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Il controllo di gestione

La tecnica legislativa quindi è: il legislatore detta tutta una serie di disposizioni in materia di organo di controllo interno nell'ambito del sistema tradizionale. Poi quando va a regolamentare gli altri modelli di amministrazione e controllo (il monistico e il dualistico) detta delle regole specifiche per la materia e poi per il resto si rimanda (rinvio) alla disciplina del collegio sindacale nei limiti della compatibilità.

Dunque, il collegio sindacale nelle SPA rappresenta il fulcro normativo applicabile in linea di principio anche agli altri modelli di amministrazione e controllo. Prima della riforma del diritto societario del 2003 esisteva un unico modello di amministrazione e controllo, il modello tradizionale, dove vi era:

  • L'assemblea: nel modello tradizionale è l'organo che nomina tanto i controllori (membri del collegio sindacale) quanto i controllati (membri del consiglio di amministrazione). Quindi è...
l’organo che nomina da una parte il consiglio di amministrazione e dall’altra il collegio sindacale. MODELLO DUALISTICO

Innanzitutto il sistema dualistico è un modello alternativo di amministrazione e controllo che può essere scelto dalla SPA al posto del modello tradizionale o al posto del modello monistico. Il dualistico è un sistema che abbiamo importato dall’ordinamento tedesco, utilizzato in Germania.

Il modello dualistico si differenzia molto dal tradizionale perché funziona “a catena”, in quanto al vertice abbiamo l’ASSEMBLEA, che nomina un organo chiamato CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, a sua volta poi il consiglio di sorveglianza nomina il CONSIGLIO DI GESTIONE.

Inoltre, in questo modello gli organi cambiano nome, nel senso che il consiglio di sorveglianza è l’organo di controllo, mentre il consiglio di gestione è l’organo di gestione, ossia l’organo amministrativo. La differenza rispetto

al sistematradizionale è che qui l'assemblea non nomina e revoca gli amministratori, perché questa funzione viene spostata di competenza in capo all'organo di controllo, con questa differenza i soci sono privati del potere diretto di influire sulla nomina o sulla revoca dei membri del consiglio di amministrazione. Questo modello di solito si utilizza nelle società azionarie dove l'azionariato è molto frazionato, quindi dove non c'è un vero e proprio gruppo di comando. Nel modello dualistico, dunque, vengono spostate in capo al consiglio di sorveglianza, oltre che la funzione di nomina e revoca dell'organo amministrativo, anche altre funzioni importanti (per esempio l'approvazione del bilancio nel modello dualistico non appartiene più ai soci, ma spetta al consiglio di sorveglianza, in quanto c'è uno spostamento di competenze dall'assemblea a consiglio di sorveglianza). Pertanto, i soci nel

Il modello dualistico ha delle competenze molto ridotte rispetto al modello tradizionale e al modello monistico. Realizzando una forte dissociazione tra proprietà e controllo, è un sistema che meglio si addice alla grande impresa, e si caratterizza per la presenza del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione.

In questo modello la funzione amministrativa spetta, esclusivamente, al consiglio di gestione mentre quella di controllo della legalità spetta al consiglio di sorveglianza e quella di controllo contabile, inderogabilmente ad un revisore o ad una società di revisione esterna. Sono applicabili le norme sui componenti dell'organo amministrativo e di controllo del sistema tradizionale.

Il consiglio di gestione è composto da non meno di due componenti, anche non soci, nominati, i primi in sede di costituzione, e successivamente dal consiglio di sorveglianza che ne determina il numero e il compenso, salvo che lo statuto non attribuisca tale

