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Trasferimento quote nelle società

Trasferimento quote in società di persone

Le società di persone sono caratterizzate dalla rilevanza centrale del socio. La modifica della compagine sociale, comportando la modifica dello statuto, è approvata solo all'unanimità dei soci (art. 2252). Il consenso al trasferimento della quota deve essere anch'esso espresso all'unanimità, se non convenuto diversamente. Nello statuto può essere inserita una clausola di libera trasferibilità della quota. In caso di morte del socio, si hanno due possibilità: o liquidare le quote agli eredi o continuare la società con gli eredi solo se tutti gli altri soci sono d'accordo. Se la società durante la successione viene messa in liquidazione, gli eredi devono attendere la fine della liquidazione.

  • Clausole di consolidazione (liquidazione quote agli eredi)
  • Clausole di continuazione:
    • Continuazione facoltativa (gli eredi possono prestare o meno il consenso nella continuazione della società)
    • Continuazione obbligatoria (possono non prestare il proprio consenso, se non lo prestano saranno chiamati a risarcire i danni)
    • Continuazione automatica (clausole di successione), gli eredi subentrano automaticamente con la morte del socio

Queste clausole hanno prodotto dei contrasti in dottrina a causa del patto successorio e del sottoporre un soggetto a responsabilità illimitata. In caso di fatto concludente, gli eredi che si comportano come soci e i soci che non si oppongono al titolo di soci agli eredi, si considerano le quote comunque trasferite. Le modifiche nell'atto costitutivo sono soggette a pubblicità legale; fino a quando non sono iscritte al registro imprese non sono opponibili ai terzi, ma sono comunque efficaci tra le parti. Nella società collettiva irregolare, le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Anche la società semplice agricola dal 2001 deve iscrivere le modifiche dell'atto costitutivo con pubblicità legale. Le modifiche dell'atto costitutivo devono essere espresse a maggioranza, se nello statuto si stabilisce diversamente, è valido il limite stabilito.

Per le SAS la regola è leggermente diversa nella disciplina del trasferimento della partecipazione sociale. Per gli accomandatari (responsabilità illimitata e potere gestorio), il trasferimento segue le regole delle SNC. Per gli accomandanti, la quota è liberamente trasferibile in caso di morte, mentre per il trasferimento tra vivi è necessario solo la maggioranza del capitale, se non stabilito diversamente.

Trasferimento quote in società azionaria

Il capitale sociale è frazionato tra i soci in tante parti uguali quante sono le azioni. L'assegnazione delle azioni dal punto di vista del socio è il riflesso dell'assegnazione del conferimento. Art. 2346, 5° comma: il valore dei conferimenti deve essere pari alla somma delle azioni che compongono il capitale. Nella società per azione non è concesso il conferimento di opere o servizi (in quanto non è possibile quantificarlo in modo sicuro e certo). L'assegnazione delle azioni deve avvenire in modo proporzionale ai conferimenti, tranne che non sia disposto diversamente. (Se uno apporta oltre che il capitale anche la propria prestazione, possono essere liberate azioni al di sopra della pari).

Art. 2346, 1° comma: Lo statuto può consentire la non emissione dei titoli sociali; le caratteristiche delle azioni saranno comunque le stesse ma non saranno rappresentate da titoli di credito.

Azioni dematerializzate

In caso di dematerializzazione delle azioni, è obbligatoria per le società quotate e facoltativa per le altre (art. 2354, ultimo comma). La gestione delle azioni e di tutti gli strumenti finanziari sono gestite da un intermediario, il quale si avvale di una società di gestione (Monte Titoli S.p.A.). La circolazione delle azioni in questi casi avviene mediante registri informatici; i diritti di credito non sono quindi cartacei ma mediante scritturazione dei registri informatici. Il socio con la scritturazione rilasciata dall'intermediario può esercitare il proprio diritto di voto in assemblea. I diritti patrimoniali saranno gestiti dall'intermediario.

