APPUNTI SUL BILANCIO CONSOLIDATO
AGGIORNATO CON I PRINCIPI OIC 2016
FINALITÀ DEL PRINCIPIO
Il principio contabile OIC 17 ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e
l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio
consolidato.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La sezione del principio in tema di bilancio consolidato è rivolta alle società tenute a redigere i
bilanci consolidati in base alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
La sezione del principio in tema di patrimonio netto è rivolto alle società che:
valutano nel bilancio di esercizio le partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
tra le immobilizzazioni finanziarie, con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo
2426, numero 4, codice civile;
valutano nel bilancio consolidato le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese
collegate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del D.lgs.
127/1991.
4. Il principio non affronta la trattazione degli aspetti relativi al metodo del patrimonio netto
connessi:
alla classificazione in bilancio delle partecipazioni,
ai criteri per la rilevazione delle perdite durevoli di valore e all’informativa da esporre nella
nota integrativa, per i quali si rinvia all’OIC 21 “Partecipazioni”.
DEFINIZIONI
Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato
economico di un gruppo di imprese considerate come un’unica impresa, superando così le distinte
personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Il bilancio consolidato è il documento che
prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi
finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il
metodo del consolidamento integrale.
Il gruppo di imprese è un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo
delle altre. L’elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, come
definito dalle norme del D.lgs. 127/1991.
L’articolo 26 del D.lgs. 127/1991 dà contenuto alla nozione di controllo, in parte rinviando ai
numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell’articolo 2359 codice civile,
e in parte prevedendo le due ulteriori fattispecie dell’influenza dominante sulla controllata
derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi
con altri soci.
Ai fini dell’applicazione del controllo, si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a
società fiduciarie e a persone interposte.
Il controllo “di diritto” si presume quando una controllante dispone della maggioranza dei diritti
di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa (controllata) ai sensi dell’articolo
2359, comma 1, numero 1.
Il controllo “di fatto” si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 2359, comma 1,
numero 2.
Il controllo basato su specifiche ipotesi di influenza dominante individuate dal comma 2
dell’articolo 26 del D.lgs. 127/1991 è quello in cui l’impresa “ha il diritto, in virtù di un contratto
o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile
consenta tali contratti o clausole” oppure quando “in base ad accordi con altri soci, controlla da
sola la maggioranza dei diritti di voto”.
Un’impresa controllata è l’impresa soggetta al controllo ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs.
127/1991. Ai fini della determinazione dell’area di consolidamento, si consolidano anche imprese
non costituite sotto forma di società di capitali.
Le partecipazioni delle minoranze o interessenze di terzi sono costituite dal patrimonio netto di
una controllata non posseduto, direttamente o indirettamente, dalla controllante e, quindi, non
attribuibile ad essa.
Il controllo congiunto si ha quando un soggetto esercita su un’impresa il controllo
congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi.
Un’impresa si definisce collegata quando esiste un’altra impresa che esercita su di essa
un’influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto.
Ai sensi dell’articolo 2359, comma 3, codice civile si presume la sussistenza di un’influenza
notevole quando nell’assemblea ordinaria la partecipante esercita il 20% dei diritti di voto, ovvero
il 10% se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Il metodo del consolidamento integrale prevede l’integrale inclusione nel bilancio consolidato
delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese appartenenti
all’area di consolidamento, salve le elisioni dei saldi e delle operazioni tra imprese incluse
nell’area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo
valore, ai fini del consolidamento.
Il metodo del consolidamento proporzionale prevede l’inclusione proporzionale nel bilancio
consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese
sulle quali una delle imprese incluse nell’area di consolidamento esercita un controllo congiunto
con soci non appartenenti al gruppo, considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla
quota di interessenza detenuta direttamente o indirettamente dalla controllante.
L’area di consolidamento è l’insieme delle imprese oggetto di consolidamento nel bilancio
consolidato predisposto dalla società controllante.
La differenza da annullamento, di cui all’articolo 33 del D.lgs. 127/1991, è la differenza tra il
valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di altre
società del gruppo e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile
dell’impresa controllata di pertinenza del gruppo.
La data di consolidamento è la data in cui si calcola la differenza da annullamento per poi
procedere all’imputazione di tale differenza. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991
la differenza di annullamento è calcolata “sulla base dei valori contabili riferiti alla data di
acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”.
Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.
Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale
sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di
costituzione.
I costi accessori del costo di acquisto di una partecipazione sono costituiti da costi direttamente
imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le
commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a
professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all’acquisto.
Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di
collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi
successivi all’acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli
utili e delle perdite e di altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.
