Revenge porn
Introdotto nel 2019
Prof. Bartoli
Fenomeni del revenge porn
Al suo interno rientrano molti fenomeni che finiscono per presentare un disvalore diverso. Essenzialmente si distinguono due fenomeni che ruotano attorno al revenge porn:
Contesto relazionale
- Fatti che si inseriscono all'interno di un contesto relazionale vivo, vero. Può essere un contesto affettivo o no, ma che comunque ha una relazione vera e propria tra persone, anche all'interno di questo contesto relazionale accade che c'è una dinamica prettamente sessuale (che costituisce un presupposto) di scambio di immagini che sono sessuali seguite da una diffusione senza consenso. Questo presenta il massimo del disvalore perché gli effetti possono essere imprevedibili (es. si può offendere la riservatezza, la reputazione, la tranquillità, si può distruggere l'immagine di una persona) → le gradazioni offensive sono enormi, anche considerando gli strumenti che si hanno come Google ecc. C'è un abuso della fiducia perché lo scambio si è inserito in una relazione, tradimento della fiducia che c'è stata.
Secondi divulgatori
- Accanto a questo fenomeno se ne innesca spesso un altro, in parte diverso perché può esserci una diffusione, sempre non consentita di immagini ecc., che tuttavia non nasce all'interno di un contesto di fiducia relazionale → esempio: sottrazione, ripresa con inganno. In questo caso ci sono i c.d. secondi divulgatori, cioè coloro che magari hanno ricevuto questa immagine e poi, senza farsi scrupoli, decidono di divulgarle ulteriormente.
Il concetto di vendetta
Il concetto di vendetta ha in sé sempre un profilo negativo, ma anche positivo perché comunque quello che si vendica ha subito un'ingiustizia, MA in questo caso NON c'è ingiustizia. Qui c'è aggressione all'intimità di una persona da parte di un soggetto che ne era custode.
Risposta legislativa: Codice Rosso
A questo fenomeno è stata data una risposta nel Codice Rosso introducendo l'art. 612-ter "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti".
Articolo 612 ter c.p.
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine..."
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