Il contratto in generale
Il contratto rappresenta un tipico esempio di istituto, che risente dell'evoluzione storica, economica e sociale, più di altri istituti (più del possesso). Ciò proprio perché il contratto riguarda i rapporti economici. Da sempre, le relazioni commerciali hanno seguito strade autonome e omogenee, nei vari mondi che hanno caratterizzato la nostra storia.
Il contratto subisce una serie di influenze, che derivano dal diritto comunitario e dai modelli angloamericani; esso, dunque, non è un istituto domestico, caratterizzato cioè dalle dimensioni nazionali, come invece avviene per il matrimonio. Il diritto comunitario, che ha grande importanza in materia contrattuale, non interviene invece ad esempio in materia di famiglia e di successioni; esso dà indicazioni riguardo a riconoscimenti di matrimoni tra soggetti appartenenti a diversi ordinamenti, ma non prevede ad esempio che il divorzio sia uguale per tutta l'UE.
Il contratto, invece, non ha confini, proprio per la sua natura. Il contratto (v. art. 1321 c.c.) riguarda ciò che regola gli effetti patrimoniali della nostra vita, negli aspetti più semplici e in quelli più complessi. Ogni giorno si stipulano contratti (es.: si sale sugli autobus, si compra un panino ecc.); ma i contratti disciplinano anche la costituzione di imprese, rapporti tra imprese, rapporti di lavoro subordinato, acquisto e vendita di beni ecc. Insomma, i contratti riguardano settori assai importanti per l'economia della molteplicità di ordinamenti giuridici.
È importante che l'ordinamento giuridico regoli e dia rilevanza giuridica agli accordi delle parti, destinati a produrre effetti di carattere patrimoniale. È importante che l'ordinamento giuridico garantisca la vincolatività di questi accordi, attraverso i quali le parti realizzano i propri interessi, perché in un sistema di mercato come quello dell'UE, la vincolatività degli accordi è la base portante del dinamismo del mercato. Infatti, se stipulando un accordo questo non viene rispettato, l'ordinamento fornisce alle parti gli strumenti perché queste possano raggiungere gli interessi a cui aspiravano; per questo motivo, le parti saranno incentivate a instaurare rapporti giuridici.
L'ordinamento giuridico ha la funzione di dare sacralità e di offrire gli strumenti per realizzare direttamente o indirettamente gli interessi delle parti, laddove esse non adempiano spontaneamente agli obblighi che si sono poste.
I contraenti
Ad esito della Rivoluzione Francese, è divenuto colonna portante degli ordinamenti giuridici il principio di uguaglianza, sovvertendo il sistema precedente dell'Ancien Régime, che era caratterizzato da una distinzione tra status personali. Secondo il principio di uguaglianza, le stesse regole dovevano disciplinare allo stesso modo la vita degli individui, indipendentemente dalla loro nascita. Ciò ha consentito che ciascuno riuscisse a governare il proprio destino, il che non avveniva nell'Ancien Régime.
Il principio di uguaglianza si riflette anche nella disciplina che il Code Napoléon (1804) ha dato del contratto, ove i soggetti sono considerati aventi la stessa posizione, la stessa forza e dunque in grado di formare e manifestare il proprio consenso e di determinare liberamente il contenuto dell'accordo negoziale.
Quest'idea di uguaglianza e libertà esalta al massimo l'autonomia privata, ossia la possibilità per i privati di autoregolamentare i propri interessi nei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico. In tutto l'Ottocento, nei codici successivi al Code Napoléon, l'idea era quella di riunire tutte le regole vigenti all'epoca dell'Ancien Régime in un unico testo, che fosse alla base di un nuovo ordinamento, cioè l'ordinamento borghese ad esito della Rivoluzione Francese. Tale nuovo ordinamento aveva scelto, quale sistema economico, quello del libero mercato.
Le parti sono dunque concepite come aventi una medesima forza economica, in posizione di parità e pienamente libere di esprimere la propria volontà. Si noterà che, seguendo le disposizioni del c.c., le posizioni di differenza tra le parti riguardano casi eccezionali (es.: quelli riguardanti i vizi della volontà). Si parte dal presupposto che i soggetti siano in posizione di parità, capaci di intendere e di volere e dunque di esprimere la propria autonomia.