Azioni non dematerializzate

Art. 2341: I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. Le azioni al portatore sono ammesse solo per le azioni di risparmio o delle Sicav. Art. 2003: il trasferimento del titolo al portatore si trasferisce mediante la consegna, l'esercizio del titolo ha diritto a l'esecuzione della prestazione. Il trasferimento delle azioni è equiparabile a quella dei titoli di credito. Chi acquista in buona fede il titolo azionario, non è soggetto alla rivendicazione, né diventa titolare anche se il proprio avente causa non è legittimato. (Autonomia in sede di circolazione).

La funzione di legittimazione: il socio può esercitare le proprie funzioni di socio; il semplice possesso dell'azione determina già la qualità di socio e i relativi poteri. Il titolo azionario richiama ed è assoggettato a quanto espresso nello statuto (letteralità incompleta). Le azioni possono inoltre essere nominative e devono essere intestate (l'intestazione deve essere doppia, sia nel registro dell'emittente che nel titolo stesso).

Esistono due modalità di trasferimento azioni:

  • Transfer: la società emittente dovrà modificare il nome del soggetto sia sul titolo sia sul registro dell'emittente.
  • Girata: fatta dall'alienante, e la modifica nel libro dei soci dovrà essere fatta dalla società; sarà necessaria quando l'acquirente vorrà esercitare i diritti sociali. La girata deve essere datata e deve contenere il nome del giratario (non è ammessa la girata in bianco).

In via di principio, le azioni sono liberamente trasferibili, a differenza delle società di persone.

Limiti alla circolazione delle azioni

  • Limiti legali:
    • Azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere trasferite prima dell'effettuazione e il controllo stima da parte dell'esperto del tribunale.
    • Art. 2345: le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili se non con il consenso dagli amministratori (essendo una prestazione accessoria non è detto che il soggetto acquirente abbia le stesse caratteristiche accessorie del cedente).
  • Limiti convenzionali:
    • Patti parasociali (sono patti stabiliti tra due o più soci per determinare un andamento comune della propria azione). Art. 2341 bis e ter: i patti parasociali vincolano solo le parti che hanno stipulato il patto, hanno efficacia obbligatoria e in caso di violazione si hanno conseguenze di tipo risarcitorio. Non si considerano opponibili ai terzi violazioni; si hanno soltanto risarcimenti ma il trasferimento che viola il patto sarà comunque valido. Se invece la clausola di trasferimento sarà inserita nello statuto e non nel patto parasociale avrà efficacia reale e quindi il trasferimento non sarà soggetto a risarcimento ma il trasferimento stesso sarà nullo.
    • Statuto societario: le limitazioni vincoleranno i soci presenti e futuri, ma non possono essere stabilite limitazioni alla circolazione per un massimo di cinque anni.
      • Clausola di prelazione: in caso di cessione, è obbligatorio preferire un socio ad un terzo a parità di condizioni. Non valida nella cessione a titolo gratuito.
      • Clausola di gradimento: sono riconducibili a due gruppi:
        • Clausole che sottopongono a requisiti di tipo oggettivo (requisiti personali del socio).
        • Clausole che subordinano il trasferimento delle azioni ad un consenso di un organo sociale. Art. 2355 bis: sono ammissibili le clausole di mero gradimento, ma in caso di rifiuto del gradimento, deve essere consentito un acquisto da parte della società o di altri soci.
      • Clausola di riscatto: clausole che danno il potere di riscattare (generalmente in caso di morte) le azioni da parte della società o da parte di altri soci.

La circolazione delle azioni non liberate: nel caso in cui le azioni non sono state liberate (in sede di costituzione è necessario solo un 25% del CS). Le azioni possono circolare liberamente ma vi sono limiti:

  • L'acquirente e l'alienante sono responsabili in solido, per tre anni dal momento in cui viene iscritto nel libro dei soci, al versamento dei centesimi non versati.

Trasferimento quote SRL

Art. 2469: Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Le quote della SRL sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione salvo patto contrario. L'atto costitutivo deve prevedere l'intrasferibilità della partecipazione. In caso di divieto di trasferimento, i soci possono recedere dalla società. Art. 2469, comma 2: In caso di rifiuto di gradimento (clausole di gradimento), il trasferimento è comunque valido tra le parti, sarà ovviamente fatto salvo il risarcimento del danno. Art. 1410 in tema di cessione del contratto, enuncia che il cedente deve garantire la validità del contratto.

