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SAS

SAS: La società in accomandita semplice prevede due categorie di soci ossia gli accomandatari

(amministratori e illimitatamente responsabili) e accomandanti (responsabilità limitata e

rispondono solo verso la società per i conferimenti e non verso i creditori sociali tranne che

per azione surrogatoria se non ha versato il conferimento). È una società di carattere

commerciale che prevede soci che vogliono effettuare investimenti con poteri e rischi limitati

e socie che vogliono gestire la società. Per costituire la SAS vigono le stesse norme della SS

ma bisogna indicare gli accomandanti e accomandatari. Nella ragione sociale deve comparire

SAS e nome di un accomandatario (se compare il nome di un accomandante esso risponde

solidalmente e illimitatamente con gli accomandatari verso i terzi, spetta a lui provare che il

suo nome è stato posto nella ragione sociale senza la sua volontà). Solo gli accomandatari

possono amministrare la società e gli accomandanti non possono a meno di procura per

specifico affare. Il divieto di concorrenza vale nella SAS solo per i soci accomandatari. I soci

accomandanti contribuiscono a nominare l’amministratore. Ogni accomandante può chiedere la

revoca per giusta causa degli amministratori. L’accomandante può esaminare il bilancio e

consultare i libri. L’accomandante che si mette a gestire senza procura diventa responsabile

per tutte le obbligazioni sociali verso i terzi illimitatamente e può essere escluso dalla

società. Per il trasferimento delle quote degli accomandatari deve esserci consenso unanime

di tutti i soci. Per il trasferimento delle quote degli accomandanti vi è libertà per causa di

morte, consenso della maggioranza del capitale della società per atto tra vivi. Se vengono a

mancare tutti gli accomandatari bisogna reintegrarli entro sei mesi, viene assegnato un

amministratore che ne fa le veci e se la società continua senza reintegro si ha società

irregolare. Se la SAS non si iscrive nel registro delle imprese si ha SAS irregolare è una SNC

per gli accomandatari e gli accomandanti hanno divieto assoluto di immistione.

SPA

SPA: La SPA e la SAPA sono società di capitali. Il capitale è rappresentato da quote dette

azioni. Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (nella SAPA gli

accomandatari sono illimitati). Hanno personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale

perfetta. Hanno responsabilità limitata di tutti i soci ai conferimenti promessi ma non

rispondono alle obbligazioni sociali. Vi è l’obbligo di creare assemblea, CDA, organo di controllo

e collegio sindacale. L’assemblea opera collegialmente e delibera a maggioranza. Gli azionisti

risparmiatori sono coloro che investono nella società per avere un reddito. La maggior parte di

azionisti risparmiatori si hanno con le società quotate. Le SPA possono essere a ristretta base

azionaria. Le SPA a larga base azionaria sono quelle quotate e con molte azioni diffuse tra il

pubblico.

Costituzione SPA: Il procedimento di costituzione è diviso in due fasi ossia stipula e

iscrizione in Registro delle Imprese. La costituzione simultanea avviene quando la stipula

dell’atto avviene alla presenza di tutti i soci. La costituzione per pubblica sottoscrizione

favorisce la raccolta del risparmio tra il pubblico per costituire SPA (invogliano i

risparmiatori). Per il secondo tipo di costituzione va stilato un programma e reso pubblico

secondo le norme della Consob sul collocamento dei valori immobiliari. Si richiede di

sottoscrivere un tot di azioni e almeno il 25% deve essere versato per la costituzione.

Tuttavia può capitare che tutti versino o che qualcuno non versi. I soci morosi possono essere

sostituiti o chiedere l’adempimento. Non si può procedere alla costituzione della società

finché almeno il 25% non sia versato. Dopo di che si tiene l’assemblea costituente di tutti i

sottoscrittori che accerta l’esistenza delle condizioni richieste per costituire la società,

delibera sullo statuto, nomina i primi amministratori e sindaci, si delibera a maggioranza dei

presenti e ogni sottoscrittore ha diritto a un voto (no proporzione quota perché la società non

è ancora stata costituita). I promotori sono solidalmente responsabili per le obbligazioni

assunte prima della costituzione e possono avere un premio per l’idea. La società può essere

costituita per contratto o per atto unilaterale (singola persona decide di fare SPA) e va

redatto per atto pubblico da un notaio pena nullità. L’atto costitutivo deve indicare le

generalità dei soci, città della sede, oggetto sociale, gli amministratori e il sistema di

amministrazione, modalità di funzionamento, tempo (determinato, se indeterminato dopo 1

anno vi è diritto di recesso). Per stipulare l’atto va sottoscritto per intero il capitale sociale

(che non può essere inferiore a 120000 euro e che siano versati almeno il 25% del capitale

presso una banca). Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese si ha un contratto tra le

parti.

