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Le obbligazioni

Il rapporto obbligatorio è caratterizzato da un debitore e da un creditore. Il primo è colui che è obbligato a dare al creditore, come ad esempio una somma di denaro (prestazione pecuniaria), o è colui che è obbligato a fare (costruire un grattacielo) o a non fare (due commercianti si accordano per non farsi concorrenza); il creditore ha il diritto di richiedere ed ottenere che il debitore svolga l’attività di dare, fare o non fare a suo favore. Tale diritto del creditore si chiama diritto di credito, o più generalmente pretesa creditoria, mentre l’obbligo che caratterizza il debitore viene denominato debito a carico. La relazione che si instaura tra debitore e creditore si chiama a sua volta rapporto obbligatorio.

Caratteristiche della prestazione

Il fare o non fare viene definito “prestazione”, che è l’oggetto, cioè il contenuto, dell’obbligazione se ha carattere patrimoniale. L’articolo 1174 sostiene che l’ordinamento giuridico si occupa delle prestazioni economiche; la prestazione deve essere quindi suscettibile a valutazione economica e deve coincidere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. Chi si reca ad esempio al cinema, va per soddisfare un proprio interesse culturale, ma il biglietto che paghiamo serve per pagare la prestazione degli attori. La prestazione è suscettibile a carattere economico in quanto diventa una prestazione patrimoniale nel momento in cui esiste un corrispettivo.

Fonti delle obbligazioni

Il libro quarto del codice civile si apre con l’articolo 1173, dove noi troviamo le fonti delle obbligazioni, che risultano essere contratto e fatto illecito. Il contratto permette alle persone di accordarsi e di regolare i loro interessi, mentre il fatto illecito è l’ipotesi nella quale, nonostante io non volessi un rapporto con una persona, esso si instaura a causa di un danneggiamento che essa mi ha provocato. L’ordinamento giuridico mi dà la possibilità di essere risarcito, attraverso un risarcimento pecuniario.

Norme di correttezza

Nell’articolo 1175 troviamo i due protagonisti: il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le norme della correttezza. Per almeno vent’anni da quando è sorto il codice civile non venne compresa questa regola, ma oggi è una regola di completamento del sistema giuridico. Si pensi ad esempio all’obbligo di pagare il canone d’affitto da parte di un tabaccaio al proprietario della struttura: egli non è corretto che lo paghi con monete e non con banconote, nonostante da un punto di vista giuridico abbia adempiuto il debito, ma viene violata la regola della correttezza, in quanto è quasi un dispetto nei confronti del suo creditore. Sia creditore che debitore devono rispettare la regola della correttezza, in quanto questa regola sovrasta l’intero diritto delle obbligazioni e dei contratti.

I caratteri dell'obbligazione

L’oggetto dell’obbligazione deve essere determinato o determinabile, e cioè la prestazione è determinata se definita nei suoi contorni, ad esempio dare la somma di 500 euro, oppure è determinabile, ad esempio una somma di denaro pari alla quotazione di 30 grammi d’oro. Al tempo stesso determinati o determinabili devono essere i soggetti dell’obbligazione.

Le obbligazioni divisibili e indivisibili

A seconda della natura della prestazione o della volontà delle parti, la prestazione può essere divisibile o indivisibile. La cosa oggetto di prestazione potrà quindi essere suscettibile a divisione oppure no.

Le obbligazioni solidali e alternative

Il rapporto obbligatorio intercorre tra due soggetti: debitore e creditore. Spesso si verifica che nello stesso rapporto obbligatorio dal lato del debitore o dal lato del creditore si trovino più soggetti, e cioè più debitori o più creditori. Se l’oggetto dell’obbligazione è una prestazione indivisibile, allora la prestazione dovrà essere adempiuta da un unico soggetto, mentre se la prestazione è divisibile il creditore può richiedere l’adempimento alle parti, ognuna delle quali dovrà adempiere alla propria quota di obbligo.

