Approvazione, promulgazione, pubblicazione della legge
Il passaggio del testo all’altra Camera e la sua approvazione
Il progetto di legge approvato da una Camera viene trasmesso all’altra Camera, che deve approvarlo nello stesso identico testo, dopo aver seguito un iter simile a quello avvenuto nella prima Camera. Se però l’altra Camera vi apporta una o più modifiche, il testo di legge deve essere riesaminato, limitatamente alle parti modificate, dalla Camera che se ne era occupata in precedenza. Infatti, con il sistema del bicameralismo perfetto, la legge non può essere emanata fino a quando Camera e Senato non approvano uno stesso, identico testo.
La promulgazione e la pubblicazione
La promulgazione è l’atto con il quale il Presidente della Repubblica attesta che una legge è stata regolarmente approvata e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. Il Presidente della Repubblica però può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, deve essere promulgata.
Subito dopo la promulgazione, vi è la pubblicazione della legge, che consiste nell’inserimento del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra in vigore e diviene quindi obbligatoria per tutti i destinatari, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore.
Il procedimento di revisione costituzionale
La nostra Costituzione dirige il procedimento di revisione costituzionale, che è diverso rispetto a quello seguito per le leggi ordinarie e viene detto aggravatore perché è più complesso. Essa prevede che:
- La proposta di legge possa provenire esclusivamente dal Parlamento o dal Governo;
- Il testo di legge debba essere approvato due volte da ogni Camera;
- Tra la prima e la seconda votazione debba intercorrere un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.
Se il testo di legge viene approvato, con votazione a maggioranza qualificata, cioè con i due terzi dei voti di senatori e deputati, la legge sarà approvata in via definitiva ed entrerà in vigore. Se invece ottenesse la maggioranza assoluta, la legge, entro tre mesi dalla sua approvazione, potrebbe essere sottoposta a un referendum, su richiesta.
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