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FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ

• Le fasce orarie vanno rispettate sin dal primo giorno di malattia e soprattutto anche il sabato e domenica, festivi, Natale e Capodanno, Pasqua e feste patronali.

• Le fasce vanno rispettate anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all'effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

• I controlli potranno essere ripetuti anche due volte nello stesso giorno, soprattutto in caso di malattia il lunedì, il venerdì o a ridosso di giorni festivi.

Nei casi di infortuni sul lavoro per malattie professionali e patologie connesse all'invalidità non c'è obbligo di reperibilità. Le fasce di reperibilità funzionano solo per la malattia comune, se c'è stato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, non c'è l'obbligo delle fasce di reperibilità.

MALATTIA PUBBLICO IMPIEGO (L.n.

133/2008)

  • Fasce di reperibilità vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
  • L'indennità di malattia viene calcolata su una base retributiva ridotta; almeno nei primi giorni di assenza, il calcolo dell'indennità si fa su una base retributiva ridotta rispetto alla solita retribuzione.
  • La visita fiscale è obbligatoria anche per un solo giorno di malattia.

CURE TERMALI

Le patologie che possano trarre beneficio da cure termali sono elencate da un decreto del Ministero Sanità (d.m. 12.8.1992); solo in questo caso gli oneri saranno a carico della finanza pubblica (art. 16 l.n.412/1991)

Le prestazioni termali possono essere fruite dal lavoratore anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali esclusivamente per la terapia o riabilitazione relative ad affezioni o patologie per la cui risoluzione sia giudicato determinante un tempestivo trattamento, motivatamente prescritto da un medico specialista della Asl.

ESEMPI DI CASI PRATICI

COMPORTO SECCO O FRAZIONATO

Il signor Gessino, operaio edile nell'azienda Calcestruzzi, si assenta dal lavoro per malattia, inviando apposito certificato medico con prognosi di una settimana. L'azienda gli contesta di aver superato, con questa malattia, il periodo di 180 giorni di comporto previsto dal contratto collettivo, essendosi già assentato per malattia nel triennio precedente per 178 giorni (ivi compresi i giorni festivi intercorrenti fra le assenze di malattia). È legittima la contestazione dell'azienda?

La contrattazione collettiva stabilisce la durata del periodo di comporto e stabilisce se questo è secco (cioè non devi superare i 180 giorni, se li superi il lavoratore può tornare a licenziarti. In questo caso il lavoratore ci guadagna perché il lavoratore può stare assente per 178 giorni e se rientra dopo la malattia e successivamente si rimette in malattia, può assentarsi altri 180 giorni), ovvero unico.

o frazionato in periodi e dunque determinabile per sommatoria (è un comporto che viene conteggiato in un arco temporale entro il quale, tu lavoratore, non devi superare i 180 giorni, se li superi, anche qui il datore può licenziarti. In questo rapporto, il lavoratore, non può permettersi di richiedere altra malattia dopo la scadenza della precedente.) entro un determinato arco di tempo.

GAIA DI IORIO 61• Nel comporto vanno ricompresi anche i giorni non lavorativi che precedono e seguono le assenze per malattia (ad esempio mi ammalo di lunedì o di sabato e, in questo caso, dev’essere compresa anche la domenica).

Nel caso del signor gessino l’azienda gli contesta di aver superato i 180 giorni previsti dal contratto collettivo, perché già aveva fatto 178 giorni di assenza ed è rimasto in più altri 7 giorni, quindi in totale 185.

In questo caso l’azienda ha ragione perché si tratta di un comporto frazionato.

1. NELL'ARCO DEL TRIENNIO.

Il signor Mamone, assente dal lavoro per malattia da 20 giorni, risulta assente ad una visita di controllo effettuata dal medico della Inps competente nelle fasce orarie di reperibilità. Quali giustificazioni potrebbe addurre il signor Mamone per evitare la conseguenza prevista dalla legge?

  • La giurisprudenza dice che per evitare le conseguenze (ad esempio il licenziamento) dell'assenza al controllo fiscale, le giustificazioni devono essere l'esistenza di un ragionevole impedimento ad essere presente alla visita provato dal lavoratore per esempio: ricorso urgente al proprio o ad altro medico allo scopo di evitare un pregiudizio alla propria salute; terapie salvavita; accertamenti diagnostici.

2. MALATTIE E FERIE

Il signor Gritta, durante la settimana di ferie trascorsa a punta Ala, comunica telefonicamente alla propria azienda, a Milano, di aver contratto l'influenza, pretendendo perciò che da quel momento le ferie siano considerate come malattia.

giorno la propria assenzasia automaticamente convertita da assenza per ferie ad assenza per malattia. È fondata la sua richiesta?• Non ogni malattia è in grado di interrompere le ferie: lo stato morboso deve essere tale da rendere il lavoratore incapace non solo di effettuare la prestazione lavorativa, ma anche di godere del proprio tempo libero (Corte cost. n. 616/1987, come interpretata dalla Cassazione n. 6982/1994). INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI (Gestita dall’INAIL) Seconda causa di sospensione del lavoro sono l’infortunio e le malattie professionali (art. 2110 c.c.); le prestazioni infortunistiche hanno da sempre occupato una posizione di rilievo nel sistema di tutela del lavoratore, è stata infatti la prima forma di protezione sociale prevista dal sistema (introdotta nel 1898). Attualmente questa assicurazione è regolata da un testo unico il Dpr 11/24 del 1965; eroga ai lavoratori una tutela di favore, eroga delle prestazioni più

generose (le vittime di infortunio e di malattia professionale vengono compensati con trattamenti più favorevoli rispetto a coloro che soffrono di invalidità per altre cause, le prestazioni vengono pagate fino alla guarigione, in più sono garantite anche se il lavoratore è inadempiente nel pagamento dei contributi). Nel campo applicativo di questa assicurazione rientrano tutti i lavoratori e anche non lavoratori come allievi o istruttori, alunni di istituti di istruzione ecc.