Nel caso in cui ad uno dei debitori possa essere richiesto di pagare l’intero debito oppure uno dei creditori possa richiedere il pagamento dell’intero, si tratta di un’obbligazione solidale. Esse sono obbligazioni plurisoggettive, quindi con una pluralità di soggetti. La solidarietà si divide in:

  • Passiva: quando ci sono tanti debitori nei confronti di un solo creditore.
  • Attiva: quando ci sono tanti creditori nei confronti di un solo debitore.

La regola della solidarietà passiva è favorevole al creditore che può pretendere l’adempimento da tutti i debitori e scegliere di rivolgersi a quello che riterrà più solvibile, o comunque di più facile esecuzione, ed in ogni caso eviterà il peso di dover richiedere l’adempimento a ciascuno dei debitori.

Rapporti esterni e interni

Quando parliamo di obbligazioni solidali ci troviamo di fronte a due tipologie di rapporto che si instaura tra i soggetti dell’obbligazione:

  • Rapporti esterni: si instaura tra il creditore e il condebitore al quale viene chiesto l’adempimento totale della prestazione. Il creditore ha la possibilità di richiedere ad un solo debitore l’intera prestazione.
  • Rapporti interni: tra colui che ha eseguito l’intera prestazione e i debitori che non hanno ancora concluso nulla. Ovviamente quest’ultimi sono stati liberati dal legame con il creditore, ma sono ora legati al debitore che ha adempiuto tutta la prestazione.

Il nuovo diritto che nasce può essere fatto valere dall’azione di regresso, ovvero il condebitore non potrà più chiedere l’intera prestazione ad un unico debitore, ma potrà chiedere la singola quota di debito che ogni debitore doveva al creditore. Tendenzialmente le quote sono paritarie. Se uno di questi debitori è insolvente allora la perdita si ripartisce equamente tra tutte le parti solventi, compreso il debitore che ha adempiuto il pagamento integrale.

L’obbligazione solidale può essere adempiuta attraverso un pagamento con surrogazione, ovvero con la sostituzione di un soggetto con un altro, sostituzione che può avvenire per volontà del creditore, del debitore o della legge. Il pagamento di surrogazione avviene a vantaggio del condebitore che aveva interesse a soddisfarlo, ovvero in tal caso è il debitore che agisce per pagare integralmente il creditore. Se siamo di fronte ad un’obbligazione solidale il condebitore può agire con un’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori, ma se ci troviamo di fronte ad un pagamento con surrogazione, il soggetto che paga l’intero si sostituisce al creditore. Quest’ultimo esce di scena, mentre troviamo il nuovo creditore che potrà rivendicare l’intero debito residuo verso un unico condebitore e non dovrà sottostare all’azione di regresso.

Si rinuncia alla solidarietà nel momento in cui il creditore ha agito nei confronti del debitore con la quietanza. L’azione nei confronti degli altri condebitori permane, dunque essi dovranno pagare la loro parte di debito, ma il debitore liberato non dovrà pagare il debito rimanente nel caso in cui un debitore risulti insolvente. In tal modo chi ha eseguito il debito parziale viene liberato, ed egli non potrà più essere chiamato in giudizio, di conseguenza il debito residuo verrà richiesto solo ai rimanenti condebitori rimasti insolventi.

Obbligazioni alternative

Solitamente il debitore si libera con l’esecuzione di una sola prestazione (obbligazione semplice) oppure di più prestazioni (obbligazioni complesse). Nel caso in cui l’esecuzione di una sola delle prestazioni dedotte in obbligazione, porta il debitore a liberarsi si parla di obbligazioni alternative. Il rapporto obbligatorio si estingue eseguendo quindi una sola prestazione, ad esempio, per lo stesso prezzo il ristorante offre un menù a base di carne, o in alternativa uno a base di pesce, oppure uno totalmente vegetariano.

