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APPUNTI SUL BILANCIO CONSOLIDATO

AGGIORNATO CON I PRINCIPI OIC 2016

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

Il principio contabile OIC 17 ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e

l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio

consolidato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La sezione del principio in tema di bilancio consolidato è rivolta alle società tenute a redigere i

bilanci consolidati in base alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

La sezione del principio in tema di patrimonio netto è rivolto alle società che:

valutano nel bilancio di esercizio le partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte

tra le immobilizzazioni finanziarie, con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo

2426, numero 4, codice civile;

valutano nel bilancio consolidato le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese

collegate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del D.lgs.

127/1991.

4. Il principio non affronta la trattazione degli aspetti relativi al metodo del patrimonio netto

connessi:

alla classificazione in bilancio delle partecipazioni,

ai criteri per la rilevazione delle perdite durevoli di valore e all’informativa da esporre nella

nota integrativa, per i quali si rinvia all’OIC 21 “Partecipazioni”.

DEFINIZIONI

Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato

economico di un gruppo di imprese considerate come un’unica impresa, superando così le distinte

personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Il bilancio consolidato è il documento che

prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi

finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il

metodo del consolidamento integrale.

Il gruppo di imprese è un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo

delle altre. L’elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, come

definito dalle norme del D.lgs. 127/1991.

L’articolo 26 del D.lgs. 127/1991 dà contenuto alla nozione di controllo, in parte rinviando ai

numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell’articolo 2359 codice civile,

e in parte prevedendo le due ulteriori fattispecie dell’influenza dominante sulla controllata

derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi

con altri soci.

Ai fini dell’applicazione del controllo, si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a

società fiduciarie e a persone interposte.

Il controllo “di diritto” si presume quando una controllante dispone della maggioranza dei diritti

di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa (controllata) ai sensi dell’articolo

2359, comma 1, numero 1.

Il controllo “di fatto” si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza

dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 2359, comma 1,

numero 2.

Il controllo basato su specifiche ipotesi di influenza dominante individuate dal comma 2

dell’articolo 26 del D.lgs. 127/1991 è quello in cui l’impresa “ha il diritto, in virtù di un contratto

o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile

consenta tali contratti o clausole” oppure quando “in base ad accordi con altri soci, controlla da

sola la maggioranza dei diritti di voto”.

Un’impresa controllata è l’impresa soggetta al controllo ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs.

127/1991. Ai fini della determinazione dell’area di consolidamento, si consolidano anche imprese

non costituite sotto forma di società di capitali.

Le partecipazioni delle minoranze o interessenze di terzi sono costituite dal patrimonio netto di

una controllata non posseduto, direttamente o indirettamente, dalla controllante e, quindi, non

attribuibile ad essa.

Il controllo congiunto si ha quando un soggetto esercita su un’impresa il controllo

congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi.

Un’impresa si definisce collegata quando esiste un’altra impresa che esercita su di essa

un’influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Ai sensi dell’articolo 2359, comma 3, codice civile si presume la sussistenza di un’influenza

notevole quando nell’assemblea ordinaria la partecipante esercita il 20% dei diritti di voto, ovvero

il 10% se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Il metodo del consolidamento integrale prevede l’integrale inclusione nel bilancio consolidato

delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese appartenenti

all’area di consolidamento, salve le elisioni dei saldi e delle operazioni tra imprese incluse

nell’area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo

valore, ai fini del consolidamento.

Il metodo del consolidamento proporzionale prevede l’inclusione proporzionale nel bilancio

consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese

sulle quali una delle imprese incluse nell’area di consolidamento esercita un controllo congiunto

con soci non appartenenti al gruppo, considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla

quota di interessenza detenuta direttamente o indirettamente dalla controllante.

L’area di consolidamento è l’insieme delle imprese oggetto di consolidamento nel bilancio

consolidato predisposto dalla società controllante.

La differenza da annullamento, di cui all’articolo 33 del D.lgs. 127/1991, è la differenza tra il

valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di altre

società del gruppo e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile

dell’impresa controllata di pertinenza del gruppo.

La data di consolidamento è la data in cui si calcola la differenza da annullamento per poi

procedere all’imputazione di tale differenza. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991

la differenza di annullamento è calcolata “sulla base dei valori contabili riferiti alla data di

acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”.

Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.

Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale

sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di

costituzione.

I costi accessori del costo di acquisto di una partecipazione sono costituiti da costi direttamente

imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le

commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a

professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all’acquisto.

Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di

collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi

successivi all’acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli

utili e delle perdite e di altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.