Nullità della Società: La società è nulla quando non vi è la stipula dell’atto costitutivo nella

forma dell’atto pubblico. È nulla per illiceità della causa dell’oggetto sociale. È nulla per

mancanza di indicazione nel contratto sociale di ragione sociale, conferimenti, oggetto o

capitale sociale. Le cause di nullità sono dunque 3 e vanno interpretate letteralmente,

restrittivamente. Gli effetti di nullità del contratto presuppongono che le prestazioni già

effettuate vanno restituiti. Tuttavia la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli

atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. La nullità non

può essere dichiarata quando la sua causa è stata sanata prima della pronuncia di nullità

(nullità è sanabile, nel diritto privato ciò non esiste).

Società unipersonale: dNella società unipersonale il socio deve effettuare tutti i

conferimenti alla stipula e deve darne conoscenza al pubblico, se tali due requisiti mancano il

socio diventa illimitatamente responsabile. In tutte le manifestazione pubbliche della società

occorre dichiarare che è una SPA con unico socio.

Patti parasociali: I patti parasociali sono accordi tra socie che non hanno integrità statutaria

ossia sono integrativi e non inseriti nel contratto sociale (statuto). Hanno per oggetto

l’esercizio del diritto di voto nella SPA o pongono limiti al trasferimento delle relative azioni.

Il sindacato di blocco è un patto parasociale che obbliga i soci a limitare per un certo tempo il

diritto di trasferire la propria partecipazione. I patti parasociali vanno pubblicati e

comunicati alla Consob, pubblicati sulla stampa quotidiana, depositati presso il registro delle

imprese e comunicati alle società. Se non si osservano tali forme di pubblicità il patto è nullo,

il diritto di voto delle azioni non può essere esercitato e se viene esercitato la delibera è

impugnabile anche dalla Consob. I patti parasociali non possono avere durata superiore a due

anni. Se sono stipulati per misura maggiore si accorcia e se sono a tempo indeterminato ogni

socio può recedere con preavviso di 6 mesi. in caso di offerta pubblica di acquisto.

Conferimenti: sono i contributi iniziali dei soci per dare il capitale di rischio alla società. Il

patrimonio iniziale della società è la somma dei conferimenti ed è il capitale di rischio sociale.

I conferimenti devono essere sempre espressi in denaro per valutazione del capitale. Il

capitale sociale nominale è la somma dei conferimenti. Ha una funzione di vincolo (il capitale

sociale è indisponibile per i soci durante la vita della società) e una organizzativa (il valore

percentuale del conferimento di ogni socio è un termine di riferimento per misurare i diritti

del socio). Il valore dato ai beni diversi dal denaro deve essere vero e non superiore a quello di

mercato. I soci hanno responsabilità limitata al conferimento e i creditori possono rivalersi

solo sull’attivo della società. Se i debiti intaccano il capitale sociale la società deve reagire. Se

nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente il conferimento deve farsi in denaro. Alla

costituzione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei

conferimenti e in caso di società con unico socio va versato l’intero ammontare. Occorre

indicare l’ammontare dei versamenti parziali fatti. Il socio che non adempie il conferimento va

diffidato sulla gazzetta ufficiale. Gli effetti di tale diffida si possono tradurre in una causa

verso il socio inadempiente o in una sollecitazione ai soci di comprare le azioni del socio

moroso e in caso non fossero interessati tali azioni possono essere vendute tramite

intermediari finanziari. Tale situazione di offerta non può durare più di un anno, se non si

trova nessun acquirente bisogna ridurre il capitale sociale (principio effettività). Il socio

moroso non ha diritto di voto. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni

d’opera o di servizio. Sono conferibili beni immobili, diritti di godimento e reali, diritti in

concessione, beni immateriali suscettibili di valutazione economica. Chi conferisce beni in

natura o crediti deve consegnare relazione giurata di un esperto del tribunale ove la società

ha sede. La stima può essere revisionata. Se vi è una svalutazione si può chiedere al socio di

acquistare la differenza in azioni oppure ridurre il capitale sociale oppure il socio può

riprendersi il valore del bene (svalutato).

Acquisti Pericolosi: Riguardano il venditore. Infatti si poteva eludere la disciplina dei

conferimenti in natura se un socio vendeva un bene immobile senza perizia all’azienda, essa

aumentava il capitale sociale dell’ammontare del bene e il socio compensa il suo debito di

conferimento mediante il credito del prezzo di vendita. L’acquisto di un bene o di un credito

da soci o amministratori per un prezzo maggiore del 10% del capitale ed effettuato nei due

anni dopo l’iscrizione nel registro delle imprese si hanno regole precise. L’acquisto è deliberato

da assemblea. Chi vende deve presentare la relazione di un esperto nominato dal tribunale con

valore attribuito e criteri di valutazione e il valore deve essere almeno uguale al prezzo

d’acquisto delle società. Tale relazione deve essere depositata presso la società nei 15 giorni

precedenti l’assemblea. Il verbale di approvazione dell’acquisto va depositato presso il

Registro delle imprese insie

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Kiki_horse di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Arato Marco.