Infortunio per essere risarcito dall'assicurazione dev'essere accaduto in occasione di lavoro con una causa violenta e con la lesione personale superiore ad un certo livello. In particolare, l'indennità copre dal 4° giorno pari al 60% della retribuzione (oltre i 90 giorni l'indennità sale al 75%); il 1° giorno è pagato dal dirigente del lavoro al 100%, dal 2° giorno il dirigente del lavoro paga il 60% (quindi nei primi 3

giorni di carenza assicurativa provvede ildatore di lavoro). GAIA DI IORIO 62Anche qui ci sono le 3 tutele dell'art. 2110 (retributiva, conservazione del posto e quella del calcolo delperiodo di sospensione dell'anzianità), operano tutte e tre.

MATERNITA'La donna è obbligata all'astenersi dal lavoro ed ha il diritto di astenersi dal lavoro per 5 mesi intorno alparto (ad esempio 2 mesi preparto + 3 mesi postparto ecc.). Il datore di lavoro, dall'altra parte, ha l'obbligodi non adibire la donna al lavoro durante questi cinque mesi, durante i quali, la donna viene pagata l'80%della retribuzione. Questa è un'indennità per le donne in gravidanza e i padri hanno accesso a questaindennità solo qualora non possa accedervi la madre (ad esempio per morte, di grave infermità, abbandonoo affidamento esclusivo al padre).D'altra parte, i padri hanno un'indennità specifica (Indennità paternità,

naturalmente retribuita) dove il padre ha diritto a:

  • 1 giorno, nei primi 5 mesi dopo la nascita del figlio, di astensione facoltativa, in alternativa alla madre.
  • 5 giorni, nei primi 5 mesi dopo la nascita del figlio, di astensione obbligatoria.

A favore della famiglia, oltre a paternità e maternità, c'è il congedo parentale; può essere usufruito da entrambi i coniugi per 10 mesi in totale. Se il padre decide di prendere il congedo per 3 mesi, i mesi diventano 11 cumulativi tra padre e madre (norma di favore che tende ad incentivare il congedo parentale dei padri). La percentuale di retribuzione persa è del 70% per 6 mesi totali (ad esempio se la madre guadagna 1000$ al mese la famiglia ci perderà 700$ essendo che a lei vengono pagati i 300$ (30%), se invece è il padre che guadagna 2000$, ad astenersi, prendendo solo il 30%, si perdono diversi soldi in più) fino al compimento dei 12 anni del bambino (quindi per

Per contrastare il fatto che quasi sempre la madre rende il congedo parentale, il legislatore ha deciso di aumentare di un mese la totale durata dell'indennità se il padre prende il congedo per i 3 mesi).

Per i genitori di minori con handicap grave c'è una disciplina particolare in più.

Altri congedi per la famiglia possono essere:

  • Congedo parentale non retribuito per malattia del figlio di età non superiore ai 3 anni; 5 giorni lavorativi non retribuiti all'anno per malattia figli di età 3/8 anni.
  • Congedo parentale e per parenti indennizzato per figli/parenti con handicap grave della durata di 2 anni (continuativi o frazionati).
  • Estensione del congedo parentale di 3 anni dalla fine dello stesso per genitori con figli con handicap grave.
  • 3 giorni al mese indennizzati di congedo per genitori/parenti persone con grave handicap.
  • Congedi per eventi e cause particolari (decesso, grave infermità, gravi motivi).
familiari).
  • Riposi giornalieri indennizzati della madre e del padre durante il primo anno di vita del bambino.
  • Riposi e permessi per figli con handicap grave.
Congedi in generale:
  • Un congedo aggiunto di recente, è quello della Violenza di genere (art. 24 l.n. 80/2015). Comprende tre mesi per motivi connessi al percorso di protezione del quale la donna fruisce; il congedo è retribuito con una indennità Inps pari alla retribuzione.
  • Sempre nell'art. 24 è compreso il servizio militare (chiamata alle armi) dove si ha la conservazione del posto e dell'anzianità e la conservazione parziale della retribuzione.
  • Per le Funzioni pubbliche elettive c'è:
    • L'aspettativa (conservazione del posto senza retribuzione) per funzioni pubbliche elettive in qualità di membro del parlamento EU o nazionale o delle assemblee regionali o locali.

lavoro senza retribuzione) per cariche sindacali nazionali o provinciali; permessi retribuiti e non per partecipazioni a riunioni ecc.

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
144 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GaiaD1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Renga Simonetta.