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IMPRENDITORE

(28.09-29.09 2018)

Art. 2082 Imprenditore

dello scambio di beni o servizi (concetto giuridico). orrono

- Economica;

- Professionale;

- Organizzata.

Imprenditore possono essere:

- Persone fisiche: possono essere piccoli/medi/grandi;

- Società: possono essere solo grandi;

- Ente giuridico diverso dalle società (imprenditori colletti non societari): associazioni, fondazioni, consorzi,

GEIE, enti ecclesiastici, ecc.. possono essere solo grandi.

Imprenditore SOGGETTO

Impresa ATTIVITÀ (insieme di atti)

Azienda OGGETTO (organizzazione)

DISCIPLINA ESSENZIALE

medio/grandi (NO PICCOLO), esse sono:

- Devono tenere le scritture contabili;

- Devono iscriversi al registro delle imprese;

- Sono soggetti alle procedure concorsuali.

Il Codice civile

enditore chi esercita professionalmente un al fine della produzione e

CHI: persona fisica o giuridica, anche un soggetto di diritto (società di persone, associazioni non riconosciute,

comitati).

PROFESSIONALMENTE

prevalente, ma solo abituale. I limiti tra attività d

concreto.

ATTIVITÀ

in ordine al suo momento costitutivo né in ordine a quello della cessazione (eccezione procedure concorsuali).

ECONOMICA

metodo economico (attività svolta tendenzialmente (non è necessario) con la copertura dei costi con i ricavi,

ossia condotta con regole che mirano ad ottenere dal

1

con metodo economico. Tutte le società cooperative senza scopo di lucro sono comunque imprenditori.

Non è imprenditore la caritas (ente di erogazione) producono beni/servizi, sostenendo costi, ma scambiandoli

gratuitamente.

ORGANIZZATA -organizzazione).

-organizzazione, tipica

imprenditore ma può diventarlo se la sua attività diventa organizzata.

applicano anche le disposizioni del titolo II (art. 2082 e ss).

Etero-

azienda che può essere trasferita ad altri.

Auto-

senza di lui. Non può essere trasferita.

FALLIMENTO -organizzata o auto-

organizzata.

Appello di Venezia 20 luglio 2015

svolgere attività imprenditoriali di natura commerciale quale modalità di realizzazione dei propri scopi naturali.

potendo caratterizzarsi per il compimento di attività produttiva oggettivamente economica tesa al

conseguimento di entrate remunerative dei fattori utilizzati, così da consentire nel lungo periodo la copertura

dei costi con i ricavi.

È dunque, del tutto irrilevante:

1. La qualità

2. La finalità

3. La consapevolezza o volontà del soggetto, non basta dire di non voler essere imprenditore per non esserlo

davvero;

4. Il possesso delle autorizzazioni di legge, anche se per alcune attività sono richieste delle autorizzazioni (es.

attività bancaria e finanziaria) il possesso di qu

comunque imprenditore. );

5. o registri, essere iscritti non significa essere un imprenditore. Se un imprenditore

commerciale non è iscritto nel registro delle imprese non rispetta gli obblighi ma è comunque

imprenditore.

R esercizio in via di fatto

Per le persone fisiche e gli enti non societari:

a)

b) La perdita della qualità si ha con la cessazione in via di fatto. Gli atti di liquidazione sono considerati

2

Fan

Bisogna distinguere gli atti in:

- Atti DI orga

acquisto merce ecc). Quando, invece, cessa

da cedere a terzi? Ovviamente no, questo soggetto diventa comunque imprenditore in quanto svolge

quando cercherà i locali e finirà quando li avrà allestiti.

- Atti DELL

Art 10 l.fall.

I. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione

dal registro delle imprese. (presunzione relativa, ammette prova contraria).

nece

2727).

II. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la

facoltà per il creditore o per i

Art. 11 l.fall.

I. L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo

precedente.

II. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio;

l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e

16, secondo comma, n. 3.

III. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai

creditori del defunto a norma del Codice civile.

01.10 IMPRENDITORE OCCULTO problema, esporre la tesi di walter bigiavi e poi le

ulteriori alternative) mprenditore può anche avvalersi del supporto

(principio della spendita del nome). lui che ne definisce le strategie e ne ma

il principio della spendita del nome pone il

problema del cosiddetto imprenditore occulto.

3

Spendita del nome:

Questa tesi trova giustificazione sia sul piano normativo che sul piano di giustizia sostanziale. Dal primo punto

di vista, se anche si scoprisse un accordo regolante i rapporti tra imprenditore occulto e imprenditore palese,

tale rapporto dovrebbe essere considerato alla stregua di un mandato senza rappresentanza (art. 1705).

Sul piano della giustizia sostanziale tale soluzione farebbe slavo il principio per cui i terzi devono imputare solo

a sé stessi di non aver valutato con la dovuta diligenza la persona con la quale trattavano e il di lui patrimonio.

Art. 1703 mandato

Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

Art. 1704 mandato con rappresentanza

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del

capo VI del titolo II di questo libro (rappresentanza).

