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SAS
SAS: La società in accomandita semplice prevede due categorie di soci ossia gli accomandatari
(amministratori e illimitatamente responsabili) e accomandanti (responsabilità limitata e
rispondono solo verso la società per i conferimenti e non verso i creditori sociali tranne che
per azione surrogatoria se non ha versato il conferimento). È una società di carattere
commerciale che prevede soci che vogliono effettuare investimenti con poteri e rischi limitati
e socie che vogliono gestire la società. Per costituire la SAS vigono le stesse norme della SS
ma bisogna indicare gli accomandanti e accomandatari. Nella ragione sociale deve comparire
SAS e nome di un accomandatario (se compare il nome di un accomandante esso risponde
solidalmente e illimitatamente con gli accomandatari verso i terzi, spetta a lui provare che il
suo nome è stato posto nella ragione sociale senza la sua volontà). Solo gli accomandatari
possono amministrare la società e gli accomandanti non possono a meno di procura per
specifico affare. Il divieto di concorrenza vale nella SAS solo per i soci accomandatari. I soci
accomandanti contribuiscono a nominare l’amministratore. Ogni accomandante può chiedere la
revoca per giusta causa degli amministratori. L’accomandante può esaminare il bilancio e
consultare i libri. L’accomandante che si mette a gestire senza procura diventa responsabile
per tutte le obbligazioni sociali verso i terzi illimitatamente e può essere escluso dalla
società. Per il trasferimento delle quote degli accomandatari deve esserci consenso unanime
di tutti i soci. Per il trasferimento delle quote degli accomandanti vi è libertà per causa di
morte, consenso della maggioranza del capitale della società per atto tra vivi. Se vengono a
mancare tutti gli accomandatari bisogna reintegrarli entro sei mesi, viene assegnato un
amministratore che ne fa le veci e se la società continua senza reintegro si ha società
irregolare. Se la SAS non si iscrive nel registro delle imprese si ha SAS irregolare è una SNC
per gli accomandatari e gli accomandanti hanno divieto assoluto di immistione.
SPA
SPA: La SPA e la SAPA sono società di capitali. Il capitale è rappresentato da quote dette
azioni. Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (nella SAPA gli
accomandatari sono illimitati). Hanno personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale
perfetta. Hanno responsabilità limitata di tutti i soci ai conferimenti promessi ma non
rispondono alle obbligazioni sociali. Vi è l’obbligo di creare assemblea, CDA, organo di controllo
e collegio sindacale. L’assemblea opera collegialmente e delibera a maggioranza. Gli azionisti
risparmiatori sono coloro che investono nella società per avere un reddito. La maggior parte di
azionisti risparmiatori si hanno con le società quotate. Le SPA possono essere a ristretta base
azionaria. Le SPA a larga base azionaria sono quelle quotate e con molte azioni diffuse tra il
pubblico.
Costituzione SPA: Il procedimento di costituzione è diviso in due fasi ossia stipula e
iscrizione in Registro delle Imprese. La costituzione simultanea avviene quando la stipula
dell’atto avviene alla presenza di tutti i soci. La costituzione per pubblica sottoscrizione
favorisce la raccolta del risparmio tra il pubblico per costituire SPA (invogliano i
risparmiatori). Per il secondo tipo di costituzione va stilato un programma e reso pubblico
secondo le norme della Consob sul collocamento dei valori immobiliari. Si richiede di
sottoscrivere un tot di azioni e almeno il 25% deve essere versato per la costituzione.
Tuttavia può capitare che tutti versino o che qualcuno non versi. I soci morosi possono essere
sostituiti o chiedere l’adempimento. Non si può procedere alla costituzione della società
finché almeno il 25% non sia versato. Dopo di che si tiene l’assemblea costituente di tutti i
sottoscrittori che accerta l’esistenza delle condizioni richieste per costituire la società,
delibera sullo statuto, nomina i primi amministratori e sindaci, si delibera a maggioranza dei
presenti e ogni sottoscrittore ha diritto a un voto (no proporzione quota perché la società non
è ancora stata costituita). I promotori sono solidalmente responsabili per le obbligazioni
assunte prima della costituzione e possono avere un premio per l’idea. La società può essere
costituita per contratto o per atto unilaterale (singola persona decide di fare SPA) e va
redatto per atto pubblico da un notaio pena nullità. L’atto costitutivo deve indicare le
generalità dei soci, città della sede, oggetto sociale, gli amministratori e il sistema di
amministrazione, modalità di funzionamento, tempo (determinato, se indeterminato dopo 1
anno vi è diritto di recesso). Per stipulare l’atto va sottoscritto per intero il capitale sociale
(che non può essere inferiore a 120000 euro e che siano versati almeno il 25% del capitale
presso una banca). Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese si ha un contratto tra le
parti.
