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Metodologie di dispensa di e determinazioni quantitative d'azienda

Il bilancio di esercizio

Finalità del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio (come specificato dall’art. 2423 e dal OIC 11) ha la seguente finalità:

  • Rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa
  • Il risultato economico dell’esercizio

La funzione informativa verso l’esterno impone che siano seguite alcune regole al fine di:

  • Garantire un’informazione minima comune a tutti i portatori di interesse relativamente alla situazione patrimoniale, finanziaria e al risultato economico di esercizio
  • Offrire informazioni utili (ossia comprensibili, comparabili, attendibili e significative)
  • Garantire il rispetto dei principi che disciplinano la redazione del bilancio

Occorre in sintesi fornire gli elementi informativi essenziali affinché il bilancio di esercizio possa assolvere la sua funzione di strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento (OIC 11).

A tutela di tutti gli interlocutori esterni, gli amministratori devono determinare la situazione della società (e il risultato della gestione) in ogni “periodo amministrativo” o “esercizio”, che per legge ha durata pari a 12 mesi e normalmente coincide con l’anno solare. L’accertamento della consistenza della situazione patrimoniale della società, in una logica giuridica, è finalizzata a garantire l’integrità del capitale sociale.

Quadro normativo di riferimento

L’imposizione di un obbligo informativo a carico delle imprese deve bilanciare da un lato le esigenze di riservatezza delle imprese, dall’altro le esigenze conoscitive dei creditori, degli azionisti e di tutti gli altri utenti.

A seconda della specifica situazione aziendale cambia la quantità, il tipo e la frequenza delle informazioni che devono essere fornite agli utenti del bilancio.

Per garantire la funzione informativa verso l’esterno si è sviluppata una regolamentazione obbligatoria affidata a:

  • Leggi nazionali
  • Regolamentazioni fornite da qualificate associazioni professionali

La base normativa è costituita dagli articoli del c.c. che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali: artt. 2423 - 2435 ter. Le norme del c.c. sono state ritenute applicabili alle società di capitali, mentre per le società di persone e le imprese individuali vale solo il riferimento all’art. 2426 c.c. (che tratta dei criteri di valutazione delle poste di stato patrimoniale).

Ad integrazione ed interpretazione di tali norme nel corso del tempo alcune Associazioni professionali hanno emanato dei principi contabili. In Italia hanno assunto rilievo importante i principi contabili (emanati sino all’anno 2002) del Consiglio dei Ragionieri (CNR) e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) oltre che i principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Dal 2002 l’OIC svolge un ruolo di impulso e di collaborazione nei confronti dello IASB (International Accounting Standard Board), fornisce supporto per l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali, elabora interpretazioni sui principi contabili nazionali e coadiuva il legislatore nazionale nell’emanazione della normativa contabile.

Tali principi forniscono, nell’ambito del quadro normativo civilistico, regole di dettaglio o di integrazione. Svolgono funzione interpretativa laddove la legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai corretti principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo. Ricoprono invece funzione integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti. Questi principi sono obbligatori per tutte le società e scaturisce dal richiamo dell’obbligatorietà dell’art. 2423.

Possono considerarsi parimenti corretti i bilanci redatti secondo lo schema nazionale e quelli redatti secondo lo schema internazionale.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, si è completato in Italia l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del d. lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato.

La Direttiva 34/2013/UE introduce numerose semplificazioni relativamente agli schemi di bilancio (conto economico e stato patrimoniale) e alla nota integrativa che ne spiega il contenuto. Nell'obiettivo di ridurre gli obblighi contabili per le imprese di più ridotte dimensioni, infatti, la nota integrativa assume un contenuto "modulare" in funzione delle dimensioni aziendali, attraverso l’esplicitazione di un criterio di individuazione delle piccole, delle medie e delle grandi imprese rilevante ai fini della disclosure delle informazioni da fornire.

Le disposizioni del d. lgs. 139/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Sulla base delle disposizioni contenute nel d. lgs. 139/2015 l’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato un processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali (che si prevede si concluderà entro la fine del 2016) cominciando da quei principi contabili maggiormente impattati dalle novità introdotte (costo ammortizzato ed attualizzazione per l’iscrizione dei crediti e dei debiti; iscrizione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati; eliminazione dallo stato patrimoniale delle voci “costi di ricerca” e “costi di pubblicità”).