Clausole di drag alone (massima 88/2005 del distretto notarile di Milano): In italiano, clausole di covendita, nel caso in cui il socio di maggioranza decide di vendere, anche gli altri soci di minoranza sono obbligati a vendere alle stesse condizioni che propone il socio di maggioranza. Questo al fine di eliminare gli ostruzionismi da parte dei soci minoritari. I soci di minoranza hanno però la possibilità di esercitare la clausola di prelazione.

Art. 2470: Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto per la società mediante il deposito nell'ufficio nel registro delle imprese. Se la quota è trasferita due o più volte, prevale quello che ha iscritto per primo il trasferimento presso il registro delle imprese anche se il titolo è di data posteriore.

Gruppi societari

Art. 2497 e ss: Attività di direzione e coordinamento, capogruppo che coordina e dirige le altre società. Il gruppo è una molteplicità di soggetti giuridici che determina comunque un'unitarietà dell'attività di impresa. Ogni società è centro di imputazione autonoma dei diritti e doveri e risponde in maniera singolare dei propri debiti. I debiti non si estendono alle altre società. La capogruppo esercita un'attività di direzione di coordinamento e direzione mediante il controllo. Art. 2359: Nozione di controllo basata su concetto di influenza dominante.

  • Controllo partecipativo di diritto: se ho il 51% dei voti dell'assemblea ordinaria nominando gli amministratori controllo la società.
  • Controllo partecipativo di fatto: in caso di capitale polverizzato basta avere anche una partecipazione inferiore al 51% al fine di avere il controllo societario in quanto si può comunque nominare il Cda. Oppure se ci sono cordate di investitori coalizzate.
  • Controllo contrattuale: il controllo non è dato da una partecipazione di capitale ma mediante legami contrattuali (esempio cliente o fornitore chiave che è basilare sulla produzione).

Il legame tra controllo non implica direttamente il coordinamento. La capogruppo impartisce direttive all'organo gestorio alla società controllata (organo gestorio che è stato comunque nominato dalla capogruppo).

Art. 2497 sexies: Presunzioni: Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359. Il legame tra controllo e coordinamento è spiegato all'articolo precedente, in quanto si presume (non in modo assoluto), il controllo presume il coordinamento. Non essendo una presunzione assoluta, deve essere la controllante a provare che non ha il coordinamento.

Art. 2497: Responsabilità: Le società o gli enti (solo per persone giuridiche, non vale per le holding persona fisica) che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (abuso del potere di gestione e coordinamento) delle società medesime (controllate), sono direttamente responsabili nei confronti dei soci (non delle società) di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata (danno) all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

  • Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
  • Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
  • Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

Con questo articolo si disciplina come le attività svolte dalla controllante siano tali da generare un pregiudizio nel patrimonio delle controllate derivante da un abuso del potere di coordinamento e gestione da parte della controllante. Soci esterni e creditori della controllata sono i soggetti esterni (al gruppo di coordinamento), che hanno il diritto (legittimati attivi) di richiedere la responsabilità nei confronti della controllante per lesioni patrimoniali. A meno che non vi siano indennizzi, da parte della controllante che risarciscano in maniera compensativa nei confronti della controllata. Anche se la direttiva può essere dannosa nell'immediato essa può quindi essere giustificata da indennizzi da parte della capogruppo che effettua l'operazione dannosa ad opera di un progetto più ampio.

Art. 2497 quinquies: Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento: Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467. Il 2467 è la postergazione dei finanziamenti, da parte della capogruppo e da un'altra controllata nei confronti di una terza controllata. Non si applica nel caso in cui sia la controllata a finanziare la capogruppo. I creditori possono quindi sia richiedere una responsabilità da parte della capogruppo, oppure richiedere gli eventuali finanziamenti fatti.

Art. 2497 quater: Diritto di recesso: Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

  • Quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
  • Quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio.
  • All'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.

Art. 2497: Responsabilità: Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Ne rispondono sia la capogruppo, sia gli amministratori sia coloro che ne hanno tratto consapevolmente beneficio (esempio: la controllata che ha ottenuto una fideiussione da parte di un'altra controllata). Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucantonelli27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pinto Vincenzo.
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