente pubblicistico dove il pluralismo sindacale e la libertà non esistono più (i sindacati che avevano idee in leggero contrasto con i sindacati riconosciuti, diventavano antinazionali e venivano sciolti; infatti venne costituito il sindacato unico fascista).

Nel regime fascista accade anche l’incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato, il codice del 42 nasce in anni tragici (guerra mondiale) e proprio in questi anni viene concepito il Codice civile, si inverte anche il fatto che le donne tornano al lavoro.

Lezione 2: La costituzione

Il momento della costituzionalizzazione del diritto del lavoro avviene a fine di un periodo orribile, Fascista, sistema produttivo totalmente distrutto. In particolare, nella carta costituzionale del 1948 una grandissima attenzione è dedicata al lavoro; l’Art. 1 cita esplicitamente il lavoro e viene considerato comprensivo sia del lavoro subordinato, sia del lavoro autonomo come anche quello imprenditoriale (in realtà una versione precedente della costituzione, non approvata, prevedeva che “l’Italia fosse una repubblica democratica di lavoratori”).

Nella costituzione troviamo anche l’Art. 2 che, oltre a riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo (sia come singolo sia come associazioni), richiede però, per contro, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L’Art.3 rappresenta, invece, veramente la previsione rivoluzionaria della costituzione italiana; oltre a sancire l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (senza distinzioni di sesso, razza, lingua…), stabilisce l’eguaglianza sostanziale, un obiettivo da raggiungere, è un’eguaglianza dei punti di partenza, se ci sono dei cittadini che incontrano ostacoli nel raggiungere il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione alla vita del paese (che è ciò che ci rende uguali), lo Stato deve impegnarsi per rimuovere questi ostacoli e quando lo fa potrebbe anche dar luogo ad un diritto diseguale perché interviene a favore di gruppi che hanno meno, che non riescono a partecipare alla vita del paese.

Le donne, ad esempio, partono in una condizione di svantaggio dal punto di vista lavoristico ed è proprio lì che entra in gioco il secondo comma dell’Art. 3. Queste azioni positive possono essere considerate “diritto diseguale” se le leggiamo con la lente dell’eguaglianza formale ma, se le leggiamo con la lente dell’eguaglianza sostanziale, non sono altro che una “parificazione” di persone che per una serie di ostacoli non sono come gli altri nella stessa linea di partenza.

Il secondo comma dell’Art. 3 ci autorizza, quindi, a trattare in modo diversificato situazioni socio-economicamente squilibrate al fine di mitigare, se non di eliminare, questa condizione di squilibrio promuovendo un’eguaglianza reale (sostanziale).

(Artt. 4, 35, 36, 37 “donne”, 38 “sicurezza sociale”, 39/40 “sindacato”, 41)

◼ Excursus. Intanto in quel periodo il sindacato unitario si scinde in 3 pezzi tra il 48 e il 50 in conseguenza di una forte opposizione politica da parte dei partiti sul sindacato, si assiste alla rottura del fronte dei lavoratori e anche del fronte politico che solo qualche tempo prima aveva consentito armoniosamente la creazione della carta costituzionale; infatti tra il 48 e il 50 la componente della CGL unitaria, la cui maggioranza era legata ai partiti di ideologia marxista, si stacca dalla componente laico-liberale e social-democratica (che fonda l’unione italiana del lavoro, l’attuale UIL), si stacca anche quella cattolica che ha come punto di riferimento la democrazia cristiana (Alcide de Gasperi) che oggi dà vita alla CISL. Iniziano anni di forte contrapposizione tra questi sindacati e viene creato anche un organismo di un’associazione sindacale di destra vicina all’ideologia corporativa (CISNL, Confederazione Italiana Sindacati Nazionali dei Lavoratori).

C’è un momento negli anni 60 in cui si procede all’attuazione della costituzione che coinvolge anche il diritto del lavoro; si ridimensiona l’importanza della disciplina codicistica (sviluppata...

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 144
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 1 Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 144.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi Diritto del lavoro Pag. 91
1 su 144
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GaiaD1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Renga Simonetta.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community