Similmente alla disciplina applicabile al bilancio d’esercizio (art. 2423, comma 4, c.c.), per il

bilancio consolidato l’art. 29, comma 3-bis, del D.lgs. 127/1991 prevede che “non occorre

rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e

consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta

delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno

dato attuazione alla presente disposizione”. Per l’interpretazione del concetto di rilevanza si

rimanda all’OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”, i cui principi sono applicati con

riferimento ai saldi di bilancio e alle informazioni del gruppo nel suo complesso, come

rappresentati nel bilancio consolidato. In via del tutto generale, si forniscono alcune indicazioni

sui parametri che possono essere presi in considerazione in sede di applicazione degli aspetti

quantitativi della nozione di rilevanza ai fini del bilancio consolidato. I seguenti parametri non

assumono pertanto natura esaustiva rispetto ai parametri che potrebbe essere opportuno

considerare nelle specifiche circostanze: a) l’indebitamento complessivo, b) il totale dell’attivo di

stato patrimoniale, c) il totale del ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione d) il

risultato prima delle imposte.

SEZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

L’articolo 27 del D.lgs. 127/91 prevede i seguenti quattro casi di esonero dall’obbligo di redigere

il bilancio consolidato:

a) quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali;

b) quando esiste un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata

(la subholding) e le sue controllate sono inserite;

c) quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti;

d) quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di

consolidamento ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 127/1991.

Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che,

unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei

seguenti limiti:

a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve

essere determinato con riferimento ai dati “lordi” risultanti dai bilanci d’esercizio, compreso

quello della controllante, senza procedere alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste

dalle tecniche di consolidamento.

La norma stabilisce inoltre che questo esonero dimensionale non si applica se l’impresa

controllante o una delle imprese controllate è un “ente di interesse pubblico” ai sensi dell'articolo

16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un “ente sottoposto a regime

intermedio” ai sensi dell'articolo 19-bis del medesimo Decreto legislativo.

Non sono altresì soggette all’obbligo di redigere un bilancio consolidato le imprese a loro volta

controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o

quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del

bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci

che rappresentino almeno il 5% del capitale.

L’esercizio di questo esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che l’impresa controllante sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea ,

rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.lgs. 127/1991 ovvero

secondo il diritto di altro Stato membro dell’Unione europea o in conformità ai principi

contabili internazionali adottati dall'Unione europea;

b) che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in

mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

Nel caso non si rediga il bilancio consolidato in quanto è presente una controllante che già lo

redige, la nota integrativa del bilancio d’esercizio della società esonerata dalla redazione del

bilancio consolidato deve indicare la denominazione e la sede della società controllante che

redige il bilancio consolidato. Inoltre, copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella

dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli

ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle

imprese del luogo ove è situata la sede della società esonerata dalla redazione del bilancio

consolidato.

Inoltre, sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato le imprese che controllano

solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato

economico del gruppo.

Infine sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato le imprese che controllano

solo imprese che possono essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del

D.lgs. 127/1991.

Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa del bilancio di esercizio della

controllante esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.

CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Le finalità e i postulati su cui si basa la redazione del bilancio consolidato sono quelli previsti dal

principio OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”, a cui si rinvia, fatte salve le

particolarità indicate nel presente principio. Il bilancio consolidato è redatto in base ai criteri per

la rilevazione, classificazione, valutazione e informativa delle voci che li compongono, in

conformità agli specifici principi OIC applicabili a ciascuna di esse.

Nel bilancio consolidato le singole imprese sono considerate come parti di un’unica grande

impresa per cui:

a) le attività, passività, i componenti del conto economico ed i flussi finanziari della

capogruppo o controllante si sommano alle corrispondenti attività, passività, componenti del

conto economico e flussi finanziari delle controllate;

b) gli elementi patrimoniali, economici ed i flussi finanziari che hanno natura di reciprocità si

eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il

gruppo e i terzi.

Il bilancio consolidato assolve a funzioni informative essenziali, in quanto strumento informativo

primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi, sia sotto un

profilo di controllo gestionale. Tali funzioni non possono infatti essere assolte con pari efficacia

dai bilanci d’esercizio delle singole imprese che compongono il gruppo.

32. In caso di prima predisposizione del bilancio consolidato, le norme non richiedono di presentare

il bilancio comparativo dell’esercizio precedente.

COMPOSIZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, è costituito dai seguenti documenti,

fatti salvi i necessari adeguamenti di cui ai paragrafi successivi:

a. stato patrimoniale consolidato;

b. conto economico consolidato;

c. rendiconto finanziario consolidato;

d. nota integrativa consolidata.

Con riferimento agli schemi del bilancio di esercizio si rinvia al principio OIC 12 “Composizione

e schemi del bilancio d’esercizio”, mentre per l’informativa da fornire in nota integrativa si veda

l’apposito capitolo del presente documento.

L’articolo 32 del D.lgs. 127/91 prevede che, salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il

contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati

sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi

sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a

raggiungere l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, dandone motivazione nella nota

integrativa. Pertanto, gli schemi di bilanc

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Studio17- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria applicata e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Venturelli Francesco.
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