Il D. Lgs. 139 del 18 agosto 2015, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha introdotto diverse novità con riferimento alla struttura e ai contenuti del bilancio di esercizio. In merito alla struttura del bilancio di esercizio, il D.Lgs. 139/2015:

  • Modifica il comma I dell’articolo 2423 del Codice Civile attraverso l’introduzione dell’obbligo di redigere il rendiconto finanziario, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio
  • Introduce l’articolo 2425-ter del Codice Civile per disciplinare il contenuto del rendiconto finanziario
  • Introduce l’articolo 2435-ter per creare la nuova categoria delle “micro imprese”, per le quali prevede un regime di contabilità ulteriormente semplificato

Il principio contabile OIC10, pubblicato lo scorso agosto 2014, conserva piena validità quale norma destinata a regolare il contenuto e le modalità di redazione del rendiconto finanziario.

Sono escluse dal nuovo obbligo di redazione del rendiconto finanziario tutte le società ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata e quelle cui si applicherà la disciplina appositamente introdotta per le micro-imprese (art. 2435-bis c.c.).

Il D. Lgs. 139 del 18 agosto 2015 prevede una generale graduazione degli obblighi informativi, attuata tramite suddivisione delle imprese in segmenti dimensionali definiti da valori di bilancio e numero dei dipendenti. In particolare, il quadro di riferimento disegnato dal D.Lgs 139/2015 prevede tre tipologie di bilancio in funzione della dimensione dell’impresa:

  • Il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione
  • Il bilancio di esercizio in forma abbreviata, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione
  • Il bilancio di esercizio delle micro-imprese, che riprende la struttura del bilancio in forma abbreviata ma se ne differenzia per la possibilità di non redigere la nota integrativa

Sulla base dell’art. 2435-ter, vengono considerate micro-imprese le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • Attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

Per quanto riguarda gli esoneri, le micro-imprese non sono tenute alla redazione del rendiconto finanziario; della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427, numeri 9) e 16); della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c.

In sintesi, l’introduzione di un regime per le cosiddette “micro imprese” ancora più semplificato rispetto a quello previsto per le “piccole imprese”, consentirà agli operatori economici di piccolissime dimensioni di redigere un bilancio in forma ridotta, con eliminazione di quegli oneri informativi attualmente previsti che, date le ridotte dimensioni, costituiscono un ingiustificato onere amministrativo.

In Italia, in aggiunta al bilancio di esercizio, hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato (disciplinato dal D. Lgs. 127/1991, modificato dal D. Lgs. 139/2015):

  • Le società di capitali (qualunque sia la loro veste giuridica) che controllano un’impresa (a prescindere dalla sua veste giuridica)
  • Le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici che abbiano per oggetto principale l’esercizio di attività commerciali che controllino una società di capitali

L’obbligo sussiste nel caso di società di capitali se essa controlla una qualunque impresa, anche, ad esempio, una società di persone. Mentre per le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici economici l’obbligo sussiste solamente in caso di controllo di società di capitali.

È prevista l’esclusione dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato per:

  • I gruppi di modeste dimensioni che non abbiano emesso titoli quotati
  • I sottogruppi o sub-holding

Non hanno infine l’obbligo di redigere il bilancio consolidato:

  • Le imprese individuali
  • Le associazioni e le fondazioni che esercitano attività d’impresa

Le società di persone che controllano società di capitali non hanno di norma l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, salvo il caso in cui tutti i loro soci illimitatamente responsabili sono delle Spa, Srl o delle Sapa.

Con riferimento alle norme fiscali, il legislatore italiano ha stabilito che la base imponibile su cui calcolare le imposte sul reddito deve essere calcolata assumendo come punto di partenza alcuni elementi contenuti nel bilancio di esercizio.

In numerosi casi la normativa fiscale prevede che i componenti positivi e negativi del reddito imponibile siano determinati in modo differente dai componenti positivi e negativi del risultato di esercizio determinato secondo il codice civile e i principi contabili.

Le società quotate (e loro controllate), le banche e le assicurazioni hanno come riferimento oltre alle norme di legge un diverso insieme di principi contabili (in sostituzione dei principi contabili nazionali):

  • International Accounting Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Interpretazioni (SIC/IFRIC) di IAS e di IFRS

Ambito di applicazione degli IAS/IFRS secondo il D. Lgs. 38/2005

Per le società non quotate la facoltà di redigere il bilancio di esercizio con applicazione dei principi contabili internazionali è stata di fatto introdotta nel 2014. Il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il D.L. 91/2014 del 24 giugno 2014 (noto come "decreto competitività"), che ha modificato il D. Lgs. N.38 del 28 febbraio 2005 (conosciuto come “Decreto IAS”) con riguardo alla possibilità di predisporre il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS.