Mandato

mandato senza rappresentanza è la base giuridica tra imprenditore occulto e imprenditore palese. Il mandato

si presume oneroso.

Procura: atto unilaterale con cui qualcuno attribuisce ad un altro il potere di spendere il proprio nome.

Art. 1705 mandato senza rappresentanza

I. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti

compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

II. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia, il mandante, sostituendosi al mandatario, può

esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti

attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

Affinché ciò avvenga deve essere lo stesso imprenditore occulto a palesarsi. non possono agire nei suoi

usando il nome

[3° TESI] Un altro filone di pensiero coglie nella relazione tra potere di direzione

patrimoniale in tema di società personali un principio generale, che consente di chiamare a rispondere delle

soggette

(imprenditore palese).

4

Tesi imprenditore occulto (Walter Bigiavi)

Art. 147 l.fall. - Società con soci a responsabilità illimitata

I. La sentenza che dichiara il fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili, produce anche il

fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. (eccezione al principio

falliscono anche i soci anche se non sono imprenditori. Si può già notare la simmetria con il caso

IV. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente

responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento

dei medesimi. (fallimento soci occulti di società palese)

V. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale

risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

(fallimento società occulta con soci occulti)

Walter Bigiavi, con riferimento al comma V, sostiene che se può fallire una società occulta con soci occulti,

Questa teoria ha individuato nel

riconoscere la qualifica di imprenditore, a prescindere dalla spendita del nome, anche a chi padrone effettivo

nome. In particolare, ha fatto leva sul

principio per cui intervenuto il fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili, il socio occulto

cui si

estende il fallimento della società.

Esempio: nel caso di società palese con socio occulto abbiamo 2 soci palesi ed un socio occulto. Se fallisce la

o è

della società, solo che invece che dividere i ricavati si sono acco

prende tutto.

La critica

assimilabile al mandato, per questo estendere le predette conseguenze ad un rapporto giuridico diverso risulta

errato.

a) Al mandante

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per

in proprio nome. Ciò significa che il mandante è obbligato a dare al mandatario le risorse necessarie a

pagare i debiti. Quindi se a fal

i debiti.

b) (fiancheggiatrice)

fiancheggiatrice.

5

c) Nelle società, e secondo la giurispr

venga attuata da un soggetto diverso da quello che nominalmente è indicato come amministratore o

fatto. Per

Legge antitrust n° 287/1990

Il Codice civile non ha una disciplina per la tutela della concorrenza ma soltanto alcune norme che prevedono

1) Art. 2596 concorrenza sleale

2) Art. 2595 patti di limitazione della concorrenza

Nel 1942, in Italia, la libera concorrenza Ciò perché la libera concorrenza comporta,

per esempio, che se la manodopera in un altro paese costa meno è normale che le aziende italiane si

trasferiscano in quel paese, lasciando gli italiani disoccupati. Questo qualche effetto sociale lo produce, ma

può essere bilanciato tramite interventi statali.

Nel 1990 viene introdotta la legge antitrust, che prevede:

1.

2. razioni (operazione straordinarie di fusione o

acquisizione tra più imprese);

3. divieto assoluto di abuso della posizione dominante.

anche alle

anche tutti i soggetti che (in qualche modo) svolgono attività economica (non occasionale) e dunque anche ai

-organizzazione).

mercato unico europeo (anche se in forma non organizzata e dunque ad esempio:

- persone fisiche che concedono brevetti;

- gli artisti;

- i consulenti in materia di brevetti;

- gli spedizionieri doganali;

- avvocati;

- architetti;

- medici veterinari;

- persone fisiche che controllano una società;

- lo stesso stato quando esercita attività economica.

a)

b) per la normativa UE il soggetto della disciplina;

c) per altre legislazioni (Francia, Inghilterra, spagna) soltanto una nozione economica ma non giuridica.

6

04.10 PICCOLO IMPRENDITORE

Art. 2083 Piccolo imprenditore

I. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (art. 1647 cc., ma la legislazione speciale ha

progressivamente ampliato le dimensioni della piccola impresa agricola, arrivando a sostituire il criterio

della prevalenza con quello della proporzionalità), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che

con il lavoro proprio e dei componenti

della propria famiglia.

Sembra mancare il requisito della economicità ma non è così, è comunque richiesta anche se non

specificatamente riportata nel primo comma. Va ad identificare una categoria di operatori economici esonerati

assolve una mera funzione di pubblicità notizia, tranne per il coltivatore diretto del fondo la cui iscrizione ha

efficacia dichiarativa] e di tenuta delle scritture contabili (art. 22149, nonché immuni al fallimento (art. 2221).

quindi la

seconda parte del comma viene considerato solo come un criterio generale per definire il piccolo imprenditore

Prevalentemente: prevalenza di u lavoro endo-familiare (proprio e della propria

lavoro etero-familiare sommato al capitale (interpretazione di

(B)

Walter Bigiavi).

produttivi (lavoro e capitale).

