Approvazione,promulgazione
,pubblicazione della legge
Il passaggio del testo all’altra Camera e la sua
approvazione
Il progetto di legge approvato da una Camera viene
che deve approvarlo nello stesso
trasmesso all’altra Camera,
identico testo, dopo aver seguito un iter simile a quello
avvenuto nella prima Camera. Se però l’altra Camera vi
apporta una o più modifiche, il testo di legge deve essere
riesaminato, limitatamente alle parti modificate, dalla
Camera che se ne era occupata in precedenza. Infatti, con
il sistema del bicameralismo perfetto la legge non può
essere emanata fino a quando Camera e Senato non
approvano uno stesso, identico testo.
La promulgazione e la pubblicazione
La è l’atto con il quale il Presidente della
promulgazione
Repubblica attesta che una legge è stata regolarmente
approvata e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. Il
Presidente della Repubblica però può rinviare la legge alle
con messaggio motivato, per chiedere una nuova
Camere,
deliberazione. Il rinvio presidenziale riapre il procedimento
legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, deve
essere promulgata. Subito dopo la promulgazione, vi è la
della legge, che consiste nell’inserimento del
pubblicazione
testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana e nella successiva pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra
e diviene quindi obbligatoria per tutti i destinatari,
in vigore,
il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non
prescriva un termine minore o maggiore.
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