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IL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE
Il bilancio consolidato rappresenta:
a) le attività e passività consolidate, inclusi i plus/minusvalori attribuiti alle attività e passività
delle controllate in sede di allocazione della differenza da annullamento che emerge a
seguito del consolidamento delle partecipazioni;
b) il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante;
c) gli utili indivisi e le altre riserve di patrimonio netto della controllante, nonché le
corrispondenti variazioni delle analoghe voci di patrimonio netto delle controllate (tenuto
conto delle rettifiche di consolidamento) limitatamente a quelle intervenute successivamente
alla data del loro consolidamento;
d) l’utile o la perdita dell’esercizio consolidato;
e) la quota del patrimonio netto e del risultato d’esercizio di pertinenza dei soci di minoranza.
Il procedimento di consolidamento integrale dei bilanci è costituito dalle seguenti fasi:
a) rettifiche per uniformarsi ai principi contabili di gruppo nonché eventuali altre rettifiche che
si rendessero necessarie ai fini del consolidamento;
b) aggregazione dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di
partecipazione;
c) eliminazione dei valori d’iscrizione delle partecipazioni nelle imprese controllate, inclusi nel
bilancio d’esercizio della società controllante e, ove presenti, nei bilanci d’esercizio delle
altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto
dell’impresa controllata di pertinenza del gruppo;
d) eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le imprese incluse nell’area di
consolidamento e degli utili e perdite interni o infragruppo;
e) rilevazione nel bilancio consolidato di eventuali imposte differite e/o anticipate, in
conformità a quanto stabilito dal principio OIC 25 “Imposte sul reddito”;
f) analisi dei dividendi consolidati e loro specifico trattamento contabile, al fine di evitare la
doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate;
g) trattamento contabile specifico per le azioni proprie della controllante possedute dalle
controllate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 28 “Patrimonio netto”;
h) determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d’esercizio
consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, al fine della loro
specifica evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato;
i) valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate, vale a
dire quelle che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28, D.Lgs.
127/1991, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto;
j) analisi e corretta rappresentazione in bilancio dell’acquisizione di ulteriori quote di
partecipazione in imprese già consolidate e della cessione di partecipazioni con o senza
perdita del controllo, nonché delle altre variazioni dell’area di consolidamento;
k) predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato.
Eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto delle controllate e determinazione
della differenza da annullamento. Data di consolidamento.
In sede di consolidamento l’eliminazione del valore delle partecipazioni nelle controllate incluse
nell’area di consolidamento in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di
queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e
passività di ciascuna delle imprese consolidate nei valori esistenti alla data di consolidamento. Per
effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.
La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione
iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di altre società del gruppo alla data di
consolidamento e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della
controllata parimenti alla data di consolidamento.
La data di consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate è individuata dall’art. 33,
comma 1, del D.lgs. 127/1991, che prescrive che l’eliminazione delle partecipazioni contro la
corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate “è attuata sulla base dei
valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la
prima volta nel consolidamento”.
La “data di acquisizione” coincide con la data in cui la controllante acquisisce il controllo
dell’impresa controllata.
La “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” coincide con la data di
chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l’impresa controllata.
Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza da annullamento è calcolata sulla
base del patrimonio netto contabile alla data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che i
risultati della controllata successivi all’acquisizione del controllo saranno rilevati nel conto
economico del bilancio consolidato. È accettabile consolidare una controllata ad una data
prossima alla data di acquisizione oppure per l’intero esercizio, se l’acquisizione è avvenuta nei
primi mesi dell’esercizio.
Nel caso in cui si utilizzi la data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento,
la differenza da annullamento che si genera è misurata su un patrimonio netto che già incorpora i
risultati di conto economico della partecipata tra la data di acquisizione e la data di
consolidamento.
La data di acquisizione del controllo è quella tecnicamente da utilizzare. Solo nel caso non siano
disponibili le informazioni necessarie si utilizza la data in cui l’impresa è inclusa per la prima
volta nel consolidamento.
Il trattamento contabile della differenza da annullamento
La determinazione dell’ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il
costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione e il valore della
corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di
consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero
una differenza negativa da annullamento.
La differenza da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi successivi.
Il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione dell’eventuale
avviamento
Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente
sostenuto per l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di
patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.
In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel
limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore
recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e
differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati. In ogni caso, la procedura di
allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui il valore netto dei plusvalori iscritti al
netto della fiscalità differita coincide con l’importo della differenza positiva da annullamento.
Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività
separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è imputato alla
voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in
parte imputato a conto economico.
L’attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a
condizione che siano soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal principio
OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”.
Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e
sull’avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di
gestione”.
Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento
Si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente
sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio
netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.
La differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività
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iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore
inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei
minusvalori allocati. L’eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di
risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una
specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata “riserva di consolidamento”.
La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente
paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si
contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” iscritta nella voce
del passivo “B) Fondi per rischi ed oneri”.
Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua
stima all’atto dell’acquisto.
L’utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall’effettiva manifestazione dei risultati economici
sfavorevoli attesi. L’utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico “A5 Altri ricavi e
proventi”.
La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una
“Riserva di consolidamento” e in parte ad un “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri
futuri”.
Ciò succede quando l’entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell’ammontare
complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo
l’iscrizione del “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” è accreditato al patrimonio
netto consolidato, nella voce “Riserva di consolidamento”.
Rilevazione contabile negli esercizi successivi delle rettifiche apportate alle attività e passività
della controllata alla data dell’acquisiz