Diritto sindacale
Diritto sindacale è la branca del diritto che studia il contratto collettivo di lavoro, le organizzazioni sindacali e il conflitto collettivo. Non c’è una legislazione generale che disciplini esattamente il diritto sindacale, ma ci sono comunque delle norme fondamentali a cui fare riferimento:
- Art.39 Costituzione
- Statuto dei lavoratori
- Art.51 DLGS 2015
Il diritto sindacale dal sistema corporativo ad oggi
La Carta del Lavoro del 21 aprile 1927 contiene le basi teoriche della dottrina fascista. In tale carta veniva definito con rigidità cosa fossero i sindacati e i contratti collettivi. Il principio dell’organizzazione sindacale era garantito formalmente dal Titolo III. Tuttavia, nell'idea fascista, il sindacato pur se riconosciuto è sottoposto al controllo dello Stato (il sindacato nello stato corporativo è un’istituzione pubblica come è oggi l’INPS). Non era quindi libero, ma aveva il compito di rappresentare legalmente i lavoratori. Tuttavia, i lavoratori non avevano molto spazio di trattativa perché si spogliavano di qualunque libertà di agire nel rapporto di lavoro delegandola al sindacato. Nel sistema corporativo c’era solo un sindacato e un solo contratto collettivo per ogni categoria di lavoratori. I sindacati nel periodo corporativo stipulavano contratti collettivi obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, prevedendo l’obbligo di iscrizione (oggi vietato). I contratti collettivi stipulati in quell’epoca, nascevano allo scopo di fare l’interesse del regime, ovvero svolgevano il ruolo di pacificazione sociale in un’epoca dove il diritto allo sciopero e tutte le altre libertà erano reati.
Con la caduta del sistema corporativo, tutte le norme vengono cancellate, comprese le istituzioni che disciplinavano i rapporti economici. Si comincia a costruire un ordinamento Costituzionale. Una fase di difficile gestione che vede contrapposti due orientamenti:
- Da un lato, coloro che volevano mantenere il sistema corporativo (il quale era appetibile per il fatto di evitare alcune tensioni).
- Dall’altro emergeva la volontà di rendere il sistema più libero e che prescindesse da un’eccessiva rigidità del sistema corporativo.
Alla caduta del sistema corporativo si apre una fase transitoria caratterizzata da leggi e decreti legislativi che stabiliscono la validità dei contratti collettivi corporativi fin quando non si fosse arrivati ad un sistema sindacale democratico.
In tale contesto sono sorti numerosi dibattiti su come dovesse essere il contratto collettivo: nella gerarchia delle fonti del diritto del sistema corporativo, il contratto collettivo faceva parte delle fonti del diritto (cioè una erga omnes) fonte di produzione di norme valide. Il contratto collettivo era praticamente una legge. I contratti individuali difformi dal contratto collettivo erano annullati e la parte difforme sostituita automaticamente con il contratto collettivo.
Oggi, dato il principio del pluralismo sindacale, la rappresentanza legale non è più ammissibile, ma, a seguito dello Statuto dei Lavoratori del 1970, è stato introdotto il criterio della rappresentatività. A differenza di quanto determinato nel periodo corporativo, secondo il quale il lavoratore ed il datore di lavoro collaborano per il benessere supremo dello Stato, nel diritto sindacale moderno si parte dal presupposto che tra lavoratore e datori non vi sia parità ma un soggetto più debole rispetto all’altro e conflittualità.
Il risultato è quello che oggi vediamo nella Costituzione. Con l’avvento della Costituzione e l’inizio del periodo democratico si è arrivati in quella che viene definita libertà dell’organizzazione sindacale e al cosiddetto pluralismo sindacale. I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente,
- Art.18 Costituzione: senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Era una grande novità ed eleva a principio costituzionale la libertà di associazione. L’organizzazione sindacale è libera.
- Art.39 Costituzione: Libertà di organizzazione sindacale: libertà di tutti i cittadini di aderire o non aderire a un sindacato, libertà di cambiare sindacato, libertà di aderire ad attività sindacali (sciopero Art.40), libertà dei cittadini di costituire un sindacato, libertà nella forma che il sindacato deve assumere (movimento, cooperativa). Questo rappresenta il principio alla base dell’odierno diritto sindacale.
- Comma 2: Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso gli uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. La norma dice che per poter essere sindacato non è più necessario il riconoscimento legale e il controllo dello Stato, ma è sufficiente la loro registrazione presso gli uffici locali o centrali.
- Comma 3: È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. Il meccanismo adottato è quello di accettare il sindacato a patto che abbia una base democratica. Questa norma si rivolge ai governi al fine di impedire altri obblighi ai sindacati.
- Comma 4: I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Se dovessimo dare una definizione di sindacato potremmo definirlo come quel luogo che porta sintesi di interessi per i lavoratori, quindi il sindacato è portatore di interessi collettivi. A stipulare il contratto, inoltre, sarà non solo un sindacato ma una pluralità di sindacati organizzati sotto forma di rappresentanza sindacale e quindi un soggetto che rappresenta più sindacati.