Similmente alla disciplina applicabile al bilancio d’esercizio (art. 2423, comma 4, c.c.), per il
bilancio consolidato l’art. 29, comma 3-bis, del D.lgs. 127/1991 prevede che “non occorre
rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e
consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno
dato attuazione alla presente disposizione”. Per l’interpretazione del concetto di rilevanza si
rimanda all’OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”, i cui principi sono applicati con
riferimento ai saldi di bilancio e alle informazioni del gruppo nel suo complesso, come
rappresentati nel bilancio consolidato. In via del tutto generale, si forniscono alcune indicazioni
sui parametri che possono essere presi in considerazione in sede di applicazione degli aspetti
quantitativi della nozione di rilevanza ai fini del bilancio consolidato. I seguenti parametri non
assumono pertanto natura esaustiva rispetto ai parametri che potrebbe essere opportuno
considerare nelle specifiche circostanze: a) l’indebitamento complessivo, b) il totale dell’attivo di
stato patrimoniale, c) il totale del ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione d) il
risultato prima delle imposte.
SEZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
L’articolo 27 del D.lgs. 127/91 prevede i seguenti quattro casi di esonero dall’obbligo di redigere
il bilancio consolidato:
a) quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali;
b) quando esiste un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata
(la subholding) e le sue controllate sono inserite;
c) quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti;
d) quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di
consolidamento ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 127/1991.
Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che,
unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei
seguenti limiti:
a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve
essere determinato con riferimento ai dati “lordi” risultanti dai bilanci d’esercizio, compreso
quello della controllante, senza procedere alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste
dalle tecniche di consolidamento.
La norma stabilisce inoltre che questo esonero dimensionale non si applica se l’impresa
controllante o una delle imprese controllate è un “ente di interesse pubblico” ai sensi dell'articolo
16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un “ente sottoposto a regime
intermedio” ai sensi dell'articolo 19-bis del medesimo Decreto legislativo.
Non sono altresì soggette all’obbligo di redigere un bilancio consolidato le imprese a loro volta
controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o
quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del
bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci
che rappresentino almeno il 5% del capitale.
L’esercizio di questo esonero è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che l’impresa controllante sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea ,
rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.lgs. 127/1991 ovvero
secondo il diritto di altro Stato membro dell’Unione europea o in conformità ai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
b) che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
Nel caso non si rediga il bilancio consolidato in quanto è presente una controllante che già lo
redige, la nota integrativa del bilancio d’esercizio della società esonerata dalla redazione del
bilancio consolidato deve indicare la denominazione e la sede della società controllante che
redige il bilancio consolidato. Inoltre, copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella
dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli
ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle
imprese del luogo ove è situata la sede della società esonerata dalla redazione del bilancio
consolidato.
Inoltre, sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato le imprese che controllano
solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico del gruppo.
Infine sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato le imprese che controllano
solo imprese che possono essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del
D.lgs. 127/1991.
Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa del bilancio di esercizio della
controllante esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.
CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Le finalità e i postulati su cui si basa la redazione del bilancio consolidato sono quelli previsti dal
principio OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”, a cui si rinvia, fatte salve le
particolarità indicate nel presente principio. Il bilancio consolidato è redatto in base ai criteri per
la rilevazione, classificazione, valutazione e informativa delle voci che li compongono, in
conformità agli specifici principi OIC applicabili a ciascuna di esse.
Nel bilancio consolidato le singole imprese sono considerate come parti di un’unica grande
impresa per cui:
a) le attività, passività, i componenti del conto economico ed i flussi finanziari della
capogruppo o controllante si sommano alle corrispondenti attività, passività, componenti del
conto economico e flussi finanziari delle controllate;
b) gli elementi patrimoniali, economici ed i flussi finanziari che hanno natura di reciprocità si
eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il
gruppo e i terzi.
Il bilancio consolidato assolve a funzioni informative essenziali, in quanto strumento informativo
primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi, sia sotto un
profilo di controllo gestionale. Tali funzioni non possono infatti essere assolte con pari efficacia
dai bilanci d’esercizio delle singole imprese che compongono il gruppo.
32. In caso di prima predisposizione del bilancio consolidato, le norme non richiedono di presentare
il bilancio comparativo dell’esercizio precedente.
COMPOSIZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, è costituito dai seguenti documenti,
fatti salvi i necessari adeguamenti di cui ai paragrafi successivi:
a. stato patrimoniale consolidato;
b. conto economico consolidato;
c. rendiconto finanziario consolidato;
d. nota integrativa consolidata.
Con riferimento agli schemi del bilancio di esercizio si rinvia al principio OIC 12 “Composizione
e schemi del bilancio d’esercizio”, mentre per l’informativa da fornire in nota integrativa si veda
l’apposito capitolo del presente documento.
L’articolo 32 del D.lgs. 127/91 prevede che, salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il
contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati
sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi
sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a
raggiungere l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, dandone motivazione nella nota
integrativa. Pertanto, gli schemi di bilanc
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Appunti Bilancio IAS + Consolidato
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Appunti Economia dei gruppi e bilancio consolidato
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Appunti di Bilancio consolidato e analisi di bilancio
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Appunti del corso Bilancio consolidato