competenza all'assemblea (quindi non è quest'ultima a nominare i componenti dell'organo amministrativo né ad approvare il bilancio). Tramite rinvio sono applicabili ai componenti del consiglio di gestione:
  • Art. 2382 cause di ineleggibilità e decadenza;
  • Art. 2383 pubblicità della nomina presso registro delle imprese e inopponibilità delle cause di invalidità della nomina degli amministratori;
  • Art. 2384 rappresentanza;
  • Art. 2385 cessazione degli amministratori;
  • Art. 2387 requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli amministratori;
  • Art. 2390 divieto di concorrenza;
  • Articoli in materia di responsabilità degli amministratori.
I consiglieri di gestione non possono far parte del consiglio di sorveglianza che li elegge, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili (salvo diversa disposizione dello statuto) e possonoEssere revocati dallo stesso consiglio di sorveglianza anche se nominati nell'atto costitutivo. In mancanza di giusta causa hanno diritto al risarcimento del danno. Non è ammesso il meccanismo di cooptazione, quindi in caso vengano a mancare i consiglieri è il consiglio di sorveglianza che deve provvedere alla sostituzione dei componenti del consiglio di gestione. Il consiglio di gestione sceglie il presidente se questi non è nominato dall'assemblea. Il consiglio di gestione può delegare, anche se tale facoltà non è prevista dallo statuto, dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza, le proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, negativa è la delegabilità delle attribuzioni a favore di un comitato esecutivo. Alle delibere del consiglio di gestione si applica la disciplina sulla validità sulle delibere consiliari e quella sugli interessi degli amministratori. Anche in questo sistema l'azione diresponsabilità contro i consiglieri di gestione può essere promossa dalla società, dai soci, dai creditori, dagli organi delle procedure concorsuali e dai singoli soci e terzi, a cui si aggiunge la legittimazione del consiglio di sorveglianza, il quale delibera l'azione di responsabilità a maggioranza dei suoi componenti, non dei presenti (può deliberarlo anche quando non sia all'ordine del giorno della riunione convocata per l'approvazione del bilancio). Se la maggioranza dei consiglieri di sorveglianza è di due terzi dei suoi componenti, i consiglieri contro cui è proposta l'azione sono revocati e il consiglio di sorveglianza provvede alla loro sostituzione. L'azione si prescrive in 5 anni dalla cessazione dei consiglieri di gestione. A maggioranza assoluta dei suoi componenti, e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino il quinto del capitale, il consiglio di sorveglianza può.

rinunziare o transigere l'azione di responsabilità. La rinuncia non pregiudica l'azione esercitata dai soci di minoranza, dei creditori sociali, degli organi delle procedure. Mentre la transazione preclude l'esercizio dell'azione da parte dell'assemblea e dei soci, essendo la società già stata reintegrata, se pure in parte, dei danni subiti.

Al consiglio di sorveglianza spetta la funzione di controllo e di vigilanza sull'amministrazione, ma non anche quella di controllo contabile. Oltre alla nomina dei componenti del consiglio di gestione ed all'approvazione del bilancio, al consiglio di sorveglianza possono competere, se lo statuto lo prevede, funzioni tipiche dell'amministrazione. I componenti possono non essere soci e sono, per la prima volta, nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea nel numero non inferiore a 3. Lo statuto può prevedere un maggior numero e può contenere

clausoleche riconoscano alla minoranza la nomina di un certo numero di componenti. Nomina e cessazione sono soggette adiscrizione nel registro entro 30 giorni. I consiglieri di sorveglianza restano in carica 3 esercizi e scadono all'assemblea successiva alla scadenza del terzoesercizio. La cessazione per scadenza del termine ha effetto una volta ricostituito l'organo. Se uno o più consiglieri disorveglianza vengono a mancare per rinuncia, morte o decadenza, è previsto che l'assemblea li sostituisca senzaindugio (non opera la cooptazione). Salvo che lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri di sorveglianza sonorieleggibili senza limiti e sono revocabili dall'assemblea con voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. Se la revoca avviene senza giusta causa, comunque, efficace ma i consiglieri hanno diritto al risarcimento del danno. Contribuisce invece a garantire la loro indipedenza, il regime della retribuzione che

è predeterminata e invariabile pertutto il periodo dell’incarico (come per i sindaci). Almeno un componente deve essere iscritto nel registro dei revisori,mentre per gli altri la previsione di particolari requisiti è rimessa allo statuto. I consiglieri di sorveglianza no devonoessere inabilitati, interdetti, falliti ecc. (art. 2382), non devono essere componenti del consiglio di gestione ne esserelegati alla società, alle sue controllate e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro, diconsulenza o di prestazione d’opera. Tra le cause di ineleggibilità non sono previsti, solo per le spa non quotate, irapporti di coniugo, parentela e affinità.È sempre lo statuto a poter subordinare l’assunzione della carica a requisiti di onorabilità e indipendenza, prevederealtre cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché fissare i limiti e i criteri al cumulo delle cariche.

  1. Il consiglio di sorveglianza:
    1. nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
    2. approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
    3. esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
    4. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
    5. presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409;
    6. riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
    7. se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo.
per gli atti compiuti. A tali competenze vanno aggiunte l'impugnativa delle delibere del consiglio di gestione e delle delibere assembleari annullabili. Funzioni che consentono al consiglio di sorveglianza di partecipare a momenti decisivi dell'amministrazione.
  1. Lo statuto può
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alee_xandraa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Di Cecco Giustino.