In particolare, nell’ambito della facoltà di redigere il bilancio di esercizio con applicazione dei principi internazionali in esercizio successivo al 2005, tale decreto ha eliminato per le società non quotate il riferimento «a partire dall’esercizio individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia». Poiché tale decreto non è mai stato emanato, di fatto dal 2006 ha impedito alle società non quotate la possibilità di redigere il bilancio di esercizio in base ai principi contabili internazionali sino al 2014. Continuano invece a non poter applicare gli IAS/IFRS le società di persone, le imprese individuali e le società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis C.C.

Contenuto del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario. In tutti i bilanci di esercizio redatti secondo i principi contabili internazionali è previsto anche il prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Il bilancio deve inoltre essere corredato da una relazione degli amministratori contenente “un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione” (Relazione sulla gestione, art. 2428). Il bilancio in alcuni casi è corredato dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione di certificazione.

Costruzione del bilancio di esercizio

La clausola generale

Questa lezione è dedicata alla spiegazione della finalità generale del bilancio di esercizio che le aziende devono perseguire applicando gli articoli del codice civile e i principi contabili nazionali. Talvolta può tuttavia accadere che l’applicazione per così dire «automatica e fedele» delle regole di fondo (principi di bilancio, cfr. NT04) e/o di criteri più specifici (ad esempio i principi di valutazione, cfr. art. 2426 c.c.) non avvicinano e all’opposto fuorviano il lettore del bilancio dalla comprensione «in modo chiaro, veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio».

Senza entrare nel dettaglio del significato degli aggettivi «chiaro, veritiero e corretto» provate a guardare i due esempi che seguono e a rispondere alle domande poste in calce, tralasciando per il momento i concetti di «chiaro» e «corretto» e concentrandovi sul concetto di «veritiero», per quanto in Italiano l’etimologia della parola vi suggerisce.

È veritiero che il valore dell’immobile dell’Hotel di Lusso Le Sirenuse a Positano non ha perso bensì acquisito valore nei decenni e al tempo stesso viene ammortizzato?

Le norme che disciplinano il bilancio di esercizio

Le norme previste dal codice civile si prefiggono l’obiettivo di:

  • Disciplinare la redazione del bilancio di esercizio orientandola alla chiarezza e alla “rappresentazione veritiera e corretta”
  • Definire una serie di principi di redazione
  • Definire la struttura del bilancio e i criteri di sintesi
  • Definire gli schemi di valutazione

Le prescrizioni legislative perseguono l’obiettivo di restringere e indirizzare il giudizio discrezionale di chi redige il bilancio, che inevitabilmente inserisce una serie di elementi di natura soggettiva.

Art. 2423 I comma

Se Nota integrativa è parte integrante del bilancio:

Le spiegazioni della Nota integrativa sanano le eventuali oscurità o inesattezze di S.p. e C.e.?

Tesi opposte:

  • Unitarietà dei tre documenti (non costituisce violazione il fatto che certe informazioni siano altrove)
  • Art. 2423 ter: il raggruppamento di voci è vietato, pur se le voci sono spiegate nella nota integrativa, se manca il presupposto di legge. Dunque, la nota non supplisce alla eventuale non correttezza di S.p. e C.e.

Il ragionamento espresso nella seconda tesi a partire dall’art. 2423 del c.c. è fondato e porta a concludere che la Nota integrativa non sana le eventuali incompletezze e inesattezze presenti nelle tavole di stato patrimoniale e di conto economico. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio e sono tutti responsabili delle informazioni in esso contenute.

Art. 2423 II comma

Il bilancio prevede la determinazione della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. La situazione patrimoniale trova rappresentazione in uno schema di elementi attivi e passivi che determinano per somma algebrica il patrimonio netto. Il risultato di esercizio è uguale alla variazione del patrimonio netto derivante dalla gestione, misurata con la tecnica delle rilevazioni di esercizio. Una rivalutazione, pur traducendosi in un aumento del patrimonio netto per effetto della gestione, è esclusa dal risultato di esercizio in quanto è evidenziata con una tecnica di valutazione diversa. La rappresentazione della situazione finanziaria presuppone la rappresentazione:

  • Dei principali stock di natura finanziaria
  • Dei principali flussi di natura finanziaria

Il D. Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato il comma I dell’articolo 2423 del Codice Civile introducendo l’obbligo di redigere il rendiconto finanziario quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gandalf_il_grigio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cantù Elena.
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