Indice degli argomenti (diritto commerciale)
Imprenditore
- Diritto commerciale
- Imprenditore
- Categorie di imprenditori
- Imprenditore agricolo
- Piccolo imprenditore
- Limbo
- Imprenditore commerciale
- Disciplina di impresa
- Spendita del nome
- Disciplina dell’imprenditore
Impresa
- Azienda
- Società
- Responsabilità
- Amministrazione
- Divieto di concorrenza
- Scioglimento del singolo rapporto sociale
- Scioglimento della società
SAS
- SAS
SPA
- SPA
- Costituzione SPA
- Nullità della società
- Società unipersonale
- Patti parasociali
- Conferimenti
- Acquisti pericolosi
- Prestazioni d’opera
- Azioni
- Azioni proprie
Organi
- Assemblea
- Amministrazione
- Sistema tradizionale
- Sistema monistico
- Sistema tradizionale
- Collegio sindacale
- Controllo sulla gestione
Statuto
- Modifiche dello statuto
- Aumento del capitale
- Riduzione del capitale
SAPA
- SAPA
Scioglimento società di capitali
- Scioglimento
SRL
- SRL
Operazioni di modifica sociale
- Fusioni, scissioni e trasformazioni
- Gruppo
Obbligazioni
- Obbligazioni
- Obbligazioni convertibili in azioni
Imprenditore
Diritto commerciale
Il termine diritto commerciale ha un significato convenzionale in quanto nell’ambito di tale diritto è compresa la disciplina dell’imprenditore, dell’imprenditore commerciale e delle società. È una disciplina che non ha un corpo di norme autonomo rispetto al codice civile in quanto non esiste il codice di commercio ma è compresa nel codice civile nel Libro V intitolato al lavoro (che riguarda norme sul lavoro dipendente e all’impresa). Il fatto che in Italia non vi sia il codice di commercio deriva da una scelta del legislatore del 1942 che scrivendo il codice civile vi ha riunito la disciplina dei rapporti tra privati anche quando tali rapporti riguardano attività di impresa.
Fino a quella data e dal 1865 esisteva il codice civile (che riguardava i rapporti tra privati) e di commercio (che riguardava i rapporti tra commercianti e tra commercianti e privati). Ad esempio la vendita nell’attività di impresa era disciplinata in modo da facilitare la transazione e quindi il commercio rendendo certi i rapporti commerciali. Dal 1942 ad oggi il codice civile è stato ampiamente modificato (esempio nella parte della famiglia). Il codice civile è di derivazione borghese e liberale anche se scritto negli ultimi anni del Fascismo. L’obiettivo del codice civile è quello di riunire codice civile e commerciale. I commercianti oggi sono imprenditori. La disciplina della vendita che ha prevalso tra i due codici è stata quella del codice di commercio (commercializzazione del diritto privato).
In altri paesi vi sono due codici in quanto tradizionalmente i commercianti erano raggruppati in corporazioni settoriali (già dal Medioevo) che avevano regole privatistiche scelte dagli appartenenti alla categoria. La produzione di norme derivava alla categoria ed era estesa a tutti gli appartenenti ad essa. Era disciplinata anche la bancarotta o insolvenza. Il codice civile è stato trasformato dalle riforme strutturali del 2004 e poi successivamente è stato integrato da norme nuove o speciali (società quotate, trasparenza, tutela).
Imprenditore
L’art. 2082 disciplina l’imprenditore e recita che è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi. Questa è una nozione omnicomprensiva che comprende una categoria di soggetti che fanno tutto ciò che vi è descritto. Tali soggetti vengono poi distinti sulla base di altre norme a seconda dell’oggetto dell’attività svolta (agricola o commerciale); sulla base della dimensione (piccolo o non piccolo); sulla base della modalità di svolgimento dell’attività (individuale, tendenzialmente associato, tendenzialmente perché si possono costituire società unipersonali).
Nelle società di persone (senza personalità giuridica) si può costituire la società solo se ci sono più soci, nelle società di capitali si può costituire la società anche con un solo socio. La finalità della norma 2082 è individuare coloro che possono definirsi imprenditore. Le altre norme che stabiliscono le categorie servono per definire la disciplina (statuto) dei vari imprenditori. Vi sono quindi lo statuto dell’imprenditore in generale, commerciale, piccolo, agricolo e non piccolo. La grande differenza dello statuto si ha tra lo statuto tra piccolo imprenditore commerciale, imprenditore agricolo e imprenditore non piccolo. Per tutti si applica la disciplina degli imprenditori che tutela l’attività di imprenditore e di impresa (azienda), i segni distintivi dell’imprenditore (ditta, insegna, marchio) e la concorrenza tra imprenditori (lecita o sleale).
