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Procedura di richiesta e autorizzazione per nuovi impianti

• Viene rilasciata dalle Regioni, la richiesta si fa a livello nazionale.

• La valutazione sull'eventuale rilascio è statale: valutazione discrezionale: scelta del Mipaaf

• La domanda viene effettuata per via telematica (portale SIAN dove si effettua la domanda).

• Le tempistiche: domanda entro il 31 Marzo di ogni anno, la decisione entro il 30 Aprile ed il rilascio delle autorizzazioni delle regioni entro il 1 giugno.

• Se le richieste sono superiori: non saranno respinte, ma è prevista una disposizione proporzionale a tutti i richiedenti sulla base di motivati criteri.

• Eccezioni: impianti destinati esclusivamente a consumo famigliare o conseguenti ad una espropriazione per pubblica utilità.

Autorizzazione al nuovo impianto

• È un atto amministrativo, non trasferibile: legittimo trasferimento solo in caso di eredità, fusione o scissione di azienda e/o accesso ad una cooperativa.

• Validità di tre anni.

se entro tale periodo il produttore non realizza il nuovo impianto è assoggettato a sanzioni amministrative.
  • Se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% di quella richiesta: possibilità di rifiuto previa comunicazione entro 10 giorni dal rilascio all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).
  • Comunicazione obbligatoria dell'avvenuto impianto.
  • Vigneto impiantato deve essere mantenuto per almeno 6 anni, salvo casi di forza maggiore o fitosanitari.
Ulteriori procedure Il meccanismo prevede anche il rilascio di ulteriori procedure.
  • Autorizzazione al reimpianto (molto rapido) per equivalente superficie. Non è prevista nessuna valutazione, è un atto vincolato su base di requisiti tecnici.
  • Anche un nuovo posizionamento non è problema. Eccezioni: criteri restrittivi per vigneti in zone DOP e IGP (bisogna valutare i disciplinari che sono regolamenti di tutela dei consorzi che danno).

La disciplina specifica per determinate tipologie di vino può prevedere restrizioni sui reimpianti.

Il regime transitorio richiede la conversione dei diritti di impianto già concessi, in corso di validità e non ancora autorizzati, in autorizzazioni fino al 31/12/2020.

È prevista l'estirpazione obbligatoria dei vigneti non autorizzati a partire dal 1 Gennaio 2016 per tutti gli impianti viticoli che non erano coperti da diritti di impianto o reimpianto o da autorizzazioni.

Sesta Video-Lezione: I soggetti giuridici nel diritto vitivinicolo

  1. Viticoltore

Rientra nella nozione di imprenditore agricolo. La nozione di IA ha subito delle trasformazioni da parte del diritto dell'UE. In particolare si è visto un ampliamento della nozione rispetto a quanto era previsto dal nostro codice civile, garantendo una caratteristica di multifunzionalità: fa rientrare nell'attività agricola. È una nozione molto ampia che ha molteplici funzioni.

aspettidifferenzia l'IA dal produttore (caratteristiche più ampie ancora). Nel diritto nazionale è definitodall'articolo 2135 modificato nel 2001 per far aderire al meglio questa nozione a quella europea. Hadunque una definizione ampia, che comprende anche altre attività connesse, il rapporto tra il nucleoessenziale e le attività connesse è gestito dal criterio della prevalenza: per essere IA è necessarioche l'attività principale sia prevalente rispetto alle altre attività. Questa cosa fa si che la nozione diIA possa essere una nozione ampia.

Articolo 2135 modificato D.Lgs. 228/2001questi sono i primi due comma. Il secondo comma specifica quelle che sono le attività centrali svoltedall'IA.

Questo è invece il terzo comma: è interessante perché definisce le attività connesse. In questosenso può essere considerata attività connessa la trasformazione dell'uva in vino.

Questo fa si che noi entriamo a far parte di questa categoria. Il vino deve essere tuttavia ottenuto prevalentemente con uve nostre. La seconda parte fa riferimento ad attività di agriturismo o degustazione purché vengano utilizzate prevalentemente attrezzature e risorse dell'azienda.

2. Produttore

Allora è IA ai sensi dell'art 2135 che trasforma le uve in mosto/vino sia che siano sue o acquistate purché la vinificazione avvenga con uve prevalentemente coltivate nei vigneti a lui appartenenti. La differenza con produttore risiede in questo prevalentemente.

3. Cooperativa agricola

Estensione della nozione di IA D.Lgs 227/2000 art. 1 co.2 delle attività di cui all'art. 2135, Cooperative di IA ed i loro consoci quando utilizzino, per lo svolgimento delle attività, prevalentemente prodotti dei soci e forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (prodotti necessari alla coltivazione della vite) possono

Essere chiamate cooperative agricole / consorzi agricoli. Per far sì che abbiano la qualifica agricola queste sono le esigenze.

4. Società agricole

L'attività dell'IA può svolgersi anche sotto forma societaria. In questo caso l'oggetto sociale (finalità) esclusivo dell'attività agricola. Nel caso di società di persone almeno la metà deve essere l'esercizio dei soci deve essere IA. Per società di capitali: la metà più uno deve essere IA.

5. Impresa imbottigliatrice

Nel mondo del vino non ci sono soltanto i soggetti agricoli che siano IA, ma ci sono soggetti che svolgono un'attività commerciale per esempio distributiva come l'impresa imbottigliatrice: attività commerciale distributiva. Nozione di imprenditore che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Questa nozione si trova ai

sensi dell'art 2082. In questo si tratta di un imprenditore sociale e non agricolo.