  • Di solito il debitore, che è il soggetto più debole del rapporto obbligatorio, sceglie quale prestazione eseguire.
  • Diversamente accade se le parti convengono che la scelta spetta al creditore.

Nel momento in cui è avvenuta la scelta, si passa da un’obbligazione alternativa ad un’obbligazione semplice.

Nel caso in cui c’è una prestazione impossibile da adempiere, il debitore si libererà dal vincolo eseguendo l’altra prestazione rimasta possibile. Dal caso precedente ci distacchiamo nel momento in cui una prestazione non può essere adempiuta poiché colposa, ovvero è colpa di una delle due parti. In tal caso dobbiamo fare riferimento a chi dei due soggetti spettava la scelta:

  • Se la scelta spettava al debitore, e per colpa sua una prestazione non può essere adempiuta allora egli eseguirà l’unica prestazione rimasta.
  • Se la scelta spettava al debitore, ma l’impossibilità sia imputabile al creditore, allora il debitore o sceglierà di eseguire la prestazione divenuta impossibile senza poter chiedere il risarcimento del danno, oppure eseguirà l’altra prestazione, in tal caso potrà chiedere il risarcimento del danno visto che gli è stata preclusa la possibilità di scegliere.
  • Se la scelta spettava al creditore, e l’impossibilità è determinata dallo stesso creditore, allora se sceglierà la prestazione divenuta impossibile starà liberando il debitore, oppure sceglierà l’altra ma in tal caso dovrebbe pagare il danno al debitore.
  • Se il creditore spettava al creditore, ma una prestazione diventa impossibile per causa imputabile al debitore, allora o sceglierà l’unica prestazione rimasta possibile, oppure sceglierà il risarcimento del danno.

Estinzione dell'obbligazione

Il sorgere dell’obbligazione comporta il sorgere di un rapporto giuridico, appunto obbligatorio, che si contraddistingue per il fatto che il debitore è vincolato ad eseguire un determinato comportamento a favore del creditore. Si parla infatti di “obbligo di eseguire la prestazione dovuta”; dopo l’adempimento inevitabilmente il vincolo si scioglierà. Nel rapporto obbligatorio bisogna vedere come avviene la prestazione, dobbiamo quindi avere un criterio che ci permetta di comprendere se il debito è stato adempiuto in modo corretto. Il criterio di valutazione che possediamo è definito all’articolo 1176: “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”; questo vuol dire che bisogna utilizzare la diligenza dell’uomo medio.

Non si deve pretendere una prestazione eccellente, non bisogna accontentarsi ma si ha diritto ad una prestazione media; non tutte le obbligazioni però possono essere risolte con la diligenza media, si pensi ad esempio ad un medico che deve fare un’operazione di appendicite, in tal caso si deve richiedere una diligenza professionale, in quanto maggiormente specializzata. Per questo motivo al secondo comma dell’articolo 1176 troviamo scritto “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”, quindi bisogna applicare le regole tecniche della professione. Il chirurgo, oggi, nonostante venga stimato per le sue capacità, viene stimato soprattutto per le sue conoscenze, poiché sa quale tecnica utilizzare e in quale ospedale è meglio operare. Grazie al criterio della diligenza possiamo, così, sapere se l’obbligazione è stata adempiuta in modo corretto.

Se il debitore non adempie in modo corretto al suo dovere, bisogna vedere se c’è stato un inadempimento totale, parziale (ho ordinato dieci kg di cemento me ne arrivano solo cinque) o inesatto (tempi di consegna in ritardo); nelle prestazioni di non fare non può avvenire un inadempimento parziale ma solo totale.