La nozione di imprenditore si può usare in alternativa a quella di commerciante in quanto storicamente (fino alla rivoluzione industriale dell’800) l’imprenditore era definito commerciante e in quanto la funzione del commercio (acquisto e vendita di beni) era prevalente rispetto a quella della produzione. Una sottospecie di commerciante era l’imprenditore di fabbriche o manifatture (costruttore edile). Quindi si ha che il commerciante è il genere e imprenditore era la specie (una delle possibili attività di commercio). Il commerciante era colui che faceva un affare ossia una specie di speculazione (profitto). Il commerciante non solo produce ma può anche scambiare beni e servizi di vario tipo.
La società holding (fornisce servizi amministrativi e direttivi) di partecipazione controlla la società controllata ma non fa trading (comprare e vendere azioni) ed è considerata impresa commerciale, tuttavia chi persona fisica detiene partecipazioni non è imprenditore commerciale. Il concetto di attività economica (attività svolta in modo economico ossia ricavi > costi) ha una sua nozione generale e una sua specifica nozione giuridica in quanto l’attività economica crea una utilità pratica. L’economicità dell’attività dipende dalla modalità in cui tale attività viene svolta quindi dire attività economica significa dire il modo in cui deve essere svolta tale attività ossia in modo economico.
Le attività svolte gratuitamente sono per definizione in perdita (non c’è impresa perché l’attività non è svolta in modo economico perché ci sono solo i costi), altrimenti si ha il lucro. Un’impresa esiste solo quando l’attività viene svolta in modo economico ossia deve essere astrattamente (almeno in teoria) idonea per realizzare la copertura dei costi con i ricavi, tuttavia l’attività resta tale anche se questo obiettivo non viene raggiunto. Per esserci attività di impresa ci deve essere l’oggettiva economicità di gestione, l’utile non è espressamente previsto come scopo per fare impresa (vedi cooperative che hanno scopo mutualistico ossia risparmio di spesa per i soci).
Ne deriva che è impresa quella che trae da se stessa i mezzi di sopravvivenza. Il profitto non è necessario per qualificare un’attività come attività di impresa. La produzione è finalizzata alla vendita nell’attività di impresa (si può anche produrre per passione senza voler vendere). Tale vendita può essere a favore del consumatore finale o di un altro produttore. Occorre distinguere la finalità del lucro, ad esempio nell’attività di godimento come un affitto di appartamento non si ha impresa anche se c’è lucro ma se si prestano servizi collaterali all’attività di godimento allora si hanno fattori di produzione e quindi impresa.
Nel concetto di produzione c’è anche il concetto di scambio. La professionalità dell’attività di impresa è un attributo dell’attività che viene svolta (concetto oggettivo) ossia con stabilità (ripetitività costante dell’attività economica). La professionalità si evidenzia anche per attività svolte stagionalmente. Non è detto che tale professionalità sia esclusiva o prevalente un’attività svolta non in via esclusiva ma nei ritagli di tempo può essere stabile quindi professionale. Quindi un soggetto può svolgere con professionalità più attività di impresa. La professionalità non deve essere necessariamente svolta alla realizzazione di più affari ma anche di un solo affare (costruzione di un solo immobile).
L’organizzazione riguarda persone e mezzi e tali devono essere organizzati dall’imprenditore. Vi deve dunque essere contemporaneamente organizzazione di persone e organizzazione di mezzi. Il soggetto prestatore d’opera si vincola a compiere un’opera senza vincolo subordinativo del committente ma bisogna capire se è imprenditore. Il compenso del professionista deve essere adeguato allo status sociale del soggetto che svolge quell’attività.
Categorie di imprenditori
Gli imprenditori si distinguono per dimensione, caratteristica e natura. Tali distinzioni definiscono le categorie di imprenditori. Vi è il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo e imprenditore commerciale non piccolo.
- Imprenditore agricolo: è definito tale chi coltiva il fondo e chi alleva bestiame. Gli imprenditori agricoli hanno anche il rischio climatico atmosferico. Quindi hanno il duplice rischio di impresa e atmosferico. È imprenditore agricolo chi esercita coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali (attività dirette alla cura del ciclo biologico vegetale o animali che utilizzi il fondo, il bosco, le acque). Si fa rientrare nel concetto di attività agricola la produzione o l’allevamento. Include anche le attività connesse ossia esercitate dall’imprenditore agricolo dirette a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti ottenuti prevalentemente (non esclusivamente) dalla coltivazione e dall’allevamento. Sono attività connesse anche la prestazione di servizi turistici, alberghieri e di ristoro.
