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RISCHIO
• delle “economieconseguire di scala, di scopo. • NATURA EXTRAECONOMICA: connesse alla realizzazione di obiettivispecifici; • Aumentare la capacità di credito: la creazione di un gruppo può risultarevantaggiosa anche sotto il profilo del reperimento del capitale di rischio, sottoil profilo quantitativo, con maggior livello di risorse a garanzia dei creditori;profilo qualitativo, con solidità patrimoniale, buone prospettive reddituali; • Sfruttare la leva azionaria e finanziaria: un eccessivo ricorso a queste due leveè alquanto pericoloso potendo generare conseguenze sulla sopravvivenza delgruppo. LEVA AZIONARIA estendere il proprio controllo su più attivitàproduttive con investimenti inferiori a quelli che si renderebbero necessari nelcaso di un’unica azienda indivisa; LEVA FINANZIARIA incrementarel’indebitamento delle singole aziende senza alterare i mezzi propri; • Agevolare la gestione difamiglia dell'azienda e la successione generazionale: suddividendo la combinazione produttiva in diverse aziende giuridicamente indipendenti ed assegnando ad ognuno dei diversi familiari la responsabilità di gestire una o più di esse (holding familiare); • Agevolare la cessione dell'azienda; • quotare in borsa solo determinate attività: consente di presentare al mercato azionario società specializzate dal punto di vista produttivo/geografico per riscuotere l'interesse degli investitori; • tramite il meccanismo dei "prezzi di trasferimento" si ridurre il carico fiscale procede a "spostare" un'azienda ad un'altra; utili e perdite da • raggiungere finalità occulte (sfruttare la leva azionaria e finanziaria, localizzare l'attività in zone vantaggiose) o illecite (perfezionare una serie di contratti aventi finalità illecite, nascondere patrimoni familiari); Una serie disvantaggi:- conflittualità tra le aziende del gruppo: tanto maggiore quanto minori sono i legami tra le aziende del gruppo stesso;
- ridotta coordinazione produttiva: un comune soggetto economico non è sufficiente per garantire interazione tra le singole aziende del gruppo;
- riflessi negativi della leva azionaria e della leva finanziaria: la possibilità che il soggetto economico eserciti l'azione di controllo con un impiego limitato di capitale proprio, può produrre effetti negativi laddove non fosse assicurato agli azionisti di minoranza una remunerazione adeguata del loro investimento;
- altri svantaggi: maggiori costi di gestione della struttura, moltiplicazione delle posizioni di responsabilità e del numero degli adempimenti;
Se due imprese sono indipendenti l'una dall'altra, le informazioni possono essere ricavate dai relativi bilanci. Se invece un'impresa ne controlla un'altra, le due imprese
- interna: rapportato periodicamente ai piani strategici, rappresenta un valido strumento di controllo di gestione.
- esterna: integra le informazioni fornite dai singoli bilanci delle controllate e della controllante.
- soggetti che fruiscono dell'informativa interna → soggetto economico della capogruppo: principale fruitore del bilancio consolidato interno e fornisce una visione completa delle consistenze del gruppo in termini patrimoniali, finanziari ed economici.
- soggetti che fruiscono dell'informativa esterna → gli azionisti di minoranza delle partecipate, i creditori, prestatori di lavoro e sindacati: non sempre il bilancio consolidato è insignificante per gli azionisti di minoranza perché più la partecipata ha una relazione forte con il gruppo, più è rilevante il.
diritto di voto in un'altra impresa (controllo di diritto). Spesso capita che il controllo di fatto prevarichi sul controllo di diritto, a causa della presenza di Accordi tra le parti, come ad esempio i Patti Parasociali che possono comportare un depotenziamento del socio di maggioranza;
- Controllo economico: si esercita quando la controllante dispone del numero di voti sufficienti necessari per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della controllata (controllo di fatto).
- Controllo esterno: che trova invece la propria fonte nella sussistenza di "particolari vincoli contrattuali" tra la società controllante e la società controllata, indipendentemente dal possesso di partecipazioni.
L'art. 26 del D. lgs. 127/91 amplia la definizione di controllo, affermando che sono le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
Un'influenza dominante, quando la legge2) le imprese in cui un'altra, in base adapplicabile consenta tali contratti o clausole;accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. Nella realtàcontrollo dell'Assemblea, e solo indirettamenteitaliana il controllo si estrinseca nelcontrollo dell'organo amministrativo, perché nell'ordinamento giuridicosul questo all'Assemblea e,italiano il potere di nominare o revocare gli amministratori spettaquindi, con la maggioranza dei voti assembleari si può nominare la maggioranzadegli amministratori. Sono infatti i soci, gli azionisti, che nominano i membridell'organo amministrativo. Nel momento in cui si stabilisce il controllo, sorgel'obbligo di consolidare imprese di cui una società sia in grado di controllare da solala maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci può porre problemiinterpretativi in sede di
applicazione pratica. La VII Direttiva C.E.E., incorporava il concetto di controllo legale come criterio principale, ma accettava anche il concetto di controllo economico. La normativa italiana continua a privilegiare il controllo legale e limita il controllo di fatto a poche fattispecie.
Prima degli IFRS 10 c'era lo legale e limita il controllo di fatto a poche fattispecie. IAS 27 che definiva il controllo come potere di governare le politiche finanziarie e operative di un'altra entità in modo tale da ottenerne i benefici. Tale principio veniva poi interpretato dal SIC 12 che interpretava i concetti dello IAS 27 ponendo maggiore enfasi sul possesso dei rischi e benefici di un'altra entità. Successivamente si configurò la Crisi Finanziaria del 2008 a causa di una mancanza di trasparenza. Fu pertanto necessario rimodulare il principio con l'emanazione dell'IFRS 10 che dà una definizione di controllo basata su 3 condizioni:
- Il potere sulla partecipata: potere esercitato effettivamente e potere
esercitabile.Se io ho