Estratto del documento

Legislazione Silvia Mirate

Le fonti del diritto

Tutti gli atti giuridici dai quali sorgono delle norme che sono deputate a regolare un particolare settore. Esiste una pluralità delle fonti del diritto e dunque occorre applicare dei criteri per l’organizzazione e la corretta applicazione: criterio gerarchico, cronologico e di competenza.

Fonti del diritto nazionale

  • Costituzione + leggi costituzionali
  • Legge, Decreto Legge, Decreto Legislativo, Leggi regionali
  • Regolamenti, ordinamenti contangibili ed urgenti, statuti degli enti territoriali

Fonti del diritto dell'UE

Trattati UE (TUE + TFUE) → diritto originario. Le seguenti fonti compongono il diritto derivato:

  • Direttive
  • Regolamenti
  • Decisioni
  • Raccomandazioni

Entrambi sono oggetti a criterio gerarchico.

Fonti del diritto nazionale e applicazione dei 3 criteri

1. La costituzione

La costituzione è la legge fondamentale dello stato. È una costituzione a carattere rigido (ci sono anche flessibili): le modifiche alla costituzione possono essere attuate solo attraverso leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionali e richiedono maggiori operazioni (art. 138). Allo stesso livello si trovano gli statuti delle regioni a statuto speciale. Questi statuti derogano alcune regole della costituzione e sono approvati con legge costituzionale. Se in cima alla piramide sta la costituzione significa che nessuna fonte di grado inferiore può modificarla.

2. Fonti primarie

Serie di atti giuridici con efficacia sottostante la costituzione, ma non possono mai modificarla.

  • Legge del Parlamento: emanata secondo il procedimento di approvazione ad opera del parlamento. Chi fa le leggi? Il parlamento → ha il potere legislativo. I poteri sono legislativo, esecutivo (governo: far eseguire le leggi del parlamento attraverso atti amministrativi) e giudiziario (magistratura, cioè i giudici). I 3 poteri non possono influire sugli altri.
  • Atti di governo con forza di legge: È un’eccezione. Come mai il governo può farlo? Eccezione prevista nella costituzione per l’emanazione dei decreti legislativi (art. 76: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti) e per l’emanazione dei decreti legge (art. 77). Questi atti giuridici si trovano allo stesso livello delle leggi del Parlamento. Il decreto legislativo viene emanato sulla base di una legge delega del parlamento: il parlamento emana una legge delega (delega il governo ad emanare un decreto legislativo) che deve contenere l’oggetto del decreto, un termine entro il quale emanare il decreto ed i principi cui il governo deve attenersi. Una volta emanato ha la stessa forza della legge del parlamento, può modificare o abrogare delle leggi precedenti → è sullo stesso piano. Nel decreto legge l’iniziativa parte dal governo che, in particolari situazioni di urgenza e necessità, interviene con un decreto legge → normazione d’urgenza. Entro 60 giorni deve essere tuttavia convertito in legge del parlamento. Se il parlamento in quei 60 giorni non converte, il DL decade. Ci può essere anche una conversione o delle modificazioni.
  • Leggi Regionali: emanate in base all’articolo 117. Il potere legislativo spetta sia al Parlamento che alle regioni (articolo 114). In questo caso entra in gioco un altro criterio: competenza. Ci sono delle materie di competenza delle regioni per le quali possono legiferare. In particolare, dal secondo comma dell’art. 117, sono previsti 3 tipi di applicazione del criterio di competenza:
    • Competenza esclusiva del parlamento in un elenco di materie
    • Competenza concorrente tra stato e regione per un altro elenco di materie (elencate nel terzo comma): le norme di principio sono emanate dal parlamento, mentre alle regioni spetta la normativa di dettaglio
    • Clausola conclusiva (quarto comma): per tutte le materie non indicate nei commi 2 e 3, la competenza spetta alle regioni.

