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I CONTRATTI DEI CONSUMATORI:

L’Unione Europea si è occupata di proteggere i consumatori, essi devono essere tutelati nella salute, nella

sicurezza e negli interessi economici, deve essere promesso loro il diritto all’informazione, all’educazione e

all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

Il Codice di Consumo raccoglie le norme che, in sequenza, dovrebbero “accompagnare” il consumatore

lungo l’intero “processo di acquisto e consumo”; è costituito da un parte I che delinea “i diritti

fondamentali del consumatore”, da una parte II che fa riferimento “alle norme sull’educazione”, da una

parte III che fa riferimento ai contratti di consumo, da una parte IV che tratta le “associazioni dei

consumatori”, ed infine da una parte V che fa riferimento alle “disposizioni finali”.

La disciplina dei consumatori non è prevista nel nostro codice civile, ma è presente nel “Codice dei

consumatori”, i due soggetti a cui faremo riferimento sono due privati, un consumatore e un

professionista.

Nel codice civile possiamo apprendere come il professionista può creare dei contratti standard, o di massa,

applicabili a tutti i consumatori; solo il professionista definisce così le clausole del contratto, mentre il

contraente si limita ad aderire ad esse; le clausole sono vessatorie, ovvero sono efficaci se approvate per

iscritto.

La doppia sottoscrizione, per quanto concerne le clausole vessatorie, era il metodo di tutela applicabile alla

parte debole del contratto; questa parte può infatti o aderire o non stipulare il contratto, e dunque non

ottenere il servizio.

Tuttavia questa disciplina del Codice Civile non basta per tutelare adeguatamente i consumatori, per questo

nel 2005 venne redatto il Codice del consumatore; in questo decreto vengono inseriti a partire dagli

articolo 33 e seguenti, norme relative alla figura del consumatore. Si tende a parlare impropriamente di

Codice, ma dovremmo considerarlo come un testo unico che unisce tutte le normative relative al

consumatore.

La parte del Codice più importante è la parte terza: dove si parla di contrattazione di massa, nel mercato

“globale” dei prodotti di massa, infatti, l’imprenditore offre i suoi beni e i suoi servizi sollecitando

l’interesse dei consumatori attraverso pressanti campagne pubblicitarie e sofisticate operazioni di

marketing, l’interesse del consumatore viene intercettato attraverso comunicazioni telefoniche e televisive.

Il consumatore non ha la possibilità di contrattare, ma si limita ad aderire al contratto.

Questo tipo di schema contrattuale introduce:

- la figura del consumatore, o utente, ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei alla

propria attività professionale, egli inizia una relazione con la controparte per scopi del tutto

personali; i consumatori vengono spesso considerati come una categoria, ma il soggetto non può

essere sempre definito consumatore, si pensi ad un professionista che vende computer, che si reca

in un negozio come consumatore, a quel punto verrà tutelato dalla legge al pari di ogni

consumatore.

- le associazioni di consumatori ed utenti, ovvero formazioni sociali che hanno lo scopo di tutelare

interessi e diritti dei loro associati;

- il professionista, figura fisica o giuridica, che agisce nell’ambito della sua attività professionale.

La disciplina dei consumatori è rivolta a tutelare la parte debole del rapporto, ovvero il consumatore; il

professionista che contrae nell’ambito della propria attività non potrà invocare la protezione del

consumatore, sostenendo di non essere competente in quell’ambito.

Si parla di “acquisto a fini promiscui” quando un bene viene acquistato sia a scopi professionali che

personali, si pensi ad un computer che viene acquistato sia per lavorare che per chattare con i propri amici;

in tal caso è negata la tutela del consumatore visto che i fini non sono totalmente estranei all’attività

professionale.

La finalità del consumo è una caratteristica del contratto ma non costituisce la sua causa.

Tra i contratti dei consumatori si fa riferimento ai contratti di multiproprietà ammobiliare, un contratto

che deve durare almeno un anno, attraverso il quale il consumatore ottiene a titolo oneroso il diritto di

godimento presso uno o più alloggi per un periodo di tempo definito. L’immobile non diventa quindi di

proprietà del consumatore, ma egli acquista solo un diritto di godimento, con la possibilità di scambiare il

periodo di uso dell’alloggio. Si acquista il diritto di godere dell’immobile contro un corrispettivo in denaro.

- Il consumatore deve sapere che non sta acquistando la proprietà dell’immobile,

- la legge per tutelare il consumatore indica il contenuto minimo del contratto,

- il consumatore può recedere e non deve dare acconti,

- il compratore deve garantire la fideiussione, ovvero se il compratore non paga il fideiussore

interviene per pagare;

- il contratto deve essere stipulato in forma scritta, pena la nullità;

- queste regole non sono derogabili dalle parti.

La vendita dei pacchetti turistici fa riferimento, al codice del turismo, secondo cui l’agenzia che offre

pacchetti turistici si impegna a fornire responsabilità e correttezza. Il pacchetto turistico è infatti per legge

una combinazione per cui il consumatore non stipula un contratto di trasporto e uno di locazione, ma

acquista in blocco un prodotto complesso costituito da vari elementi.

