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F.G. MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE 2019

dispone l’automatico subingresso dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio

ART 2558:

dell’azienda, che non abbiano carattere personale.

 La successione in tali rapporti contrattuali rappresenta un effetto naturale e automatico del

trasferimento dell’azienda e si determina ex lege.

 La successione riguarda solo i contratti a prestazioni corrispettive, non ancora eseguite da

nessuno dei 2 contraenti nel momento in cui si verifica il trasferimento.

 I contratti a carattere personali continuano a far capo all’alienante. Sono quelli nella cui

stipulazione il terzo contraente abbia attribuito specifica rilevanza alle qualità personali della

(contratti in cui la prestazione promessa dall’alienante è oggettivamente infungibile

controparte

o soggettivamente infungibile). [si può derogare ma serve consenso del terzo]

 Disciplina sin qui esaminata ampiamente derogabile dalle parti.

 dal contratto che va esercitato nei confronti dell’acquirente entro 3

Diritto di recesso del terzo e determina l’estinzione

mesi dalla notizia del trasferimento del rapporto, con efficacia ex nunc.

Esso è però possibile solo in presenza di giusta causa terzo invoca esistenza di ragioni

[è salva la responsabilità dell’alienante]

oggettive.

ART 2559: PER I CREDITI; il loro trasferimento diviene efficace nei confronti dei terzi, anche in

assenza della notifica o dell’accettazione del debito ceduto, con l’iscrizione nel registro delle imprese

dell’atto traslativo dell’azienda. se paga in buona fede all’alienante]

[debitore tuttavia liberato

l’acquirente ne risponde verso i creditori, se (ma solo se) essi risultano

ART 2560: PER I DEBITI; [norma inderogabile]. L’alienante continua a rispondere di tali

dalle scritture contabili obbligatorie

debiti in solido con l’acquirente, a meno che i creditori non acconsentano alla sua liberazione.

Usufrutto e affitto dell’azienda: l’azienda può essere oggetto anche di negozi costitutivi di un diritto

di godimento sui beni che la compongono: di un diritto reale (usufrutto), o di un diritto personale di

godimento (affitto).

l’usufruttuario e l’affittuario devono esercitare l’impresa sotto la ditta che la

ART 2561: conservando l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni

contraddistingue, 

di scorte, senza modificare la destinazione del complesso. facoltà di godimento + obbligo di

manutenzione e salvaguardia avviamento. 7

F.G. MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE 2019

PARTE GENERALE (2)

Mercato e concorrenza:

 Mercato = insieme offerte degli imprenditori e delle domande d’acquisto della clientela

L’azione dell’impresa sul mercato è assoggettata a norme a tutela della correttezza delle

relazioni tanto extracontrattuali (in modo che ciascuna impresa sia esposta a pressioni

concorrenziali e non eserciti condizionamenti sui clienti tali da alterare la capacità di adottare

decisioni consapevoli) quanto contrattuali.

 Disciplina sulla concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette, sulla pubblicità e

sulla legislazione antimonopolistica (antitrust).

 Modello di concorrenza dinamica (premia capacità delle imprese di investire ma al

contempo evita che questa capacità si trasformi in uno strumento per emarginare i

concorrenti). imposta dall’art 10-bis della Convenzione d’Unione di

Concorrenza sleale: protezione

Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP). Regola conflitti fra imprenditori,

in relazione all’interesse generale

ma impone di risolverli conformemente ai principi della

costituzione economica.

 presuppone la qualità dell’imprenditore, tanto del soggetto attivo (l’autore

Tale disciplina

dell’atto) quanto di quello passivo Esulano atti che danneggiano l’altrui

(danneggiato).

azienda ma compiuti da non imprenditori (ad es. da un consumatore).

 l’esistenza di un rapporto di concorrenza

Presuppone (quando le imprese si rivolgono

ad una clientela comune) sia a livello merceologico che territoriale.

prima fattispecie costituita dall’utilizzazione di nomi o segni distintivi idonei

ART 2598 n°1:

a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri (in

a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente).

generale da atti idonei

 Per la trasparenza del mercato

Tutela tutti i segni distintivi tipizzati dall’ordinamento: ditta, ragione e denominazione sociale,

insegna e marchio, nome a dominio. + segni distintivi atipici come ad es. ditta irregolare.

N.B. disciplina concorrenziale assume importanza centrale per definire i presupposti e

l’ambito di protezione dei segni distintivi non registrati. 

In materia di marchi registrati

codice della proprietà industriale.

L’articolo vieta anche il comportamento di chi “imita servilmente i prodotti di un

concorrente” Si applica quando l’aspetto esterno del prodotto

divieto di imitazione servile.

assume presso i consumatori una funzione distintiva dell’impresa dell’offerta.

responsabile

Le forme proteggibili contro l’imitazione servile confusoria sono soltanto quelle registrabili

come i marchi.

n°2: fattispecie della denigrazione, ricomprende il comportamento di chi diffonde notizie e

apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito.