Nella pratica il comma 2, 3, 4 non sono stati mai attuati nel nostro ordinamento. Questo perché nessuna legge è stata emanata ma anche perché i sindacati hanno visto con diffidenza l’eventuale registrazione, temendo che essa avrebbe portato delle limitazioni e dei controlli stringenti. L’Art.39 è quindi un articolo che porta ad un compromesso tra il pluralismo sindacale ed efficacia erga omnes. L’unico comma attuato però rimane il comma 1.
Il contratto collettivo
Il contratto collettivo ha un senso rispetto al contratto individuale. È necessario soffermarsi sulla struttura di quest’ultimo: “Il contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”. Il contratto individuale non è soggetto ad alcun vincolo di forma (la forma viene generalmente scelta dal consulente del lavoro), inoltre contiene il livello di qualifica del dipendente neo assunto al fine di determinare, sulla base del contratto collettivo di competenza, il minimo salariale che gli spetta (minimo inderogabile). Al suo interno viene, infine, definita la durata del periodo di prova (ovvero lo spazio temporale in cui si può risolvere il rapporto senza giustificazioni). La durata massima di tale periodo è determinata sempre dal contratto collettivo.
Il contratto collettivo, a differenza del contratto individuale, ha forza normativa. Generalmente è l’imprenditore a scegliere il contratto collettivo sulla base dei suoi interessi. In questo contesto, i sindacati, se efficienti, lavoreranno affinché non vi sia troppo divario tra i vari contratti collettivi.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro (abbreviato CCNL) è, nel diritto del lavoro italiano, un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed i loro datori di lavoro ovvero dalle rispettive parti sociali in seguito a contrattazione collettiva e successivo relativo accordo.
Dalla Costituzione ad oggi poi ci sono state numerose leggi che si riferiscono ai contratti collettivi senza definirli e che quindi assumono la nozione di contratto collettivo così come definita dalla prassi. Il diritto sindacale è quindi una fonte sociale e utilizza come strumento proprio il contratto collettivo.
Il settore di competenza del contratto collettivo viene stabilito dalle parti private collettive (e non dalla legge) e, nel settore definito, convivono soggetti molto diversi tra loro. Il settore prescelto viene visto come un settore avente caratteristiche omogenee, tale per cui è possibile stipulare un contratto collettivo valido per tutti i lavoratori di quel settore.
- Ogni contratto collettivo inizia con “Accordo” o intesa tra le parti il quale ripercorre il percorso effettuato da quest’ultime per siglare il contratto.
- Successivamente all’accordo c’è la “Premessa”, la quale ha lo scopo di raccontare le modalità attraverso cui si è giunti a effettuare la trattativa in questione. Tale premessa varia a seconda dei contratti collettivi.
- Infine, nell’“Indice” è possibile individuare tutti gli elementi del diritto del lavoro e del diritto sindacale. Vi è una parte normativa e una parte obbligatoria.
Il contratto collettivo è fonte del diritto?
Il fatto di essere un contratto, colloca il contratto collettivo fra gli atti e in particolare fra i contratti. Questo significa che al contratto collettivo si applica la disciplina del contratto prevista dal Codice Civile, per questo viene chiamato Contratto Collettivo di Diritto Comune, e la sua principale disciplina non possono che essere gli Art.1322 e ss. C/C. Ci sono comunque una serie di particolarità: il contenuto del contratto collettivo è vincolato, ovvero, quasi per nulla rinviato alla libera contrattazione delle parti. Il diritto sindacale nasce dalla consapevolezza che, nel momento di conclusione del contratto individuale di lavoro, questo è soggetto ad una serie di fonti del diritto e norme estranee alla contrattazione individuale (alcune imposte dalla legge e alcune dal diritto sindacale) rivolte a tutelare il contraente debole (lavoratore).
Le fonti del diritto provengono da un’istituzione formale. Il diritto del lavoro annovera tra le proprie fonti anche il Contratto Collettivo, ma in realtà la Costituzione non annovera il contratto collettivo tra le fonti di produzione di norme giuridiche con valenza erga omnes, a differenza di quanto faceva l’ordinamento corporativo.
Il contratto collettivo lo firmano i sindacati dei lavoratori e i sindacati dei datori di lavoro. Com’è possibile che tale contratto produca i suoi effetti nei confronti dei lavoratori? Se l’Art.39 fosse stato attuato non avremmo avuto problemi nel riconoscere l’efficacia erga omnes del contratto collettivo. La risposta a questa domanda ruota sul fatto che il contratto collettivo non può essere considerato una fonte legale ma deve essere considerato come una Fonte Sociale proprio perché non c’è un riconoscimento esplicito del contratto collettivo.
Quando il contratto collettivo passa a disciplinare tutto quello che riguarda la vita del lavoratore avviene la stravaganza del contratto collettivo, cioè che il contratto collettivo pur essendo stipulato da due parti produce effetti nei confronti di tutti i lavoratori. I tentativi di giustificare tale situazione sono stati molti:
- Contratto a favore di terzi (ma in realtà questa strada non è percorribile).