Il presupposto caratterizzante le disposizioni dei codici, e dunque del nostro c.c., è l'idea di parità tra le parti e l'intervento del legislatore si ha solo in via eccezionale, quando questa parità, intesa come possibilità di autoregolamentare i propri interessi, sia in qualche modo deficitaria per motivi contingenti, ossia i vizi della volontà. Vi sono ad esempio disposizioni che tutelano il soggetto debole, nel caso di contratto concluso con l'incapace, ove l'ordinamento afferma che è possibile chiedere l'annullamento del contratto.
Altro caso in cui viene in luce la disparità delle parti è la rescissione, laddove per condizioni derivanti dallo stato di bisogno, il contratto può essere concluso in una diversa posizione dei soggetti. Questi, però, sono casi eccezionali. Tendenzialmente, l'idea è quella di soggetti in posizione paritaria, che esprimono liberamente la propria volontà ed esplicano la propria autonomia privata; è poi l'ordinamento che protegge, rendendolo giuridicamente rilevante, il loro accordo.
Nel corso del tempo, sono poi cambiate molte cose in materia contrattuale. Ci si è infatti resi conto che spesso, i contraenti non sono in posizione paritaria, ma c'è un contraente più forte e uno più debole. Il contraente forte è capace di determinare il contenuto del contratto, che il contraente debole dovrà concludere. Si pensi ad esempio alle assicurazioni, ove è la compagnia assicuratrice a determinare il contenuto del contratto, che il soggetto che intende assicurarsi dovrà poi concludere.
Ci si è dunque resi conto che spesso, il sistema di mercato fa sì che vi siano soggetti in posizione di forza, rispetto a soggetti che invece non hanno la possibilità di incidere sul contenuto del contratto, cioè di manifestare liberamente la propria volontà. Grazie agli interventi del legislatore europeo (ma prima ancora quest'idea era emersa in ambiente USA), si è scoperto che questa parità tra i contraenti non esiste. Dunque, compito dell'ordinamento giuridico è quello di cercare, in qualche modo, di ristabilire la parità tra i contendenti.
L'ordinamento comunitario ha inteso emanare disposizioni che provvedessero a colmare le cosiddette asimmetrie informative del contraente più debole, proteggendo la sua capacità di manifestare liberamente la sua volontà, in quanto il contratto è strettamente legato al mercato. Esso è un necessario strumento perché il mercato possa funzionare. Il contratto è alla base degli scambi. Riconoscere la libertà contrattuale e dare rilievo giuridico agli accordi delle parti significa far funzionare il mercato.
Si è dunque resa necessaria l'emanazione di disposizioni normative che proteggessero le parti, riequilibrandone la posizione. È ad esempio emersa tutta la disciplina di matrice europea a tutela del consumatore, visto come soggetto debole, la cui volontà è necessario che si formi in modo corretto; infatti, il consumatore rappresenta la domanda e può dunque condizionare l'orientamento di un mercato. Per questo, è opportuno ad esempio che l'informazione pubblicitaria sia corretta e che non vi siano parti sleali.
D'altra parte, non è consentito che un'impresa approfitti della propria posizione di forza sul mercato per dettare condizioni giuridiche sfavorevoli per il contraente debole, mediante clausole che siano pregiudizievoli per l'aderente e tutte a favore del predisponente. Si pensi ad esempio alla risoluzione automatica del contratto e alla libertà di recedere dal contratto, oppure alla sua rinnovazione automatica. Queste clausole hanno un valore economico. Infatti, se si pattuisce la possibilità di recedere ad libitum dal contratto, si crea un vantaggio che ha valore economico e si predispone per l'imprenditore una situazione vantaggiosa rispetto a quella di altri suoi concorrenti, che così non si comportano.
Non si parla qui soltanto di contratti conclusi tra professionista e consumatore, ma anche di contratti conclusi tra piccole imprese. Si pensi ad esempio al contratto di subfornitura, ove il subfornitore è comunque in posizione di debolezza rispetto al committente, poiché è solo a quest'ultimo che fornisce beni e servizi.