6. Organizzazioni di produttori Reg. 1308/13 su OCM unita

Tra le disposizioni orizzontali lo stato membro può riconoscere delle organizzazione di produttori, lo stato deve stabilire un numero minimo di aderenti ed un volume minimo di produzione.

Devono avere uno statuto che definisca le caratteristiche ed il funzionamento.

Compiti:

  • pianificazione della produzione
  • la concentrazione dell'offerta per favorire l'equilibrio di mercato
  • sviluppo produzione sostenibile
  • miglioramento degli standard di qualità
  • ottimizzare i costi di produzione e la redditività

Devono avere queste caratteristiche affinché uno stato membro possano riconoscerli come organizzazioni di produttori.

Disciplina abbastanza larga. –

6. Organizzazioni di produttori Diritto Nazionale

Nell'ordinamento interno, questa disciplina viene specificata già con un

D.lgs 102/2005 anteriore aquello del 2013, ma che è rimasto in vigore perché ha tutti i requisiti del 2013. Questo tratta la formazione di organizzazioni, che abbiano una forma giuridica societaria (capitali, cooperative ecc). Devono prevedere statuti (regole e vincoli di adesione per almeno 3 anni); ci deve essere un numero minimo di soggetti (50); è previsto un albo nazionale; devono provvedere all'istituzione di un fondo di esercizio per gestire crisi di mercato.; possibilità di istituire organizzazioni di secondo grado che devono avere dei contratti quadro che saranno applicati a tutte le organizzazioni di primo grado. Es? Cantine sociali e cooperative tra cantine sociali di secondo grado nel settore dell'imbottigliamento. 7. I consorzi di tutela Art. 2602 del codice civile La prossima lezione sarà dedicata ai consorzi di tutela. Ci sono consorzi di tutela in tantissimi settori. In generale la disciplina è data dall'art. 2602 che

Dice che il consorzio si attua con un contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Nel settore del vino sono degli organi che svolgono funzioni di tutela, vigilanza e protezione riguardo a quei vini a denominazione protetta. Non svolgono protezione solo per i propri consociati, ma anche nei confronti di tutti i soggetti che utilizzino la denominazione.

I consorzi quadro giuridico ai sensi dell'articolo 165 del Regolamento (UE) n. 1308/12 su OCM unica. Ci possono essere viticoltori, produttori, commercianti, enti imbottigliatrici.

Dal punto di vista italiano la disciplina si trova tutta nell'art. 41 del TU (238/2016) del vino. In questo articolo sono definite le finalità nel comma 1.

Quali sono le condizioni di riconoscimento da parte del Mipaaf nel comma 3 affinché siano riconosciuti come tali. Le tre

Le categorie principali di attività dei consorzi sono la tutela, la vigilanza e la promozione. Le attività di tutela comprendono la difesa e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) nel settore vitivinicolo. I consorzi si impegnano a garantire che i prodotti che riportano una determinata denominazione rispettino le regole e gli standard stabiliti. Le attività di vigilanza consistono nel monitorare il rispetto delle norme e delle regole da parte dei produttori associati e di tutti coloro che utilizzano una specifica denominazione di origine. I consorzi svolgono controlli e verifiche per garantire la qualità e l'autenticità dei prodotti. Le attività di promozione riguardano la promozione e la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP sul mercato nazionale e internazionale. I consorzi organizzano eventi, fiere, degustazioni e altre iniziative per far conoscere e apprezzare i vini delle denominazioni protette. I consorzi si costituiscono attraverso un contratto tra più imprenditori, che istituiscono un'organizzazione comune per disciplinare e gestire determinate fasi delle rispettive imprese. In ambito vitivinicolo, i consorzi agiscono come organi ausiliari di tutela e vigilanza non solo per i propri associati, ma anche per tutti coloro che utilizzano una specifica denominazione di origine. È importante sottolineare che l'adesione a un consorzio e l'utilizzo di una denominazione di origine sono soggetti a determinate condizioni e regole, che verranno approfondite successivamente. Il quadro giuridico che regola l'attività dei consorzi è principalmente rappresentato dall'articolo 41 della Legge 238/2016, nota come "TU del vino". Questa legge fornisce indicazioni su tutti gli aspetti vitivinicoli nazionali e integra le normative europee 1308/2013. Inoltre, la definizione generale dei consorzi è presente nell'articolo 2602 del codice civile.ma non basta perché dobbiamo fare riferimento a livello europeo dove non si parla esplicitamente di consorzi nell'OCM unica, ma si trova la definizione di interprofessionale nell'articolo 165. Organizzazione di più lavoratori i quali si uniscono per svolgere parti delle loro attività in comune. La disciplina italiana pacificamente le riconduce all'interno di questa categoria europea di organizzazioni interprofessionali. Articolo 41 TU - 1 comma: indicazioni, le finalità. Sono descritte con dovizia e sintetizzate nella trilogia di compiti che sono tutela, valorizzazione e promozione e anche la vigilanza. - 3 comma: indicazioni delle condizioni di riconoscimento da parte del Mipaaf affinché un'organizzazione possa essere considerata un consorzio di tutela per vini a denominazione. - 4 comma: nel descrivere i compiti indica la possibilità che le attività già dette nei confronti.
Dettagli
A.A. 2019-2020
20 pagine
SSD Scienze agrarie e veterinarie VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlobarbero4081 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei prodotti viticoli ed enoligici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mirate Silvia.