3. Fonti secondarie: Regolamenti

La produzione delle fonti secondarie è risultato del potere esecutivo (governo), non legislativo. I regolamenti sono atti amministrativi (non leggi, ma produzione del potere esecutivo) generali (si rivolge a soggetti indeterminati) a contenuto normativo (amministrativo, ma produce norme). I regolamenti hanno 3 caratteri: generalità (si rivolge ad una pluralità indistinta di soggetti), astrattezza (non riguardano la disciplina di un caso concreto come l’emanazione di un permesso di costruire), novità (capacità del regolamento di innovare/introdurre nuove norme giuridiche).

  • Regolamenti organizzativi: regole giuridiche per l’organizzazione del singolo ente pubblico
  • Regolamenti esecutivi: possono essere emanati da stato (dal governo o dai diversi ministeri) e/o regioni (dalle giunte). Sono regolamenti che servono per eseguire le norme di legge.
  • Regolamenti indipendenti: sono rari perché sarebbero regolamenti emanati dove non ci sia una legge/disciplina di fonte primaria che regoli una determinata materia.

A livello statale (del governo) in base alla L. n.400/1988 ci sono altri regolamenti:

  • Attuativi ed integrativi: emanati dal governo per aggiungere ulteriori norme/regole che attuano una legge che non abbia un articolato particolarmente esteso (legge magari generale). La forma solita è il D.P.R. (decreto del presidente della repubblica) scritto dal governo con parere del consiglio di stato (massimo organo della giustizia) e promulgato da Presidente. Non potranno mai abrogare o modificare leggi delle fonti primarie.
  • Delegati: sono regolamenti che vengono emanati con un sistema simile al decreto legislativo: c’è una legge del parlamento che emana una delega al governo, ma non dice devi emanare un decreto legislativo, ma devi emanare un regolamento! Servono per lo più a disciplinare grossi settori con tantissime norme. L’effetto è quello di spostare la materia da un livello di fonte primaria ad uno a livello secondario. Anche in questo caso viene fatto attraverso un DPR.

3. Fonti secondarie: Ordinanze

Emanate da un ordine monocratico come il sindaco, un ministro ecc. Sono atipiche e straordinarie. Interviene solo in casi di straordinarietà. Sono di norma atipiche e vengono emanate per motivi di contingenza, necessità o urgenza. Sono le uniche fonti del diritto che necessitano di una motivazione mentre tutte le altre forme no. All’interno dell’ordinanza deve stare scritto anche il tempo per il quale l’ordinanza rimarrà in vigore.

3. Fonti secondarie: Statuti

Lo statuto è un insieme di regole che descrive il funzionamento di un organo (statuti societari regolano il funzionamento di una società, non ci riguarda). Nel nostro sistema indica le norme che descrivono il funzionamento di un ente pubblico. Ci sono diverse tipologie che si posizionano tra le varie fonti. Ad esempio gli statuti delle regioni a statuto speciale sono fonte primaria e sono emanati con leggi costituzionali. Lo statuto delle regioni ordinarie sono approvati da leggi regionali: anch’esse fonte primaria (114).

Fonti del diritto UE

Si compone di due grosse branche interne: il diritto originario (derivante dai trattati istitutivi) ed il diritto derivato. Il diritto derivato contiene tutti i diritti prodotti dalle istituzioni dell’unione europea attraverso regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il diritto originario (fonte primaria): le norme costituiscono il quadro “costituzionale” dell’UE. A fianco c’è il diritto derivato costituito da atti gerarchicamente subordinati ai primi. Unico rapporto gerarchico a livello di UE. I trattati istitutivi non prevedono alcuna gerarchia tra le fonti europee.

L’articolo 288 TFUE indica solo gli atti che le istituzioni dell’UE devono adottare per svolgere la propria azione → elenco nell’articolo 288. Un principio fondamentale elaborato dalla corte di giustizia nel 63 è il principio di autonomia: l’UE costituisce un ordinamento giuridico a favore dei quali gli stati membri hanno rinunciato ai propri poteri sovrani ed ai quali sono soggetti non soltanto gli stati membri, ma anche i cittadini.