Viene tendenzialmente riferita alle affermazioni screditanti false. Fattispecie

dell’appropriazione dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.

di pregi, Comportamento

in contrasto con i principi di trasparenza del mercato e che ricorre ad es. quando un

imprenditore riproduce nei propri cataloghi i prodotti del concorrente; o dichiara di aver

ricevuto premi o riconoscimenti attribuiti ad altri; o afferma di intrattenere rapporti

un’impresa particolarmente nota al pubblico, mentre questi rapporti sono

commerciali con

intrattenuti da terzi.

n°3: clausola generale, divieto di avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro

e idoneo a danneggiare l’altrui

mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale

azienda. clausola per non cristallizzare le tipologie di comportamenti. Casistica di generali

tipologie di comportamenti scorretti.

 

Affermazioni ingannevoli relative al proprio prodotto o attività mendacio

 Scorretta imputazione dei costi e dei benefici 1

F.G. MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE 2019

 Spionaggio industriale, sottrazione di segreti, anche grazie alle rivelazioni di

dipendenti e collaboratori del concorrente.

 Storno di dipendenti, iniziativa diretta a sottrarre lavoratori al concorrente

promettendo loro migliori condizioni di retribuzione e mansioni.

Sanzioni e processo: violazione comporta applicazione delle sanzioni degli art 2599-2600

cioè l’ordine del giudice di cessare la continuazione

ART 2599: azione inibitoria,

dell’illecito, che può essere pronunciata anche anticipatamente rispetto la sentenza

definitiva, in via cautelare d’urgenza, in modo da prevenire tempestivamente attività che

diversamente produrrebbero danni difficilmente quantificabili.

agevolazione dell’onere probatorio rispetto all’art 2043, in quanto,

ART 2600: accertati gli

atti di concorrenza, la colpa si presume. Inoltre, nelle ipotesi in cui può essere pronunciato

il risarcimento del danno (solo in caso di atti dolosi o colposi) può inoltre essere ordinata la

pubblicazione della sentenza.

Pratiche commerciali: (relative ai rapporti con i consumatori) Il legislatore impone a chi

offre beni o servizi di tenere un comportamento corretto in qualsiasi contatto instaurato con

i consumatori, prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

 Divieto di pratiche commerciali scorrette (ART 20 c cons.): Nozione di pratica

commerciale comprende qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione ivi

compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto. Il divieto si applica a tutti

i professionisti, compresi dunque lavoratori autonomi e professionisti intellettuali.

 L’art 20 definisce scorrette le pratiche commerciali contrarie alla diligenza professionale

ed idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del

consumatore. Il criterio della diligenza professionale (ART 18 cons) impone ai

professionisti il dovere di prestare il normale grado della specifica competenza e

attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono. Il comportamento economico

del consumatore risulta falsato quando la pratica commerciale altera sensibilmente la

capacità del consumatore di prendere una decisone consapevole inducendolo pertanto

ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso,

relativamente all’acquisto o alla cessione del prodotto, alle modalità di pagamento o

all’esercizio di diritti. 2 tipi di pratiche commerciali scorrette:

o Pratiche ingannevoli (ART 21 cons): (particolare rilievo quando poste in essere

attraverso comunicazioni pubblicitarie) azioni ingannevoli comunicazioni di

informazioni non rispondenti al vero nonché qualsiasi pratica che seppur di fatto

corretta, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio.

L’ingannevolezza può derivare anche da omissioni di informazioni rilevanti perché

il consumatore medio possa prendere una decisione consapevole, o da

informazioni oscure e incomprensibili.

o Pratiche aggressive (ART 24 cons): attraverso molestie (di carattere fisico o

psicologico) idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di

comportamento del consumatore medio (ad es. continue sollecitazioni

telefoniche, minacce, comportamenti ostruzionistici).

 l’accertamento e l’applicazione delle relative sanzioni rientrano

Illecito amministrativo,

nella competenza di un’autorità amministrativa, indipendente dal governo, e

precisamente dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Si

esprimono anzitutto attraverso l’inibizione della continuazione delle pratiche scorrette; +

possibilità di applicare sanzioni pecuniarie non solo a fronte delle accertate violazioni

passate, ma anche per l’inosservanza dei provvedimenti inibitori. [pratiche commerciali

scorrette sono fonte di obbligazione di risarcimento del danno solo sul piano privatistico]

Pubblicità ingannevole e comparativa: il legislatore qualifica come ingannevole qualsiasi

pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in

errore le pers

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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gandalf_il_grigio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Munari Alessandro.