Parte obbligatoria e parte normativa del contratto collettivo
All’interno del contratto collettivo è usuale individuare due parti separate:
- La parte obbligatoria (prima parte): rappresenta l’insieme di clausole che vincolano le parti contraenti. Sono contenuti tutti gli elementi rivolti a regolamentare il rapporto tra i soggetti collettivi e sono da essi determinati. Il singolo lavoratore non ha il potere di invocare l’inadempimento nei confronti di controparte ma a farlo saranno le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno stipulato il contratto. Ad esempio, i contraenti (sindacati e organizzazioni rappresentative dei lavoratori) definiscono a chi si applicherà il contratto collettivo, la durata, ecc.
- La parte normativa (seconda parte): la parte normativa è quell’insieme di clausole che predeterminano il contenuto che i contratti individuali dovranno avere in futuro. È stipulata dai sindacati ma produrrà effetti nei confronti di tutti i lavoratori. In questo caso il singolo lavoratore può rivendicare la violazione delle clausole. È proprio nella parte normativa che si manifesta il concetto di Fonte Sociale. Ad esempio, la retribuzione, orari di lavoro, ferie, ecc.
La separazione della parte normativa dalla parte obbligatoria è riferita soprattutto alla possibilità di invocare l’inadempimento da parte dei lavoratori per il mancato rispetto delle clausole essenziali. La parte normativa del contratto collettivo è l’unica fonte del contratto individuale di lavoro quindi se manca il contratto collettivo il giudice non potrà riempire di clausole il contratto individuale.
Chi/cosa sono i sindacati?
Se dovessimo dare una definizione di sindacato potremmo definirlo come quel luogo che porta sintesi di interessi per i lavoratori, quindi il sindacato è portatore di interessi collettivi. Innanzitutto bisogna dire che manca una definizione normativa di sindacato. La definizione che viene considerata la madre di tutte le definizioni è contenuta in una Convenzione dell’OIL (un'agenzia delle Nazioni Unite e organismo sovranazionale di cui l’Italia fa parte che si occupa di disciplinare le condizioni dei lavoratori. La sua funzione è quella di ipotizzare un ordinamento giuridico sovranazionale mondiale).
- Art.2: I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto, senza alcuna distinzione, senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenire membri di queste organizzazioni, alla sola condizione di osservare gli statuti di queste ultime. Questa norma vuole disporre il principio per cui l’organizzazione sindacale è libera.
- Art.3: I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri rappresentanti, di organizzare la propria gestione e la propria attività e di formulare il proprio programma d’azione.
- Art.4: Le autorità pubbliche devono astenersi da ogni intervento tale da limitare questo diritto o da ostacolarne l’esercizio legale.
- Art.5: Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni, così come di divenirne membri.
Quando parliamo di sindacato in Italia non possiamo prescindere dalla Convenzione OIL perché è un atto normativo che, pur essendo internazionale, legittima la forma che i sindacati hanno assunto in Italia. Dopo di ché abbiamo l’Art.39 Cost.
Qual è la forma giuridica dei sindacati?
I sindacati sono annoverati tra le formazioni sociali di cui parla l’Art. 3 Cost. Sono dei soggetti politici, economici e sociali importantissimi. Dal punto di vista giuridico i sindacati, in assenza di attuazione dell’Art.39, sono da considerarsi associazioni non riconosciute. I sindacati sono considerati associazioni non riconosciute in via residuale dato che non possono essere ricondotte ad altre fattispecie giuridiche.
- Non è società perché il suo obiettivo non è lo scopo di lucro.
- Non è una persona giuridica riconosciuta perché non è stato attuato il 2, 3, 4 Comma dell’ Art.39 Costituzione (per scelta dei sindacati stessi).
L’associazione non riconosciuta è un soggetto, diverso dalle persone fisiche, che si presenta in quanto soggetto unico e che non soggiace ad alcuna forma di controllo da parte dello Stato. Non c’è un obbligo per i sindacati di comunicare allo Stato il numero degli iscritti. Mantenendo la forma delle associazioni non riconosciute l’operato, le regole e le responsabilità giuridiche dello stesso rimangono interne e non sono controllabili dall’esterno salvo per le norme che possiedono una validità collettiva.
Il Codice Civile, in merito all’associazione non riconosciuta, presenta le seguenti norme:
- Art.36 – Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute: L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. L’associazione non riconosciuta sta in piedi grazie all’accordo degli associati. Chi decide di mettere in piedi l’associazione ne fissa le regole e gli obiettivi.
- Art.37 – Fondo comune: I contributi degli associati e i beni acquistati dagli associati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso. Il fondo comune è il patrimonio nato dalla somma dei contributi degli associati. Se le obbligazioni dell’associazione e di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione superano il fondo comune ne risponderanno personalmente gli individui che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
- Art.38 – Obbligazioni: Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Dell’obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
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