Se con la Rivoluzione Francese era stata eliminata la distinzione degli status, oggi si torna a dover distinguere la disciplina dei contratti tra:
- Contratti che si stipulano verso soggetti generici, che si trovano in una posizione simile (es.: B2B);
- Contratti in cui emerge uno status, come ad esempio quello di piccolo imprenditore, consumatore, risparmiatore. In questo caso, è il legislatore che detta un'articolata disciplina che caratterizza ad esempio gli obblighi nella fase delle trattative e incide pesantemente nella disciplina del contratto.
Il codice civile, dunque, non delinea più un contratto strutturato e descritto in modo univoco, ma si tratta di tipologie di contratti, la cui disciplina dipende da chi sono i contraenti e dal diverso potere contrattuale delle parti. La finalità di questa diversa considerazione che quasi riporta al passato, è quella di garantire il corretto funzionamento del mercato.
Un primo aspetto che rende complicata la disciplina dei contratti è che non si tratta di una disciplina unitaria. Vi sono contratti che trovano la loro disciplina nel c.c., che è esito della tradizione storica degli ultimi due secoli e le cui regole valgono per tutti i contraenti senza distinzioni. Esistono poi invece normative di settore, affiancate al c.c., che disciplinano rapporti tra soggetti particolari.
Dunque, venendo alle parti, da un lato si può affermare che il contratto viene concepito come strumento per regolare interessi patrimoniali tra parti aventi la stessa forza economica e lo stesso potere negoziale. Dall'altro lato, esistono però discipline settoriali.
Ciò incide sulle fonti del diritto dei contratti, che non sono più solo contenute nel c.c., come avveniva per il Code Napoléon. Accanto al c.c. vi sono tante altre fonti:
- le leggi speciali che disciplinano o contratti particolari, o categorie generali di contratto (es.: il codice del consumo, ove si trova la disciplina generale dei contratti stipulati con il consumatore e tutte le discipline riguardanti anche i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, contratti telematici, pubblicità ingannevole ecc.);
- I cosiddetti contratti amministrati, ad esempio in materia di assicurazione, bancaria o finanziaria; qui, molti contenuti del contratto sono determinati da interventi delle autorità indipendenti. Ciò limita l'autonomia privata, al fine di tutelare il risparmiatore o comunque il cliente dagli abusi da parte delle imprese che svolgono attività così rilevanti. Questi contratti devono avere determinate caratteristiche e la loro formazione dev'essere regolata in un certo modo. Per questo esiste il TUB, che disciplina queste tipologie negoziali.
Il periodo attuale è caratterizzato dalla globalizzazione, che ricomprende il mondo intero. Con riguardo ai contratti, ciò che succede è che molti contratti business to business vengono stipulati tra soggetti appartenenti a diversi ordinamenti. Più delle volte, riguardo ai contratti internazionali, le regole applicate sono quelle della cosiddetta lex mercatoria, cioè quelle della prassi, createsi a livello internazionale. Il più delle volte si tratta di regole modellate su prassi angloamericane. Comunque, la fonte regolamentare di questi contratti è la volontà privata, che fa proprie regole comuni che i mercanti si sono dati per disciplinare i loro rapporti negoziali.
Nei contratti internazionali di maggior peso economico, viene stabilito che qualora sorga una controversia, competente a risolvere la lite non è un giudice nazionale, ma un arbitro. Viene dunque inserita una clausola compromissoria, che consente di far decidere la controversia a giudici privati e non a giudici statali. Ciò rende ancor più al di fuori dei confini nazionali questi contratti. Si sottolinea così la duttilità del contratto, che non è legato ai diritti nazionali, ma viaggia con le merci.
Tra le fonti del contratto è possibile citare anche la Costituzione. Questo è esito di una riflessione fatta da alcuni famosi giuristi degli anni sessanta e settanta, che hanno pensato di leggere il diritto privato alla luce dei principi costituzionali. Dunque, alcune regole vengono sempre più rilette alla luce dei precetti della Costituzione. Ad esempio, la regola generale di buona fede, che deve caratterizzare la formazione e l'esecuzione del contratto, viene letta anche alla luce del principio di solidarietà ex artt. 2 e 3 Cost. Ancora, valutare la meritevolezza degli interessi, che è il criterio per consentire all'autonomia privata di stipulare contratti atipici, viene ricollegato a principi costituzionali. Tuttavia, parlare di solidarietà in ambito contrattuale appare una concezione un po' riduttiva. Tendenzialmente, negli scambi, c'è sempre la conflittualità, per cui ad esempio, il compratore non sempre è solidale con chi gli vende il bene.