Come si misura la prevalenza?

La prevalenza è qualitativa e non quantitativa, e si misura in un lasso temporale. Bisogna guardare il conto

economico che misura il valore dei fattori produttivi consumati in un certo anno (costi) rispetto a ciò che è

stato prodotto (ricavi). Il capitale influenza il risultato economico sulla base delle quote di ammortamento o di

interesse. Esempio: Impresa Napoli Impresa Milano

Lavoro famiglia = 9 Lavoro famiglia = 3

Capitale = 0 Capitale = 0

Lavoro non fam. = 7 Lavoro Non Fam. = 4

Totale = 16 Totale = 7

Giuridicamente la famiglia di napoli risulta essere un piccolo imprenditore per via della prevalenza, mentre al

contrario la famiglia di milano non rispettando la prevalenza non risulta essere un piccolo imprenditore.

stesso, i

possa mai essere zero e quindi si crea il problema di come valutare i fattori produttivi (per il lavoro si usa il

salario, per il capitale è più difficile), bisogna quindi omogeneizzarli in qualche modo.

Questa valutazione economica fu accettata da tutti e trova la sua importanza nel fatto che essere considerati

piccoli imprenditori comporta una se

7

TESTO DEL 1942

Art. 1 l.fall. - imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo

I. Sono soggetti alle disposizioni esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.

II. Sono considerati piccoli imprenditori, gli imprenditori esercenti un i

a lire 900.000.

In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali.

investimenti, ossia un criterio quantitativo.

Si consideravano piccoli imprenditori a prescindere dal rispetto o men

presunzione legale).

In riferimento al II comma abbiamo quindi due presunzioni:

1. Una assoluta di piccolezza (quindi se si rispetta il criterio dettato dal II comma nessuno può darne

prova contraria);

2. Una relativa di non piccolezza (se non si rispetta il criterio del II comma si può comunque provare di

ha una funzione ancillare).

Il sistema entra in crisi con il cambiamento del sistema tributario, manca qualcuno che accerti il reddito.

Interviene la Corte costituzionale abrogando anche il criterio sostitutivo dato dal secondo comma (900.000 lire

a). Si ha un periodo in cui i tribunali perdono le presunzioni per poter dichiarare il

fallimento, per questo si formano una serie di pensieri su possibili criteri da utilizzare per poter identificare gli

imprenditori soggetti a fallimento.

Nel 2007 arriva la riforma della legge fallimentare.

TESTO ATTUALE

Art. 1 l.fall. - imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una

attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul

concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei

seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio

dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore

ad euro 300.000

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di

fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo

annuo non superiore ad euro 200.000; (media dei ricavi degli ultimi 3 esercizi)

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000. (riferiti al momento

della discussione del fallimento).

Non si fa più riferimento al piccolo imprenditore, viene quindi abbandonato

8

Interpretazione di maggioranza: cassazione civile sez. 1 28 maggio 2010

dal fallimento dimostrando il non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ed

2221 non spiega alcuna rilevanza.

Il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la

esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello del regime

civilistico (ossia della prevalenza del lavoro familiare su quello altrui sommato al capitale).

è stato abrogato. Il che pone il problema della fallibilità del piccolo imprenditore non obbligato alla tenuta

delle scritture contabili (ex art. 2214 cc) che quindi lo esporrebbe al problema della bancarotta fraudolenta.

Quindi:

- obbligato a tenere le scritture contabili ex art. 2214;

- Scritture contabili

↳ obbligatorie

non

Interpretazione di minoranza: il testo attuale potrebbe essere interpretato con il sistema delle presunzioni,

giunge alla stessa conclusione del testo precedente, per cui chi rispetta questi criteri non è fallibile

(presunzione assoluta di piccolezza) , ma in caso contrario potrebbe essere data la possibilità di dimostrare di

essere piccolo imprenditore ex. 2083 cc. (presunzione relativa di non piccolezza).

05.10 NATUR

norm

commerciale non piccolo). Per questo abbiamo varie sotto classificazioni, in base a:

- tipo di attività svolta;

- mprenditore e imprenditore medio/grande);

- impresa pubblica/privata). biamo:

- Attività commerciale

non né da una vera e propria definizione, per cui bisogna arrivarci per interpretazione.

Art. 2195 imprenditori soggetti a registrazione

II. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se

non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

La norma dice implicitamente chi svolge at

nel registro delle imprese (statuto imprenditore commerciale) sono proprio gli imprenditori commerciali.

erirsi al I comma,

- Attività agricola,

agricolo (teoria maggioritaria).

9 IMPRENDITORE

Agricolo commerciale civile

(civile = individuato da una parte della

dottrina tramite la lettura congiunta

fuori una serie di soggetti non classificabili

né come imprenditori commerciali né come

imprenditori agricolo. Es: società di

professionisti, società di revisione)

IMPRENDITORE AGRICOLO

A

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher riasole di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Di Cecco Giustino.
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