Il tempo dell’adempimento

Per l’adempimento le stesse parti possono aver stabilito un termine, ad esempio il creditore pretende il pagamento della fornitura delle merci da lui consegnate entro 30 giorni, e il termine deve essere rispettato dal debitore, che deve eseguire la prestazione. L’obbligazione deve essere adempiuta entro un termine, il termine può essere stabilito a giorni, mesi, anni o a data fissa, quest’ultimo è il più semplice. Negli altri casi l’articolo 1187 ci permette di calcolare il termine: “il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’articolo 2963”; “i termini di prescrizione si computano secondo il calendario comune, non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale”, quindi non si conta il primo giorno ma si calcola l’ultimo; “se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese”.

In altri casi può accadere che non sia stato fissato alcun termine, con la conseguenza che il creditore può richiedere immediatamente la prestazione. Talora può accadere che la natura della prestazione oppure le consuetudine di un certo settore di mercato richiedano che il termine venga sempre determinato, ecco allora che in mancanza di accordo tra le parti si fa riferimento agli usi o ad un giudice. L’unica prestazione che si può richiedere subito è il denaro, in quanto non deve essere costruito, allora il creditore può esigerlo in ogni momento. Tempo e luogo possono essere stabiliti unilateralmente dal creditore.

Una volta che il termine viene stabilito, si presume che il creditore non possa richiedere il pagamento prima della scadenza, in quanto il termine si ritiene stabilito a favore del creditore (art 1184). Tuttavia in caso la condizione patrimoniale del debitore non è florida il creditore può intervenire prima del termine, infatti l’articolo 1186 del codice civile ci dice che può avvenire “una decadenza dal beneficio del termine”; poiché “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date e non ha dato le garanzie che aveva promesse”. In tal caso abbiamo una regola secondo cui il debitore ha tutto il diritto di pagare entro i termini, ma se lui diventa insolvente il creditore può chiedere l’adempimento immediatamente.

Il debitore ha il beneficio del termine ma decade da questo vantaggio poiché insolvente. Questo atto non è una cattiveria del creditore, ma serve per evitare che il patrimonio del debitore diminuisca ulteriormente.

Il luogo dell’adempimento

Il luogo in cui il debitore deve eseguire la prestazione è normalmente stabilito dalle stesse parti o dalla natura della prestazione. Altrimenti si osservano le norme che seguono:

  • L’obbligazione di consegnare una certa cosa deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta.
  • L’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Tuttavia oggi tendenzialmente si paga per mezzo della banca.

Discipline delle obbligazioni

  • Questa disciplina obbliga anche a custodire una cosa certa e determinata, si pensi ad esempio a un negozio a cui abbiamo portato un cappotto per farlo aggiustare, il negozio deve consegnarcelo nelle giuste condizioni ma al tempo stesso lo deve custodire. Questi soggetti che devono consegnare hanno anche un’obbligazione di custodire.
  • Obbligazione di una cosa generica: obbligazioni determinate solo nel genere, come ad esempio i kg di farina, un litro di latte, dunque nel genere latte io ne voglio un litro. La cosa generica diventa tale quando viene separata, quando ne prendiamo una quantità. Si dice che un’obbligazione generica non perisce mai, in particolare il denaro per definizione non finisce mai.

L’adempimento del terzo

Articolo 1180: l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse che il creditore esegua personalmente la prestazione. Questo vuol dire che se un figlio ha comprato un videogioco e non ha denaro per pagare, intervengono i genitori; il creditore non può opporsi in quanto a tutti gli effetti l’obbligazione si è adempiuta.

La situazione è differente se facciamo riferimento a una prestazione che era legata alla personalità del debitore, si pensi ad esempio al cantante, egli deve adempiere in prima persona, non possono ovviamente intervenire i genitori di quest’ultimo. In tal caso il debitore può opporsi poiché la prestazione è legata alla personalità del debitore. Oggi tuttavia le prestazioni sono molto standardizzate, si pensi ad esempio a due operai della stessa ditta, essi si equivalgono e permettono entrambi di adempiere all’obbligazione (prestazioni generiche).

Al secondo comma tuttavia viene scritto che il creditore può rifiutare l’adempimento offerto...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silviuandreidamian di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piccinini Valentina.
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