- Piccolo imprenditore: Si ha questa distinzione per agevolare il piccolo imprenditore con le norme dell’imprenditore agricolo e distinguerlo dal grande imprenditore che non gode di tale regime. Sono piccoli imprenditori i coltivatori del fondo, gli artigiani, i commercianti e coloro che esercitano un’attività commerciale prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia. Possono essere costituite società artigiane quindi gli artigiani possono essere individuali o collettivi.
- Limbo: oltre ai precedenti imprenditori e all’imprenditore commerciale c’è una sorta di limbo che comprende tutti i soggetti che non possono rientrarvi né possono definirsi commerciali e perciò non sono soggetti a fallimento.
- Imprenditore commerciale: È soggetto a fallimento. È imprenditore commerciale chi produce industrialmente (trasforma) beni e servizi, chi svolge attività di intermediazione mobiliare, di trasporto, attività bancaria e assicurativa e attività ausiliarie delle precedenti.
Disciplina di impresa
Non c’è fallimento se non c’è impresa e se non è finita. Bisogna stabilire quando nasce l’impresa. Si può ritenere l’impresa iniziata quando è riscontrabile nella realtà l’attività che qualifica il soggetto come imprenditore. L’attività è scomponibile in una serie di atti collegati all’organizzazione (costanti) non tutti tali da evidenziare la presenza dell’imprenditore. Le società sono un tipo di imprenditore collettivo ed è forma di esercizio dell’impresa quindi è certamente imprese. L’impresa cessa ossia gli imprenditori possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. I creditori insoddisfatti devono dimostrare che l’imprenditore sta svolgendo attività quindi vi è l’onere inverso della prova che non è a carico dell’imprenditore ma dei terzi.
Spendita del nome
Un soggetto acquista obblighi o diritti quando compie un atto in nome proprio o quando un altro soggetto sulla base della rappresentanza spende il suo nome. Vi è il fenomeno dell’imprenditore occulto (che sta dietro a chi spende il proprio nome). Vi sono anche le società di fatto. Vi è anche l’attività imprenditoriale svolta dal soggetto incapace (per eredità). L’impresa di incapace può essere continuata solo con l’autorizzazione del giudice. Il minore o l’interdetto non possono fare impresa. Chi esercita la patria potestà del minore agisce in suo nome e per suo conto. Se l’impresa fallisce allora fallisce il minore e gli effetti hanno effetto su di esso. L’incapace non può iniziare attività di impresa con l’unica eccezione dell’emancipato. Gli atti compiuti da minori o incapaci non assistiti sono invalidi.
Chi non spende il proprio nome nei confronti dei terzi non è tendenzialmente imprenditore anche se dirige l’impresa. I soggetti di rappresentanza commerciale sono gli institori, i procuratori e i commessi. Gli institori sono coinvolti nell’esercizio dell’impresa ossia sono i direttori generali e sono al vertice del management di cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio ella proprietà. Il terzo deve verificare l’effettiva rappresentanza di colui che spende il nome dell’imprenditori. I procuratori sono investiti da procura e quindi rappresentano la società. I commessi sono quelli a contatto con il pubblico.
Disciplina dell’imprenditore
L’imprenditore deve comunicare determinate informazioni al registro delle imprese. Ciò che è iscritto si presume noto, ciò che non è scritto si presume ignoto. Tuttavia l’imprenditore può dimostrare che il terzo era a conoscenza di una cosa non scritta. Bisogna tenere le scritture contabili come Libro giornale (cronologia degli atti di impresa), libro degli inventari (riassunti di stato e risultati di impresa) e scritture rese necessarie dal tipo di attività svolta.
Impresa
Azienda
L’impresa è l’attività che svolge l’imprenditore. L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Vi è un complesso unitario di beni. Per il trasferimento dell’azienda vanno rispettate le singole forme di trasferimento dei beni compresi in essa, va comunque per iscritto. I rapporti giuridici sono un prodotto dell’attività di impresa e un elemento per l’uso dei beni aziendali. L’imprenditore può non essere proprietario dei beni. I contratti pendenti devono esser trasferiti in capo all’acquirente dell’azienda se non hanno carattere personale ma le parti possono prendere accordi diversi. Il terzo non è interessato dal trasferimento dei contratti tuttavia è tutelato se ritiene che il nuovo acquirente sia pregiudizievole ai suoi interessi. Il terzo può recedere per giusta causa. La cessione dei crediti non è subordinata al consenso del debitore ma deve essergli notificato il cambio di creditore. Il debitore non a conoscenza può pagare al vecchio creditore liberandosi. L’acquirente dell’azienda non subentra in nessun debito salvo quelli che intende accollarsi (gli altri sono in capo al venditore). La tutela del terzo creditore prevede che non debba rispondere da c...
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