Applicazione del diritto UE

Ci deve essere applicazione uniforme del diritto europeo su tutto il territorio. In più ci deve essere un rapporto di coordinamento ordinamentale: stretta integrazione e interdipendenza tra ordinamento Europeo ed ordinamenti interni degli stati membri. Questo viene fatto utilizzando anche istituzioni degli stati membri. Gli stati membri ricevono uno standard minimo comune che può essere modificato solo nel caso di modificazione restrittive e mai ampliative. Ci sono due principi cardine elaborati dalla corte di giustizia:

  • Il principio della diretta applicabilità del diritto dell’unione
  • Il principio della preminenza del diritto dell’unione rispetto alla norma conflittuale statale, anche se posteriore, a meno che non si tratti di principi fondamentali delle costituzioni statali. Questo vale a prescindere dal criterio cronologico.

Nel caso ci fosse contrasto: disapplicazione della norma nazionale. Il diritto dell’UE si basa sulle basi costituzionali comuni degli stati membri, quindi di norma no problem. È molto importante anche per la disciplina vitivinicola. Ricordare il Trattato di Lisbona del 2007 che ha istituito TFUE ed il TUE che sono i trattati cui oggi facciamo riferimento a partire dal 2009.

Principi generali del diritto UE

  • Normativi: inserti nei trattati o nella carta dei diritti fondamentali dell’unione (ora parte integrante dei trattati).
  • Giurisprudenziali: sono stati emanati dalla corte di giustizia nelle sue sentenze. Emana dei principi di diritto che valgono poi per tutti i membri. Es: principio di proporzionalità: azione della pubblica amministrazione sia proporzionale al risultato: ci deve essere proporzione tra i benefici pubblici ed i sacrifici al soggetto soggetto.
  • I diritti fondamentali dell’uomo indicati nella carta dei diritti fondamentali dell’UE del 2000 trasfusa oggi nel trattato istitutivo dell'UE: oggi non è soltanto a carattere economico come nel 57, ma tutela anche diritti fondamentali dei cittadini.
  • La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali → trattato internazionale (non europeo).

Diritto derivato dell’UE

L'art. 388 del TFUE dice che le fonti del diritto derivato sono i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni ed i pareri. Devono essere adottati dalle istituzioni europee.

  • Regolamenti: portata generale, si rivolgono a tutti i cittadini e sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili. Regolamentati dall’articolo 288 del TFUE. Sono astratti ed a portata generale, riferibili a tutti.
  • Direttive: sono indirizzate agli stati membri (a tutti o a qualcuno); non sono obbligatorie, ma vincolano solo a riguardo di un risultato da raggiungere. Lasciano alla discrezione dei paesi le forme ed i mezzi per raggiungerli. Nel caso di mancata attuazione: procedimento di infrazione e risarcimento danni. In Italia l’attuazione avviene per self-executing ogni anno il parlamento emana la legge comunitaria nella quale vengono date tutte le deleghe al governo per i decreti legislativi per le diverse direttive.
  • Decisioni: sono obbligatorie come i primi, ma non hanno portata generale: emanate dalla commissione ed indicano dei destinatari particolari: stati od un singolo operatore giuridico.
  • Raccomandazioni / pareri: emanati da commissione e non sono obbligatori. Le prime possono essere emanate dal consiglio, mentre i pareri dal parlamento europeo. La distinzione concerne le finalità: la prima è un’esortazione a tenere un determinato comportamento, il secondo è più un punto di vista su una determinata questione.

Atti atipici: Si tratta di regolamenti interni, accordi inter-istituzionali, dichiarazioni comuni, codici di condotta, orientamenti generali, libri verdi e libri bianchi che sono insieme di valutazioni compiute dalle istituzioni dell’UE in seguito a consultazioni ecc.