Come si è detto, l'autonomia privata è da esercitare nei limiti delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume. Ciò si trova nel TUE, in tema di concorrenza. Se si stipula ad esempio un accordo anti-concorrenziale, si va contro l'ordine pubblico economico, che vuole il mercato concorrenziale. Il codice civile svolge un ruolo fondamentale. Esso, comunque, è la base portante del diritto contrattuale.
Le parti sono soggetti del contratto in posizione paritaria, oppure ci si deve ogni volta chiedere se essi sono o meno nella stessa posizione di parità; in tal caso, ci si deve chiedere quali sono le fonti applicabili. Il contratto, rispetto ad un tempo, ha iniziato ad estendere sempre maggiormente il proprio campo di applicazione. Se si torna alla definizione del contratto, esso è l'accordo di due o più parti per costituire od estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale. Ciò che qui viene in mente è lo scambio, dal più piccolo al più grande, come quello business to business. Parlando di rapporto giuridico di natura patrimoniale, è noto che nel campo delle obbligazioni, la prestazione dev'essere suscettibile di una valutazione economica. Infatti, la tutela concessa dall'ordinamento si applica nel momento in cui l'accordo non è rispettato. Nel momento in cui la prestazione non è adempiuta, l'ordinamento giuridico consente coattivamente di ottenere un vantaggio indiretto (es.: risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale). Dunque, bisogna poter valutare la prestazione sotto il profilo patrimoniale.
Il campo di applicazione del contratto si è ampliato nel tempo: tradizionalmente, il contratto operava nei rapporti commerciali, nei rapporti di scambio e non lambiva settori diversi del diritto civile, rispetto appunto al diritto commerciale. Gli accordi possono riguardare interessi strettamente economici o interessi di natura non patrimoniale, ma ai quali è possibile dare un controvalore economico (es.: si prendono lezioni di pianoforte per interesse, pagando lezioni private). Viene qui dato un valore alla prestazione della controparte.
Vi sono però dei limiti alla possibilità di realizzare la stipulazione di accordi relativi ad interessi non patrimoniali. Questi limiti sono dati dall'ordine pubblico e dal buon costume. Si pensi ad esempio agli accordi di maternità surrogata. Si tratta di contratti finalizzati ad ottenere una prestazione (l'utero in affitto); l'ordinamento italiano ha vietato questa pratica. Vi sono infatti dei limiti che non consentono la totale libertà di esplicazione dell'autonomia privata.
Sempre più, gli accordi tra privati caratterizzano la vita, anche in altri settori di diritto civile, un tempo non toccati dal contratto. In alcuni casi, il fenomeno è soltanto indiretto. Si pensi alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Il danno ingiusto, un tempo lesione soltanto dei diritti soggettivi assoluti, oggi significa anche ad esempio lesione del credito. Quando un terzo, pur sapendo che è stato stipulato un contratto preliminare non trascritto, convinca il promittente venditore ad alienargli il bene offrendogli un prezzo maggiore rispetto a quanto offerto dal promissario acquirente, si può configurare, a carico del terzo, una responsabilità extracontrattuale. Il promissario acquirente, che vede insoddisfatta la sua aspettativa, per cui non è più possibile stipulare il contratto definitivo, può chiedere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale al promittente venditore, il quale peraltro potrebbe aver fatto il calcolo dell'inadempimento efficiente, calcolando quanto gli costerebbe risarcire i danni alla controparte per non aver adempiuto all'accordo. Il promissario acquirente potrà però chiedere il risarcimento del danno ad un terzo, il quale ha violato il contratto. Questa lesione del credito è stata inventata per la prima volta dalla giurisprudenza in occasione della morte di un calciatore (Meroni), per cui la prestazione era divenuta impossibile e la società del Torino ne aveva subito un danno. È stata riconosciuta la possibilità per...
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