- Il viaggiatore ha diritto alla forma scritta,

- bisogna definire l’oggetto del contratto,

- possibili variazioni del prezzo possono avvenire ma devono essere limitate, e al tempo stesso la

variazione sensibile del prezzo deve derivare da parametri oggettivi.

Il codice fa riferimento anche alla vendita dei beni di consumo, ovvero qualsiasi bene mobile, anche da

assemblare, esclusi acqua e gas non confezionati, ed energia elettrica.

Il venditore ha responsabilità di vendere un bene conforme, altrimenti deve rispondere per beni con vizi

occulti, o comunque se il bene non idoneo rispetto agli interesse del compratore, quest’ultimo può

chiedere la risoluzione del contratto oppure può chiedere una riduzione del prezzo. Se mancano le

caratteristiche evidenziate dalle pubblicità il consumatore deve essere tutelato, in quanto il messaggio

pubblicitario deve fare riferimento alle caratteristiche reali del bene; altrimenti il venditore dovrà risarcire

le aspettative del consumatore. La comunicazione promozionale deve essere di qualità, e dunque il

venditore deve rispondere della delusione delle aspettative anche se non è il reale produttore del bene,

salvo che dimostri che non conosceva che mancavano quelle caratteristiche.

Il venditore deve rispondere di qualsiasi difetto del bene fino a che esso non venga consegnato; questo si

distacca dal principio generale secondo cui il passaggio del rischio deriva dal trasferimento di proprietà e

non dalla consegna; nel nostro ordinamento la titolarità della proprietà del bene si ottiene con la

conclusione del contratto. Quindi anche se il consumatore ha già pagato il prezzo ma il venditore deve

consegnargli il bene allora rimarrà ancora responsabile del bene.

Se il venditore spedisce la merce attraverso un corriere ne è responsabile fino a che il consumatore ne

entra in possesso, il consumatore è così totalmente tutelato.

Il consumatore ha a disposizione:

- Garanzia di due anni, il termine di decadenza per denunciare i difetti del bene è due mesi.

- Può chiedere in caso di danni la riparazione o sostituzione del bene, la riduzione del prezzo laddove

decida di tenerlo, o la risoluzione del contratto.

- Ha l’onere di chiedere la riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, ma il venditore può offrire

uno di questi rimedi se manca una richiesta specifica.

- Il vizio deve presentarsi entro sei mesi, allora si presume che esisteva fin dall’inizio e dovrà

rispondere il venditore.

Per credito al consumatore si intende la concessione di un credito sotto forma di dilazione di pagamento,

di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di un consumatore. E’ un prestito

rivolto ai singoli individui e alle famiglie, per effettuare le proprie spese e poter rimborsare ratealmente

l’importo dovuto. Il credito al consumo può essere concesso solo da banche ed intermediari finanziari che,

a seconda delle tipologie, erogano una somma di denaro al consumatore o all’esercizio commerciale presso

il quale si è acquistato il bene o il servizio oggetto del finanziamento.

È un credito che non si può richiedere per attività professionali ed imprenditoriali, ma per scopi propri.

È fondamentale la forma scritta del contratto, e la predeterminazione legale del contenuto, si dovranno

stabilire gli interessi che verranno applicati al finanziamento e i costi accessori delle pratiche prima della

conclusione del contratto. L’attività di informazione spetta al professionista.

Per contratto negoziale fuori dei locali commerciali e contratti a distanza si fa riferimento ad un contratto

che viene stipulato senza che il consumatore si rechi personalmente nel locale commerciale, spinto dalla

decisione di procurarsi un bene o un servizio; ma è il professionista che “intercetta” il consumatore,

andando a cercarlo presso il suo domicilio, sul posto di lavoro o intercettandolo telefonicamente. Si parla in

questi casi di “vendite aggressive”, in quanto il contratto non cercato o l’effetto sorpresa inducono assai di

frequente il consumatore ad una scelta affrettata. I contratti stipulati per telefono inoltre non tengono

conto della possibilità che dall’altra parte vi sia un bambino, un anziano o un consumatore sprovveduto,

per questo la comunità intende combattere questo fenomeno, anche per gli effetti discorsivi che comporta

nel gioco della correttezza tra imprenditori.

Le vendite aggressive vengono sanzionate con sanzioni pecuniarie.

Il consumatore può recedere dal contratto per diritto di ripensamento, senza dover dare spiegazioni.

Fondamentale è la trasparenza e la correttezza del professionista, se così non fosse si può rendere nullo il

contratto. PPRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA

Nella rappresentanza un soggetto, detto rappresentante, pone in essere, per l’interesse del rappresentato,

un atto giuridico che quest’ultimo non può o non vuole porre in essere personalmente. La caratteristica

della rappresentanza, sta in ciò, ovvero il rappresentante si sostituisce, al diretto interessato nel

compimento di un atto giuridico.

Le ragioni di tale sostituzione possono essere molteplici: può trattarsi di semplice comodità

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silviuandreidamian di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piccinini Valentina.
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