Seconda video-lezione: “La disciplina giuridica nel settore del vino”

È caratterizzata da una normativa multi-livello, cioè una serie di normative che riguardano più livelli. Si ha una regolamentazione a livello internazionale che riguarda il commercio → si fonda sui trattati stipulati fra gli stati. Successivamente si ha il livello della regolazione europea, la disciplina statale e la disciplina regionale. Quindi: Internazionale > Europea > statale > regionale. A queste fonti si aggiunge l’autoregolamentazione di gruppi di produttori che riguardano un singolo vino, una singola qualità → disciplinare.

Un’altra caratteristica del diritto del vino è la multidisciplinarità:

  • Diritto della concorrenza
  • Diritto della salute
  • Diritto degli alimenti
  • Diritto della registrazione dei marchi
  • Diritto del commercio estero
  • Diritto amministrativo

Inoltre ci sono anche una pluralità di oggetti giuridici:

  • Strumenti di produzione: vigne
  • Processi di produzione: la vinificazione
  • I prodotti: i vini (identità, denominazione, circolazione, vendita)
  • Strutture pubbliche e private che regolano e controllano tutto il ciclo

Il vino può essere considerato sia una merce che un alimento. Molto spesso la sua disciplina è caratterizzata da una serie di conflitti di interesse: produttori e consumatori, UE e stato ecc. Quindi ci sono più livelli, più discipline e più oggetti giuridici.

1. La disciplina internazionale

In principio ci sono gli accordi internazionali: trattati che regolano gli scambi commerciali in particolare tra UE-Usa-AUS-SUDA-CILE. Accanto a questi trattati vi è un ruolo fondamentale rivestito dall’OIV, istituita con un trattato il 30 Aprile 2001, in vigore dal 1 Gennaio 2004. Organismo intergovernativo con carattere tecnico-scientifico. Partecipano ben 46 stati anche non europei. L’UE spesso si rifà alle raccomandazioni dell’OIV. Gli stati che ne fanno parte sono tenuti a seguirne le raccomandazioni. Il vino: “prodotto ottenuto esclusivamente della fermentazione alcolica completa o parziale di uve” questa definizione contenuta nei regolamenti UE è stata fatta dall’OIV. Essendo nei regolamenti: obbligatoriamente vincolante per gli stati membri dell’UE.

2. La disciplina europea del vino

Si iscrive in quella che è la PAC (politica agricola comune). È una misura programmatoria. In questo ambito ci sono alcuni aspetti che riguardano il settore enologico. La PAC, in quanto programma di azione generale, non ha efficacia giuridica vincolante, per averla deve essere attuata mediante dei regolamenti (fonti primarie e obbligatori) che possono essere generali oppure di settore. Storicamente si è passati da tanti regolamenti per tanti settori a regolamenti più generali nel 2013 → 1308/2013. La disciplina europea ha una duplice anima: interessi economici opposti all’interno degli stati membri dell’UE. I paesi possono essere divisi in due grandi gruppi: mediterranei produttori ed esportatori di vino.

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 20
Legislazione dei prodotti viticoli ed enologici - Appunti completi di legislazione dei prodotti viticoli ed enologici presi al computer in classe in presenza - pagine 20 Pag. 1 Legislazione dei prodotti viticoli ed enologici - Appunti completi di legislazione dei prodotti viticoli ed enologici presi al computer in classe in presenza - pagine 20 Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legislazione dei prodotti viticoli ed enologici - Appunti completi di legislazione dei prodotti viticoli ed enologici presi al computer in classe in presenza - pagine 20 Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legislazione dei prodotti viticoli ed enologici - Appunti completi di legislazione dei prodotti viticoli ed enologici presi al computer in classe in presenza - pagine 20 Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legislazione dei prodotti viticoli ed enologici - Appunti completi di legislazione dei prodotti viticoli ed enologici presi al computer in classe in presenza - pagine 20 Pag. 16
1 su 20
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze agrarie e veterinarie VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlobarbero4081 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei prodotti viticoli ed enoligici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mirate Silvia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community