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L'appello

L’appello è il tipico mezzo di impugnazione sostitutivo. Nell’impugnazione sostitutiva si chiede al giudice di statuire nuovamente sulla fondatezza della domanda, un nuovo giudizio sulla domanda ordinaria. L’appello non serve a denunciare vizi della sentenza, è il mezzo per passare da un grado all’altro di giudizio. Nella sua configurazione originaria l’appellante non ha alcun onere di specificazione dei motivi. Può limitarsi a domandare una nuova pronuncia sull’esistenza o meno del diritto. Questa concezione è quella che meglio risponde al modello del mezzo di gravame dell’impugnazione sostitutiva.

I motivi d'appello, oltre che a integrare un onere formale per l'appellante, servono poi a circoscrivere la cognizione del giudice d'appello. Se è vero che l'appello continua ancora oggi a configurarsi quale impugnazione sostitutiva, è pure vero però che l'oggetto dell'appello è oggi più ristretto rispetto all'oggetto del giudizio di primo grado. È vero che il giudice d'appello è chiamato a giudicare nuovamente sull'esistenza o inesistenza del diritto, però il giudice d'appello conosce della domanda attraverso l'esame di alcune questioni soltanto: quelle questioni che sono state oggetto di un motivo d'appello. Questa è l'evoluzione.

Modello originario e oggi

Modello originario: l'appellante si limita a proporre appello contro la sentenza che ha rigettato la domanda o ha accolto la domanda dell'avversario, l'appello è il mezzo per passare da un grado all'altro del giudizio. Effetto devolutivo pieno e automatico, al giudice vengono devolute tutte le questioni di cui si è occupato. Si riproducono in appello tutte le questioni sui cui si è svolta la cognizione del giudice di primo grado.

Oggi: la cognizione del giudice d'appello è limitata alle questioni fatte oggetto dei motivi. Il giudice d'appello non si occupa della validità della sentenza, è sempre vero che l'appello non serve a denunciare vizi della sentenza. Il motivo d'appello non va inteso come denuncia di un vizio della sentenza (come invece accade per il motivo del Ricorso per Cassazione).

Sentenze appellabili ex art. 339 cpc

Vediamo quali sono le sentenze appellabili ex art. 339 cpc - Appellabilità delle sentenze "Che possono essere impugnate con appello le sentenze in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, 2° co.".

L'appello non sia escluso dalla legge: sentenze inappellabili.

  • È inappellabile ad esempio la sentenza pronunciata dal giudice secondo equità a norma dell'art. 114, cioè su richiesta concorde delle parti in materia di diritti disponibili. La sentenza è inappellabile quando si tratta di giudizio di equità a istanza di parte. Sia davanti al giudice di pace che non rientrano nel giudizio di equità necessaria, sia davanti al tribunale. Le sentenze inappellabili sono impugnabili con Ricorso per Cassazione.
  • Un altro caso di sentenza inappellabile è quello disciplinato dall'art. 440, nel rito del lavoro sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore ad euro 25,82. Quindi inappellabilità in questo caso legata a un valore della causa. Qui non è il valore della sentenza, è il valore della causa che conta. Quindi sentenze che hanno deciso controversie di valore non superiore a euro 25,82.

Come casi di inappellabilità disposta dalla legge possiamo quindi ricordare la sentenza secondo equità a norma dell'art. 114 e il caso disciplinato dall'art. 440. Non è del tutto esatto far rientrare in questi casi di inappellabilità per legge la sentenza che abbia pronunciato sull'opposizione agli atti esecutivi, sentenza che la legge dichiara non inappellabile ma non impugnabile (che è una cosa un po' diversa).

Inappellabilità per accordo delle parti

Vi è poi l'ipotesi di inappellabilità per accordo delle parti. A norma dell'art. 360 le parti possono, d'accordo tra loro, escludere l'appello. Possono accordarsi per escludere l'appello e rendere la sentenza appellabile del tribunale immediatamente ricorribile per Cassazione (ipotesi di Ricorso per Cassazione per saltum).

Sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace

Un discorso a parte va fatto per le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace. Giudizio di equità necessario ex art. 113. Una volta anche queste sentenze erano inappellabili. Originariamente l'art. 113 prevedeva che il conciliatore (il progenitore del giudice di pace) decideva secondo equità le cause di sua competenza. Competenza che originariamente era molto ridotta nel valore. Prevedeva la ricorribilità per Cassazione delle sentenze del conciliatore.

Poi viene la legge del 1991, n. 374 istitutiva del giudice di pace che modifica l'art. 113 prevedendo la decisione secondo equità delle controversie di valore non superiore a 1100 euro. L'art. 339, nel testo introdotto dalla legge 374, prevedeva l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.

Nel 2004 c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, n.206, che ha riguardato non direttamente l'art. 339 ma l'art. 113 cioè la norma che disciplina la decisione secondo equità del giudice di pace. La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevedeva l'obbligo del giudice di pace di osservare i principi informatori della materia. La Corte Costituzionale introduce così un vincolo alla decisione equitativa del giudice di pace, che è tenuto a rispettare i principi informatori della materia.

Allora la riforma del 2006, ultimo passaggio, decreto lgs. n. 40 (riforma del giudizio di Cassazione), da un lato prendendo atto della pronuncia della Corte Costituzionale che aveva reintrodotto...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosiegrimaldi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Boccagna Salvatore.
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