Nullità della Società: La società è nulla quando non vi è la stipula dell’atto costitutivo nella
forma dell’atto pubblico. È nulla per illiceità della causa dell’oggetto sociale. È nulla per
mancanza di indicazione nel contratto sociale di ragione sociale, conferimenti, oggetto o
capitale sociale. Le cause di nullità sono dunque 3 e vanno interpretate letteralmente,
restrittivamente. Gli effetti di nullità del contratto presuppongono che le prestazioni già
effettuate vanno restituiti. Tuttavia la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli
atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. La nullità non
può essere dichiarata quando la sua causa è stata sanata prima della pronuncia di nullità
(nullità è sanabile, nel diritto privato ciò non esiste).
Società unipersonale: dNella società unipersonale il socio deve effettuare tutti i
conferimenti alla stipula e deve darne conoscenza al pubblico, se tali due requisiti mancano il
socio diventa illimitatamente responsabile. In tutte le manifestazione pubbliche della società
occorre dichiarare che è una SPA con unico socio.
Patti parasociali: I patti parasociali sono accordi tra socie che non hanno integrità statutaria
ossia sono integrativi e non inseriti nel contratto sociale (statuto). Hanno per oggetto
l’esercizio del diritto di voto nella SPA o pongono limiti al trasferimento delle relative azioni.
Il sindacato di blocco è un patto parasociale che obbliga i soci a limitare per un certo tempo il
diritto di trasferire la propria partecipazione. I patti parasociali vanno pubblicati e
comunicati alla Consob, pubblicati sulla stampa quotidiana, depositati presso il registro delle
imprese e comunicati alle società. Se non si osservano tali forme di pubblicità il patto è nullo,
il diritto di voto delle azioni non può essere esercitato e se viene esercitato la delibera è
impugnabile anche dalla Consob. I patti parasociali non possono avere durata superiore a due
anni. Se sono stipulati per misura maggiore si accorcia e se sono a tempo indeterminato ogni
socio può recedere con preavviso di 6 mesi. in caso di offerta pubblica di acquisto.
Conferimenti: sono i contributi iniziali dei soci per dare il capitale di rischio alla società. Il
patrimonio iniziale della società è la somma dei conferimenti ed è il capitale di rischio sociale.
I conferimenti devono essere sempre espressi in denaro per valutazione del capitale. Il
capitale sociale nominale è la somma dei conferimenti. Ha una funzione di vincolo (il capitale
sociale è indisponibile per i soci durante la vita della società) e una organizzativa (il valore
percentuale del conferimento di ogni socio è un termine di riferimento per misurare i diritti
del socio). Il valore dato ai beni diversi dal denaro deve essere vero e non superiore a quello di
mercato. I soci hanno responsabilità limitata al conferimento e i creditori possono rivalersi
solo sull’attivo della società. Se i debiti intaccano il capitale sociale la società deve reagire. Se
nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente il conferimento deve farsi in denaro. Alla
costituzione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei
conferimenti e in caso di società con unico socio va versato l’intero ammontare. Occorre
indicare l’ammontare dei versamenti parziali fatti. Il socio che non adempie il conferimento va
diffidato sulla gazzetta ufficiale. Gli effetti di tale diffida si possono tradurre in una causa
verso il socio inadempiente o in una sollecitazione ai soci di comprare le azioni del socio
moroso e in caso non fossero interessati tali azioni possono essere vendute tramite
intermediari finanziari. Tale situazione di offerta non può durare più di un anno, se non si
trova nessun acquirente bisogna ridurre il capitale sociale (principio effettività). Il socio
moroso non ha diritto di voto. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni
d’opera o di servizio. Sono conferibili beni immobili, diritti di godimento e reali, diritti in
concessione, beni immateriali suscettibili di valutazione economica. Chi conferisce beni in
natura o crediti deve consegnare relazione giurata di un esperto del tribunale ove la società
ha sede. La stima può essere revisionata. Se vi è una svalutazione si può chiedere al socio di
acquistare la differenza in azioni oppure ridurre il capitale sociale oppure il socio può
riprendersi il valore del bene (svalutato).
Acquisti Pericolosi: Riguardano il venditore. Infatti si poteva eludere la disciplina dei
conferimenti in natura se un socio vendeva un bene immobile senza perizia all’azienda, essa
aumentava il capitale sociale dell’ammontare del bene e il socio compensa il suo debito di
conferimento mediante il credito del prezzo di vendita. L’acquisto di un bene o di un credito
da soci o amministratori per un prezzo maggiore del 10% del capitale ed effettuato nei due
anni dopo l’iscrizione nel registro delle imprese si hanno regole precise. L’acquisto è deliberato
da assemblea. Chi vende deve presentare la relazione di un esperto nominato dal tribunale con
valore attribuito e criteri di valutazione e il valore deve essere almeno uguale al prezzo
d’acquisto delle società. Tale relazione deve essere depositata presso la società nei 15 giorni
precedenti l’assemblea. Il verbale di approvazione dell’acquisto va depositato presso il
Registro delle imprese insie